Chiarimenti sulla circolare n. 84 del 10/11/2005 riguardante il Portfolio delle competenze
La Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici, a seguito dell'emanazione della circolare n. 84
del 10 novembre 2005, ha ritenuto opportuno attivare un servizio di Faq
sul Portfolio delle competenze, per rispondere a quesiti pervenuti per
le vie brevi e in via formale, o che presumibilmente perverranno all'Ufficio,
da parte di dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti del mondo associativo
scolastico.
Il servizio vuole contribuire
alla conoscenza delle Linee guida emanate, con ogni possibile chiarimento
che consenta alle scuole un'applicazione efficace delle disposizioni, nel
rispetto delle finalità della norma di riforma e dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche.
Eventuali ulteriori quesiti
sul Portfolio delle competenze possono essere inviati direttamente all'indirizzo
e-mail: portfolio@istruzione.it.
IN DATA 23/11/2005
1) L'anno scorso il Portfolio
era facoltativo e le scuole potevano decidere se adottarlo o no. Come mai
quest'anno il Portfolio - se abbiamo interpretato bene la circolare n.
84 - è diventato obbligatorio?
La compilazione del Portfolio
delle competenze non è mai stata facoltativa. Anche l'anno scorso
vi era l'obbligo di compilarlo, e le scuole, nella fase di avvio della
riforma, potevano liberamente definirne struttura e modalità di
gestione, tenendo conto, comunque, delle finalità dello strumento
come disposto dalle Indicazioni nazionali. La tesi interpretativa secondo
cui il Portfolio delle competenze non era uno strumento obbligatorio è
stata originata probabilmente da chi sosteneva che le stesse Indicazioni
nazionali, che prevedono l'impiego del Portfolio, essendo transitorie,
non erano vincolanti. E con esse non avrebbe dovuto essere vincolante nemmeno
il Portfolio che è inserito e regolamentato dalle stesse. Si è
trattato di una tesi illogica e illegittima, perché una norma, anche
se transitoria, vale ad ogni effetto fino alla introduzione della norma
definitiva. Le Indicazioni nazionali, allegate al decreto legislativo n.
59/2004, nei loro assetti pedagogici, didattici e organizzativi valgono
a tutti gli effetti come regolamento.
2) Le classi terze della
scuola media sono anch'esse obbligate ad adottare il Portfolio delle competenze
già da quest'anno?
No. Il Portfolio delle competenze,
anche se definito e strutturato per tutto il primo ciclo di istruzione,
oltre che per la scuola dell'infanzia, rappresenta un obbligo per le sole
classi attualmente a riforma. Le classi dell'ultimo anno della scuola secondaria
di I grado non sono ancora a riforma e non si avvarranno, pertanto, del
Portfolio delle competenze fino all'anno prossimo. Il Portfolio, per ora,
non riguarda nemmeno gli istituti del 2° ciclo di istruzione. Allo
stesso modo, il documento di valutazione individuale dell'alunno (ex-scheda
di valutazione) per le sole terze classi della scuola secondaria di I grado
e solo per quest'ultimo anno scolastico, continua a essere conforme al
previgente modello ministeriale già in uso.
3) Nella prima parte della
modulistica allegata alla circolare n. 84 del 10 novembre 2005, nella sezione
A - obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile - dopo l'elencazione
dei documenti vi è questa nota: "I modelli di tali atti sono riportati
di seguito". Ho cercato i modelli ma non li ho trovati. C'è stato
un refuso?
Nessun refuso. I modelli,
obbligatori e prestrutturati, ci sono tutti e sono individuabili con il
bollino blu all'interno della modulistica. Nella modulistica non si è
seguito l'ordine di presentazione dell'indice dei documenti richiamati
dalle sezioni A, B e C, bensì è stata data una sequenza logica
dei modelli: dati anagrafici nel frontespizio del Portfolio, autopresentazione
dell'alunno, biografia personale, registrazione delle osservazioni nella
scuola dell'infanzia, ecc. I modelli presentati si succedono in questa
sequenza logica di strutturazione del Portfolio, in cui le diverse parti,
obbligatorie e non, si susseguono in termini di funzionalità dello
strumento.
4) Quale parte del Portfolio
deve essere consegnata alle famiglie?
Tutto il Portfolio, in ogni
sua parte, deve essere mostrato alle famiglie nei tempi e nei modi che
gli insegnanti deliberano. Ciò avviene durante tutto l'anno. Alla
fine dell'anno scolastico, se la famiglia ne fa richiesta, il Portfolio
può esserle consegnato in copia.
5) C'è un ruolo per
noi genitori nella gestione del portfolio oppure la scuola lo gestirà
in via esclusiva senza consultarci?
Le Linee guida per la compilazione
e la gestione del Portfolio delle competenze hanno individuato un ruolo
importante delle famiglie le quali possono rilasciare annotazioni e osservazioni
sui prodotti dei figli, ne osservano le modalità di apprendimento,
indicano alla scuola i loro lavori ed elaborati significativi. La famiglia,
oltre a visionare il Portfolio, concorre alla sua compilazione come viene
indicato esplicitamente in una delle parti "obbligatorie e a struttura
libera", individuata come modalità della cooperazione delle famiglie
al processo educativo dell'alunno. Il contributo della famiglia ha anche
lo scopo di fornire informazioni sulle competenze maturate dai figli in
ambiente scolastico ed extrascolastico.
6) In caso di passaggio
dell'alunno ad altra scuola deve essere trasmesso l'intero Portfolio o
parte di esso?
In caso di passaggio ad altra
scuola, l'istituzione scolastica trasmette il Portfolio secondo le consuete
modalità di trasferimento della documentazione scolastica. Tutte
le parti che compongono il Portfolio vanno trasmesse all'altra scuola,
con l'eventuale esclusione delle sole parti consigliate o di altre parti
non previste nella modulistica allegata alla circolare n. 84, ma aggiunte
autonomamente dalle scuole.
7) Nella scheda di valutazione
dello scorso anno per la valutazione intermedia e finale nella nostra scuola
avevamo inserito un giudizio sintetico per gli apprendimenti di ogni disciplina.
Possiamo confermarlo anche quest'anno, modificando il modello della scheda?
Il modello del nuovo documento
di valutazione (ex-scheda individuale dell'alunno) è stato configurato,
anche per questa parte della valutazione intermedia e finale, in modo più
coerente con l'intero impianto delle Indicazioni nazionali, sostituendo
la previsione di una valutazione dei "progressi nell'apprendimento e nello
sviluppo sociale dell'alunno" con una valutazione degli obiettivi formativi
rilevati. In questo modo il Portfolio e il documento di valutazione in
esso inserito si saldano coerentemente con l'impianto che prevede un'interazione
tra unità di apprendimento, obiettivi formativi coinvolti e obiettivi
specifici di apprendimento. Pertanto, non è possibile restringere
la valutazione intermedia e finale ai livelli di apprendimento di ciascuna
disciplina - che, comunque, sono già considerati e valutati all'interno
del documento di valutazione in modo esplicito - ma occorre valutare il
conseguimento degli obiettivi formativi personali delineati.
8) Nel nuovo documento di
valutazione non viene più prevista la valutazione intermedia e finale
degli apprendimenti, bensì quella degli obiettivi formativi. Mi
va bene, ma chiedo: non si rischia che questa valutazione coincida con
quella relativa alla convivenza civile e al comportamento?
