Nota 20 giugno 2003 Prot. DGPSA/Uff.VII/2271
Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2003/2004
Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo
Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2003/2004, sottoscritto
in data 20 giugno 2003.
Le SS. LL. vorranno immediatamente attivarsi al fine di avviare , in
linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata periferica a cui
si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale,
in relazione anche a specifiche esigenze e situazioni locali.
Si raccomanda la massima tempestività al fine di garantire l'ordinato
avvio del prossimo anno scolastico.
Le scadenze per operazioni di utilizzazione saranno stabilite in sede
di contrattazione decentrata regionale; al fine, comunque, di regolare
le operazioni relative alle procedure del Sistema Informativo tali scadenze
non debbono essere protratte oltre il 15.07.2003.
Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale
docente, educativo ed A.T.A. debbono essere presentate entro il termine
del 12 luglio 2003.
Le eventuali domande di rinuncia alla proroga d'ufficio del trasferimento
annuale debbono essere presentate entro lo stesso termine del 12 luglio
2003.
La presente circolare, con allegato il Contratto Collettivo Decentrato
Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2003/2004, viene diffusa,
al fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso il sito Internet
(www.istruzione.it) e la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro
CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004
INDICE
Art.
1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto *
Art. 2 - Personale
della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale *
TITOLO I *
Art. 3 - Docenti
destinatari delle utilizzazioni *
Art. 4 - Contrattazione
decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità
*
5 - Assegnazione
del personale nel circolo e nell’istituto *
Art. 6 - Criteri
di articolazione delle utilizzazioni *
Art. 7 - Assegnazioni
provvisorie personale docente *
Art. 8 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria *
Art. 9 - Sequenza
operativa *
TITOLO II *
PERSONALE EDUCATIVO
*
Art. 10 - Utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie *
TITOLO III *
PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO ED AUSILIARIO *
Art. 11 - Personale
A.T.A. destinatario delle utilizzazioni *
Art. 12 - Criteri
per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A. *
Art. 13 - Ulteriori
criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo
di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. *
Art. 14 - Utilizzazione
del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate
coinvolte nel dimensionamento. *
Art. 15 - Assegnazione
del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
*
Art. 16 - Criteri
di articolazione delle utilizzazioni *
Art. 17 - Criteri
di individuazione di situazioni di soprannumero *
Art. 18 - Assegnazioni
provvisorie *
Art. 19 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria *
Art. 20 - Sequenza
operativa *
Art. 21 - Attività
di formazione finalizzata alla riconversione professionale *
TITOLO IV *
DISPOSIZIONE
COMUNE *
ALLEGATO 1
- Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni
del personale docente *
ALLEGATO 2 –
Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale
docente *
NOTE ALLA TABELLA
DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI *
ALLEGATO 3 -
Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni
di sede provvisoria - personale docente *
ALLEGATO 4 -
Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1) *
ALLEGATO 5 -
Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1) *
NOTE ALLA TABELLA
DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A. *
ALLEGATO 6 *
- Sequenza operativa:
Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria
– *
Personale A.T.A.
*
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004.
L'anno 2003 il giorno 20 del mese di
giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte datoriale costituita
con D.M. 3743/MR del 26.11.2001
E
i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie
dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il
C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 29/05/2002.
Entro giorni 30 dalla sottoscrizione
del presente contratto e comunque in tempo utile per l’avvio del prossimo
anno scolastico, le parti definiranno in sede contrattuale le modalità
di sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi.
Art.
1 - Campo
di applicazione, durata e decorrenza del contratto
-
Il presente contratto collettivo decentrato
si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44
della legge n. 270/82.
-
Il presente contratto - nello stabilire
i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l'anno scolastico 2003/04 secondo le disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali del comparto scuola e specificatamente nell’art.55
del C.C.N.I. del 31/08/1999 - è prioritariamente diretto a realizzare
il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in
relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati
agli artt.20 e 21 della legge n. 488 del 23/12/1999, e la piena realizzazione
degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di
scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione
delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità
dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro,
la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale
appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei
titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior
trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la
Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento
di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto
di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente
a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
-
Gli effetti giuridici decorrono dalla
data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno
validità per l’anno scolastico 2003/04.
-
Premesso che l'adeguamento dell'organico
alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni
concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part
time come definito nell’art. 4 del presente contratto,la contrattazione
decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per
la determinazione delle disponibilità.
-
Su tale base, prima di avviare le operazioni
di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà
predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo
delle disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni,
relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego
del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati
dalla presente contrattazione.
-
La valutazione dei titoli relativi alle
utilizzazioni é formulata secondo le tabelle per i trasferimenti
d'ufficio allegate al C.C.D.N. concernente la mobilità del personale
della scuola sottoscritto in data 15 gennaio 2003; in considerazione del
fatto che nel predetto contratto sono allegate tabelle unificate per i
trasferimenti a domanda e d’ufficio, tali tabelle ( All. 1) vengono riportate
unite al presente contratto con le seguenti precisazioni:
-
nei titoli di servizio, va valutato anche
l’anno scolastico in corso;
-
per ottenere il punteggio per il comune
di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano
effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data
stabilita per la presentazione delle domande;
-
l’età dei figli è riferita
al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni.
La valutazione dei titoli ai fini
delle assegnazioni provvisorie è anche stabilita dal presente contratto
(ALLEGATO 2).
-
Al fine di assicurare omogeneità
degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il
quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria è fissato, per tutto il personale docente, educativo
A.T.A. alla data 12/07/2003.
Art.
2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento
annuale
-
Sono disposte, ad eccezione delle figure
uniche, le proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali effettuati per
l’anno scolastico 1999/00 già confermate nell’anno scolastico 2002/03.
Tali proroghe non saranno più disposte a partire dall’ A.S. 2004/05.
-
Il personale che non intende avvalersi
della proroga d’ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita
domanda di rinuncia entro gli stessi termini di cui al precedente art.
1 comma 7.
-
In caso di concorrenza di più aventi
diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che
ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici.
A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo
tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio
maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata
in base alla maggiore età anagrafica.
-
I beneficiari delle precedenze previste
per l’assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento
annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare
annualmente la documentazione richiesta dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003,
attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.
TITOLO
I
PERSONALE DOCENTE
Art.
3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
-
Premesso che l'adeguamento dell'organico
alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni
concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part
time come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei
provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
-
i docenti in soprannumero sull’organico
di titolarità;
-
i docenti trasferiti quali soprannumerari
nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano
di essere utilizzati nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente
titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune,
nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano
richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione
di precedente titolarità;
-
i docenti restituiti ai ruoli ai sensi
dell’art.5 del C.C.D.N. del 15/01/2003 che hanno avuto una sede di titolarità
non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati
restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento
a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002
n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio
ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse
a domanda.
-
i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento
risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
-
i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico
2002/03 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2003/04;
-
i titolari delle Dotazioni Organiche di
Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
-
i docenti immessi in ruolo senza sede
con decorrenza giuridica 2003/04;
-
i docenti senza sede per altro titolo
(riammessi in servizio, etc);
-
i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331
del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento
in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
-
i docenti, appartenenti a ruoli, posti
o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri
ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno,
nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione,
nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale categoria rientrano anche
i docenti di educazione musicale che chiedono di essere utilizzati su posti
di strumento musicale qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi
ultimi posso chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso
solo se inseriti nella relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni
sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo
inseriti nella prima fascia della predetta graduatoria che precedono il
richiedente;
-
i docenti titolari su insegnamento curriculare
in possesso del titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati
solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
-
I docenti di scuola elementare titolari
su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua
straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera,
nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso
in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
-
i docenti che abbiano superato o stiano
frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per
il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti
di sostegno;
-
i docenti della scuola secondaria di primo
grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n.270/82;
-
gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti
di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria
di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art.
