Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - Organico di diritto - Consistenza dotazioni a.s. 2005/2006 - Trasmissione schema di decreto interministeriale
Al fine di garantire il sollecito
svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2005/2006 e,
in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle
procedure connesse alla determinazione dell'organico di diritto, si trasmette
lo schema del decreto interministeriale concernente l'oggetto. Sarà
cura di questa Direzione Generale di rendere note le eventuali variazioni
che dovessero essere apportate al testo del decreto, in sede di esame da
parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il 2005/2006 è l'ultimo
anno di applicazione del disposto di cui all'articolo 35 della legge Finanziaria
23 dicembre 2002, n. 289, per effetto del quale il contingente dei posti
del profilo di collaboratore scolastico deve essere ridotto, in un triennio,
in ragione di 3.200 unità per anno.
Per l'anno scolastico 2003/2004
(primo anno di vigenza delle disposizioni summenzionate), l'ammontare complessivo
dei posti in diminuzione fu ripartito tra gli Uffici scolastici regionali
tenendo conto, oltre che dell'andamento della popolazione scolastica, delle
specificità e delle criticità dei vari contesti territoriali
interessati. A tale ultimo riguardo furono utilizzati appositi Indicatori
di contesto relativi alle tipologie e alle situazioni del personale in
servizio, alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative
delle istituzioni scolastiche, nonché alle situazioni ambientali
e socio-economiche delle diverse aree di appartenenza.
Com'è noto alle SS.LL.,
per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento di organico dei posti
relativi al 2004/2005 e del consolidamento delle consistenze di organico
definite per il 2003/2004, si è proceduto secondo due diverse modalità:
• dando carattere strutturale
alle riduzioni realizzate nell'anno 2003/2004 attraverso modifiche delle
tabelle allegate al decreto ministeriale n. 201/2000 e segg.;
• applicando, per la determinazione
del contingente inerente l'anno scolastico 2004/2005, gli Indicatori di
contesto relativi all'anno 2003/2004.
Per il prossimo anno scolastico
vengono adottati gli stessi criteri di intervento assunti per il 2004/2005.
Di conseguenza:
– la riduzione della consistenza
di organico, già operata per l'anno scolastico 2004/2005 utilizzando
gli Indicatori di contesto, viene ora consolidata, nella sua entità
complessiva, in maniera strutturale, attraverso la modifica delle tabelle
allegate al decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11;
– l'ulteriore riduzione di
posti, corrispondente alla quantità (3.200) relativa all'anno scolastico
2005/2006, viene realizzata mediante l'utilizzo degli stessi Indicatori
di contesto impiegati nei due anni scolastici precedenti, opportunamente
aggiornati e adeguati.
Ai fini suddetti è stata
predisposta un'apposita tabella delle consistenze di organico, articolata
per aree regionali, sulla cui base le SS.LL., per la parte di rispettiva
competenza, disporranno la ripartizione dei posti a livello provinciale,
adottando, previa informativa alle organizzazioni sindacali, i criteri
più rispondenti alle esigenze dei territori e dei contesti interessati.
Entro il limite massimo dei
posti fissato per effetto dell'applicazione dei menzionati Indicatori,
le SS.LL. potranno operare le deroghe ritenute eventualmente necessarie,
ai parametri di determinazione degli organici di istituto. Tanto in base
alla considerazione che, nel rigoroso rispetto della dotazione complessiva
assegnata, una puntuale valutazione che tenga conto delle situazioni dei
singoli istituti e si ispiri a criteri di flessibilità, possa consentire
la migliore applicazione dei parametri di calcolo e la più razionale
individuazione delle realtà scolastiche nelle quali operare le riduzioni
dell'organico dei collaboratori scolastici.
Relativamente agli altri profili
professionali, si fa presente che non è stata apportata alcuna modifica
alle tabelle di calcolo degli organici di istituto e che, in conseguenza,
per la determinazione delle consistenze delle rispettive dotazioni organiche,
si è tenuto conto del numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico
2005/2006, desunto dalle comunicazioni effettuate dalle SS.LL. tramite
il Sistema informativo.