La valutazione della convivenza
civile e quella del comportamento concorrono certamente in buona misura
alla valutazione complessiva degli obiettivi formativi. Hanno indubbiamente
un aspetto di complementarietà rispetto alla valutazione conclusiva,
pur nella specificità. La valutazione intermedia e finale potrà
fare sintesi efficace degli elementi rilevati nella sezione della convivenza
civile, del comportamento e dei complessivi livelli di apprendimento delle
diverse discipline di studio.
9) Nelle linee guida per
la compilazione del Portfolio si afferma che i docenti "concorrono alla
compilazione del Portfolio, coordinati dal docente tutor". Se la scuola
non ha individuato ancora il tutor, a causa della mancata contrattazione
nazionale, allora il Portfolio non deve essere compilato. O no?
Nelle stesse Linee guida si
afferma però che "La tenuta e la compilazione del Portfolio sono
rimesse alla responsabilità dell'istituzione scolastica e dei docenti
dell'équipe pedagogica". La competenza è chiaramente dei
docenti. L'eventuale loro coordinamento da parte del docente tutor nella
compilazione del Portfolio non va evidentemente inteso come condizione
sine qua non, bensì come opportunità per rendere
più funzionale tale adempimento. Sempre nelle Linee guida si prevede
a carico dei docenti una esplicita responsabilità diretta e personale,
relativa alla definizione delle varie parti che compongono il Portfolio,
come, ad esempio, le osservazioni e i commenti su modalità e processi
d'apprendimento dell'alunno, la selezione di prove e materiale per descrivere
competenze personali, la valutazione degli apprendimenti, la certificazione
delle competenze, le proposte di orientamento per le scelte degli alunni.
10) Il Portfolio compilato
l'anno scorso è diverso da quello strutturato dal Ministero. Che
ne facciamo? E dei diversi Portfoli che annualmente si accumulano a scuola,
in attesa del passaggio al grado successivo di scuola, che ne facciamo?
Premesso che il Portfolio
viene conservato presso la scuola per tutto il periodo di frequenza dell'alunno
nei vari anni di corso, l'esemplare dello scorso anno costituisce il primo
della serie, anche se diverso dal nuovo. Dei diversi Portfoli è
indispensabile conservare le parti elencate nelle sezioni A e B che costituiscono
una specie di nucleo essenziale del Portfolio. Le parti consigliate e quelle
aggiunte eventualmente dalle scuole con scelta autonoma possono essere
eliminate, avendo cura di distruggere le parti che possono contenere o
fare riferimento a dati sensibili.
11) La circolare n. 84 relativa
al Portfolio non parla degli alunni in situazione di handicap. Per loro
forse non è previsto?
In effetti la circolare non
fa alcun riferimento agli alunni disabili e questo potrebbe far pensare
che il Portfolio non li riguarda. Non è così. Ogni alunno
ha diritto al Portfolio che, in quanto personale, registra il percorso
individuale di ciascuno, i processi personali negli apprendimenti e nelle
maturazioni, raccoglie e documenta i risultati e le esperienze personali
più significative, valuta il raggiungimento degli obiettivi formativi
(diversi e personali per ciascuno). Nel Portfolio è inserito anche
il documento di valutazione che, in base all'art. 318 del Testo Unico,
prevede, come è noto, che nella valutazione degli alunni handicappati,
sulla base del Piano educativo individualizzato, siano indicati i criteri
adottati per le varie discipline, nonché le attività integrative
e di sostegno svolte.
12) Ad una prima lettura
delle Linee guida e dell'ampia modulistica allegata si ha l'impressione
che la caratteristica prevalente del Portfolio sia quella valutativa, con
minima attenzione all'aspetto formativo e metacognitivo. E' un'impressione
o il rischio di questa unilateralità è fondato?
Il rischio che si può
correre con un approccio superficiale è fondato e occorre davvero
che le Linee guida e la modulistica allegata siano oggetto di attenta lettura
e riflessione. Si potrà in tal modo rilevare, ad esempio, che l'aspetto
formativo ha notevole importanza nel Portfolio, anche se concretamente
la modulistica non ne propone modelli definiti di sostegno operativo. La
sezione B della modulistica si limita ad elencare talune parti obbligatorie
ma non ne riporta i relativi modelli, rimessi all'autonoma elaborazione
delle scuole, dando l'impressione forse che tali parti siano secondarie
o residuali. Esse, invece, intendono richiamare l'importanza della documentazione
e della registrazione dei processi di maturazione e di apprendimento, della
modalità di approccio personale alle conoscenze, della costruzione
degli obiettivi formativi. E tutto ciò prima ancora che si pervenga
a qualsiasi valutazione.
13) Quando va compilato
il Portfolio?
Le diverse parti di cui si
compone il Portfolio prevedono tempi diversi di compilazione. Alcun parti
hanno scadenze fisse di compilazione per tutti gli alunni, altre invece
comportano compilazione ad personam in tempi non predeterminati
e, comunque, rimessi alle decisioni dell'équipe pedagogica. Tra
le prime vi sono il documento di valutazione (compilato tri/quadrimestralmente
e al termine dell'anno per tutti gli alunni), la certificazione delle competenze
(compilata al termine della primaria e al termine della secondaria di I
grado) e il consiglio di orientamento (compilato nell'ultimo anno della
secondaria di I grado prima delle iscrizioni al 2° ciclo). Tra le seconde,
che non hanno tempi predefiniti o scadenze particolari, vanno compresi
la registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino nella scuola
dell'infanzia, la raccolta della documentazione significativa delle attività
educative e didattiche svolte dall'alunno, il dossier sui suoi processi
di maturazione personale, le modalità di partecipazione/autovalutazione
dell'alunno e quelle di cooperazione delle famiglie al processo educativo
del figlio.
14) Quando si deve mostrare
il Portfolio alle famiglie?
Non esistono tempi prefissati
o scadenze per mostrare alle famiglie il Portfolio, complessivamente inteso.
I tempi per mostrarlo e commentarlo con le famiglie vengono definiti autonomamente
da ciascuna scuola o dall'équipe pedagogica di ogni classe. Solamente
i documenti di valutazione e di certificazione comportano tempi fissi,
predefiniti. Ad, esempio, il documento di valutazione (ex-scheda dell'alunno)
deve essere esibito e commentato al termine del tri/quadrimestre e alla
fine dell'anno. La certificazione delle competenze viene consegnata alle
famiglie al termine della quinta classe della scuola primaria e al termine
della terza classe della scuola secondaria di I grado.
15) Lo scorso anno, con
la circolare n. 85 relativa alla valutazione degli alunni, era stato soppresso
il modello ministeriale e si era data ampia autonomia alle scuole nella
definizione della scheda individuale dell'alunno. Il documento di valutazione
inserito nel Portfolio non è un ritorno al passato?
