Oggetto: Trasmissione O.M. n. 44 del 17 aprile 2002 prot. n. 1124, riguardante il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado a.s. 2002/2003
Per opportuna conoscenza e norma degli Uffici competenti, al fine di predisporre i necessari adempimenti di competenza, si trasmette in allegato copia dell'ordinanza ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, con la quale è stata modificata ed integrata l'O.M. n. 152 del 26-5-2000, che disciplina in via permanente il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione elementare e media, secondaria superiore e negli istituti educativi.
Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione della citata ordinanza.
Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione del sopra
citato atto e di comunicare agli uffici interessati che il medesimo si
può consultare e acquisire sul sito INTERNET e INTRANET del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado a.s. 2002/2003
Il Ministro
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare, gli artt. 410, 411, 412, 429 e 477;
VISTA
la legge 29.9.1967,n. 946(art.
7);
VISTO
il D.P.R. 1.10.1970, n. 1508;
VISTO
il D.P.R. 1.2.1971, n. 980;
VISTO
il D.P.R. 31.10.1975, n. 970;
VISTA
la legge 15.5.1997, n.127;
VISTA
la Legge 10.2.2000, n. 30;
VISTA
la Legge 8.3.2000, n. 53;
VISTO
il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO
il D.P.R. 6.11.2000, n. 347;
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VISTO
il D.lgs. 30.3.2001, n. 165;
VISTA
la Legge 28.12.2001, n. 448, con particolare riferimento all’art. 22, comma
11;
VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale per il comparto scuola sottoscritto in
data4.8.1995;
VISTO
il C.C.N.L. per il comparto scuola sottoscritto in data 26.5.1999;
VISTO
il C.C.N.I.per il comparto scuola
sottoscritto in data 3.8.1999;
VISTO
il C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto in data
1°.3.2002;
VISTA
l’O.M. n. 152 del 26.5.2000, registrata alla Corte dei Conti il 20.6.2000,
reg. 208, fg. 02, come modificata ed integrata dall’ O. M. n. 81 del 4.5.2001,
registrata alla Corte dei Conti il 22.6.2001, reg. 4, fg. 336;
RITENUTA
la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle
disposizioni recate dalla predetta Ordinanza;
ORDINA
Per
effetto delle modifiche di cui al presente atto e di quelle precedentemente
disposte, il testo dell’O.M. n. 152 del 26.5.2000 è modificato ed
integrato come segue:
Art.
1
1.Gli
incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria
nonché nei licei artistici e negli istituti d'arte sono disciplinati,
in via permanente e fino all’anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165,dalle
disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni
ed integrazioni.
Ai
sensi dell’art. 22, comma 11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del
conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei candidati
ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento
dei dirigenti scolastici, previste dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs.
n. 165/2001, ove compilate in data antecedente a quella delle operazioni
di conferimento degli incarichi di presidenza, sono utilizzate, fino all’approvazione
delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso corso-concorso, con
priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui alla presente
ordinanza.
A
tal fine il 50 per cento dei posti disponibili per gli incarichi di presidenza
è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di
cui all’art. 29, comma 3, del più volte citato D.lgs. n. 165/2001.
2.
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate
dagli Uffici scolastici regionali - Centriservizi
amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante affissione all’albo
il 22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e INTRANET.
Art.
2
1.Gli
incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole
di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono
conferiti a domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale,
sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate per
ciascun tipo di istituto dagli Uffici scolastici regionali - Centriservizi
amministrativi.
2.
Per i licei artistici egli istituti
d'arte deve essere formata un'unica graduatoria, cosìcome
un'unica graduatoria deve essere formata per gli istituti tecnici commerciali,
per geometri e per il turismo.
3.
Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono
essere formate apposite graduatorie.
4.
Apposite graduatorie devono essere formate, altresì, per le scuole
magistrali e per le scuole aventi particolari finalità di cui al
D.P.R. 31.10.1975, n. 970.
5.
Nella graduatoria formulata, ai fini del conferimento dell’incarico di
presidenza, nella scuola magistrale con metodo Montessori di Roma sono
inseriti solo i docenti i quali, oltre che dei requisiti di cui agli artt.
