Con la presente nota si forniscono
istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze
al personale scolastico per l'a.s. 2007/2008, anche alla luce delle disposizioni
contenute nel nuovo Regolamento concernente le supplenze al personale docente
ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, tuttora in corso di registrazione
alla Corte dei Conti.
Si richiama, innanzitutto, l'attenzione sul disposto
di cui all'art. 3, comma 1, del citato nuovo Regolamento, che prevede misure,
anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione
delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale.
Com'è noto alle SS.LL., per l'effettuazione delle
operazioni di cui all'oggetto deve intendersi operante il termine del 31
luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 333/2001. Pertanto,
a decorrere dal 1° agosto 2007, l'individuazione e la nomina dei destinatari
delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività
didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento,
passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
Resta assicurato che il conferimento delle supplenze
nella fase di competenza dei dirigenti scolastici potrà avvenire
avvalendosi dell'apposita funzione attivata dal Sistema informativo di
questa Amministrazione o attraverso l'adozione di modalità di rilevazione
e assegnazione delle disponibilità di altro tipo (cartaceo, con
l'utilizzo di un programma ad hoc, ecc.).
Nel primo caso occorrerà procedere ad un'attenta
e puntuale ricognizione e comunicazione al Sistema informativo di tutte
le disponibilità residue dopo l'espletamento delle operazioni gestite
da codesti Uffici, nonché dei dati e degli elementi identificativi
degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali adempimenti dovranno essere
effettuati con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti
che si frappongono all'inizio del nuovo anno scolastico. Per ulteriori
istruzioni e indicazioni si rinvia alla nota tecnica predisposta dal gestore
del Sistema informativo e rilevabile nella intranet di questo Ministero.
La citata nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie
informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti e i
materiali che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei posti
disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte
di assunzione, nomine conferite giornalmente, ecc.).
Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo)
per poter disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative
poste in essere, dovranno, comunque, essere comunicate al Sistema informativo
tutte le nomine disposte.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO
Innanzitutto si richiamano per l'a.s. 2007/2008 le procedure,
modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione
in precedenti analoghe note circa i criteri per l' individuazione delle
"scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere
così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione
ai diversi contesti.
L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento
delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni
dell'art. 3, comma 2 e seguenti del nuovo Regolamento che prevedono, in
particolare, in caso di disponibilità sopraggiunte, la riconvocazione
degli aspiranti aventi titolo al completamento d'orario secondo i criteri
di cui al successivo art. 4 del Regolamento medesimo.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti,
disciplinate dall'art. 3, comma 2 , del citato Regolamento, tali atti,
sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per l'accettazione
preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi
ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Usp che nella successiva
fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze
a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi
a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza
alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione,
attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita
della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle
graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per
il medesimo insegnamento;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie
di insegnamento.
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3, comma
5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di
espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della
stipula dei relativi contratti, che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo
di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa
a supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche,
esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per
supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all'esigenza di avvalersi nella maniera più
ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria ad esaurimento
che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente
e che non abbia titolo a figurare, per l'insegnamento di sostegno, nelle
graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo e di istituto
di prima fascia per l'a.s. 2007/2008, viene inserito, a domanda, in coda
agli elenchi di sostegno di prima fascia correlati al titolo di specializzazione
conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l'a.s. 2007/2008.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini
suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con
le modalità dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili
per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.
Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata
con raccomandata A/R al dirigente scolastico della scuola cui è
stato diretto il relativo modello "B" di scelta delle istituzioni scolastiche
per l' inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il
termine perentorio del 10 agosto 2007.Per quanto riguarda le operazioni
di attribuzione delle supplenze da parte degli Usp e delle "scuole di riferimento",
si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità
alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti
in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari,
più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo
e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente
il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all'art. 1, lettere
a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone
le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato,
con priorità, su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia
a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di
altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati
alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti
di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2007/2008.
Nell'ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia,
nella fase di temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia,
dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi
all'anno scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie
degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare
una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità
relative a posti di sostegno.Con riguardo a supplenze conferite sia su
posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo
docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea
in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino
al termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il
regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno
della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola
medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del
nuovo Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre
scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza
ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici
individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria
di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite
lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine
prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o
di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione
degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento,
ulteriormente descritti dall'art. 6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16
marzo 2007.Per quanto riguarda, ,l'eventuale esaurimento, nella scuola
secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell'area disciplinare
su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell'art. 6, comma
3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato
degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento
del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per
la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga
assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette
istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale
educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente
in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione
agli aspiranti.