Può sembrare, ma non
è così. Il nuovo documento di valutazione contempera l'esigenza
di dare unità al Sistema nazionale di valutazione e di salvaguardare
l'autonomia delle scuole. Il modello del documento di valutazione contiene
tutti gli elementi che la normativa prevede: singole discipline così
come individuate dalle Indicazioni nazionali, riferimento agli apprendimenti
della convivenza civile, spazi appositi per le attività facoltative
opzionali, comportamento. Questi aspetti sono inderogabili per legge e
non possono essere rimessi alla scelta discrezionale delle scuole (come,
invece, è avvenuto in alcuni casi nel primo anno). Il modello previsto
è una logica conseguenza, una scelta dovuta per rispettare le disposizioni
normative del decreto legislativo n. 59/2004. E' invece lasciata all'autonoma
determinazione delle scuole la scelta degli indicatori di apprendimento
delle discipline che nella modulistica allegata alle Linee guida per il
Portfolio vengono proposti come esempio, ma che sono desunti dagli obiettivi
specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali.
IN DATA 25/11/2005
16) Il Portfolio è
sostanzialmente il nuovo contenitore destinato a raccogliere la scheda
di valutazione, che esisteva già, e il nuovo certificato delle competenze.
C'era proprio bisogno di inventare questo contenitore per due documenti
che esistevano già e che, comunque, avevano e possono avere una
vita propria?
Se davvero il Portfolio fosse
quel contenitore per raccogliere documenti di valutazione e di certificazione
di cui si dice, sarebbe stato del tutto inutile inventarlo. Ma non è
affatto così. E' sì un raccoglitore, un contenitore, ma di
ben altra documentazione, anche. Raccoglie documentazione selezionata delle
esperienze di apprendimento dell'alunno, dei suoi modi di rapportarsi con
le attività scolastiche e con la comunità in cui vive, registra
osservazioni degli insegnanti sui processi e sui prodotti dell'alunno,
raccoglie anche valutazioni dello stesso e della sua famiglia. E' occasione
e strumento formativo, prima di essere anche contenitore di documenti valutativi
che, comunque, con i primi devono avere correlazione e rapporto di interdipendenza.
17) Nel Portfolio dell'anno
scorso avevamo previsto che vi fosse la presentazione del bambino con la
sua fotografia, ma ora, con la questione della privacy pensiamo che non
sia più possibile. Niente foto e niente notizie particolari?
La fotografia apposta nel
Portfolio non viola certamente la privacy dell'alunno e, pertanto, se la
scuola ritiene proprio necessario inserirla lo può fare. Ne va valutata
l'opportunità. Se si tratta di Portfolio per la scuola dell'infanzia
o per le prime classi della scuola primaria, può avere ancora senso
inserirla per creare un legame dell'alunno con questo strumento personale.
Sono, comunque, altri i modi per coinvolgere il bambino e, ad ogni modo,
il Portfolio non deve diventare esclusivamente una specie di raccolta di
"capolavori" del bambino, fine a se stessa. Per quanto riguarda la privacy,
gli altri dati particolari eventualmente inseribili, se sono dati sensibili
(cioè relativi alla razza, religione, etnìa, ecc.) possono
essere inseriti solamente se vi è una ragione forte e necessaria
per il loro impiego.
18) In quanto scuola paritaria
(del settore primario) possiamo sentirci liberi dal seguire nostre linee
applicative per la compilazione del Portfolio oppure dobbiamo adottare
le Linee guida della circolare n. 84/2005 con i medesimi obblighi delle
scuole statali?
Al termine della circolare
n. 84 si invitano i Direttori generali regionali a fornire opportuna informativa
sia alle scuole statali che a quelle paritarie. Non si tratta di un semplice
atto di cortesia o di invio per conoscenza alle istituzioni paritarie,
bensì di un'informativa inviata per competenza. Si ricorda che le
istituzioni scolastiche paritarie, in forza del riconoscimento della parità,
hanno l'obbligo di conformarsi completamente agli ordinamenti scolastici
vigenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 62/2000. Ci sono parti
del Portfolio (vedi sezioni B e C della modulistica di riferimento) che
lasciano ampio spazio di applicazione alle istituzioni scolastiche (statali
e paritarie), ferma restando l'inderogabilità dei profili da assicurare.
19) In che momento della
propria attività di servizio gli insegnanti procedono alla compilazione
del Portfolio?
La diversa organizzazione
dell'orario di servizio del personale docente dei tre settori scolastici
interessati comporta una diversa articolazione della risposta (e della
messa in atto dell'attività di compilazione). Fatta salva una diversa
programmazione degli interventi, è possibile prevedere per gli insegnanti
della scuola secondaria di I grado che la compilazione (raccolta di documentazione,
registrazione delle osservazioni, ecc.) avvenga durante i consigli di classe
mensili; per i docenti della scuola primaria la compilazione può
avvenire durante le ore di programmazione settimanale; per i docenti della
scuola dell'infanzia, infine, la compilazione può essere effettuata
durante le attività funzionali all'insegnamento deliberate dal collegio
dei docenti.
20) Secondo quali modalità
e tempi si può prevedere la collaborazione delle famiglie per la
compilazione del Portfolio?
Va ricordato, innanzitutto,
in cosa consiste la collaborazione da parte delle famiglie. La circolare
n. 84 precisa, in proposito, che, esse rilasciano annotazioni e osservazioni
su prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto
in ambito non scolastico; osservano "modalità d'apprendimento e
caratteristiche originali manifestate" dai propri figli anche in altri
contesti; indicano lavori ed elaborati esemplificativi delle capacità
e aspirazioni dei propri figli; formulano proposte di orientamento per
le scelte dei propri figli.
Per quanto riguarda la modalità
concreta di attuazione di questa collaborazione, è prioritario informare
in assemblea di classe e/o per iscritto tutte le famiglie di questa opportunità
offerta dall'introduzione del Portfolio. I momenti di incontro individuale
per raccogliere osservazioni, annotazioni e indicazioni sulle esperienze
dei figli possono essere attuati in occasione delle assemblee di classe,
oppure nei colloqui individuali con gli insegnanti programmati dalla scuola
o con altra modalità autonomamente deliberata dalle scuole.
IN DATA 28/11/2005
21) Il provvedimento del
Garante del 26 luglio 2005, intervenendo sul Portfolio delle competenze,
ha invitato il Miur a "recepire le prescrizioni medesime nella nota esplicativa
che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli Uffici
scolastici regionali, a tutti gli Uffici scolastici". Di tale adempimento
non si trova traccia, se non in minima parte, nella circolare n. 84/2005.
Come mai?
Le prime esperienze di Portfolio
realizzate dalle scuole, a volte in modo molto soggettivo, hanno richiamato
l'attenzione del Garante della privacy che ha raccomandato indirizzi il
più possibile unitari e responsabili, soprattutto nel trattamento
dei dati.
La compilazione del Portfolio
è una delle tante occasioni (certamente non l'unica) nelle quali
le scuole possono essere impegnate nel trattamento dei dati sensibili.
Il Ministero, in uno scambio di note del giugno 2005, convenendo pienamente
con il Garante sull'opportunità di fornire alle scuole utili indicazioni
in merito al trattamento dei dati sensibili, si è impegnato a fornire
chiarimenti sulle modalità e sugli effetti del trattamento dei dati
degli alunni.
Tali chiarimenti, attualmente
in fase di avanzata elaborazione, riguarderanno alunni e personale scolastico
di tutti gli ordini di scuola, compresi gli istituti di istruzione secondaria
di II grado, attualmente non interessati al Portfolio delle competenze.
La trattazione di tale materia all'interno della circolare n. 84 che riguarda
solamente il Portfolio sarebbe stata, pertanto, impropria e inadeguata.
