Anno scolastico 2005/2006 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed Ata
Com'è noto alle SS.LL., per l'effettuazione
delle operazioni di cui all'oggetto deve intendersi ripristinato e operante
il termine del 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n.
333/2001. Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2005 (2 agosto, considerato
che il 31 luglio è festivo), l'individuazione e la nomina dei destinatari
delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività
didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti, passerà
nella competenza dei dirigenti scolastici.
Come per il passato, il conferimento delle supplenze
da parte dei dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi dell'apposita
funzione attivata dal Sistema informativo di questa Amministrazione o attraverso
l'adozione di modalità di rilevazione e assegnazione delle disponibilità
di altro tipo (cartaceo, con l'utilizzo di un programma ad hoc, ecc…).
Nel primo caso occorrerà procedere ad un'attenta
e puntuale ricognizione e comunicazione al Sistema informativo di tutte
le disponibilità residue dopo l'espletamento delle operazioni gestite
da codesti Uffici, nonché dei dati e degli elementi identificativi
degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali adempimenti dovranno
essere effettuati con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti
che si frappongono all'inizio del nuovo anno scolastico.
Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia
alla Nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile
nella Intranet di questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in
dettaglio, le necessarie informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi
e sui supporti e i materiali che il Sistema informativo mette a disposizione
(elenco dei posti disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli
aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente ecc…).
Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso
tipo) per poter disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi
operative poste in essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema
informativo tutte le nomine disposte.
Si confermano, per l'a.s. 2005/2006, in quanto
compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot n. 2103 del
19 luglio 2002, con nota n. 2067 del 23/07/2003 e con nota n. 476 del 25/8/2004
in materia di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo
da parte dei dirigenti scolastici.
Anche al fine di ulteriori approfondimenti, si richiamano
alcune procedure, modalità organizzative e modelli operativi di
cui è menzione negli atti succitati:
• la individuazione delle "scuole di riferimento"
e dei requisiti che le stesse devono possedere;
• la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili
in relazione ai diversi contesti;
• la possibilità da parte degli aspiranti
di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente
del Csa competente (delega che dopo il 1° agosto p.v. si intende riferita
al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione delle procedure);
• la non applicabilità, in mancanza delle
condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 201/2001, delle sanzioni previste
dall'art. 8 del D.M. n. 201/2000, nei casi di rinuncia alla proposta di
assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti;
• la possibilità per l'aspirante avente titolo
di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra
successiva, per diverso insegnamento, più favorevole, di durata
sino al termine dell'anno scolastico; ciò qualora il conferimento
delle supplenze non avvenga in maniera contestuale, sì da precludere
la possibilità all'avente titolo di effettuare la scelta tra nomine
diverse.
In relazione alla esigenza di avvalersi nella
maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione
per le attività didattiche di sostegno, il personale incluso in
graduatoria permanente, che abbia conseguito il titolo in questione anche
successivamente al 2 maggio 2005 (termine previsto dal D.D.G. 31/03/2005),
ma comunque entro il 18 luglio u.s. previsto dalla C.M. n. 57 del 17/06/2005,
viene inserito, a domanda, negli elenchi del sostegno della prima fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto, dopo gli aspiranti che abbiano
conseguito il titolo di specializzazione entro la citata data del 2 maggio
2005.
Il personale interessato dovrà inviare, ai
fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma
e con le modalità dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti
utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.
Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata
A/R al Centro Servizi Amministrativo (Csa) nel cui ambito insistono le
sedi scolastiche prescelte per l' inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto, entro il termine perentorio del 13 agosto 2005.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione
delle supplenze da parte dei Centri Servizi Amministrativi e delle " scuole
di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi,
di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da
assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò
sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione
degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine
di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti
di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente
residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2005/2006. Si ha
motivo di ritenere che gli elenchi relativi alla prima fascia saranno disponibili
prima dell'inizio delle attività didattiche. Nell'ipotesi di esaurimento
degli stessi, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza
fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di
lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".
In attuazione delle disposizioni di cui all'art.
7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, qualora si esauriscano gli elenchi dei
docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità
del posto, la scuola medesima procederà utilizzando gli elenchi
delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza
ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici
individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della
graduatorie d'istituto, con gli stessi criteri adottati per la formazione
degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M. 28/07/2004 n.
64.
Sono confermate le istruzioni a suo tempo impartite
con C.M. n. 220 del 20 settembre 2000 e con le note tecniche allegate alle
annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente
concernenti la competenza delle istituzioni scolastiche, attraverso l'utilizzo
delle graduatorie di circolo e di istituto, nella gestione degli spezzoni
pari o inferiori a 6 ore settimanali.
Ovviamente i dirigenti scolastici, ai sensi del
comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28/12/2001, n. 448, prima
di assumere nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto, attribuiranno,
con il consenso degli interessati, i citati spezzoni ai docenti in servizio
nella scuola, in possesso di specifica abilitazione per tale insegnamento,
come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24
ore settimanali.
L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato
con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale Ata,
fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali
e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi
a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali
(lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività
didattica ( lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art.4,
comma 11 della legge n. 124/1999, le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e, in
caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali
predisposti ai sensi del D.M. 19/4/2001, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n.
35 .
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art.
554 del D.L.vo n. 297/1994 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali
ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19/4/2001, n. 75 e del D.M.
24/3/2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate
dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie
di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno
dell'assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine
delle attività didattiche, come disposto dall'art.1, comma 6 del
Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13/12/2000, n. 430.
Per la sostituzione del direttori dei servizi generali
e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già
precisato con la nota n. 1771, del 27/6/2003, dovranno essere utilizzate
le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del
D.M. n. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili,
si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del
CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni,
sottoscritto il 13 giugno 2005, art. 11/bis.
Le disponibilità derivanti dal part-time,
riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte
mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche.
E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti,
si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli
di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e, in caso di esaurimento, gli
elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi
del D.M. 19/4/2001, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35 .
Più disponibilità derivanti da part-time,
relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi
del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo
pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si
creino nella stessa istituzione scolastica.
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie,
ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora
alla copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare
le graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore
scolastico si applicano le disposizioni contenute nell'art. 587 del D.L.vo
n. 297/1994.
Anche per il personale Ata si conferma la possibilità
per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede
di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità,
non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle
sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13/12/2000.
n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata
presa di servizio.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL.
sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di
conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendari
e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile
pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione
utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nei siti internet, comunicati
stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi
adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò
a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze
ai dirigenti scolastici e con l'attivazione delle "scuole di riferimento"
o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
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