8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla
tabella C allegata al D.M. 39/98.
-
I docenti che, pur non essendo soprannumerari,
appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono
utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso
o posti per i quali siano in possesso dell’abilitazione corrispondente.
-
Il personale in soprannumero, titolare
D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero,
viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel
seguente ordine:
-
Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione
a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
-
Altri insegnamenti per cui si possiede
l’abilitazione;
-
Insegnamenti appartenenti a classi di
concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso
di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del
10/11/1998);
-
Insegnamenti a cui può accedere
sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo
di appartenenza.
-
Al fine di assicurare un corretto avvio
dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono
consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente
ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella
provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia
richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento,
prioritariamente per la classe di concorso di
appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili
per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
-
Il docente titolare di cattedra o posto
di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria
che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario
obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario
nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità,
per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente,
per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita
tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità,
qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di
ore.
-
Per i docenti appartenenti a classi di
concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento
su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati
dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché
per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione
professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni
a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito
dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno
assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
-
Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso
di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso
ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A,
che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi
precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per
le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero
provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso
di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito
il maggior trattamento economico spettante.
-
Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati
in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali
di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento
di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere
confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il
trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione
di soprannumero nella provincia di titolarità.
-
Dopo la copertura di tutti i posti comunque
disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito
di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto
l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni
di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di
progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione
di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi.
Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno
essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
-
per lo svolgimento di attività
didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti
di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
-
per gli adempimenti relativi al miglioramento
della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94
n.626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità
e della professionalità degli interessati;
-
per la realizzazione di progetti qualificanti
dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
-
Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti
di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 della
legge 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella
C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione
prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono
confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano
servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per
il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.() Subordinatamente
alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda,
possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se
in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere
altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo
di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a),
b) e c) del precedente comma 9.
-
I docenti di esercitazioni didattiche
presso gli istituti magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni
alla lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro
ordine di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione
all’insegnamento, dopo l’espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti
tale ordine di scuola.
Art.
4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione
delle disponibilità
-
Con riguardo al personale docente, gli
accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri
di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità.
In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili
in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno
aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i
posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli
esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola,
dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni,
che determinano disponibilità. Tra le disponibilità per le
operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i
posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di
iniziative progettuali e le ore comunque residuate che, a tal fine, possono
essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione
scolastica.
-
Nell’utilizzazione di tutte le risorse
professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi
e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando
la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del
servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto
delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.
Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità,
le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura
dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
-
La contrattazione decentrata a livello
regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità
di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art.6, in relazione
alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente
garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte
all’educazione degli adulti.
-
Prima di avviare le operazioni di utilizzazione
e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia,
il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse
tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS.
anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione
delle stesse.
5
- Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto
1. Nella scuola materna ed elementare,
le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito
dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto. L’assegnazione
a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale
del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito
e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento
ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, il
Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà
ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse
del C.C.D.N. del 21.12.2001.(1)
-
La sostituzione dei docenti di scuola
elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore
di contemporaneità non impegnate per le attività programmate
dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione
e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono,
peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto,
nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
-
Nella scuola secondaria, qualora l’istituto
sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione
organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse sono
regolate dal contratto di istituto.
Art. 6
- Criteri di articolazione delle utilizzazioni
-
Le utilizzazioni sono effettuate - sulla
base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle
sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei
predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo
art.9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art.8. In assenza dell’espressione
delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
-
Ai fini delle utilizzazioni del personale
docente D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono
rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
-
docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche
Provinciali;
-
docenti che, successivamente alle operazioni
di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione
Organica Provinciale;
Tali graduatorie andranno formulate
secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
-
I provvedimenti di utilizzazione, una
volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si
renderanno disponibili successivamente.
-
Nelle operazioni in altro ruolo del personale
appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le
proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che
hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne
ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio.
Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli
con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.
-
Le utilizzazioni per la realizzazione
dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto
per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità
degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità
didattica.
-
I docenti assegnati comunque alle predette
attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura
di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.
-
Al fine di raggiungere l’obiettivo della
più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora
le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità
accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti
di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale
alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alle scuole
che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una
maggiore contrazione di posti e alla copertura di supplenze di durata non
inferiore a cinque mesi.
8. I docenti di tutti i gradi
di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo
quanto disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono
a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla
nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma
5 dell’art. 3 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della
scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto
eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente,
su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento per il quale
siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente, nonché
su posti di sostegno.
In mancanza delle disponibilità
sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola
per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo
della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa
della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse,
con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero,
il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe
di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da
quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è
subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a
tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego
su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato
al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la
classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità
per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle
utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione
della sua posizione di soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase
prevista ai punti 13 e 28 dell’allegato 3 – sequenza operativa- .
Il docente soprannumerario è
individuato sulla base della tabella di cui all’allegato 1 del presente
contratto.
Art.
7 - Assegnazioni provvisorie personale docente
-
L’assegnazione provvisoria può
essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto
per i trasferimenti e per una classe di concorso o posto per la quale si
è in possesso di abilitazione anche diversa da quella di titolarità,
per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o
al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti
da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per
esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani
o handicappati;
- gravi esigenze di salute del richiedente
comprovate da certificazione sanitaria.
-
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie
di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima
nomina si intende il personale scolastico nominato lo stesso anno in cui
si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
-
In base a quanto disposto nell’art.2 comma
2 del C.C.D.N. del 15/01/2003, può partecipare all’assegnazione
provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente
comma 1, tutto il personale docente nominato con decorrenza giuridica antecedente
all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione
e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2003/2004, possono chiedere
l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati nominati nell’anno
scolastico 2002/2003.
-
In caso di ricongiungimento al coniuge
destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività
lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
-
Alla domanda di assegnazione provvisoria
devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella
tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto
per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella)
è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età
superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno
in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i
figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno
in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che
aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani,
al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di
ricongiungimento nella domanda.
-
Si richiama, per le dichiarazioni personali
sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N.
del 15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16. 1. 2003.
-
Non sono consentite assegnazioni provvisorie
nell'ambito del comune di titolarità.
-
Le operazioni di assegnazione provvisoria
possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata
per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.
-
In sede di contrattazione regionale decentrata
sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra
province diverse.
-
La sequenza operativa delle assegnazioni
provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art.
9.
Art.
8 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
-
Le precedenze riportate nel presente articolo,
raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite
secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa
di cui all’art.9 del presente C.C.D.N., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste dal C.C.D.N. del 15/01/2003.
-
HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
-
Personale docente non vedente (art. 3
della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
-
Personale docente emodializzato (art.
61 della Legge 270/82).
-
PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
-
Personale docente che chiede il rientro
nella scuola di precedente titolarità, individuato quale soprannumerario
nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché
le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente
trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti,
che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche
nell’istituto di precedente titolarità.