22) Sul giornale dell'insegnante,
a tutt'oggi, vengono registrati giudizi, voti di verifica/compiti in classe
e osservazioni sistematiche sugli alunni. Le apposite sezioni devono ancora
essere compilate o basta il Portfolio?
Il Portfolio delle competenze
è uno strumento individuale, mentre il giornale dell'insegnante
raccoglie dati complessivi per tutti gli alunni e documenta l'attività
programmatoria, didattica e valutativa del docente. I due strumenti sono
tra di loro complementari. Pertanto, accanto al Portfolio continua a vivere
anche il giornale dell'insegnante dal quale possono essere tratti utili
elementi di osservazione sui processi di apprendimento di ciascun alunno.
23) Per questo anno scolastico
la circolare n. 84 consente una certa flessibilità di adattamento
del Portfolio da parte delle istituzioni scolastiche. Il documento di valutazione,
in quanto parte integrante del Portfolio, può anch'esso essere adattato
rispetto al modello ministeriale?
La possibilità di adattamento
riguarda il Portfolio, soprattutto per quelle parti mai trattate dal Ministero
in precedenza e che comportano un impiego immediato. Il documento di valutazione,
invece, non ha un impiego operativo immediato, tanto da consentire una
sua opportuna predisposizione, sulla base dei modelli obbligatori e prestrutturati
allegati alla circolare medesima.
Pertanto, non c'è,
in linea di massima, una ragione per derogare dai vincoli posti dalla disposizione,
soprattutto per quanto riguarda gli elementi strutturali fondamentali.
Ma i vincoli non sono assoluti,
a cominciare, ad esempio, dalla predisposizione grafica del modello (spazi,
pagine, ecc.). Possibili adattamenti possono riguardare, ad esempio, la
scansione temporale della valutazione (trimestre, anziché quadrimestre)
e la quantità delle attività/insegnamenti opzionali (oltre
il minimo di tre come riportato nel modello).
E' bene ricordare, ad ogni
modo, che l'adattamento consentito del Portfolio deve avvenire "nel rispetto
dei princìpi e delle finalità che caratterizzano l'impiego
del Portfolio" stesso.
24) Nella circolare n. 84
si afferma che i docenti "concorrono alla compilazione del Portfolio, coordinati
dal docente tutor". Nella Faq n. 9 si precisa però che l'apporto
del docente tutor non è condizione indispensabile, ma va considerato
come opportunità per rendere funzionale l'adempimento. C'è
contraddizione o no?
Secondo le disposizioni normative
contenute nel decreto legislativo n. 59/2004, confermate dalle Linee guida
della circolare n. 84, il docente tutor svolge un ruolo di coordinamento
anche nella compilazione del Portfolio.
Con la Faq n. 9 si è
inteso soprattutto richiamare la prioritaria competenza dei docenti in
materia, al fine di evitare l'interpretazione errata che la questione "Portfolio"
appartenga in via esclusiva al solo docente incaricato di funzione tutoriale
e che esclusivamente in presenza dell'attivazione di tale incarico sia
possibile provvedere alla compilazione.
25) La prima parte della
modulistica, obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile, viene
stampata dal Poligrafico dello Stato o è a cura delle singole scuole?
Pur configurandosi quasi come
modulistica ministeriale, in effetti anche le parti obbligatorie e a struttura
predefinita e non modificabile sono soggette ad interventi "personalizzati"
da parte delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ad esempio,
lo stesso documento di valutazione ha spazi aperti per inserire indicatori
di apprendimento (analiticamente individuati o raccolti in macroindicatori)
in base alla scelte programmatorie delle scuole.
Nella stessa struttura di
tale documento possono essere variate le quantità di attività
e insegnamenti opzionali in base all'offerta formativa di ciascuna scuola.
Altre modifiche possono essere apportate alla parte grafica del documento
e degli altri atti a struttura predefinita non modificabile.
E' insomma la parte hard
che va assicurata, mentre le parti soft sono rimesse all'autonoma
determinazione delle scuole. Per questa ragione saranno le scuole a curare
la definizione e la stampa dei Portfoli e degli annessi documenti "non
modificabili".
IN DATA 29/11/2005
26) Come mai la certificazione
delle competenze da compilarsi in uscita dalla classe 5ª della scuola
primaria non riporta la firma del genitore per presa visione?
Anche l'attestato finale che
viene consegnato alle famiglie al termine di ogni anno scolastico non prevede,
né ha mai previsto, l'apposizione di firma per presa visione. Ogni
atto certificativo è in sé compiuto con l'esclusiva sottoscrizione
da parte del responsabile che lo rilascia. Ciò vale anche per la
certificazione delle competenze.
27) Per chiarezza d'informazione
quali classi della scuola primaria si intendono attualmente a riforma e
necessitano del Portfolio?
Dallo scorso anno scolastico
2004/2005 sono andati a riforma immediatamente tutte le sezioni di scuola
dell'infanzia, tutte le classi di scuola primaria e le classi del primo
anno di corso della scuola secondaria di I grado. Da quest'anno scolastico
a quelle classi si sono aggiunte quelle del secondo anno di corso della
scuola secondaria di I grado.
Dal prossimo anno scolastico
sarà a riforma tutto il primo ciclo di istruzione, oltre alla scuola
dell'infanzia.
Tutte le classi e le sezioni
a riforma hanno l'obbligo di adottare il Portfolio delle competenze.
28) La parte obbligatoria
ma modificabile, ovvero da strutturare da parte dei singoli istituti, va
fatta approvare dai rispettivi collegi docenti? Entro che termini?
I documenti elencati nella
sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84, dovuti ma a
libera strutturazione da parte delle scuole, costituiscono forse la parte
più originale del Portfolio, al punto da caratterizzarlo più
ancora del documento di valutazione che ha comunque una propria "storia"
e una specifica identità.
Il collegio docenti può
essere utilmente impegnato per definire criteri e linee generali per tale
strutturazione, ma è opportuno che siano le diverse équipe
pedagogiche a metterla in atto operativamente.
29) Le classi quinte dell'anno
in corso dovranno compilare anche l'attestazione delle competenze anche
nei casi in cui nulla è stato fatto precedentemente non solo nella
pratica di insegnamento che sottende questo foglio finale ma anche solo
sul versante della formazione docenti? Non ci sarà di fatto una
"commutazione" automatica delle valutazioni disciplinari in valutazioni
di competenze?
La certificazione delle competenze
è comunque dovuta, ma le osservazioni espresse sono fondate, anche
se forse è eccessivo ritenere che nulla è stato fatto in
precedenza. Occorre, comunque, tenerne conto in sede di definizione, come
richiamato dalla stessa circolare n. 84 la quale, nella premessa, non solo
autorizza gli opportuni adattamenti, ma prevede che il complessivo impianto
del Portfolio "vada a regime in coincidenza con la completa estensione
della riforma a tutte le classi del primo ciclo".
Quest'anno scolastico, pur
nei vincoli sostanziali più volti richiamati, può essere
considerato come fase di assestamento per realizzare il Portfolio, utilizzando
efficacemente l'elaborazione delle scuole.
Le esperienze significative
realizzate saranno utili per definire meglio tutti gli strumenti che connotano
il Portfolio. La circolare n. 84, in merito, prevede che prima della messa
a regime sarà opportuno verificarne l'efficacia e la piena rispondenza
alle finalità della legge.
