Oggetto: Sicurezza nelle scuole: indirizzi operativi e ripartizione finanziamenti per l'A.f. 2002
Per consentire la migliore applicazione, nel settore scolastico, di
quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.L.vo
626/94 e successive integrazioni e modifiche) con la circolare 29 aprile
1999, n 119 sono state fornite puntuali indicazioni operative ai Dirigenti
scolastici, considerati come datori di lavoro ai fini della normativa di
riferimento, in ordine alle responsabilità ed ai compiti loro facenti
capo ed alle modalità ed ai mezzi per farvi fronte.
Con successiva ministeriale del 4 maggio 2001 si è provveduto
a ripartire tra gli Uffici in indirizzo una somma complessiva di 40 miliardi,
finalizzata a consentire la completa realizzazione di tali attività,
con particolare riguardo alla formazione delle cosiddette "figure sensibili";
personale, incaricato dell'espletamento di specifici compiti in materia
di sicurezza o di gestione dell'emergenza.
Ed in tale ottica si è proceduto alla stipulazione di un'apposita
convenzione con i VV.F. - portata a conoscenza dei Direttori Regionali
con nota dell'8 novembre 2001 - diretta a favorire la più idonea
e tempestiva realizzazione delle attività formative degli addetti
alla prevenzione e protezione dagli incendi.
Con circolare dell'8 maggio 2001, infine - allo scopo di acquisire
opportuna conoscenza dello stato di avanzamento delle previste attività
e del livello di sicurezza raggiunto dalle scuole, anche per l'adozione
delle consequenziali iniziative - è stato attivato, attraverso la
rete INTRANET del Ministero, un apposito monitoraggio, al quale hanno risposto
il 90% delle circa 10.800 Istituzioni scolastiche statali, fornendo, così,
un quadro notevolmente significativo ed attendibile della situazione sul
territorio.
Sulla base dei dati così acquisiti - nell'inviare l'elenco delle
istituzioni scolastiche delle quali non sono pervenute le informazioni
richieste, anche al fine di sollecitarne l'invio - si forniscono, nel seguito,
alcuni indirizzi operativi ai quali, peraltro, l'Ufficio scrivente si è
attenuto nella identificazione dei criteri posti a fondamento dell'allegata
ripartizione delle risorse finanziarie, da destinare alle finalità
in oggetto e finalizzate a consentire il pieno espletamento, da parte dei
Dirigenti scolastici, dei rispettivi compiti in materia di sicurezza nelle
scuole.
FORMAZIONE
L'attività riguarda le figure del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (ove assunta direttamente dal Capo d'istituto,
ai sensi dell'articolo 10 del D.L.vo 626/94, in presenza di un numero di
addetti, esclusi gli allievi, inferiore alle 200 unità), del primo
soccorso e delle misure per la prevenzione e protezione dagli incendi nonché
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, atteso che per la formazione
generica del personale scolastico può utilizzarsi il supporto multimediale
a suo tempo fornito.
A tal proposito gli Uffici Scolastici Regionali - tenendo conto anche
degli esiti del monitoraggio effettuato - avranno cura di sensibilizzare
opportunamente i Capi d'Istituto che ancora non vi hanno provveduto, ad
assicurare il tempestivo, completo, adempimento dell'obbligo formativo
da parte di tutti gli interessati.
Per quanto attiene alle categorie speciali - tenute, in quanto tali,
a seguire un percorso formativo differenziato - a fronte della rilevante
entità del personale coinvolto e del conseguente impegno finanziario,
questo Ministero, per l'anno finanziario 2001, ha già provveduto
a reperire e ripartire tra gli Uffici in indirizzo con nota n. 979 del
4 maggio 2001 la somma di £. 40 miliardi, secondo i criteri in essa
indicati ed assunti sulla base dei fabbisogni stimati anche in relazione
al numero delle strutture scolastiche insistenti sul rispettivo territorio.
La rilevanza, le caratteristiche peculiari dell'attività formativa
ed il notevole numero dei soggetti coinvolti - senza contare l'elevato
indice di mobilità del personale docente ed ATA ed il rispettivo,
fisiologico, turn over - non consente di considerare completamente assolti
gli obblighi di legge con il compimento una tantum dei percorsi formativi
mirati, come impone la disciplina della sicurezza, ma richiede un costante
adeguamento ed aggiornamento delle attività, con la conseguente
necessità di un corrispondente flusso finanziario che le sostenga
a fronte dei bisogni concretamente espressi dalle realtà delle singole
istituzioni scolastiche.
