Nota 11 giugno 2002 Prot. n. 113/VM

Oggetto: Organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - Anno Scolastico 2002/2003

Si fa seguito alle comunicazioni di servizio in data 3, 4 e 6 giugno, con le quali, nel rendere nota l’apertura delle funzioni di acquisizione dei dati relativi agli organici di cui in oggetto, si è precisato che la determinazione degli stessi deve essere effettuata ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2000 - n. 201 - così come integrato e modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 2001 - n. 128.

In proposito, si ritiene opportuno fornire, di seguito, alcune indicazioni, nonché di riportare le disposizioni di cui alle note n 124 e n. 81, rispettivamente del 27 giugno 2000 e 24 luglio 2001, che risultano ancora applicabili per il prossimo anno scolastico.

1) Qualora i contratti di appalto per la pulizia dei locali non riguardino tutte le sedi della singola istituzione scolastica, ma solo alcune, la decurtazione del 25% dei posti prevista dall’articolo 8.2 del decreto 201/2000 deve essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale che, di norma, sarebbe assegnato, dal dirigente scolastico, a prestare servizio presso le sedi destinatarie dell’appalto stesso.
In presenza di un contratto di appalto stipulato per la pulizia di parte dei locali di una stessa sede, la decurtazione dell’organico può essere effettuata in misura proporzionale, tenendo conto delle superfici trattate a mezzo di appalto e quelle assegnate al personale scolastico.

2) Qualora nella stessa istituzione scolastica, ovvero nello stesso plesso, succursale o sezione staccata, si determini compresenza di personale dell’amministrazione, di quello estraneo all’amministrazione addetto ai servizi di pulizia degli spazi e dei locali, nonché di personale beneficiario delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 65/2001, la percentuale di riduzione da applicare non può superare il 25% della dotazione organica di istituto del relativo profilo professionale ovvero, per effetto di quanto previsto al punto 1, della consistenza del singolo plesso, succursale o sezione staccata.

3) Nel caso in cui, per effetto delle riduzioni effettuate in presenza di ditte d’appalto o di soggetti beneficiari delle disposizioni impartite con decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 65 e n. 66, si verifichi nell’istituzione scolastica soprannumerarietà di personale di ruolo, i soggetti individuati in eccedenza, rispetto al 75% della dotazione di istituto, dovranno partecipare alle operazioni di mobilità.

4) Con le note in calce ai prospetti di cui alla tabella “1” è stata prevista l’attribuzione di un ulteriore collaboratore scolastico qualora l’istituzione scolastica sia “...funzionante in più sedi”. Tale incremento, oltre a non riguardare la sede principale, deve essere attribuito una sola volta per ciascun plesso, sezione staccata o sede coordinata, nell’ipotesi in cui siano funzionanti classi o sezioni di ordini e gradi di istruzione diversi per le quali si utilizzino in comune gli accessi ed i locali del medesimo istituto.

5) La dotazione organica del profilo professionale di assistente tecnico viene deliberata dalla giunta esecutiva d’istituto. Si rammenta, però, l’opportunità della verifica da parte dei competenti uffici che i laboratori siano attivati esclusivamente per le materie curricolari previste dall’ordinamento scolastico, secondo l’indicazione di cui al 1° comma dell’articolo 3 del decreto ministeriale 2 giugno 2000, n. 234, nonché per quelle contemplate nei progetti di sperimentazione.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 4 - comma 4.3 - del decreto ministeriale 201/2000, la compresenza nel laboratorio di docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici comporta per questi ultimi la prestazione lavorativa, prevista dal vigente contratto collettivo integrativo, di 12 ore settimanali per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio cui sono addetti nonché per la preparazione del materiale necessario per le esercitazioni.

6) Per le sezioni ospedaliere della scuola materna, elementare e secondaria di I grado il numero “medio” di alunni degenti nelle strutture sanitarie concorre alla determinazione degli organici.

7) Nei licei artistici dove funzionano corsi integrativi, la dotazione organica del profilo professionale di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico non deve essere incrementata in quanto il numero degli studenti frequentanti tali corsi non concorre alla determinazione dell’organico d’istituto.

8) Per le scuole medie annesse agli istituti d’arte non è più previsto un responsabile amministrativo in aggiunta a quello assegnato all’istituto.

9) Agli istituti d’istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell’articolo 2 - comma 6 - del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Per le situazioni previste dalla nota g) di cui ai prospetti 1/B ed 1/C e dalla nota f) del prospetto 1/D di cui alla tabella “1” allegata al decreto ministeriale 201/2000, si precisa che l’incremento del posto di assistente amministrativo è consentito esclusivamente per le istituzioni scolastiche nelle quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipologie di scuola (ad esempio: ordine classico, professionale e tecnico e, quindi, liceo classico, istituto professionale ed istituto tecnico).

Il Direttore Generale
Zucaro


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