Ciò vale anche per
la certificazione delle competenze che, nella circostanza, potrà
essere adattata in modo da rispondere alle effettive situazioni realizzate
da ogni scuola.
30) Desideriamo sapere se
le parti obbligatorie del Portfolio: pagina iniziale, documento di valutazione,
tabelle per la valutazione periodica, attestato saranno inviate dal Ministero
alla scuola oppure se ogni singola scuola deve provvedere in proprio.
In questo caso è
possibile avere il documento in formato word?
Si veda in proposito la Faq
n. 25.
Sul sito del Ministero, seguendo
il percorso http://www.istruzione.it/normativa/2005/cm84_05.shtml si perviene
al testo della circolare n. 84 che riporta sulla destra in alto la dicitura
allegati che rinvia alla parola "modulistica" in calce al testo
della circolare. Digitando sulla parola "modulistica", se ne ottiene l'intera
documentazione in word.
La versione in word è
stata volutamente predisposta per consentire gli adattamenti ritenuti opportuni
dalle scuole. La versione in pdf non lo avrebbe consentito.
IN DATA 5/12/2005
31) Sono un'insegnante della
scuola primaria, la certificazione delle competenze per la classe quinta
è obbligatoria alla fine di questo anno scolastico? Chiedo questo
perché si dovrebbe basare sulla documentazione presente nel Portfolio,
ma le classi quinte non hanno il Portfolio.
Il Portfolio è previsto
per tutte le classi che sono quest'anno a riforma, in base al decreto legislativo
n. 59/2004 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione), il quale all'art. 13 dispone "Per l'attuazione
delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico
2003/2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere
dall'anno scolastico 2004/2005, la terza, la quarta e la quinta classe.".
Si veda, ad ogni buon conto, la Faq n. 27.
32) Parlando della certificazione
delle competenze, la C.M. n. 84 scrive della necessità di "disporre
di tempi lunghi per poter procedere ad un'affidabile certificazione" e
di conseguenza rende obbligatoria la compilazione del documento alla fine
della scuola primaria e di quella secondaria di 1° grado. La circolare
aggiunge poi che "a tal fine è opportuno che i docenti rilevino
e registrino in itinere, e in forma documentale, la maturazione
delle competenze personali degli alunni...". E' dunque necessario che l'istituzione
scolastica predisponga adeguati strumenti di rilevazione e di registrazione.
Alla luce di ciò, la scheda di certificazione delle competenze deve
essere compilata - al termine della scuola primaria - anche in quest'anno
scolastico 2005/2006? Non si ritiene, invece, più opportuno utilizzare
quest'anno scolastico per cominciare la rilevazione e la documentazione
nei vari anni per arrivare, dopo un periodo di osservazione più
disteso, alla fine dell'a.s. 2006/2007?
Si rinvia, in proposito, alla
Faq n. 29. Certamente è condivisibile la preoccupazione che al termine
di questo anno scolastico non si disponga pienamente per gli alunni dell'ultimo
anno di scuola primaria delle rilevazioni complete e necessarie per un'organica
certificazione delle competenze da loro acquisite. Tuttavia, è opportuno
che, se pur in forma non esaustiva, tale certificazione sia comunque definita
e rilasciata al termine di questo anno scolastico. Questa fase in atto,
che possiamo considerare aperta e flessibile, consentirà di pervenire,
dal prossimo anno 2006/2007, ad una condizione "sperimentata" e verificata.
33) Gli insegnanti possono
preparare una scheda, con domande a risposta multipla e/o risposte aperte,
da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel Portfolio?
Si presume che lo strumento
proposto si riferisca innanzitutto alla sezione C (parti consigliate) della
modulistica del Portfolio, allegata alla circolare n. 84, al fine di raccogliere
elementi utili per la presentazione dell'alunno. E' certamente possibile
utilizzare schede siffatte, ponendo tuttavia molta attenzione nell'eventuale
rilevazione di dati sensibili e giudiziari, attinenti cioè ad aspetti
razziali, religiosi, etnici, sanitari, a convinzioni politiche, sindacali,
filosofiche. Se, inoltre, la rilevazione intende acquisire anche notizie
utili circa le modalità di collaborazione delle famiglie al processo
educativo dell'alunno (sezione B), sarà opportuno che le domande
riguardino attività ed esperienze vissute dall'alunno in ambito
non scolastico, nonché aspetti originali personali dell'alunno anche
relativi alla vita scolastica, alla positività/negatività
della sua relazione personale con il mondo scolastico in cui è inserito.
Quest'ultima rilevazione è opportuno che venga anche integrata da
colloqui diretti con le famiglie
34) Vorrei sapere, relativamente
alla scuola dell'infanzia, i documenti e gli allegati che sono da inserire
nel Portfolio. La scuola nella quale lavoro, ha già attuato il Portfolio
da due anni. In esso sono presenti elaborati significativi scelti con criteri
concordati e motivati da noi docenti, schede che attestano le competenze
acquisite relativamente alle varie aree, interviste rivolte ai genitori
e al bambino. Sarei grata se mi fossero recapitate ulteriori informazioni.
I documenti che per la scuola
dell'infanzia devono essere inseriti sono tutti quelli indicati nella sezione
B della modulistica allegata alla circolare n. 84. Documenti che, quanto
a strutturazione, sono lasciati alla libera determinazione di ciascuna
scuola. Il lavoro compiuto in questi due anni è buono e può
essere utilizzato proficuamente, integrandolo con le parti della sezione
B ancora mancanti.
35) Si chiede di sapere
se il modello di Portfolio, proposto dalla C.M. n. 84 del 10 novembre 2005,
entra in vigore fin dall'anno scolastico in corso. L'introduzione del Portfolio
delle competenze di cui alla circolare n. 84 è prevista già
da questo anno scolastico con la precisazione che le istituzioni scolastiche
che hanno già operato proprie scelte utilizzeranno la modulistica
con opportuni adattamenti, se ritenuti necessari, nel rispetto dei princìpi
e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio.
Gli interventi flessibili
con cui le istituzioni scolastiche daranno attuazione alla strutturazione
complessiva del Portfolio nelle sue varie parti potranno fornire utili
elementi di valutazione che consentiranno anche di verificare l'efficacia
del Portfolio e la piena rispondenza alle finalità della legge,
nella previsione che esso vada a regime in coincidenza con la completa
estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo.
36) Nella Faq n. 19 asserite
che il Portfolio può essere compilato, nella scuola media, durante
i consigli di classe. I consigli di classe si tengono una volta al mese
e non durano più di un'ora per classe; in una classe con 25 Portfoli
da aggiornare e tutti gli altri adempimenti da espletare siete sicuri che
faremo in tempo a fare un lavoro serio?
Nella Faq citata si precisava
innanzitutto "Fatta salva una diversa programmazione degli interventi",
che sta a significare che per l'attività di compilazione, raccolta,
registrazione, è la scuola, nella propria autonomia, che può
decidere quando, chi e come procedere in tale compito.
Ovviamente il consiglio di
classe mensile, la cui durata viene decisa dalla scuola, è uno degli
esempi di possibile intervento. La domanda posta dimostra attenzione, serietà
e senso di responsabilità dei docenti e del dirigente scolastico
interroganti.
Dalla problematica posta emerge
la necessità della presenza di qualcuno, più degli altri,
che abbia cura della raccolta, registrazione e compilazione. La norma individua
questo qualcuno nel docente incaricato di funzioni tutoriali. Si tratta
di un'opportunità da non sottovalutare.
