Pubblicazione mediante affissione all'albo dell'istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica
Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL.
la risposta data da questa Direzione Generale ad un dirigente scolastico
sulla materia indicata in oggetto:
"Si fa riferimento al telegramma del 4/6/2004, pervenuto
in data 8/6/2004, concernente l'oggetto.
In merito, si ritiene che le norme poste a presidio
della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione
per le seguenti considerazioni.
Il D.L.vo 30/6/2003, n. 196, con il quale è
stato approvato il "codice" in materia di protezione dei dati personali
al titolo VI (istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera,
in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art.
20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico;
inoltre, all'art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), comma 2,
fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto.
E' vero che nella fattispecie in esame si controverte
in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, ma è opportuno
evidenziare che l'attività di valutazione, sottesa ad entrambi i
procedimenti amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso
della scrivente, che il disposto di cui al citato art. 96, comma 2, sia
da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente,
agli scrutini.
L'assunto appena prospettato è, peraltro,
confortato dal Garante per la privacy, il quale, pur in assenza della disposizione
prima richiamata, ha affermato che "nessuna norma della legge sulla privacy
vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario
devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa
in materia" (v. comunicati stampa del 1997 e 1998).
L'operazione di scrutinio presuppone, com'è
noto, la valutazione da parte del competente consiglio di classe di tutte
le materie previste dal programma d'insegnamento, mediante espressione
di voti; la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene
richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline
e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di
voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati
promossi.
Infine, si richiama l'attenzione che l'aver scelto
di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per
sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente,
può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio
di essere correttamente acculturati sulla predetta materia".
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