-
PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
-
Personale docente portatore di handicap
di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo
n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
-
Personale docente che ha bisogno per gravi
motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le
preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze
sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
-
Personale docente appartenente alle categorie
previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601
del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza
solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto
comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese
in esso.
-
ASSISTENZA
-
Personale docente destinatario dell'art.33,
commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
-
coniuge e genitore, anche adottivo, di
portatore di handicap in situazione di gravità;
-
unico figlio/a in grado di prestare assistenza
al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata
con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità,
per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si
indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o
handicappati.);
-
Personale docente:
-
parente o affine entro il terzo grado
e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.
-
che assista con continuità ed in
via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di
handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le
disposizioni di cui all’art.11) del C.C.D.N. del 15/01/2003 e all’art.4
dell’O.M. n. 5 del 16.1.2003 ; in particolare i punti a), b) e d) dell’art.11,
con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica)
superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000.
La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap
deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
-
lavoratrici madri con prole di età
inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri.
-
PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA
DELL’ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
-
i docenti dichiarati idonei all’insegnamento
a seguito della procedura prevista dall’art. 35 del comma 5 della legge
27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano
servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra
quelle espresse a domanda.
-
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
-
il coniuge convivente del personale militare,
del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del
personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari
della legge n.100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito
con modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999
e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al
coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto
l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante
messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio
di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore
avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano
scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al
ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
-
Il personale chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18
della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio
del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come
prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.
Art.
9 -
Sequenza operativa
-
Al fine di individuare tutti i posti disponibili
per le operazioni di utilizzazione, saranno effettuate preliminarmente
tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in
particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono
effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.
-
Conseguentemente le operazioni finalizzate
alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione,
precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
-
Le operazioni per la copertura dei posti
di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto
curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione,
saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente
ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato
per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente
contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante
utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e
titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero
di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti
a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
-
Al fine di garantire il raggiungimento
degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la
valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo,
istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati,
prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui
sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate
che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica
anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi
nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste
dalla legge 426/88 e dalla legge 104/92.
-
Le operazioni di mobilità verranno
disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 3.
Le operazioni di assegnazione provvisoria
da altra provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate salvaguardando
il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s.
2003/04.
TITOLO II
PERSONALE
EDUCATIVO
Art.
10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
-
Al personale educativo si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed
assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza
di esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda
in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali
gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L’individuazione
del personale soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie
unificate in base all’articolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.
-
Qualora presso istituzioni educative maschili
esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità
femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti
di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile,
dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni
di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte
nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo
quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile)
e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità.
Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo
presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge
n.270/82.
-
Il personale educativo trasferito quale
soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun
anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente
titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione
di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
TITOLO
III
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
Art.
11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
-
Premesso che l'adeguamento dell'organico
alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni
concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time,
come definito nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti
di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
-
il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico
di titolarità;
-
il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario
nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda
di essere utilizzato nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente
titolarità, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio
il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
-
il personale A.T.A., in servizio nell’a.s.
1999/2000 in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito
del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della
sede di titolarità dove il personale in argomento - ai sensi dell’art.55,
comma 16, punto A del CCNI del 27.01.2000 (concernente la mobilità
del personale della scuola per l’a.s. 2000/2001) - è riassegnato
d’ufficio a partire dall’a.s. 2000/2001;
-
il personale A.T.A. restituito ai ruoli
metropolitani ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 che ha avuto
una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
-
il direttore dei servizi generali e amministrativi
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza
che, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002,n.289, cessa dal
collocamento fuori ruolo;
-
il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo
a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di
altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell’art. 35 comma 6 delle
legge 27/12/2002 N.289, cessa dal collocamento fuori ruolo;
-
il personale A.T.A. dichiarato inidoneo
a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell’art.35
comma 6 della legge 27/12/2002, n.289,cessa dal collocamento fuori ruolo,
qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare
ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi
richieste con la domanda di trasferimento;
-
il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora
senza sede definitiva;
-
il personale A.T.A. restituito ai ruoli
di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art.15, comma 10 del
C.C.N.L. del 26/05/1999;
-
il personale A.T.A. senza sede per altro
titolo (riammessi in servizio, etc);
-
il personale A.T.A. che, ai sensi del
D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto
il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non
ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
-
il personale A.T.A. in esubero che abbia
superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
-
i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti
elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21
della legge n.463/78, che non abbiano presentato domanda di partecipazione
ai corsi per direttore dei servizi generali ed amministrati, ovvero che
pur avendola presentata non abbiano frequentato in tutto od in parte i
corsi senza giustificato motivo e coloro che non abbiano titolo a partecipare
alla sessione suppletiva prevista dall’art.4, comma 6 del D.M. 27.12.99.
Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
-
i responsabili amministrativi presenti in istituzioni
scolastiche con personale già degli Enti Locali che si aggiungano
al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola.
Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
-
il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in
cui ci sia situazione di esubero.
-
In conformità alle finalità
indicate dall’art.1 comma 2 del presente contratto, il personale in soprannumero
nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d’ufficio in profilo o
aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della stessa
qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale
posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa. A tale
scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare
i titoli di studio e/o professionali posseduti.
-
Il personale che non sia stato possibile
utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo
o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso
il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento
alle aree professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio su eventuali
disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa
qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà
alle attività di riconversione professionale previste nel presente
accordo.
-
Per il personale che abbia superato i
corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma
2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
-
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
che cessa dal collocamento fuori ruolo, a norma dell’art. 35 comma 6 della
legge 27/12/2002 n.289, e quello riconosciuto comunque inidoneo sarà
utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.
-
Il personale A.T.A. inidoneo che cessa
dal collocamento fuori ruolo a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002
n.289 è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione
medica e dal relativo contratto, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto
di istituto.
Art.
12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale
A.T.A.
-
Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente
nell’ambito degli stessi accordi di cui al precedente articolo 4, stipulati
a livello regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione
del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su
cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze
complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di
disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve
essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili
in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore, ivi compresi
quelli delle istituzioni scolastiche e educative con personale trasferito
dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell’art.8 della legge 03/05/1999,
n. 124, i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali
ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo
utilizzato in profilo coerente, nonchè tutti i posti disponibili
per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste
dall’attuale normativa nonché quelli disponibili per concessione
di part-time. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche
sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazione delle
stesse.
-
Qualora le unità di personale A.T.A.
da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al
comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo dovrà ricomprendere
una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze
specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità
di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e educative correlate
ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione
dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
-
esigenze di supporto ai progetti educativi
e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della
scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
-
utilizzazione degli assistenti tecnici
in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola
di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori
didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie
multimediali;
-
saranno inoltre considerate le esigenze
di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative
delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R,
10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto
alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma
2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
-
utilizzazione di personale soprannumerario
nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
-
utilizzazione di personale soprannumerario
presso i centri territoriali;
-
esigenze connesse ai posti resisi di fatto
vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici
scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del
decreto legislativo 3.2..1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni;
-
utilizzazione di personale soprannumerario
- tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti
- presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento
da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di
posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa
con gli stessi Enti.
-
I responsabili amministrativi di cui all’art.11,
comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri
individuati al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio definito
al comma 1, lettera a) del citato art.13, concernente le sostituzioni nelle
Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti eventualmente
disponibili di assistente amministrativo nelle scuole.