408 e segg. del D.L.vo 16.4.1994, n.297, siano in possesso di laurea in
pedagogia e del titolo di specializzazione per l’insegnamento della metodologia
montessoriana negli istituti di istruzione secondaria, conseguito al termine
di uno dei corsi organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati dal Ministero
della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 1.2.1971, n.
980.
Art.
3
1. Per
ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie
nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a)professori
compresi nelle graduatorie di merito dei concorsia
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello
al cui incarico di presidenza aspirano.
Coloro
i quali hanno superato le prove degli ultimi concorsi a posti di preside
possono documentare tale circostanza, qualora non sia ancora possibile
conseguire la prevista certificazione di rito, allegando alla domanda di
incarico di presidenza una dichiarazione con la quale, sotto la propriapersonale
responsabilità,attestino
la votazione complessiva riportata (voto di esame e punteggio assegnato
per i titoli);
b)professori
con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal
successivo art. 6, siano in possesso dei requisitiprescritti
dagli artt. 407 e segg., del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 per partecipare ai
concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo
tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.Ai
fini del computo del quinquennio é preso in considerazione il servizio
effettivamente prestato per almeno 180 giorni, nonché i servizi
equiparatidalla legge come servizi
di istituto nella scuola.
2. Ai
professori, con contratto a tempo indeterminato, dei tipi di istituto cui
si riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad incarico di presidenza,
sono equiparati, ai sensi del l'art.408, 2° comma, del D.Lgs. n. 297/94,
i docenti che abbiano fatto parte in passato dei ruoli relativi agli istituti
stessi, conservando titolo alla restituzione al ruolo di provenienza.
3. Per
quanto concerne gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, dal requisito
di cui alla lettera b) dell'art.410 del D.Lgs. n. 297/94, si prescinde,
per gliinsegnantilaureati
in servizio con contratto a tempo indeterminato nei ruoli delle scuole
secondarie di secondo grado, purché provenienti dai ruoli della
scuola media, anche se immessi in tali ruoli per effetto di leggi speciali.
4. Nelle
graduatorie relative agli istituti menzionati dall'art. 411, 3° comma,
del D.Lgs. n. 297/94 nonché dall'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70,
sono inclusi gli insegnanti che, forniti di una delle lauree richieste
per l’ammissione ai concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti
stessi, appartengano ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto o abbiano
titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento presso
i tipi degli istituti interessati o siano appartenuti, in passato,ai
ruoli del personale docente dei tipi di istituto di cui trattasi e conservino
titolo alla restituzione ai suddetti ruoli.
5. Nelle
graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte sono inclusi
gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche e professionali,
ivi compresi gli insegnanti di arte applicata, di storia dell’arte o di
storia dell'arte applicata in servizio nei licei artistici e negli istituti
d'arte, che siano in possesso di laurea o diploma di accademia di belle
arti.
6. Si
prescinde daititoli di studio indicati
nel precedente comma per i docenti di materie artistico - professionali
e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti
d'arte, per effetto di precedenti norme che non prevedevano detti titoli.Tale
particolare situazione va attestata con dichiarazione personale nella domanda
di incarico.
7.
Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo
risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella annessa tabella,
che è parte integrante della presente ordinanza.
8.
E' riconosciuta una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine, agli
aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino in una
delle seguenti condizioni:
1)non
vedenti di cui alla legge 29.9.1967
n. 946 e art. 3 della legge28.3.1991
n. 120;
2)portatori
di handicap di cui all’art. 21 dellalegge
n. 104/1992 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che
ha bisogno di particolari cure continuative;
3)appartenenti
ad una delle categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge
n. 104/1992 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94 nonché
il coniuge che assiste l’altro coniuge portatore di handicap.
Viene,
altresì, riconosciuta una precedenza nella scelta della sede agli
aspiranti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
locali, ai sensi del D.lgs. 18-8-2000, n. 267.
Art.
4
1. Le
graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da un dirigente
scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa provincia,
che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato, appartenente
ai ruoli della scuola secondaria della medesima provincia e da un impiegato
dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. Le
graduatorie, approvate dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
o suo delegato sono pubblicate all’albo entro il 28 giugno.
3. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato darà
comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti
scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i dirigenti
scolastici stessi a pubblicare un apposito avviso all’albo dell’istituto.
4.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto
in data 4.8.1995, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
o suo delegato prima della formazione delle graduatorie, fornisce tempestivamente
alle OrganizzazioniSindacali elementi
conoscitivi in merito alla situazione degli organici delle presidenze della
propria provincia e delle sedi vacanti, nonché i criteri di formazione
delle graduatorie stesse.
Art.
5
1. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca
gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie,
invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che
risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitatia
presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.
2. Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce, seguendo
l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per tutti i posti
di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili
entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti
aventi decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico cui
si riferisce l'incarico stesso.
3.In
sede di convocazione, le preferenze espresse nella domanda non hanno carattere
vincolante.
4.Gli
aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza
nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso
ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g),
punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione
ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile
la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio,
per esigenze di continuità di direzione, nell’incarico ricoperto
nel corrente anno scolastico.Nel
caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la
scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5.Viene
attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto
alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, almeno
tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in cui
si renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto
all’anno precedente.
6.Nel
caso di unificazionedi due o più
istituzioni scolastiche, realizzatanell'ambito
del piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga
richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l’incarico
di presidenza negli istituti unificati, viene conferitaper
incarico all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio. Analogamente
si procederà per l’assegnazione dell’incarico nelle presidenze dei
predetti istituti non richieste per conferma, in caso di unificazione di
istituti di diverso ordine o tipo. Per gli istituti comprensivi
di scuola materna,elementaree
media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza e nei circoli
didattici, ancorché dimensionati, il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale conferisce l’incarico di presidenza a docenti inclusi
nelle graduatorie degli aspiranti all’incarico di presidenza nelle scuole
medie.
7.I
docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega sono
nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse.Qualora
non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze,
il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, conferisce la nomina
in altre scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato
di non gradire incarichiin scuole
diverse da quelle segnalate.
8.Non
si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che
hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.
9.L’aspirante
trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468 delD.Lgs.
n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico
di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato trasferito.
10.Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale dichiara decaduto chi
non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno
scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente a tale data,
entro tre giorni.
11.Nell'ambito
di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a nomine di aspiranti
inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b) del precedente art. 3
se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla
lettera a) dello stesso articolo.
12.La
presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico
fino al termine dell'anno stesso è conferita, per incarico, a docenti
scelti tra quelli in servizio nella scuola interessata, iscritti nelle
graduatorie provinciali di cui al precedente art. 3 e secondo l'ordine
di inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti nelle graduatorie,
il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale nomina un docente
con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nel seguente
ordine:
1)il
collaboratore vicario deldirigente
scolastico;
2)un
collaboratore del dirigente scolastico;
3) un
altro docente tenendo presente l’anzianità di servizio.
Nel
caso in cui tale circostanza si realizzi in istituzioni scolastiche che
comprendano solo circoli didattici, dovrà essere conferita la reggenza
ad altro dirigente scolastico, possibilmente, della medesima tipologia
di istituto.
13.Nell’ipotesi
di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due
mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita,
per reggenza, ad altro dirigente scolastico ai sensi dell'art. 40, comma
1, punto 2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, comparto scuola,
1998/2001, sottoscritto in data 31.8.1999 e dell’art. 26, comma 1, lett.
c) del C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il
1° marzo 2002.
14.A
tal fine il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce
l'incarico di reggenza:
1)
al dirigente scolastico appartenente al ruolo dello stesso tipo di istituzione
scolastica a cui si riferisce l’incarico;
2) al
dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di istituzione
scolastica e in possesso di idoneità conseguita in un concorso a
posti di preside di tipo di scuola o istituto a cui si riferisce l'incarico;
3) al
dirigente scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di istituzione
scolastica e in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
per partecipare a concorso a posti di preside per lo stesso tipo di scuola
o istituto a cui si riferisce l'incarico.