37) Il collegio dei docenti
ha individuato, partendo dagli Osa, dei macroindicatori disciplinari che
si identificano con le competenze disciplinari. Possiamo continuare a richiamarli
nel documento di valutazione, negli spazi previsti per ogni disciplina?
Senz'altro. Quelli pubblicati
all'interno della modulistica sono soltanto esempi di indicatori che hanno,
comunque, come fonte obbligata di riferimento gli Obiettivi specifici di
apprendimento così come elencati dalle Indicazioni nazionali (allegati
B e C al decreto legislativo n. 59/2004).
Le scuole possono scegliere
all'interno dell'elenco degli Osa tra le tante conoscenze e abilità
individuate, tenendo conto anche dell'arco temporale di possibile attuazione
all'interno del periodo biennale. Le scuole possono anche, molto opportunamente,
raccogliere in macroindicatori disciplinari gli Osa.
38) Occorrerebbe maggiore
chiarezza per la scuola dell'infanzia: cosa è obbligatorio nella
prima sezione, cosa nella seconda, ecc. Può ogni scuola dotarsi
di una scala di valutazione tipo quella di Kuno Beller o altre simili?
Appare chiaro che molta enfasi verrà data sull'osservazione sistematica
e non solo casuale, quindi tanto vale affidarsi a strumenti seri ed affidabili.
Che altro di obbligatorio? La ex-valigetta/archivio coinciderà col
Portfolio?
Per la parte iniziale del
quesito si veda la Faq n. 34. Il riferimento alla scala di valutazione
di Kuno Beller ci sembra opportuno e importante, al fine di assicurare,
con quelle indicazioni o con altre autonomamente scelte dalle scuole, serietà
e responsabilità nel delicato compito dell'osservazione sistematica
dei bambini.
La "valigia didattica", adottata
da diverse scuole dell'infanzia per documentare i "prodotti" del bambino
in funzione anche della continuità con la scuola primaria, coincide
in parte con il Portfolio, che si caratterizza soprattutto per l'intervento
diretto, intenzionale e sistematico, degli insegnanti.
39) Le sezioni A e B del
Portfolio vanno conservate dalla scuola (secondaria I grado) per il periodo
di frequenza dell'alunno e alla fine del terzo anno vanno consegnate alla
famiglia, insieme alla certificazione delle competenze (Faq 10 e 14). Il
consiglio di orientamento deve essere consegnato alla famiglia prima dell'iscrizione
al 2° ciclo? (l'originale o la copia?). La scuola superiore riceverà
soltanto il diploma?
Il Portfolio delle competenze,
anche nella scuola secondaria di I grado, viene consegnato al termine di
ciascun anno scolastico in copia alle famiglie che ne facciano richiesta.
Alla fine del terzo anno, cioè dal giugno 2007 in poi, insieme alla
copia del Portfolio, se richiesta, viene consegnata alle famiglie la certificazione
delle competenze.
Nel corso dell'anno scolastico,
orientativamente a dicembre, la scuola consegna alle famiglie copia del
consiglio di orientamento in vista delle iscrizioni al 2° ciclo. Tale
documento viene inserito in originale nel Portfolio delle competenze e
ne segue la procedura di conservazione e consegna. Secondo quanto previsto
dalle Indicazioni nazionali (allegato C al decreto legislativo n. 59/2004)
il Portfolio, alla conclusione del I ciclo di istruzione, viene trasmesso
all'istituzione del 2° ciclo, a cui il ragazzo si è iscritto.
40) Come mai la circolare
n. 84, negli allegati, chiarisce cosa siano le competenze, le conoscenze
e le abilità, senza alcun riferimento agli obiettivi formativi?
Purtroppo non c'è ancora chiarezza sulla terminologia introdotta
dalla riforma degli ordinamenti!
Sono, per caso, gli obiettivi
rintracciabili nel Pecup sotto la voce identità (conoscenza di sé,
relazione con gli altri, orientamento)?
In effetti, la definizione
di "obiettivi formativi" non è stata compresa tra le note della
circolare n. 84/2005, in quanto l'argomento è ben trattato all'interno
delle Indicazioni nazionali, di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59.
Per la scuola dell'infanzia,
nell'allegato A al decreto legislativo n. 59/2004, è possibile leggere
in proposito il paragrafo "Obiettivi formativi e Piani di studio personalizzati";
per la scuola primaria, nell'allegato B allo stesso decreto, invece è
possibile consultare i paragrafi "Obiettivi specifici di apprendimento"
e "Obiettivi formativi e Piani di studio personalizzati". Per la scuola
secondaria di I grado, infine, nell'allegato C l'argomento è trattato
nei paragrafi "Dagli Obiettivi specifici di apprendimento agli Obiettivi
formativi" e "Unità di apprendimento e Piani di studio personalizzati".
41) Nella nostra scuola
media le attività opzionali consistono in approfondimenti e potenziamenti
degli insegnamenti delle discipline curricolari (inglese e italiano) e
dell'informatica. Visto che queste attività sono già comprese
nelle discipline d'insegnamento per le quali nel documento di valutazione
esiste un apposito spazio, cosa bisogna mettere nella valutazione delle
attività opzionali?
La finalità della specifica
norma relativa alle attività e insegnamenti opzionali (articoli
7 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59) è principalmente
quella di favorire il più possibile la personalizzazione del Piano
di studi per ciascun alunno, cercando di favorirne vocazioni, attitudini
e interessi personali. Ciò può avvenire in vari modi; ad
esempio, con attività inter-multidisciplinare, con insegnamenti
di nuovi discipline, con ampliamento/approfondimento/consolidamento delle
ordinarie discipline di insegnamento. In quest'ultimo caso, che coincide
con la situazione richiamata dal quesito, la valutazione della disciplina
di insegnamento assorbe quella dell'attività opzionale. L'apposito
spazio previsto nel documento di valutazione non viene riempito.
42) Siamo i genitori di
un alunno di scuola elementare e abbiamo chiesto all'insegnante di nostro
figlio notizie sul Portfolio che da quest'anno dovrebbe essere consegnato
alle famiglie. L'insegnante ci ha risposto che il sindacato ha informato
il dirigente della scuola che non si provvede ad alcunché fino a
quando non verrà emanato un apposito provvedimento sul Portfolio
da parte del Garante della privacy. Ma è proprio così?
La scuola e quel dirigente
sindacale hanno preso un grosso abbaglio, perché ogni competenza
sul Portfolio riguarda esclusivamente l'Amministrazione scolastica. Il
Garante si occupa di altro. Il Garante per la privacy, nell'ambito delle
proprie competenze, ha raccomandato a tutte le Amministrazioni Pubbliche,
compreso il Ministero dell'Istruzione, una particolare attenzione nel trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Il Portfolio è una delle tante
occasioni in cui può esservi trattamento di dati sensibili; proprio
sul Portfolio il Garante si è intrattenuto quest'estate a indicare
idonei comportamenti per l'uso dello strumento, da valere anche per ogni
altra situazione in cui vi sia trattamento di dati sensibili.