Con la recente legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) sono
stati stanziati 20.658.276 euro, pari ad altri 40 miliardi di lire, che
si ripartiscono tra gli Uffici in indirizzo, come dall'unita tabella, allegato
A, tenuto conto della natura delle attività da svolgere, del numero
delle strutture interessate, del personale coinvolto, dell'indice di mobilità
dello stesso e dei costi medi gestionali. Tali risorse sono finalizzate,
in parte, proprio al completamento ed all'aggiornamento della formazione
delle figure in esame nonché a risolvere le esigenze determinate
dalle altre attività prescritte dalla normativa di riferimento in
materia di sicurezza sul lavoro.
Nel richiamare, pertanto, le indicazioni generali fornite con la precitata
nota 4 maggio 2001, n. 979, si invitano i Direttori Regionali - sulla base
dell'effettivo fabbisogno delle iniziative eventualmente già attivate
al riguardo - a proseguire nell'avvio dei singoli corsi, per garantire
agli interessati la più efficace formazione e concludere nel minor
tempo possibile, compatibilmente con il servizio svolto dal personale coinvolto,
le rispettive attività formative. Nell'attivazione dei corsi - ferma
restando ogni autonoma determinazione al riguardo - si valuteranno prioritariamente
le opportunità offerte dal ricorso alla Convenzione sottoscritta
con i VV.F., tenendo conto, comunque, della necessità dell'affidamento
di detti corsi ad Enti erogatori del servizio opportunamente accreditati
per tale formazione specifica ed, in quanto tali, espressamente abilitati,
ai sensi della vigente normativa, al rilascio di valida certificazione
atta ad assolvere agli obblighi di legge.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Dal monitoraggio effettuato è emerso che la figura del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza - di particolare importanza per la funzione
istituzionale di continuo confronto che la normativa gli riconosce e le
cui modalità di designazione sono disciplinate dal vigente accordo
quadro e dagli accordi assunti in sede di contrattazione decentrata (articolo
58 del CCNI) - è stata individuata nella maggior parte delle Istituzioni
scolastiche, ma la formazione non ha coinvolto tutti i soggetti interessati.
Gli Uffici Scolastici Regionali, perciò, dovranno sensibilizzare
i Capi d'Istituto, che ancora non lo avessero fatto, a provvedere in merito
sollecitando le R.S.U. alla designazione/elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e, soprattutto, assicurando tempestivamente
al personale coinvolto la richiesta formazione, la cui soglia minima è
disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro 16 gennaio 1997, tenendo
conto, al riguardo, anche degli standards formativi all'uopo individuati
dagli Organismi paritetici territoriali, contemplati dall'articolo 59 del
suindicato CCNI ed ora collocati a livello regionale ai sensi dell'articolo
2 del CCNL, II biennio, sottoscritto il 15 marzo 2001.
Organismi questi, peraltro, sulla cui necessità si richiama
la particolare attenzione degli Uffici in indirizzo in quanto la relativa
costituzione risponde ad un preciso obbligo contrattuale.
MEDICO COMPETENTE
In proposito si rinvia preliminarmente all'articolo 16 del D.L.vo 626/94,
che limita espressamente la sorveglianza sanitaria - intesa come periodici
e preventivi accertamenti diretti a verificare l'assenza di controindicazioni
nello svolgimento di determinate attività - ai soli casi previsti
dalla vigente normativa.
Normativa, questa, che contempla tale sorveglianza esclusivamente quando
le vigenti disposizioni ne facciano espressa previsione, come, a titolo
esemplificativo, nella tabella allegata all'articolo 33 del D.P.R. 303/56,
nel Decreto legislativo n. 277/91 ovvero nei titoli V, VI, VII ed VIII
del D.L.vo 626/94 (C.M. Ministero Lavoro 7 agosto 1995, n. 102/95 su G.U.
21.8.1995, n. 194).