15.In
caso di comprovata impossibilità del conferimento dell'incarico
di reggenza ad un dirigente scolastico indicato nei precedenti punti, le
funzioni direttive sono svolte, ai sensidell'art.
396, comma 5, del D.Lgs. n. 297/94, dal collaboratore vicario.
16.Negli
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 1°
grado, istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 31.1.1994, n. 97 e successive
modifiche e integrazioni, l'incarico di reggenza viene conferito, ove possibile,
con precedenza, ad altro dirigente scolastico di analoga istituzione scolastica.
17.Gli
incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri di economicità
e di efficienza.
18.In
caso di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a
due mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico e la
funzione direttiva é esercitata dal collaboratore vicario ai sensi
dell’art. 396, comma 5 del D.Lgs. n. 297/94.
19.Non
si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano
riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano
stati riabilitati o che siano stati sospesi cautelarmente dal servizio
ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.
20.Il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per gravi e documentati
motivi, sentito il parere della commissione di cui al primo comma del precedente
art. 4), con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, può
disporre la nomina in sede diversa da quella a cui l’interessato avrebbe
avuto titolo secondo la graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
21.Le
nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.
Art.
6
1.Gli
aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono in assegnazione
provvisoria
in provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare
domanda, in carta semplice, nel periodo dal 23 aprile al 22 maggio direttamente
al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della
provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione
della domanda.
2.I
docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della presidenza in scuole
o istituti ubicati nelle province interessate alle suddivisioni territoriali
previste daiD.Lgs.6
marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30.4.1992,
n. 277, possono presentare domanda di incarico nella provincia nella quale
svolgono servizio di preside incaricato, qualora quest'ultima non coincida
con quella di titolarità.
3.Coloro
che conseguono iltrasferimento o
il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella
di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda
di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente
ordinanza, venga trasmessa al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia per la quale hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di cui sopra, nella
quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza
nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale
- Centro servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale
docente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
della provincia di titolarità, il quale provvede immediatamente
a trasmettere l’istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza
dell’interessato con la prevista documentazione al dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato della provincia nella quale l'interessato
stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.
4. Gli
aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni
disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità,
nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso di servizio
prestato come preside incaricato fino all’anno scolastico 1998/99.
5.Non
sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio di
servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche
inferiori ad “ottimo”.
6.Coloro
i quali aspirano all'inclusione in più graduatorie debbono presentare
distinte domande per l’inclusione in ciascuna di esse. In ogni domanda
deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate allo stesso
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato con
l'indicazione dell'ordine dipreferenza
per i singoli tipi di istituto.L’ordine
di preferenza per i singoli tipi di istituto deve essere identico in tutte
le domande.
7.Ove
il docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna graduatoria
o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre domande presentate,
si terrà conto soltanto della domanda di inclusione nella graduatoria
relativa al tipo di istituto in cui il docente medesimo è titolare
all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi.Nel
caso in cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico ordine di preferenza
i singoli tipi di istituto per i quali aspira ad incarico,le
preferenze si considerano come non espresse.
8.Nelle
domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine, per ogni graduatoria,
le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere nominati.
9.Alle
domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti
di ammissione e dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.
10.Si
può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico
di presidenza presentata allo stesso dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato dell'anno precedente, nonché ad altri documenti
che risultano già in possesso dello stesso ufficio, specificando,
in tale ultimo caso, la data e l'occasione di presentazione dei medesimi
documenti.
11.I
titoli valutabili possono essere attestati dall'interessato anche mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità; non è
ammessa la dichiarazione sostitutiva per la documentazionemedica.
12.Gli
aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far valere
il diritto a precedenza nella scelta della sede, devono produrre idoneadocumentazione.
13.
Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della
legge n. 104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle Commissioni
delle competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge medesima.Per
i soggetti di cui commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge dovrà
essere indicata anche la situazione di gravità.
14. Qualora
le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L.
27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni in legge 27.10.1993 n.
423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con
certificazione rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata,
in servizio pressol'A.S.L. da cui
è assistito l'interessato.