Entro il prossimo 31 dicembre
tutte le istituzioni scolastiche dovranno adottare il regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari (predisposto dal Ministero
e approvato dal Garante) relativamente al personale dipendente (docenti,
personale Ata, dirigente) e agli alunni (dalla scuola dell'infanzia agli
istituti superiori). Ovviamente quel regolamento non riguarda il Portfolio
che invece ha una propria ragione d'essere, indipendente rispetto al provvedimento.
43) Nel contratto di lavoro
degli insegnanti non è previsto nulla sugli impegni relativi alla
compilazione del Portfolio e non mi risulta che vi sia stata un'apposita
trattativa contrattuale sull'argomento. Perché dovremmo farci carico
di questo impegno lavorativo aggiuntivo?
Si potrebbe rispondere che
il Portfolio è obbligatorio e che l'adempimento è dovuto
in forza della disposizione prescrittiva, ma ci sembrerebbe un modo formale,
anche se pienamente legittimo, per eludere il problema che ha anche natura
contrattuale. A dir la verità, relativamente agli obblighi di servizio
degli insegnanti, è proprio il C.C.N.L. 2002/2005 che contiene la
risposta alla domanda. L'art. 27 (attività funzionali all'insegnamento)
recita, infatti: "L'attività funzionale all'insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività,
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione
delle delibere adottate dai predetti organi".
44) Nel modello di scheda allegato alla circolare n. 84/2005 definito "non modificabile" ci sono due spazi per valutare le attività facoltative fatte dagli alunni oltre le 27 ore obbligatorie. L'offerta della scuola è di 33 ore delle quali, a parte le 27 ore obbligatorie, ben sei sono ore facoltative. Anche mettendo assieme le due ore di educazione tecnica, servono comunque cinque spazi. Si chiede di sapere se ci sono soluzioni a questo problema: dove mettere la valutazione di tutte le ore facoltative seguite dall'alunno.Non serve uno spazio per ogni ora, ma uno spazio per ogni attività. Le attività facoltative opzionali possono comprendere anche approfondimenti e arricchimenti di discipline ordinarie già oggetto di valutazione; in tal caso gli spazi per le opzionali non servono. Se, comunque, gli spazi sono insufficienti le scuole possono integrarli aggiungendone altri, come già precisato nelle Faq n. 23 e n. 25.
45) Ho letto uno strano
titolo su un giornale di questi giorni: "Il Ministero ci ripensa e ritornano
le pagelle". E' forse stata sospesa la circolare n. 84 sul Portfolio ed
è in arrivo un'altra disposizione?
Il titolo, improprio e inesatto,
ha tratto in inganno diversi lettori, facendo pensare ad una novità
successiva all'emanazione delle Linee guida sul Portfolio dello scorso
mese di novembre. Pur con qualche inesattezza, l'articolo informa tardivamente
dell'esistenza del Portfolio e della pubblicazione della circolare n. 84
del 10 novembre, soffermandosi soprattutto sul documento di valutazione
che chiama "pagella", anche se tale strumento, evocativo dei voti, è
scomparso dagli anni '70 dalle scuole del primo ciclo di istruzione. Un
modo discutibile per attirare l'attenzione.
IN DATA 12/12/2005
46) Visto che la circolare
n. 84 che dà le Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio
è stata emanata in data 10 novembre 2005, quindi ad anno scolastico
già abbondantemente inoltrato, moltissime scuole hanno già
provveduto ad acquistare, presso le varie case editrici, modelli di Portfolio
già predisposti e stampati. Si chiede se è possibile, solo
per quest'anno scolastico, integrare i modelli già in possesso delle
scuole con altri fascicoletti separati che, pur non costituendo un unico
fascicolo con il Portfolio di cui la scuola è in possesso, potranno
essere considerati parte integrante di esso.
Certamente sì. E' questo,
infatti, il senso della deroga contenuta nella premessa della circolare
n. 84/2005, che, tuttavia, chiede che gli adattamenti avvengano nel rispetto
dei princìpi e delle finalità che caratterizzano l'impiego
del Portfolio. Poiché quest'anno il Portfolio include anche il documento
di valutazione che in passato veniva predisposto a parte, vi sono le condizioni
e il tempo per provvedere invece alla predisposizione di questo documento
nei termini indicati dalla circolare e dalla modulistica, cioè in
modo sostanzialmente conforme al modello indicato.
47) Alcune colleghe della
mia scuola sostengono che il Portfolio per la scuola dell'infanzia non
sia obbligatorio. E' vero?
Il Portfolio delle competenze
è obbligatorio sia per la scuola dell'infanzia sia per le scuole
del 1° ciclo di istruzione, con la sola esclusione, per questo anno
scolastico, delle classi del terzo anno della scuola secondaria di I grado.
Per la scuola dell'infanzia, a differenza di quanto previsto per le scuole
del 1° ciclo di istruzione, non è previsto l'obbligo di adottare
modelli predefiniti, in quanto questo settore non è interessato
a documenti formali di valutazione, certificazione di competenze, attestati,
ecc. La scuola dell'infanzia, tuttavia, ha l'obbligo di definire, pur con
strutturazione definita autonomamente, i documenti di cui alla sezione
B della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, come ricordato
nella Faq n. 34.
48) Sono un'insegnante della
scuola dell'infanzia vorrei sapere se siamo tenute a compilare il Portfolio
anche se io so di sì, ma vorrei rispondere alle mie colleghe, che
dicono che non siamo obbligate, e so che c'è una sentenza del Tar.
Grazie.
L'obbligo di compilazione
del Portfolio delle competenze c'era già dallo scorso anno. Anche
per la scuola dell'infanzia, come ricordato nella Faq n. 47. Non conosciamo
sentenze del Tar che possano affermare l'assenza di un obbligo previsto
da disposizioni normative. Si faccia dire dalle colleghe quali sono gli
estremi della sentenza.
49) Sono un'insegnante di
scuola primaria che ha attuato la sperimentazione di tutti gli oggetti
della riforma (compreso il Portfolio) già col D.M. n. 100/2002 e
che, pertanto, ha già adottato un modello di Portfolio attualmente
in fase di revisione alla luce della C.M. n. 84/2005.
Due le domande.
a) Nella revisione del Portfolio
è necessario rispettare la sequenza logica presentata nel modello
ministeriale, oppure è possibile prevedere una differente sequenza
che, a nostro giudizio, potrebbe avere una maggiore funzionalità
dello strumento?
b) Perché al termine
della scuola primaria sono previsti due strumenti valutativi: il Dva e
la certificazione delle competenze. Non sarebbe più utile prevedere
solo la seconda che rappresenta una valutazione di competenze nate dall'incontro
tra conoscenze e abilità (cui gli Osa si riferiscono) apprese anche
l'ultimo anno del II biennio?
La sequenza indicata nella modulistica allegata alla circolare n. 84 ha considerato criteri logici e procedurali del tutto soggettivi. Certamente la scuola può adottare altro tipo di sequenza. L'osservazione circa l'inutilità dei documenti di valutazione nell'ultimo anno di scuola primaria stante la certificazione delle competenze ha un suo parziale fondamento, ma occorre considerare che mentre la certificazione delle competenze è unica e conclusiva, il documento di valutazione, anche per l'ultimo anno di corso, ha un'articolazione periodica (trimestre/quadrimestre) e soltanto nella valutazione finale può identificarsi parzialmente con la certificazione.
50) Ma è compatibile
la risposta, un po' stizzita, n. 43, con quella "eccessivamente disponibile",
e secondo me non del tutto adeguata, n. 19, sempre sul tema "momenti di
compilazione dei documenti di valutazione e del Portfolio"?