In proposito, si ritiene opportuno
precisare che è confermata la disposizione concernente il divieto
di istituire un maggior numero di posti rispetto alla dotazione organica
assegnata. Le SS.LL. si faranno, pertanto, carico di individuare soluzioni
idonee atte a garantire lo scrupoloso rispetto delle disposizioni sopracitate.
Al decreto è allegata,
oltre alla tabella "A", contenente la dotazione complessiva di tutti i
posti dei profili professionali per ciascuna regione, la tabella "B", relativa
al numero massimo dei posti di collaboratore scolastico che è possibile
istituire, sempre in ciascuna regione.
La quantificazione per aree
regionali dei posti di tale profilo, come già avvenuto nei primi
due anni di applicazione delle misure di contenimento degli organici, si
rende necessaria e trova motivazione nell'esigenza di dover poi verificare,
congiuntamente al Dicastero dell'Economia, la piena rispondenza delle dotazioni
assegnate agli interventi di riduzione previsti dalla legge. In tale ottica,
anche in sede provinciale, i posti di collaboratore scolastico da istituire
devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni da effettuare
a cura delle SS.LL.
In presenza di contratti di
terziarizzazione dei servizi, resta confermata la clausola della salvaguardia
della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero.
Nel contempo, al fine di evitare
aggravio di spesa conseguente all'applicazione della citata clausola, è
prevista all'articolo 5 del decreto, la compensazione tra i posti da accantonare,
tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia
di contratti d'appalto. Tale compensazione è, altresì, attuata
nel caso in cui si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse
disponibili, in presenza di situazioni nelle quali il numero di personale
beneficiario del decreto ministeriale n. 65/2001 (ex Lsu) risulti carente
o eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell'istituzione scolastica.
A seguito del ricorso a dette
compensazioni è necessario rendere indisponibili, a livello provinciale,
un numero di posti corrispondente a quello del corrente anno scolastico,
secondo le consistenze indicate nella tabella "C" allegata al decreto.
Ove situazioni oggettive rendano impossibile il conseguimento di tale risultato,
l'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede che il competente
Direttore regionale motivi formalmente il minor accantonamento di posti.
Per quel che concerne, in
particolare, la terziarizzazione dei servizi va evidenziato che tale fattispecie
riguarda l'affidamento in appalto di incarichi inerenti esclusivamente
l'espletamento di mansioni e funzioni assimilabili a quelle espressamente
previste dal vigente Contratto di comparto.
Ciò al fine di evitare
che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione
oggetto dell'incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra
le mansioni e le funzioni previste dal C.C.N.L.) e, quindi, tale da non
dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica,
al fine della compensazione dei costi contrattuali.
Per quel che concerne il profilo
professionale di assistente tecnico si sottolinea come la variazione dei
relativi posti debba essere legittimata, oltre che da specifica delibera
della Giunta esecutiva di istituto, anche dall'esistenza delle seguenti
condizioni:
• che i laboratori siano riconducibili
a discipline di insegnamento espressamente contemplate nell'anagrafe dei
codici di laboratorio previsti per l'istituzione scolastica;
• che lo stesso laboratorio
sia utilizzato per almeno 24 ore di insegnamento, fermo restando che, così
come prescritto dall'articolo 52 del vigente C.C.N.L., le restanti 12 ore
siano destinate alla preparazione, alla manutenzione ed alla riparazione
delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché alla preparazione
del materiale di esercitazione.
E' appena il caso di evidenziare
che l'istituzione dei posti di assistente deve essere disposta con riguardo
alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica,
al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.
Si ritiene opportuno evidenziare,
inoltre, che anche per il restante personale le modalità di prestazione
dell'orario di lavoro devono essere disciplinate secondo le prescrizioni
contenute nel succitato articolo 52 del C.C.N.L.
Per quel che concerne, infine,
la disciplina dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione
di fatto, si fa rinvio a successive, specifiche disposizioni.
Al fine, poi, di procedere
congiuntamente al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative
alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di
segnalare a questa Direzione - Uff. V - (al numero di fax 06/58492997)
il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail del Dirigente referente,
a livello regionale, in materia di organici del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario.
Nel ringraziare per la consueta,
fattiva collaborazione, si resta a disposizione per i chiarimenti e gli
interventi eventualmente ritenuti necessari.
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