Per
le persone bisognose di cure continuative, dalle certificazioni dovrà
necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto
nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono
essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
15.La
mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni
dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento
provvisorio.
16.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della legge
15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore
sociale e da un esperto inservizio
presso le Aziende Sanitarie Locali.
17.Gli
aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della
citata legge dovranno, inoltre, documentare:
A)Il
rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione,
di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di
famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
B) L’attività
di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato,
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
18.
L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre,
certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non vi sono altri parenti
o affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei
a prestare assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere
pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a
tale assistenza.Tale unicità
di assistenza comporta che nessuno altro membro del nucleo familiare in
questione si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo
soggetto handicappato.
19.Nel
caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno
del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata
mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
20.La
particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere
carattere permanente.
21.Tutte
le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla
domanda.
22.
Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato
il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge
n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati la
cessazione delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio
delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.
23.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'Amministrazione
provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico
di presidenza.
24.
Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo comma,
il personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.
25.
Nel caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento
ai titoli allegati ad una delle domande di incarico.
26.
La nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato
da tutte le graduatorie in cui è incluso.
27. L’eventuale
rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola graduatoria cui
si riferisce la nomina conferita.
Art.
7
1.In
caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli,
il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale nomina, tra i docenti
in servizio nella provincia, nell'ordine :
1) un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nei ruoli delle
scuole secondarie o artistiche dello stesso grado, incaricato della presidenza
nell’anno scolastico in corso o nel precedente (sarà data la preferenza
al docente con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità
di preside incaricato);
2) un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa
scuola;
3) un
professore con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole.
2.Nell’ambito
di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario
il possesso dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.Lgs. n. 297/94,
ma sarà data la precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
3.
Negli istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede con
il possesso di laurea tecnica, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale procede al conferimento dell’incarico di presidenza secondo l'ordine
sopraindicato ai soli docenti forniti di una delle lauree richieste per
l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche negli istituti
stessi a norma dell'art. 411, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art.
11 del D.P.R. n. 1508/70.Analogamente
si procede nei licei artistici e negli istituti d'arte, avuto riguardo
al disposto dicui all'art. 412 del
medesimo decreto legislativo.
4.
Dal requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui
non vi sia nella provincia un docente fornito del titolo di cui al comma
precedente.
Art.
8
1.Avverso
legraduatorie è ammesso reclamo,
per errori materiali, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale
o suo delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
medesime.
2.I
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati procederanno
alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
La
presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto
e la registrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20.
Roma,
17 aprile 2002
ILMINISTRO
F.to
Letizia MORATTI
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di cui alla
lettera a) dell’art. 3.
Per
l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami
a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello
al cui incarico si aspira, viene attribuito un punteggio pari alla votazione
complessiva (voto di esame e punteggio per titoli) conseguita nel concorso
rapportata a cento. All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di
più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole
ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna
delle altre idoneità.
Sono
valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti
dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
per l’ultimo concorso a posti di preside cui l’interessato ha partecipato.
B)Titoli
valutabili per gli aspiranti all’inclusione in ambedue le graduatorie.
1)
Titoli di servizio
Si
valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico
per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi
quelli svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e
quelli validia tutti gli effetti
come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Sono
esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva
assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di professore,
nonché i periodi di retrodatazione della nomina.
Ove
di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello
di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E’
valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
a)per
ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente
con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di punti
45 (1);
b)per
ogni anno di incarico di preside, punti 20 (1) (2);
c)per
ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni
vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o
direttore di scuola coordinata di istituto professionale, punti 5(1)
(3) (4);
d)per
ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati
consigli di presidenza punti 3 (1);
e)per
ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva del
consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale,
provinciale, dell’ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati
di personalità giuridica, punti 2;
f)per
ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo
degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi,
del consiglio di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale,
provinciale, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati
per la valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1;
g)per
richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella stessa scuola o
istituto in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno scolastico in
corso, punti 10 (5).
I
punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono attribuiti
anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei
ruoli o con esonero dall’insegnamento.