Pertanto tale assistenza deve essere assicurata solamente laddove -
opportunamente effettuata la valutazione del rischio - ricorrano effettivamente
attività pericolose, come in quelle tipologie di Istituzioni scolastiche
il cui personale ed allievi, per il tempo dedicato alle rispettive esercitazioni
didattiche, facciano uso di laboratori, apparecchi, macchine, attrezzature
di lavoro od agenti chimici comportanti obbiettivi elementi di rischio
per la loro salute.
Ove, dunque, ne sussista la necessità, i Dirigenti scolastici
procederanno, con le modalità indicate nella circolare 119 del 29
aprile 1999 - con particolare riguardo all'opportunità di consorziarsi
tra di loro al fine di realizzare economie di scala - alla nomina del medico
competente, provvedendo ai relativi oneri, in base ad adeguata fatturazione
periodica, con le risorse nella circolare medesima evidenziate.
Premesso quanto sopra, gli Uffici Scolastici Regionali preso atto della
nomina del medico competente, avranno cura di tener conto anche di tali
spese in sede di ripartizione, tra le Istituzioni scolastiche insistenti
nel rispettivo territorio, dei finanziamenti attribuiti con la presente
ministeriale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Dal monitoraggio risulta che la maggioranza dei Capi d'Istituto ha regolarmente
effettuato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sia la valutazione
del rischio che la stesura del relativo documento.
Tali adempimenti, però, non possono ritenersi definitivamente
conclusi, in quanto - in presenza di eventuali modifiche delle condizioni
presenti alla data della stesura del documento - si determina la necessità
di valutare successivi adeguamenti.
Eventualità, questa, sulla quale si richiama, dunque, l'attenzione
dei Dirigenti scolastici, rinviando per le concrete modalità operative
all'indicata C.M. 119/99 ed invitando le Direzioni Regionali a voler opportunamente
considerare il relativo impegno finanziario ai fini dell'assegnazione delle
risorse indicate nel punto precedente.
ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Com'è noto, ai sensi, in particolare dell'articolo 3 della legge
11 gennaio 1996, n 23, fanno capo, tra l'altro, agli Enti locali rispettivamente
competenti gli interventi di carattere strutturale, la manutenzione ordinaria
e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e messa a norma, l'impiantistica,
la fornitura degli arredi e le varie d'ufficio.
Competono, invece, ai Capi d'Istituto le attività di adeguamento
delle attrezzature e dei materiali destinati all'attività didattica.
Anche di quest'ultima circostanza e degli interventi che si rendessero
eventualmente necessari al riguardo da parte delle singole Istituzioni
scolastiche, le Direzioni Regionali sono invitate a tener conto in sede
di riparto, così come degli eventuali ulteriori fabbisogni derivanti
dall'applicazione, ai sensi della Circolare 119/99, delle disposizioni
di riferimento.
RIPARTIZIONE FONDI
Premesso quanto in precedenza indicato, la somma disponibile per il
corrente anno finanziario, pari ad Euro 20.658.276 (£.40 mld), viene
ripartita - come indicato nell'unita tabella, allegato A - sulla base del
D.D.G. 14 maggio 2002, definito sulla media ponderata tra l'indice percentuale
di incidenza delle attività richiamate nella presente circolare
ed il numero delle Istituzioni scolastiche insistenti sul rispettivo territorio.
I Direttori Regionali pertanto, valutati opportunamente i concreti
fabbisogni, assegneranno alle singole scuole le risorse necessarie - richiamandosi,
per quanto riguarda i processi formativi, ai criteri di massima indicati
nella C.M. 4 aprile 2001, consultati gli Organismi di cui all'articolo
59 summenzionato e garantendo il necessario coordinamento delle iniziative
- avendo cura, per le restanti attività, di assicurare ai Capi d'Istituto
fondi idonei a consentire loro il miglior raggiungimento dei fini contemplati
dalla normativa di riferimento.
Nel fare pieno affidamento sull'abituale disponibilità e collaborazione
dei destinatari della presente, si prega voler tenere informato l'Ufficio
scrivente sugli esiti delle iniziative, per la conoscenza delle quali sarà
predisposta ed inoltrata un'apposita scheda di rilevazione, anche al fine
dell'adozione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere finanziario,
che risulteranno necessari.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio
IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE : RIPARTIZIONE
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