Anno scolastico 2006/2007. Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed Ata
Com'è noto alle SS.LL.,
per l'effettuazione delle operazioni di cui all'oggetto deve intendersi
operante il termine del 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della
legge n. 333/2001. Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2006, l'individuazione
e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al
termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle
graduatorie permanenti, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
Come per il passato, il conferimento
delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici potrà avvenire
avvalendosi dell'apposita funzione attivata dal Sistema informativo di
questa Amministrazione o attraverso l'adozione di modalità di rilevazione
e assegnazione delle disponibilità di altro tipo (cartaceo, con
l'utilizzo di un programma ad hoc, ecc.).
Nel primo caso occorrerà
procedere ad un'attenta e puntuale ricognizione e comunicazione al Sistema
informativo di tutte le disponibilità residue dopo l'espletamento
delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché dei dati e degli
elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali
adempimenti dovranno essere effettuati con la massima urgenza, attesi i
tempi estremamente ristretti che si frappongono all'inizio del nuovo anno
scolastico.
Per ulteriori istruzioni e
indicazioni si rinvia alla nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema
informativo e rilevabile nella intranet di questo Ministero. La citata
nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie informazioni sulle scansioni
temporali cui attenersi e sui supporti e i materiali che il Sistema informativo
mette a disposizione (elenco dei posti disponibili, calendari delle convocazioni,
elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente,
ecc.).
Nel secondo caso (ricorso
a soluzioni di diverso tipo) per poter disporre di un quadro puntuale e
completo delle varie fasi operative poste in essere, dovranno comunque
essere comunicate al Sistema informativo tutte le nomine disposte.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Si confermano, per l'a.s.
2006/2007, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n.
82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, con nota n. 2067 del 23/7/2003, con
nota n. 476 del 25/8/2004 e con nota n. 1395 del 28 luglio 2005 in materia
di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo da parte
dei dirigenti scolastici.
Anche al fine di ulteriori
approfondimenti, si richiamano alcune procedure, modalità organizzative
e modelli operativi di cui è menzione negli atti succitati:
• l'individuazione delle "scuole
di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere;
• la scelta di altre soluzioni
ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti;
• la possibilità da
parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persona di propria
fiducia, il dirigente del Csa competente (delega che dopo il 1° agosto
p.v. si intende riferita al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto
la gestione delle procedure).
Per quanto riguarda la non
applicabilità, in mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 del
D.M. n. 201/2000, delle sanzioni previste dall'art. 8 del D.M. n. 201/2000,
si chiarisce che tale fattispecie è riferita ai soli casi di rinuncia
alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie
permanenti.
Analogamente, si precisa che
la possibilità per l'avente titolo di rinunciare ad una supplenza
già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento,
è riferita esclusivamente ai casi in cui questa ultima sia di durata
annuale; ciò qualora il conferimento delle supplenze non avvenga
in maniera contestuale, sì da precludere la possibilità all'avente
titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all'esigenza
di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del
titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno,
il personale incluso in graduatoria permanente che abbia conseguito il
titolo di specializzazione per il sostegno entro la data del 5 luglio 2006
e che non abbia titolo a figurare, per l'insegnamento di sostegno, nelle
graduatorie permanenti e nelle graduatorie di circolo e di istituto di
prima fascia per l'a.s. 2006/2007, viene inserito, a domanda, in coda agli
elenchi di sostegno di prima fascia correlati al titolo di specializzazione
conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l'a.s. 2006/2007.
Il personale interessato dovrà
inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando,
nella forma e con le modalità dell'autocertificazione, i dati e
i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del
titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata
o inoltrata con raccomandata A/R al Centro servizi amministrativo (Csa)
nel cui ambito insistono le sedi scolastiche prescelte per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il termine perentorio
del 31 luglio 2006.
Per quanto riguarda le operazioni
di attribuzione delle supplenze da parte dei Centri servizi amministrativi
e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche
negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai
posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose
modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento
delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno
agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti
di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio
2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato
e determinato, con priorità, su posti di sostegno".
In caso di esaurimento degli
elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti,
i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici
delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi
tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2006/2007.
Nell'ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase di
temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno
essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno
scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie degli aspiranti
privi di titolo di specializzazione, instaurando, in entrambi i casi, rapporti
di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".