-
I responsabili amministrativi di cui all’art.11,
comma 1, lettera n) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri
individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a
domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di
assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale
sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione
dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma
1 lettera a) del presente contratto.
Art.
13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità
riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
-
Qualora le unità di Direttori dei
Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità
individuate in base ai criteri di cui al precedente art.12 comma 1, al
fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità
individuate all’art.12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale
definirà il seguente quadro nell’ambito del quale ricomprendere
una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze
di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente riguardo
alle competenze delineate dal profilo in argomento nell’ambito organizzativo
delle istituzioni scolastiche autonome:
-
utilizzazione del personale soprannumerario
per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente
fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche.
-
utilizzazione presso i centri territoriali
per l’educazione degli adulti;
-
utilizzazione presso i nuclei di supporto
all’autonomia scolastica attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi;
-
saranno inoltre considerate le esigenze
di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari
e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui
al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare
saranno considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento
di altro personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta provinciale degli
studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R.
n.156/99;
-
utilizzazione in centri territoriali di
servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento
degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali potranno
prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più
istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche
conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Potrà essere
prevista l’utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano
coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate
tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare
riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della
dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti
sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni portatori
di handicap e quelli connessi all’inserimento e all’integrazione degli
alunni stranieri;
-
utilizzazione di personale soprannumerario
- tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti
- presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri
Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati
IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti .
-
Sull’insieme delle disponibilità
definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori
dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.
Art.
14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate,
plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento.
-
Il personale A.T.A. di cui all’art.11,
comma 1 lettera d) del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere
utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata,
il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali
era in servizio nell’anno scolastico 1999/00, con precedenza assoluta,
e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
-
In sede di contrattazione decentrata regionale
saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni
per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto
al comma 1.
Art. 15 - Assegnazione
del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
-
L’assegnazione del personale A.T.A. alle
sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto
di scuola. Nel caso in cui il contratto d’istituto non venga definito,
il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
-
maggiore anzianità di servizio;
-
mantenimento della continuità nella
sede occupata nel corrente anno scolastico;
-
disponibilità del personale stesso
a svolgere specifici incarichi previsti dal C.C.N.L..
Art.
16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
-
Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione
decentrata regionale dovrà prevedere che vengano compilate distinte
graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo
le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo
al seguente ordine:
-
tutto il personale con contratto a tempo
indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato
in soprannumero;
-
tutto il personale con contratto a tempo
indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.
-
Nell’utilizzazione di tutte le risorse
professionali va perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola
dell’autonomia si è prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità
e l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali,
tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità
espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale
da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di
utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino
un maggiore onere finanziario.
-
Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto
conto delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle
sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei
predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo
art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 19 In assenza dell’espressione
delle preferenze da parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
-
I provvedimenti di utilizzazione, una
volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento
di ulteriori successive disponibilità.
-
Le modalità di utilizzazione sono
stabiliti mediante contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione
potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità
di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto
dei principi e criteri generali definiti dal presente accordo.
Art.
17 - Criteri di individuazione di situazioni
di soprannumero
-
L’individuazione del personale soprannumerario
si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione
allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale
in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione
del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell’ordine seguente:
-
personale privo della sede di titolarità,
perdente posto sull’organico provinciale;
-
personale titolare nella scuola entrato
a far parte dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si
procede all’utilizzazione;
-
personale titolare nella scuola entrato
a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti.
2. I beneficiari delle precedenze
di cui all’art. 19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi dalla graduatoria,
anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2003/04.
Art.
18 - Assegnazioni
provvisorie
-
L’assegnazione provvisoria può
essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi
e per i seguenti motivi:
-
ricongiungimento al coniuge o al convivente,
purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione
anagrafica;
-
ricongiungimento alla famiglia per esigenze
di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
-
per gravi esigenze di salute del richiedente
comprovate da certificazione sanitaria.
-
In caso di ricongiungimento al coniuge
destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività
lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
-
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere
allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per
il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore
a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che
compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A.
che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori
anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella
domanda il comune di ricongiungimento.
-
Si richiama, per le dichiarazioni personali
sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N.
del 15/01/2003 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003.
-
Non sono consentite assegnazioni provvisorie
nell'ambito del comune di titolarità.
-
Le operazioni di assegnazione provvisoria
possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per
l’intero anno scolastico.
-
In sede di contrattazione regionale decentrata
sarà previsto lo scambio di posti tra coniugi anche fra province
diverse.
-
La sequenza operativa delle assegnazioni
provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art.
20
Art.
19 - Precedenze
nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
-
Le precedenze riportate nel presente articolo,
raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite
secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa
di cui all’art.20 del presente C.C.N.D., in sostanziale coerenza con le
disposizioni in materia, previste C.C.D.N. del 15/1/2003:
-
HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
-
Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
-
PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
-
Personale A.T.A che chiede il rientro
nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario
nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le
utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell’A.T.A trasferito
quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso
a.s. 2003/04 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente
contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio
il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità;
III PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
-
Personale A.T.A portatore di handicap
di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo
n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
-
Personale A.T.A che ha bisogno per gravi
motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le
preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze
sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
-
Personale A.T.A appartenente alle categorie
previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601
del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza
solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto
comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese
in esso;
IV ASSISTENZA
-
Personale A.T.A destinatario dell'art.33,
commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
-
coniuge e genitore, anche adottivo, di
portatore di handicap in situazione di gravità.
-
unico figlio/a in grado di prestare assistenza
al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata
con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità,
per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si
indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o
handicappati);
-
Personale A.T.A:
-
parente o affine entro il terzo grado
e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.
-
che assista con continuità ed in
via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di
handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata
secondo le disposizioni di cui all’art.11 punti a), b) e d) del C.C.D.N.
del 15/01/2003, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza
anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge
n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza
al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
-
lavoratrici madri con prole di età
inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;
V PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI
DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
-
il personale dichiarato inidoneo a svolgere
mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che
chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
VII PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
-
il coniuge convivente del personale militare,
del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del
personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari
della legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito
con modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999
e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al
coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto
l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante
messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio
di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore
avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano
scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al
profilo di appartenenza.
VIII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
-
Il personale chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18
della legge 3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo
alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede
ove espleta il proprio mandato amministrativo.
Art.
20 - Sequenza
operativa
-
Al fine di individuare tutti i posti disponibili
per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte
le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare
per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni viene effettuato
privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
-
Al fine di favorire la funzionalità
e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale
già utilizzato nell’anno scolastico 2001/02 sono disposte prioritariamente,
rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna
delle seguenti fasi:
-
Utilizzazione in altra area professionale,
nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero
sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali
posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente
partecipazione ad attività di riconversione professionale;
-
Utilizzazione a domanda nella scuola di
precedente utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;
-
Utilizzazione a domanda o d’ufficio in
altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del
personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli
assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base
dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
-
Utilizzazione degli assistenti tecnici
in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio,
in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli
prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione
professionale;
-
Utilizzazione, secondo criteri e modalità
definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico
che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;
-
Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda
e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
-
Assegnazioni provvisorie provinciali;
-
Utilizzazione secondo criteri di modalità
definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili
amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già
degli Enti locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma
degli atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/00;
-
Assegnazioni provvisorie del personale
proveniente da fuori provincia;
-
In sede di contrattazione regionale potranno
essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero
appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.
