Nota 18 marzo 2002 Prot. n. 1008

Oggetto: Elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento. D.M. 19.4.2001, n. 75. Titolo di studio: Diploma di Licenza della Scuola Media

Dagli Uffici Periferici sono pervenuti numerosi quesiti circa la questione degli assistenti amministrativi e profili corrispondenti provenienti dagli Enti Locali, i quali, pur avendo prestato servizio nelle istituzioni scolastiche statali, il cui personale doveva essere fornito dagli Enti Locali medesimi e attualmente dallo Stato, potrebbero non trovare sbocco lavorativo nel profilo di assistente amministrativo statale perché in possesso del Diploma di Licenza della Scuola Media e non del diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda ecc.), attestato di qualifica specifico (art. 14, legge 21.12.1978, n. 845) o diploma di maturità come richiesto dal vigente ordinamento del personale scolastico statale.

La questione è sorta perché, per le qualifiche corrispondenti ad assistente amministrativo, l'ordinamento degli Enti Locali, nel definire i requisiti di accesso, utilizza una dizione in qualche modo più elastica della corrispondente normativa prevista per il personale statale. Gli Enti Locali, hanno interpretato tali disposizioni nel senso di assumere legittimamente assistenti amministrativi e assimilati in possesso della sola Licenza della Scuola Media e di mantenerli in servizio continuativo o discontinuo con rinnovo dell'assunzione.

Il problema, pertanto, si pone esclusivamente con riferimento al profilo di assistente amministrativo per quel personale già dipendente degli Enti Locali in tale profilo o profilo professionale corrispondente che abbia prestato servizio nelle scuole statali le cui dotazioni di personale A.T.A. erano a carico degli Enti Locali medesimi e sono attualmente a carico dello Stato: all'atto di tale cambiamento il Diploma di Licenza della Scuola Media che dagli Enti Locali era considerata titolo valido ai fini dell'accesso al profilo di assistente amministrativo e corrispondenti non risulta conforme ad almeno uno dei predetti titoli di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo statale. Tale personale rischia, pertanto, di perdere ogni possibilità di continuare a lavorare nelle scuole statali.

Quando nell'ambito del personale A.T.A. statale si sono verificate analoghe situazioni, per il passaggio da un ordinamento ad un altro, apposite disposizioni hanno stabilito la validità anche nel nuovo ordinamento dei titoli di studio previsti dal precedente nei confronti del personale inserito nelle relative graduatorie provinciali per le supplenze (da ultimo: C.C.N.L. 3.5.1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 - Tab. B).

Analoga soluzione deve essere adottata per la questione in esame.

Ad una soluzione nella direzione predetta induce anche il fatto che tutta la vigente normativa di legge, contrattuale e regolamentare è ispirata al principio di assicurare la più completa parità di trattamento fra personale della scuola già appartenente agli Enti Locali e personale statale della scuola, nella fase di passaggio al nuovo ordinamento che stabilisce la statalizzazione di tutto il personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali.

Si definisce, pertanto, in materia il seguente criterio cui gli Uffici Scolastici Provinciali si dovranno attenere: "Il Diploma di Licenza della Scuola Media è considerato titolo valido per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo statale nei confronti del personale che, in base a tale titolo, con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali e nel profilo professionale di assistente amministrativo o corrispondente, abbia prestato nelle scuole statali, il cui personale era a carico degli Enti Locali e attualmente è passato a carico dello Stato, il servizio di 30 giorni di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 19.4.2001, nonché il servizio di cui all'art. 1, comma 4, del medesimo decreto ministeriale".


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