Scuole del sistema nazionale di istruzione statali e paritarie, e scuole legalmente riconosciute - Corsi on-line
Continuano a pervenire segnalazioni
di casi in cui scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione,
statali o paritarie, attivano o si propongono di attivare corsi on-line
non come metodologia didattica che caratterizza alcune parti dei percorsi
formativi bensì come modalità di erogazione del servizio
scolastico alternativa a quella ordinaria della frequenza da parte degli
alunni.
La presente nota, concordata
con la Direzione Generale dello Studente, mira a fornire indirizzi di ordine
generale sulla complessa questione che presenta una pluralità di
aspetti e di implicazioni meritevoli di approfondimento e puntualizzazioni.
Sembra necessario premettere
che tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico e l'itinerario
degli alunni fino al conseguimento del titolo conclusivo dei corsi di istruzione
secondaria superiore presuppongono implicitamente che i giovani frequentino
un'istituzione scolastica in presenza fisica nell'arco temporale di durata
delle lezioni. Il servizio pubblico di istruzione non mira infatti soltanto
a realizzare apprendimenti comunque realizzati da parte degli alunni ma
persegue l'obiettivo più ampio di contribuire alla crescita della
persona umana in tutta la sua poliedricità, finalità rispetto
alla quale un ruolo determinante ed essenziale è affidato alla quotidiana
interazione degli alunni fra di loro e con i docenti all'interno di classi
o comunque di gruppi. Qualsiasi organizzazione del servizio che trascuri
tali aspetti, priverebbe la "scuola" del suo elemento fondante mutandone
completamente natura e scopi e degradandone il ruolo e la missione da comunità
educante ad agenzia formativa, sia pure di qualificata valenza. Tale assunto
non poggia le sue basi solo su considerazioni di ordine teorico ma trova
riscontro anche nelle norme vigenti tra le quali ci si limita a citarne
solo alcune tra le più significative:
• il recentissimo decreto legislativo
n. 59/2004 (articolo 11, commi 1 e 3), sia pure limitatamente alla scuola
secondaria di 1° grado ma come espressione di un principio generale,
richiede, ai fini della validità dell'anno, la frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale e pone il comportamento degli alunni fra
gli elementi da considerare in sede di valutazione;
• l'articolo 3 del D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275 individua come primaria espressione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche il Piano dell'offerta formativa, documento
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche elaborato in interazione con i genitori, gli studenti e le
forze sociali, economiche, culturali ed istituzionali operanti sul territorio;
• le norme in materia di itinerario
scolastico e di carriera degli studenti non sono state oggetto di abrogazione
da parte di nessuna delle norme di revisione ordinamentale degli ultimi
anni.
Dalla succinta analisi che
precede emerge che lo schema fondamentale sul quale riposa il servizio
"scuola" presuppone necessariamente un organizzazione complessa le cui
finalità non possono trovare piena realizzazione al di fuori di
gruppi "reali" di allievi. L'introduzione di un assetto per classi o gruppi
"virtuali" è estraneo al servizio stesso in quanto non riconducibile
ai canoni fondamentali della vita scolastica.
La questione dei corsi on-line
gestiti a distanza attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie va esaminata
alla luce dei principi fondamentali di cui sopra nell'intento di evitare
che gli strumenti di una didattica innovativa, pur nella loro indubbia
validità, possano divenire fattore di alterazione ordinamentale
e privare la "scuola" di valenze imprescindibili. Tra l'altro si osserva
che tale metodologia non consente l'utilizzo dei laboratori sottraendo
ai percorsi che li prevedono un altro momento fondamentale. Ne' può
sostenersi che siffatte modalità di erogazione del servizio costituiscano
libera manifestazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in
particolare dell'autonomia didattica prevista dall'articolo 4 del citato
D.P.R. n. 275/1999. Essa infatti si esplica nelle aree disciplinate dal
medesimo articolo e non può spingersi fino ad incidere sull'assetto
ordinario dell'iter scolastico che, costituendo parte essenziale dell'ordinamento,
è retto da norme generali riservate alla competenza esclusiva dello
Stato e non derogabili da altri organi istituzionali.
E' peraltro evidente che tutto
quanto precede manifesta la sua piena validità quando ci si riferisce
ad alunni in ordinaria età scolare che debbono frequentare i corsi
preordinati al rilascio di titoli di studio con valore legale i quali costituiscono
l'esito di un percorso formativo nel quale i principi esposti sono immanenti
e non sostituibili.
Laddove questo quadro di esigenze
non sussiste, in quanto i corsi di formazione a distanza hanno destinatari
diversi da quelli per i quali l'ordinamento scolastico è stato strutturato
ed organizzato nel suo iter ordinario, la legittimità di modalità
didattiche on-line non può essere negata. E' ciò che avviene
nei corsi per adulti o per soggetti in gravi condizioni fisiche che non
consentano spostamenti nelle sedi scolastiche, ove ricorrano peraltro particolari
condizioni da verificare volta per volta. Infatti anche le attività
formative strutturate in funzione di tali utenti soggiacciono a ben precise
regole organizzatorie che comportano la frequenza alle lezioni quale fattore
che consente agli apprendimenti di arricchirsi di quelle valenze derivanti
dal realizzarsi all'interno di un gruppo in dialettica costante e dinamica.
Occorre quindi la presenza di oggettivi elementi ai quali possa essere
attribuito carattere derogatorio degli assetti ordinari, quali, ad esempio,
la distanza della sede scolastica dal luogo di residenza per gli studenti
lavoratori o le condizioni fisiche cui si accennava in precedenza. In tali
casi la formazione on.line consente di recuperare al circuito formativo
soggetti che altrimenti ne resterebbero esclusi e svolge una funzione meritoria
nel quadro della piena valorizzazione delle risorse umane del Paese.
Ciò detto, peraltro,
il problema va esaminato dall'ulteriore punto di vista della possibilità
di considerare i soggetti cui il servizio viene prestato con modalità
on-line come alunni interni, in particolare in sede di esami conclusivi
dei corsi di istruzione secondaria superiore. Questi ultimi costituiscono
l'anello terminale di una catena organizzativa riferibile ai percorsi formativi
strutturati sullo schema tipico di erogazione del servizio. Ne deriva che
il quadro di regole che disciplina gli esami di stato per gli alunni interni
non appare automaticamente trasferibile ed applicabile in percorsi strutturati
su schemi organizzativi articolati con modalità alternative agli
assetti ordinamentali tipici. Fermo restando, quindi che i corsi on-line,
nei limiti sopraevidenziati, costituiscono legittima ed opportuna modalità
di recupero alla formazione di talune particolari categorie di soggetti,
essi vanno ricondotti alle fattispecie di attività preordinate alla
preparazione agli esami conclusivi del ciclo secondario superiore con la
conseguenza che gli interessati debbono assumere la qualità di candidati
privatisti alla cui normativa va fatto riferimento per l'ammissione agli
esami.
In relazione a tutto quanto
sopraesposto le SS.LL. vorranno svolgere attenta opera di vigilanza sulle
istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nonché legalmente
riconosciute, ubicate nel territorio di rispettiva competenza, al fine
di consentire eventuali iniziative proposte in materia, o di ricondurre
quelle già eventualmente attivate, nell'ambito degli orientamenti
e dei limiti indicati con la presente nota. Ciò anche al fine di
evitare il consolidarsi in capo agli interessati di aspettative non aderenti
ai principi generali del vigente quadro normativo.
Si ringrazia per l'attenzione
e si confida sullo sperimentato spirito di collaborazione.
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