Art.
21 - Attività
di formazione finalizzata alla riconversione professionale
-
Al fine di migliorare la qualità
del servizio scolastico e per l’ottimizzazione delle risorse connesse alla
piena realizzazione della scuola dell’autonomia, nel confermare, ciò
che è stato stabilito dall’art.19 del C.C.I.N. relativo alle utilizzazioni
ed alle assegnazioni provvisorie del 07/07/1999, in sede di contrattazione
decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato
il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale
del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo
d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai
titoli posseduti.
-
Il personale privo dei prescritti requisiti
d’accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità
di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione
di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il
corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno
del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante,
nell’ambito della stessa sede di servizio. Il corso è organizzato
ai sensi dell’art.47 del C.C.I.N. del 31/08/1999. L’attività di
riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno
scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro
profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della
stessa qualifica funzionale.
-
L'attestato relativo alla frequenza del
corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale
- ai sensi dell’art.57 del C.C.D.N. concernente la mobilità del
personale della scuola sottoscritto il 15/01/2003 - a condizione che i
frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente
una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità
necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
-
Le iniziative di riconversione saranno
organizzate sulla base delle indicazioni contenute nell’accordo in materia
di formazione e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede
di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi
potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario,
anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente
con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché
appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONE
COMUNE
Art. 22 - CONTENZIOSO
Qualora insorgano delle controversie in
sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere
consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.2
del C.C.N.L. del 26/05/1999.
Resta ferma la possibilità di
presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie
e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal
dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente
nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del
punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è
consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato
reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto
all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione
degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i
successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali -
Sulle controversie riguardanti le materie
delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, in relazione agli
atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono
esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo
per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale
della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio
di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta all’ufficio
di segreteria costituito, per lo svolgimento della suddetta procedura conciliativa,
presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali
e all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale
competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione
o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.
In caso di mancato accordo, gli interessati
possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità
di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63
del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio
di conciliazione svolto presso gli uffici dell’Amministrazione, senza la
necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista
rispettivamente dinanzi all’arbitro ed al giudice ordinario.
In alternativa a quanto previsto dal
punto 1, gli interessati possono esperire il tentativo
di conciliazione previsto dagli articoli
65 e seguenti del decreto legislativo n. 165/01.
ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei
titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente
i - anzianità di servizio:
Tipo di servizio |
Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque
prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo
di appartenenza (1) |
Punti 6
|
A1) per ogni anno di servizio
effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in
scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio
di cui al punto A |
Punti 6
|
B) per ogni anno di servizio preruolo
o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera
o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato
nella scuola materna (4) |
Punti 3
|
B1) (valido solo per la scuola
secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato
in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola
secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) |
Punti 3
|
B2) per ogni anno di servizio
preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della
carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo
nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al
punto B) e B1) |
Punti 3
|
B3) (valido solo per la scuola
elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato
come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio
di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
-
se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di
titolarità …………………….
- se il servizio è stato prestato al di fuori del
plesso di titolarità ……………….. |
Punti 0,5
Punti 1
|
C) per il servizio di ruolo prestato
senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella
scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio
si veda la nota (5 bis)) |
Punti 6
|
-
per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione
di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
-
oltre il triennio………………………………………………………………….
-
oltre il quinquennio……………………………………………………………..
|
Punti 2
Punti 3
|
C1) per la sola scuola elementare:
-
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo
triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico
92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per
l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A), A1), B), B2), B3), C)……………….
-
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per
un solo triennio senza soluzione di continuità,
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta
a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)……………….
|
Punti 1,5
Punti 3
|
II - esigenze di famiglia (6) (7):
Tipo
di esigenza |
Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge
ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente
con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai
figli (7) |
Punti 6
|
B) per ogni figlio di età
inferiore a sei anni (8) |
Punti 4
|
C) per ogni
figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne
che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
|
Punti 3
|
D) per la cura e l'assistenza
dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero
del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) |
Punti 6
|
II - titoli generali:
Tipo di titolo |
Punteggio |
A) per ogni promozione di merito
distinto
|
Punti 3
|
B) per il superamento
di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al
ruolo di appartenenza (in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche),
al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari
o superiore a quello di appartenenza (10) |
Punti 12
|
C) per ogni diploma di specializzazione
conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal
D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali
o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali
o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma …………………………………………………
(è valutabile un diploma, per lo stesso e gli stessi
anni accademici) |
Punti 5
|
D) per ogni diploma universitario
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso
al ruolo di appartenenza |
Punti 3
|
E) per ogni corso di perfezionamento
di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R.
N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università
statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11),
ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito
delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente
-- per ogni corso…………………………………………………… (é valutabile
un solo corso per ogni anno accademico)
(è valutabile un corso, per lo stesso e gli stessi
anni accademici) |
Punti 1
|
F) per ogni diploma di laurea,
di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore
di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ………………………………………………
(12) |
Punti 5
|
G) per il conseguimento del titolo
di "dottorato di ricerca" |
Punti 5
|
H) ) per la sola scuola elementare:
per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica
compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici
scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli Istituti di
Ricerca (IRRE,INVALSI e INDIRE) e dell'università ……………………….. |
Punti 1
|
i titoli relativi a C), D), E),
F), G), H) anche comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo
di …………………………………………… |
Punti 10
|
I) per
ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425
e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/01 in qualità
di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno,
compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato
che sostiene l’esame…………………………..…….
(fino ad un massimo di 5 punti). |
Punti 1
|
valutazione delle anzianità di servizio
Nell’anzianità di servizio si
tiene conto dell’anno scolastico in corso.
Nella valutazione dei titoli vengono
considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione
della domanda.
Nella valutazione delle esigenze di
famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione
della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono
i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua
il trasferimento
L’anzianità' di servizio di cui alle lettere A)
e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato,
con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato
all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di
servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A)
comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni
anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é
raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe
di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale
sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da
decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla
decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B),
qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia
stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio
di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum
operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni
di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola
media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima
dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché
nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a
norma della predetta legge.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli
anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti
da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza
e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici
ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità
comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna
da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non
di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il
sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e
490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera
ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione
in scuole speciali o su posti di sostegno . (Si rammenta che il servizio
militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato
solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).
Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile
il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F.
o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958,
n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata
nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il
periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto,
ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che
viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera
nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio,
all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
-
primi 4 anni (valutati per intero) Þ
4 anni x 3 punti = 12 punti
-
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ
2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
_______
-
totale: 12 punti + 4 punti Þ
16 punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione
di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante
di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente
capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno
in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova
ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Nel caso di servizio prestato in posizione di comando
ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado
il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera
B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio
aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato
in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio,
anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio
e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in
conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio
dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi
il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente
esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo,
il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello
derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma
a 20 punti e non a 24.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa
per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A
e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per
intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia
prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno
non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito
alcun punteggio.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai
sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di
ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio
- a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni
statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed
enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso
o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato
ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B)
- nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle
tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della
circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é
utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza
e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione
del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa
scuola.
Ai fini della validità della
certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del
28/12/2000
-
Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a)
alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d)
agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per
ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo
di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico
differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno,
o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per
le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di
sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle
scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna
ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato.
Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza
in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla
presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79,
dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo
8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato
nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
-
Ai fini dell'attribuzione del punteggio
in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente
prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare
di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto
per la valutazione di un intero anno scolastico.
-
La dizione ‘piccole isole’ comprensiva
di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle
due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
-
Va valutata nella misura prevista dalla
presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della
nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato
alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo di
appartenenza.
Nella stessa misura é valutato
anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti
previsti dagli artt. 485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità
per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto
o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370,
convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni,
ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione
in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato,
con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole
speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali,
o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto
indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato
o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole
elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D.
5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957,
n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio
si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla
presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati
degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato
precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato
in qualità di assistente nei licei artistici,
va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
-
La continuità del servizio prestato
ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità
(lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti
a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione
personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità
del personale . L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale
di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola
materna e per la scuola elementare dei comuni di montagna e delle piccole
isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini
della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal
plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento
ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra
plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola elementare, il trasferimento
tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) non interrompe la
continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione
del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli
anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso
di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo
sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina)
e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età
adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione
del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento
alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari
in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti
titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita
esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità
( o diurno o serale).
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico
funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000
per la scuola materna, non costituisce soluzione di continuità del
servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso
di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente.
Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico
funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità
di servizio.
Da tale ultimo requisito - fermo restando
quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al
solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 9, titolo
I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio
– del contratto della mobilità.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti
i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola
o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti
dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità
del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute,
per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo
servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni,
di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio
Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza
di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei
presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc.
Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione
o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla
scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità
ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa
al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la
continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente
in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento
del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun
anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di
precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce
la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle
operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la
propria titolarità.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto
sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione
del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del
punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio,
qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria,
nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l’attenzione
sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l’individuazione
del soprannumerario nell’istituto, sia per il trasferimento d’ufficio;
detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto
di precedente titolarità viene valutata anche al personale
docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto
- alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio,
sia attualmente titolare su posti DOP.
La continuità didattica, legata alla scuola di
ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo
quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento
e non anche della domanda di passaggio.
Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente
non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità
i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno
essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito
in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti
comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre
ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94,
ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche
in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della
scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso
il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati
in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure
professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con
modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione
spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art.
1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli
di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione
della continuità del servizio nella scuola di titolarità
la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva
inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi
non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento
annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale
soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo,
il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità
giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo
coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al
rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio
deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale
titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento
della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio,
la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità
viene così valutata:
-
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola
di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta
a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio ................................................……………
- oltre il quinquennio ……………………………………………. |
Punti 2
Punti 3 |
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio,
viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale
titolarità, nella seguente misura:
Co) Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione
di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3) ……………………………………………………………… |
Punti 1 |
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità
giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo
coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio
va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del
personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella
classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di
sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento
di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile
per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei
familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza,
vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi,
o che prestino servizio fuori provincia.
La residenza della persona alla quale
si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico
o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali
dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione
anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data prevista per
la scadenza della presentazione della domanda.
Il punteggio di ricongiungimento spetta
anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano
istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento
del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative
richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte
le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo
le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze
espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga
indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che
comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di
cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo
non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7) Ai fini della formulazione della
graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia,
da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla
scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente
maniera:
- lettera A) (ricongiungimento al coniuge
, etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità
del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di
ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè
che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti
viciniore alla sede di titolarità;
-
lettera B) e lettera C) valgono sempre;
-
lettera D) (cura e assistenza dei figli
minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata
l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche
nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) L’età è riferita al 31 dicembre
dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli
che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell’anno in
cui si effettua l’utilizzazione.
(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
-
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore,
ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
-
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore
bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare
di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
-
figlio tossicodipendente sottoposto ad
un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture
pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990,
n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza
del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R.
n. 309/1990.
-
E’ equiparata all'inclusione in graduatoria
di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di
istruzione artistica.
I concorsi a posti di personale ispettivo
e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto
ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma,
del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76,
n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M.
5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole
esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi
riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso
a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare
per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario
per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99
-
Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti
dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati
con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui
al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti
dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso
i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati
dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici
e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni
(art. 8 L. 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione
i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente
ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi
che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione
(durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei
singoli anni e un esame finale).
Si ricorda che a norma dell'art. 10
del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73,
n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto
di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università
statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale a norma delle disposizioni di legge.
-
Il punteggio spetta per il titolo di laurea aggiuntivo a
quello necessario per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma
di laurea in scienze delle attività motorie e sportive non dà
ulteriore punteggio rispetto a quello spettante per il diploma di istituto
superiore in educazione fisica.
ALLEGATO
2 – Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del
personale docente
Tipo
di esigenza |
Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge
o al convivente (purché la stabilità della convivenza risulti
da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per ricongiungimento
alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed
ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1)(2)(3)
|
Punti 6
|
B) per ogni figlio che non abbia
compiuto 6 anni di età (4)
|
Punti 4
|
C) per ogni figlio di età
superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età
(8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente
inabile a proficuo lavoro
|
Punti 3
|
D) per la cura e l'assistenza dei
figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero
del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)
|
Punti 6
|
NOTE
ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI
Ai fini della validità della certificazione
richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000
-
il punteggio spetta per il comune di residenza
dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda
vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale
redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nei quali dovrà essere
indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica
si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito
per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della
domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere
presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune
di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
(cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal
caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune
più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché
comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito
anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale
(distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili
fra loro.
-
l'inabilità deve essere totale
e permanente.
-
si considerano anziani i genitori di età
superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che
si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
-
l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. si considerano
anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
-
la valutazione è attribuita nei
seguenti casi:
-
figlio minorato ovvero coniuge o genitore
ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
-
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore
bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare
di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
-
figlio tossicodipendente sottoposto ad
un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture
pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990,
n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza
del medico di fiducia, come previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R.
n. 309/1990
ALLEGATO
3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni
di sede provvisoria - personale docente
|
Tipo posto
|
Descrizione
|
Note
|
1 |
Sostegno
– comune |
Proroghe
d’ufficio dei trasferimenti annuali |
|
2 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato. |
|
3 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto II del presente contratto. |
Non valido
per la scuola secondaria di secondo grado |
4 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.
8 comma 1, punto III nell’ordine riportato. |
|
5 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato, esclusa
la lettera i). |
La lavoratrice
madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto
IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna
delle fasi successive. |
5 bis |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art.
