Oggetto: Anno scolastico 2003/2004 - indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA.
Si confermano, per l’a.s. 2003/2004, le disposizioni impartite con C.M.
n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, in materia di conferimento di
supplenze al personale docente, educativo ed ATA da parte dei dirigenti
scolastici.
Si reputa opportuno richiamare alla particolare attenzione delle SS.LL.
taluni punti significativi della menzionata circolare concernenti:
• la individuazione delle “scuole di riferimento”;
• l’adozione delle procedure, dei criteri e delle modalità organizzative
finalizzate al conferimento delle supplenze attraverso le citate “scuole
di riferimento” e col supporto del Sistema Informativo;
• la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta,
oltre che persona di propria fiducia, il dirigente del CSA competente (delega
che dopo il 31 luglio p.v. si intende applicabile anche al o ai dirigenti
scolastici che abbiano assunto la gestione della procedura);
• la non applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 8 del
D.M.201/2000 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze
conferite sulla base delle graduatorie permanenti.
Le indicazioni e le istruzioni di cui alla presente nota trovano ulteriore
esplicitazione nei chiarimenti e nelle precisazioni contenute nella nota
tecnica che sarà tempestivamente diramata.
Con l’occasione si evidenzia l’esigenza, tra l’altro richiamata anche
negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai
posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione; ciò tenuto conto delle particolari modalità
di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze
stesse, nonché della necessità di assicurare tempestivamente
il sostegno agli allievi portatori di handicap.
Come è noto, le operazioni di conferimento di tali supplenze
dovranno essere concluse entro il 31 luglio al fine di evitare che la gestione
delle stesse ricada nell’ambito di due diverse competenze, quella degli
Uffici diretti dalle SS.LL. e quella dei dirigenti scolastici attraverso
le “scuole di riferimento”.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno tratti
dalle graduatorie permanenti, alla copertura dei relativi posti eventualmente
residuati procederanno in via definitiva i dirigenti delle istituzioni
scolastiche in cui si verificano le disponibilità, scorrendo gli
elenchi tratti dalle graduatorie di circolo o di istituto, secondo la sequenza
indicata nell’art. 2 della C.M. n. 53 del 20 giugno 2003; sequenza che
individua, come ultimi aventi titolo all’attribuzione dei posti stessi,
gli aspiranti inseriti negli elenchi con riserva di conseguimento del titolo
di specializzazione entro il 31 ottobre 2003. Al riguardo si richiamano
le disposizioni impartite nel penultimo e ultimo comma dell’art. 2 della
C.M. n. 68 del 14 giugno 2002, relativa all’espletamento di analoghe operazioni
sulle graduatorie di circolo e di istituto dell’anno scolastico 2002/03.
Pertanto, i predetti aspiranti dovranno far pervenire alle scuole che
gestiscono le rispettive domande, entro il citato termine del 31 ottobre,
la dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione, in modo
che tale situazione possa essere resa nota a tutte le scuole interessate.
Nei confronti degli aspiranti che avranno sciolto positivamente la riserva,
le scuole procederanno alle conferme sui posti di sostegno occupati provvisoriamente
dagli aspiranti stessi. Disporranno poi il conferimento delle supplenze
sui posti di sostegno eventualmente assegnati a titolo provvisorio ad aspiranti
privi di titolo, attenendosi ai criteri di cui all’art. 7, comma 8, del
D.M. 201/2000; criteri secondo cui le scuole che, nelle proprie graduatorie,
abbiano esaurito gli aspiranti forniti di titolo, utilizzano quelle delle
altre istituzioni scolastiche della provincia, individuate in base alla
viciniorità. Al termine di tali operazioni, nel caso in cui, dopo
il conferimento della supplenza a tutti gli aspiranti forniti di titolo
di specializzazione, residuino posti di sostegno attribuiti in via provvisoria
ad aspiranti privi di titolo, si procede alla conferma di questi ultimi
sugli stessi posti in via definitiva.
A tale ultimo riguardo si precisa che, qualora si renda necessario
attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione,
i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento
incrociato delle graduatorie d’istituto, in base ai medesimi criteri seguiti
per la formazione degli elenchi di sostegno previsti dall’art. 11 del D.M.
14 giugno 2001 n. 103.
In materia di supplenze su posti di sostegno, si richiama, altresì,
la perdurante vigenza degli orientamenti espressi nella FAQ n. 49 del 17
ottobre 2002: pertanto, i posti conferiti a titolo provvisorio in attesa
che vengano pubblicate le graduatorie definitive di istituto, sono da considerare,
a seconda che si tratti di posti vacanti nell’organico di diritto o di
posti disponibili nella situazione di fatto, posti da conferire rispettivamente
“fino al termine dell’anno scolastico” o “fino al termine delle attività
didattiche”. Da ciò consegue che gli aspiranti possono lasciare
la supplenza breve eventualmente ricoperta per assumere quella su posto
di sostegno.
Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare, si precisa che possono essere conferite supplenze agli insegnanti
specialisti su spezzoni di orario residui dopo la costituzione dei posti,
anche abbinando ore di circoli didattici diversi, tenendo conto della funzionalità
degli abbinamenti e della raggiungibilità delle sedi secondo criteri
che potranno essere definiti a livello regionale.
Per il conferimento delle supplenze al personale ATA, si fa riserva
di ulteriori indicazioni.
Si precisa tuttavia che, qualora al momento del conferimento delle
supplenze, non siano ancora disponibili le graduatorie definitive del concorso
per soli titoli in via di espletamento per l’anno scolastico 2003/2004,
dovranno essere utilizzate le graduatorie relative alla precedente procedura
concorsuale, in analogia con le disposizioni emanate con la nota n. 2332
del 25 luglio 2002.
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Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità
che tutte le informazioni relative alle operazioni di conferimento delle
supplenze (disponibilità dei posti, calendario, sedi delle convocazioni,
ecc…), siano adeguatamente pubblicizzate attraverso tutti i canali di comunicazione
e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nel
sito internet, comunicati stampa, ecc.) in modo che le relative procedure
risultino il più possibile chiare, e facilmente accessibili. Anche
a tale riguardo, si raccomanda il puntuale adempimento di quanto indicato
nella citata nota tecnica.
Il ricorso a tutte le possibili forme di pubblicità e divulgazione
si rende ancor più necessario allorché il conferimento delle
supplenze, per avvenuto decorso del termine del 31 luglio, viene ulteriormente
decentrato col passaggio ai dirigenti scolastici, e l’attivazione delle
“scuole di riferimento”. In tal caso si raccomanda che la diffusione dell’informazione
sia il più possibile agevolata anche con la pubblicazione dei calendari
delle operazioni anche presso i CSA.
Come precisato nella nota tecnica più volte richiamata il passaggio
delle competenze nel conferimento delle supplenze alle scuole di riferimento
avverrà a far tempo dal 9 agosto, al fine di consentire, a conclusione
delle operazioni di competenza degli Uffici scolastici, la puntuale ridefinizione
del quadro delle disponibilità residuate, e la precisa individuazione
degli aspiranti non nominati nelle graduatorie provinciali.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to - Pasquale Capo -
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