Tutti
i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo
stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne
quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l’incarico
di collaboratore del preside e di collaboratore vicario, i quali non sono,
rispettivamente, cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti,
non è cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza,
di cui alla lettera b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del
Consiglio di Circolo o d’Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o
d’Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti,
di cui alle lettere e) ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.
2)Titoli
di studio e di cultura
a)laurea
(o diploma di accademia di belle arti per i soli istituti di istruzione
artistica) (6) con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o che
consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente ordinanza:
con
voti 110 su 110 ela lode,punti
5;
con
voti 110 su 110,punti 4;
con
voti da 99 a 109su 110,punti
3;
con
voti da 90 a 98su 110,punti
2;
per
ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio,
di Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore
di Educazione fisica,punti 3;
b)per
ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari
prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n.
341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivicompresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle
scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate
dal docente.
per
ogni diploma: punti 3 (7);
c)per
ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore
ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali
o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle
scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate
dal docente,
per
ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
(7);
d)per
ogni inclusione interna nei concorsi di materie artistiche e professionali,
ivi compresa l’arte applicata, di storia dell’arte e di storia dell’arte
applicata negli istituti di istruzione artistica,
punti
3(8);
e)inclusione
in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre
in scuole o istituti di istruzione di secondo grado o artistica, punti
2(9);
la
valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti
di istruzione secondaria di primo grado.
f)inclusione
in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori
di scuole o istituti di istruzione secondaria e artistica,punti
2;
la
valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti
di primo grado (10).
g)inclusione
in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di preside
di scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica di tipo diverso
da quello al cui incarico si aspira,
punti
10;
la
valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti
di primo grado.
h)inclusione
in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore
tecnico, punti 10;
i)idoneità
in concorso universitario o libera docenza,punti
5;
l)
incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate
o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento
di diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti nelle università
conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per ogni anno.
C)Detrazioni
Per
ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale
non sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D)Preferenze
in caso di parità di merito
In
caso di parità di merito si deve tenere conto del requisito dell’età.
________________________________
NOTE
(1) I
servizi prestati in istituti o scuole di grado immediatamente inferiore
vengono valutati la metà. Per le graduatorie relative agli incarichi
di presidenza degli istituti di secondo grado, i servizi prestati nelle
scuole elementari, vengono valutati un quarto. Il punteggio previsto dalla
lettera a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto
a tempo indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione
artistica, limitatamente agli aspiranti ad incarichi di presidenza nei
suddetti istituti.
(2) Per
i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni
di servizio e per la frazione residua superiore a 15 giorni.
(3) E’
attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di scuole coordinate
di istituto professionale e al collaboratore del preside con funzioni vicarie
che abbiano sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi
il preside assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno
attribuiti punti 0,80per ogni 30
giorni di servizio anche non continuativi eper
la frazione residua superiore a 15 giorni. La sostituzione del preside
titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio aggiuntivo.
(4) Lo
stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza
nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.
(5) L’insegnante
che chiede la conferma dell’incarico di presidenza per avere titolo all’attribuzione
di dieci punti, deve indicare al primo posto delle preferenze espresse
in tutte le domande di incarico la scuola o l’istituto di cui è
preside incaricato nell’anno scolastico in corso. I dieci punti attribuiti
per la conferma concorrono a determinare il punteggio complessivo in base
al quale l’interessato è collocato nella graduatoria cui si riferisce
l’istituto o scuola chiesti per conferma.
(6) Il
diploma di Accademia di Belle Arti deve essere congiunto al diploma di
maturità artistica o di arti applicate o di maestro d’arte. Detti
diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati
al diploma di A.A.BB. AA.
(7) Vanno
riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università
(art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso
le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1°
comma - legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art.
8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche
di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università
avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà
di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli attestati nonché
i diplomi di perfezionamento post-universitari previsti dal precedente
ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi
che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione
(durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei
singoli anni e un esame finale).
(8) Il
punteggio va attribuito per le graduatorie relative ai licei artistici
ed agli istituti d’arte.
(9) Per
ogni classe di concorso il punteggio è attribuito una sola volta.
(10) Per gli insegnanti di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.
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