35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
6 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno dei docenti di cui all’art.3, comma 1 lettera b) nella sede
di titolarità fornito del prescritto titolo |
|
7 |
Sostegno |
Conferma su
sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione
utilizzato nell’anno scolastico precedente. |
|
8 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su posti
della dotazione organica di sostegno |
Valido solo
per la scuola secondaria di secondo grado |
9 |
Sostegno |
Utilizzazione
sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del
docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le
operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto
posto nella scuola di precedente titolarità; l’utilizzazione avviene
anche su tipologia diversa da quella di titolarità purché
il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione. |
Non valido
per la scuola secondaria di secondo grado |
10 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda
dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto di
sostegno. |
|
11 |
Sostegno |
Assegnazione
Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno. |
|
12 |
Sostegno |
Utilizzazione
nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del
prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune,
trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni
o nell’ultimo quinquennio. |
|
13 |
Sostegno |
Utilizzazione
in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente, in possesso del
prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune,
trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni
o nell’ultimo quinquennio. |
|
14 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione titolari della dotazione organica provinciale. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
15 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione non licenziabili che non trovano sistemazione
per l’insegnamento d’appartenenza. |
Valido solo
per la scuola secondaria di primo grado |
16 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti di cui all’art.3 lettera c) , i) in
possesso del prescritto titolo di specializzazione |
|
17 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda del docente di scuola secondaria in possesso del
titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero
nella provincia. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
18 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione,
proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero
nella provincia. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
19 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera e)
titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo. |
|
20 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso
del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti. |
|
21 |
Comune |
Utilizzazione
su posto di lingua straniera nella scuola elementare, con precedenza nell’ambito
del circolo di titolarità |
Valido solo
per la scuola primaria |
22 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art.8 comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato. |
|
23 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto II del presente contratto. |
|
24 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art.8 comma 1, punto III nell’ordine riportato. |
|
26 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato
esclusa la lettera i). |
La lavoratrice
madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto
IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna
delle fasi successive. |
26 bis |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai
sensi dell’art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
27 |
Comune |
Conferma su
tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è
stato utilizzato nell’anno scolastico precedente. |
|
28 |
Comune |
Utilizzazione
sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del
docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le
operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto
posto nella scuola di precedente titolarità. |
|
29 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari
su D.O.P. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
30 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P.
a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico
per il quale si procede alle utilizzazioni. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
31 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti non licenziabili
che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza. |
Valido solo
per la scuola secondaria di primo grado |
32 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art. 3 lettera c),
i). |
|
33 |
Comune |
Utilizzazione
a domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella
provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
34 |
Comune |
Utilizzazione
d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di
concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da
quella di titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
35 |
Comune |
Utilizzazione
a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe
di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa
da quella di titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
36 |
Comune |
Utilizzazione
d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo,
appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe
di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
37 |
Comune |
Utilizzazione
a domanda dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera e) titolari su
posto comune. |
|
38 |
Comune |
Assegnazione
provvisoria nell’ambito della provincia su tipo posto comune. |
|
39 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso
ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
40 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a classi di
concorso con esubero nella provincia da cui provengono. |
Valido solo
per la scuola secondaria |
41 |
Sostegno |
Assegnazione
provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del
prescritto titolo di specializzazione |
|
42 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda di docenti di cui alla lett. j) - art. 3 |
|
43 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia
in cui ci sia situazione di esubero. |
|
44 |
Comune |
Assegnazione
provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia |
|
45 |
Sostegno |
Assegnazione
della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti
privi di sede definitiva. |
|
46 |
Comune |
Assegnazione
della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo
o ai docenti privi di sede definitiva. |
|
ALLEGATO
4 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1)
i - anzianità di servizio:
Tipo
di servizio |
Punteggio |
-
per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza
giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2)(a)………………………………...
|
Punti 2
|
per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile
(3)(a)
|
Punti 1
|
Per ogni anno o frazione superiore ai
6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo
in Pubblica Amministrazione o negli Enti Locali (b)
|
Punti 1
|
Per ogni anno intero di servizio prestato
nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella
scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A) e B) (c) (d)
entro il quinquennio .................................................…………………………
oltre il quinquennio .................................................…………………………. |
Punti 8
Punti 12
|
per ogni anno intero di servizio di ruolo
prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità
senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche
alla lettera D) (c) (e)
|
Punti 4
|
-
Tale servizio è riconosciuto sia
al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti
locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi
compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente
alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
-
Tale servizio è riconosciuto sia
la personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti
locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo
valutato il servizio di cui alla lettera A).
-
Tale servizio è riconosciuto sia
al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti
locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la
valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente
alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
-
Al personale transitato dagli Enti locali
allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato
nel profilo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità anche
per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli
Enti locali.
-
Al personale transitato dagli Enti locali
allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato
nel profilo di appartenenza nel comune di attuale titolarità anche
per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli
Enti locali.
-
-
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER):
Tipo
di esigenza |
Punteggio |
-
per ricongiungimento o riavvicinamento
al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente
o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento
o riavvicinamento ai genitori o ai figli o al convivente(5)
|
Punti 24
|
per ogni figlio di età da zero
a sei anni (6)
|
Punti 16
|
per ogni figlio di età superiore
ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età
(6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente
inabile a proficuo lavoro
|
Punti 12
|
per la cura e l'assistenza dei figli minorati
fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente
o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto
nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti
sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare
presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122
- comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private
di cui agli artt.114 - 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti
di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)
|
Punti 24
|
III - titoli generali:
Tipo
di titolo |
Punteggio |
-
per l'inclusione nella graduatoria di
merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)
|
Punti 12
|
per l'inclusione nella graduatoria di
merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore
a quello di appartenenza(10)
|
Punti 12
|
NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI
DEL PERSONALE A.T.A.
-
A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta
libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data
di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato
e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi
o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere
comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile
al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale
certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R.
445 del 28/12/2000. Deve essere documentato con certificato rilasciato
dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero
del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative,
tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto
di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da
ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario
o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà
altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità
al D.P.R. 445 del 28/12/2000 che il figlio, il coniuge o gli altri familiari
minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto
nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il
quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi
previsti per l'anzianità di servizio - punto i, lettere a), b),
c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo
ai sensi dell’art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato
il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità
di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama
quanto disposto dal D.P.R 445 del 28/12/2000,
-
E' valutato il periodo coperto da decorrenza
giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio
nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio
previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio prestato in qualità
di responsabile amministrativo prima dell’acquisizione del profilo di direttore
dei servizi generali e amministrativi
-
il servizio di ruolo prestato quale assistente
di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva
ai sensi dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato
quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica
funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
-
il servizio prestato nel profilo di provenienza
per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19
del D.P.R. 399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
-
il servizio prestato nel ruolo di provenienza
per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto
dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché
il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella
a annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti
dell’Amministrazione centrale e periferica;
-
Il servizio prestato dal personale durante
il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23, comma 5,
del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995, in mansioni parziali del profilo
di appartenenza ovvero in altro profilo comunque coerenti;
-
i servizi di ruolo prestati indifferentemente
nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R.
07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli,
dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato
nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore
amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria
e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o
istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore
a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2
della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca
o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni
statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali,
è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo
della durata del corso o della borsa di studio.
-
Agli insegnanti elementari collocati permanentemente
fuori ruolo, ai sensi dell’art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato
il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità
di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo.
In applicazione dell’art. 3 comma 6 , dell’accordo ARAN/OO.SS del 20/7/2000
sottoscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, in servizio prestato
dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti locali è
assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne,
elementari e secondarie degli stessi enti, considerato che l’assimilazione
ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di una graduatoria in
relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. Tali servizi sono
riconosciuti nelle lettere A) e B).
-
Per ogni anno prestato nei Paesi in via
di sviluppo il punteggio è raddoppiato .
-
Con il punteggio previsto dalla presente
voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
-
Il servizio non di ruolo ed il servizio
militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del
D.P.R. n. 420/74 e della legge n.958/86, nonché' il servizio di
ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista
dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi
il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
-
il periodo di anzianità derivante
da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza
economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono
essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni
scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione
della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente
prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo
ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
-
Si precisa che per l'attribuzione del
punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità
nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli
confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo
di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica
retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di
titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti
i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola
di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme
vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità
di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per
motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di
leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso
di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti
del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali,
di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre,
che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità
ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi
alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o
aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe
la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in
altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità,
né l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento,
soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche.
Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento
del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel
quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto
di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare
nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola
di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo
di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione
provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale
trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto in ciascun
anno del quinquennio medesimo il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Per il personale titolare di sede distrettuale (su posto per l'istruzione
e la formazione dell’età adulta) ai fini dell'assegnazione del punteggio
per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità
del posto distrettuale. La continuità del servizio va riconosciuto
ai direttori dei servizi amministrativi provenienti dal profilo di responsabile
amministrativo. Analogamente va riconosciuto, ai fini della continuità,
il servizio prestato nella scuola dal personale transitato dagli Enti locali
allo Stato.
-
Si precisa che il punteggio in questione
va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento
della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro
nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola
dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima
della scadenza del quinquennio.
-
Ai fini della formulazione della graduatoria
per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi
in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune
di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera a) (ricongiungimento al coniuge,
etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità
del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore
a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune
non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il
personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza
nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti
posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati;
lettera b) e lettera c) valgono sempre;
lettera d) (cura e assistenza dei figli
minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata
l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
il punteggio cosi’ calcolato viene utilizzato
anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
-
Il punteggio spetta per il comune di residenza
dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente
contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno
tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nei quali dovrà
essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione
anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito
per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del presente
contratto. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione
personale redatta ai sensi del citato D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dovrà
contenere l’anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia
di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro. Per quanto
attiene alla convivenza essa deve avere carattere di stabilità e
comportare la reciproca assistenza morale e materiale.
-
l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli
che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua l’utilizzazione.
-
la valutazione e' attribuita nei seguenti
casi:
-
figlio minorato ovvero coniuge o genitore,
ricoverati permanentemente in istituto di cura;
-
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore,
bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare
la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
-
Per l'attribuzione del punteggio gli interessati
devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente
dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai
sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti
ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità
il domicilio nella sede dei genitori.
-
Il punteggio è attribuito esclusivamente
al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito
anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati
di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche
al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3
della L. 124/99.
-
il punteggio e' attribuito al personale
appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è
attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi
riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito
anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma
3 della L. 124/99.
-
Il servizio prestato in qualità
di incaricato ex art. 5 dell’Accordo dell’8 marzo 2002, è da valutare
con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio,
qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità.
ALLEGATO
5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)
Tipo
di esigenza |
Punteggio |
-
per ricongiungimento al coniuge o al convivente
o per il ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai
figli minori o inabili ed ai genitori anziani. (2)(3)(5)
|
Punti 24
|
per ogni figlio che non abbia compiuto
i sei anni di età. (3)
|
Punti 16
|
per ogni figlio di età superiore
ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età
(3) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente
inabile a proficuo lavoro.(1)
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Punti 12
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per la cura e l'assistenza dei figli minorati
fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente
o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto
nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti
sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare
presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122
- comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private
di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti
di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6)
|
Punti 24
|
NOTE
ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
-
A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta
libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data
di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato
e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi
o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere
comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile
al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale
certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000. Deve essere documentato con certificato rilasciato
dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero
del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative,
tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto
di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da
ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario
o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà
altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità
al D.P.R. 445 del 28/12/2000, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari
minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione
provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto
di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della
validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto
dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
-
Il punteggio spetta per il comune di residenza
dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda,
vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere
indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica
si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito
per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della
domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere
presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza
dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in
quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa
accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia
di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.
-
L'età é riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano
anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno
in cui si dispone l'assegnazione provvisoria.
-
la valutazione e' attribuita nei seguenti
casi:
-
figlio minorato ovvero coniuge o genitore,
ricoverati permanentemente in istituto di cura;
-
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore,
bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare
la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
-
Si considerano anziani i genitori di età
superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili.
L'inabilità deve essere totale e permanente.
-
Per l'attribuzione del punteggio gli interessati
devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente
dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai
sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti
ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità
il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.
ALLEGATO
6
- Sequenza
operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede
provvisoria –
Personale A.T.A.
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Descrizione
|
1 |
Proroghe d’ufficio
dei trasferimenti annuali su posti liberi dopo i trasferimenti. (Il punto
1 non si applica alle figure uniche). |
2 |
Utilizzazione
del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all’art.19
nell’ordine previsto dall’articolo stesso del presente contratto. |
3 |
Conferma a
domanda del personale A.T.A nella scuola in cui è stato utilizzato
nell’anno scolastico 2002/2003. |
4 |
Utilizzazione
a domanda e d’ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico
sede individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni
sulla scuola o comune di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari
nell’anno in cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio. |
5 |
Utilizzazione
del personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1, lettera d) del presente
contratto. |
6 |
Utilizzazione
a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale
(per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della
stessa area o il altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici)
diverso da quello di titolarità. |
7 |
Utilizzazione
d’ufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo
della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici). |
8 |
Assegnazione
provvisoria nell’ambito della provincia. |
9 |
Assegnazione
della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo
della sede definitiva. |
10 |
Utilizzazione
a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci
sia situazione di esubero. |
11 |
Assegnazione
provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia. |
Per l’Amministrazione
Per le Organizzazioni Sindacali
__________________________ CGIL Scuola
_________________________
__________________________ CISL Scuola_________________________
UIL Scuola __________________________
SNALS CONFSAL ___________________
DICHIARAZIONE A VERBALE
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali,
in sede di stipulazione del contratto collettivo decentrato nazionale concernente
le utilizzazioni del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2003/2004,
l’Amministrazione si impegna a:
-
riesaminare e, ove necessario, a rivedere
l’assetto delle ore e dei posti con riferimento a quelle situazioni nelle
quali l’applicazione del I° comma dell’art. 35 della legge 27/12/2002
n. 289 ha determinato una riduzione più accentuata delle consistenze
di organico; tanto al fine di rendere più flessibile e funzionale
l’articolazione delle cattedre e degli insegnamenti.
-
valutare, su motivata richiesta delle
Direzioni Generali Regionali, la possibilità di assegnare, nei limiti
delle compatibilità, le risorse indispensabili per la prosecuzione
di progetti educativi di riconosciuta rilevanza sociale e di accertata
validità anche sotto il profilo degli esiti monitorati e verificati.
-
prendere in esame le situazioni in cui
si sia verificata la concentrazione di più unità di personale
ATA inidoneo al profilo di appartenenza, che cessa dal collocamento fuori
ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002, e ad autorizzare
l’istituzione di un numero limitato di posti per garantire la funzionalità
del servizio scolastico, secondo gli impegni già assunti con l’intesa
MIUR- Organizzazioni Sindacali in data 15 aprile 2003.
Per quanto riguarda i posti di sostegno,
nelle more dell’emanazione del D.P.C.M. previsto dal comma 7 dell’art.
35 della legge 27/12/2002 n. 289, rimangono confermate le disposizioni
vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono ai Direttori Generali Regionali
la competenza ad autorizzare i posti in deroga.
L’Amministrazione si impegna, infine,
ad approfondire le tematiche sopra indicate in un confronto con le OO.SS.
prima della emanazione della circolare per l’avvio dell’anno scolastico
2003/2004.
Roma. 20 giugno 2003
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELL’AMMINISTRAZIONE
A. ZUCARO
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