E' consentito lasciare una
supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente
titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Quando al medesimo docente
e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa
dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine
delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico
del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Una volta entrati in vigore
integralmente gli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche per
l'a.s. 2006/2007, le scuole provvedono all'attribuzione a titolo definitivo
dei posti ricoperti a titolo provvisorio individuando gli aventi titolo
sui rispettivi elenchi.
Qualora si esauriscano gli
elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità
del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, procederà utilizzando
gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di
viciniorità.
Ove, infine, si renda necessario
attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione,
i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento
incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di
fascia, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi
del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M. 28/7/2004 n. 64.
PERSONALE EDUCATIVO NEI
CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della
graduatoria permanente del personale educativo in possesso del titolo di
specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali
e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie
delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti
di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie permanenti, consentendo il diritto
di opzione agli aspiranti.
PRIORITA' DI SCELTA DELLA
SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta
della sede di cui al punto 2 della C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, si dà
luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni
occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta
priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti
della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica;
in tali casi l'aspirante beneficiario della priorità sceglie con
precedenza. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni
in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli
aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio
di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione
della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente
le medesime disposizioni, già citate nella C.M. n. 40 del 9 maggio
2006, previste dal vigente Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità
del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve
intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo
per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21,
e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/1992 la priorità di
scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti
di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti
in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il
beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune
di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità
in tale comune, in comune viciniore.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO
PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Tutti gli spezzoni, senza
limitazioni di orario, devono essere inclusi nel piano di disponibilità,
ai fini dello scorrimento delle graduatorie permanenti.
Quanto sopra, sia al fine
di aumentare il contingente di ore conferibili al personale inserito nelle
graduatorie permanenti, sia per dare maggiore stabilità ai servizi
scolastici. Le eventuali disponibilità residuate dalle precedenti
operazioni sulle graduatorie permanenti saranno utilizzate dai dirigenti
scolastici per le operazioni di propria competenza.
CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI
E FINO AL TERMINE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA AL PERSONALE ATA
L' art. 1, comma 1, del Regolamento
approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale
Ata, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei Servizi generali
e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi
a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali
(lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività
didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano,
ai sensi dell'art. 4, comma 11 della legge n. 124/1999, le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del
D.L.vo n. 297/1994 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi
e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19/4/2001, n.
75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in
caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali
per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e degli elenchi e
delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M.
19/4/2001, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità
sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento
delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività
didattica.
Le nomine così conferite
decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio e producono i loro effetti
fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall'art.
1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13/12/2000,
n. 430.
Per la sostituzione dei direttori
dei Servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili,
come già precisato con la nota n. 1771 del 27/6/2003, dovranno essere
utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art.
7 del D.M. n. 146/2000.
Per la copertura di altri
posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l'operazione del precedente
periodo, si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt.
47 e 55 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e dal Contratto Integrativo Nazionale
sulle utilizzazioni, sottoscritto il 6 giugno 2006, art. 11/bis.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU
POSTI PART-TIME
Le disponibilità derivanti
dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto,
vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche.
E' appena il caso di precisare
che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e, in
caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento
predisposti ai sensi del D.M. 19/4/2001, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n.
35.
Più disponibilità
derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono
concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione
di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità
non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Esaurite le predette operazioni,
le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici,
a fronte dell'effettiva necessità, secondo quanto contemplato dal
D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento
di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto,
occorra procedere ancora alla copertura di posti, i competenti dirigenti
scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Per
il profilo di collaboratore scolastico si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 587 del D.L.vo n. 297/1994.
Per la sostituzione del personale
Ata temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze
temporanee nel rispetto dei criteri e princìpi contenuti nell'art.
6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Ove al primo periodo di assenza del
titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità
o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi,
la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata
nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere
dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente Contratto.
Anche per il personale Ata
si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare
da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché
la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art.
3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento
delle supplenze (D.M. 13/12/2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta
di assunzione o di mancata presa di servizio.
In materia di attribuzione
della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e
33 della legge n. 104/1992, con riferimento al conferimento di supplenze
annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano,
per l'a.s. 2006/2007, le disposizioni impartite per il personale docente
con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare
attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti
le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei
posti, calendari e sedi delle convocazioni, ecc.), siano adeguatamente
e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione
e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nei
siti internet, comunicati stampa, ecc.), in modo che le relative procedure,
le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari
e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il
passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l'attivazione
delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni ritenute praticabili
in relazione ai diversi contesti.
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