PRIORITA' DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti
che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo allegato
"A" al D.D.G. 16/3/2007, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo
la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente
collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di
un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica
e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario
della priorità sceglie con precedenza.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni
in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli
aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di
scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e
della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste
dal vigente Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale
scolastico allegate al predetto modello "A" di domanda per l'attribuzione
della priorità di scelta della sede. Con l'occasione si precisa
che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione
di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della
legge n. 104/1992 la priorità di scelta si applica, nell'ambito
dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap
di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile
solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona
assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune
viciniore.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI
A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del nuovo Regolamento le
ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono
a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità
provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove
si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.La
predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento
in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della
legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, col loro consenso,
ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione
per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto
a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo
determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l'orario d'obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui
rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio
nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all'assunzione di nuovi
supplenti utilizzando le graduatorie d'istituto.
Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti
di lingua inglese nella scuola primaria
Qualora a seguito della copertura totale dell'organico
dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale
docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto
insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti
presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei previsti requisiti.
Certificazione sanitaria di idoneità all'impiego
Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art.
9, comma 4, del nuovo Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria
di idoneità all'impiego debba essere prodotta una sola volta nel
periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione
dell'attribuzione del primo contratto di lavoro.Si ritiene opportuno significare,
al riguardo, che il Ministero della Sanità - Dipartimento della
Prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria,
con nota prot. n. 17745 del 3 luglio 2007, in risposta a specifico quesito
dello scrivente, ha dato notizia che è attualmente in discussione
presso la 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato, un disegno
di legge concernente"Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti
amministrativi connessi alla tutela della salute" che prevede, sostanzialmente,
l'abrogazione dell'obbligo documentale in questione.
Conferimento supplenze annuali e fino al termine dell'attività
didattica al personale Ata
L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M.
13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale Ata, fatta eccezione
per quelli del profilo di direttore dei Servizi generali e amministrativi,
che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato
sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze
temporanee sino al termine dell'attività didattica (lett. b).Ai
fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge
n. 124/1999, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli
di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e, in caso di esaurimento delle
stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del
D.M. 19/4/2001, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art.
554 del D.L.vo n. 297/1994 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali
ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19/4/2001, n. 75 e del D.M.
24/3/2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate
dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie
di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.Le
nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio
e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche,
come disposto dall'art. 1, comma 6, del Regolamento sulle supplenze, emanato
con D.M. 13/12/2000, n. 430.Per la sostituzione del direttori dei Servizi
generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e/o disponibili, come
già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27/6/2003, dovranno
essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di
cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000. Per la copertura di altri posti eventualmente
disponibili, o residuali dopo l'operazione del precedente periodo, si dovrà
procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del C.C.N.L. del
24 luglio 2003 e dal Contratto Integrativo Nazionale sulle utilizzazioni,
sottoscritto il 7 giugno 2006, art. 11/bis, la cui validità è
stata prorogata all'a.s. 2007/2008 dal C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno
2007.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi
a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche.
E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti,
si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli
di cui all'art. 554 del
D.L.vo n. 297/1994 e, in caso di esaurimento, gli
elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi
del D.M. 19/4/2001, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35.Più disponibilità
derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono
concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione
di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità
non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità
residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell'effettiva
necessità, secondo quanto contemplato dal
D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata
fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi
comprese quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla
copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare
le graduatorie delle scuole viciniori.
Per il profilo di collaboratore scolastico si applicano
le disposizioni contenute nell'art. 587 del D.L.vo n. 297/1994, per l'attuazione
delle quali, in attesa dell'emanazione di specifica normativa al riguardo,
i Direttori regionali potranno valutare l'opportunità di stipulare
apposite convenzioni con i competenti Centri dell'impiego al fine di semplificare
le relative procedure.Per la sostituzione del personale Ata temporaneamente
assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee
nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre
2000, n. 430.Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un
altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto
da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi
del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo
a quello di scadenza del precedente Contratto.
Anche per il personale Ata si conferma la possibilità
per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede
di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità,
non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle
sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13/12/2000.
n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata
presa di servizio.In materia di attribuzione della priorità nella
scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992,
con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine
delle attività didattiche, si richiamano, per l'a.s. 2007/2008,
le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in
linea con le già richiamate disposizioni dell'art. 3, comma1, del
nuovo Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti
le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei
posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni
ecc.), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti
i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione
all'albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc.), in modo
che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il
più possibile chiari e accessibili.
E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con
il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l'attivazione
delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni ritenute praticabili
in relazione ai diversi contesti.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori
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