A volte può capitare
che le parole tradiscano il pensiero e l'intenzione di chi scrive. Ci siamo
riletti la Faq 43 (e anche la 19 chiarita ulteriormente dalla 36), ma oltre
a non trovare incompatibilità tra le due - che sono sicuramente
tra di loro complementari - non ci sembra proprio che dalla 43 traspaia
stizza. Se, comunque, è questa l'impressione suscitata, possiamo
assicurare che non corrispondeva alla nostra intenzione.
51) Parlando sulla compilazione
del Portfolio la circolare n. 84 definisce necessario "disporre di tempi
lunghi per poter procedere ad una certificazione affidabile", in considerazione
di quanto esposto può un collegio docenti deliberare di utilizzare
l'anno in corso per cominciare la rilevazione e passare alla compilazione
vera e propria nel 2006/2007? Può il dirigente scolastico obbligare
i docenti alla compilazione del Portfolio nonostante la delibera del collegio?
Sono due le questioni sollevate
dal quesito: la modalità di attuazione del Portfolio e l'ambito
del potere del collegio dei docenti. Consideriamo preliminarmente questo
secondo problema identificato dalla domanda finale circa l'intervento del
dirigente scolastico contro la delibera del collegio. Il collegio docenti
ha potere decisionale limitatamente alle competenze assegnate dalla legge
e non può certamente decidere sull'applicazione di disposizioni
legislative, in nome dell'autonomia. Un collegio che non condivida eventualmente
il merito di una disposizione normativa non può ritenersi in diritto
di non darvi applicazione. Si tratta di una questione elementare che va
ben oltre i problemi di attuazione della riforma di cui alla legge n. 53/2003
e vale in ogni tempo e per ogni riforma. Al collegio dei docenti non spetta
il potere di decidere se dare attuazione, ma come dare attuazione alla
norma. E il come è indicato dal Regolamento per l'autonomia scolastica
(D.P.R. n. 275/1999) agli articoli 4 (autonomia didattica) e 5 (autonomia
organizzativa). Una delibera come quella indicata nel quesito è
nulla per vizio assoluto di competenza, e il dirigente scolastico ha l'obbligo
di ignorarla. Per quanto riguarda la prima domanda, che è relativa
alla certificazione delle competenze (non al Portfolio nel suo insieme),
si rinvia alla Faq n. 32 e si conferma che, pur obbligata per le classi
quinte della scuola primaria già dal corrente anno scolastico, la
determinazione della certificazione può avvenire in termini aperti
e flessibili, in modo da consentire di pervenire, dal prossimo anno 2006/2007,
ad una condizione "sperimentata" e verificata.
52) Sono la dirigente di una scuola paritaria, vorrei fare 2 quesiti:
– lo scorso anno sia nella
scuola primaria che secondaria di 1° grado abbiamo messo sulla scheda
valutativa prima di ogni disciplina: "Nel Portfolio si trova l'elenco degli
obiettivi formativi" ed avevamo allegato un foglio. Possiamo fare ancora
così o bisogna scriverli nell'apposito spazio? Nelle caselle delle
singole discipline sopra il giudizio sintetico?
– dove ci sono gli insegnamenti
obbligatori opzionali (religione cattolica o attività alternative)
poiché noi facciamo a tutti religione cattolica, essendo la scuola
tale (li lasciamo liberi sull'aspetto pratico: cerimonie... ma l'aspetto
culturale è quello cattolico), possiamo mettere solo religione cattolica
e tralasciare la casella delle attività alternative?
Lo spazio riservato alla valutazione
degli apprendimenti per ogni disciplina va riempito secondo le scelte programmate
dalla scuola e, comunque, riferite, agli Osa (cfr. Faq n. 37). Il documento
di valutazione è bene che abbia una sua unità compiuta e
che vi sia, pertanto, una correlazione visibile e immediata tra il contenuto
da valutare (apprendimenti, obiettivi formativi) e il livello/misura della
valutazione (ottimo, distinto, ecc.). Tuttavia, la struttura unitaria del
Portfolio, se predisposta in modo efficiente e razionale, può assicurare
comunque tale correlazione, purché i genitori destinatari abbiano
immediata e chiara visibilità della correlazione contenuto da valutare
e misura della valutazione. Anche se la totalità degli alunni ha
scelto di avvalersi della religione cattolica, è necessario che
venga data visibilità all'opzione tra Irc e attività alternativa.
53) Reputo che ogni domanda
a Voi rivolta sia degna, utile, "positiva", ... almeno così ragiono
io nella mia ottica di "vecchio" docente e di "piccolo" esperto di comunicazione.
Alla risposta 36 c'è un'indicazione valoriale a docenti e al dirigente
scolastico interroganti (la domanda posta dimostra attenzione, serietà,
senso di responsabilità, ...) che mette in cattiva luce gli altri
che richiedono risposte. Saluti e buon lavoro.
L'osservazione è molto
giusta. L'apprezzamento espresso nella risposta rischia di sottintendere
un non apprezzamento per tutte le altre Faq in cui non abbiamo manifestato
questa considerazione. L'apprezzamento e il ringraziamento in effetti lo
dobbiamo a tutti coloro che hanno inviato quesiti, perché, oltre
a fornirci l'occasione per chiarire le problematiche del Portfolio a loro
e a tantissimi che ci leggono, sono anche per noi utile riscontro di quanto
predisposto al fine di apportare eventuali integrazioni in sede finale
di verifica. Grazie.
54) Se l'insegnamento di
religione cattolica o attività alternative rientra nell'orario obbligatorio
delle 27 ore settimanali, è ancora legalmente valida la scelta del
genitore della primaria di far uscire da scuola il bambino durante l'ora
di religione? E poiché tali discipline sono entrambe presenti nel
nuovo modello di documento di valutazione e quindi valutabili, quali sono
le opzioni possibili da inserire nelle prossime domande di iscrizione?
Nulla è innovato circa
la possibilità di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
o di attività alternative ad esso, ivi compresa la possibilità
di uscita (o ingresso ritardato) dalla scuola come indicato dal modello
E allegato alla circolare annuale per le iscrizioni. Nel caso in cui l'alunno
non svolga attività alternativa né si avvalga dell'insegnamento
della religione cattolica, nel documento di valutazione non verrà
apposto alcun giudizio.
55) L'accresciuto carico
di lavoro dei docenti dell'équipe pedagogica indispensabile per
la corretta e puntuale compilazione del Portfolio in che misura sarà
retribuito e con quali fondi? Forse con quelli del fondo d'istituto a danno,
quindi, dell'attività progettuale della scuola?
Soltanto la sede contrattuale
può dare risposta a questo problema che potrebbe dimostrarsi, alla
verifica dei fatti, effettivamente fondato. Attualmente non ci sono parametri
che possano oggettivamente avvalorare il timore espresso nel quesito, ma,
in via presuntiva, si può ritenere che la corretta e puntuale compilazione
del Portfolio possa comportare effettivamente carichi aggiuntivi di lavoro.
Le uniche risorse specifiche a disposizione per compensare oneri aggiuntivi
sono quelle stanziate, ma non utilizzate per mancata conclusione della
trattativa contrattuale, per l'esercizio della funzione tutoriale, in quanto
tra le attività da assegnare al docente tutor vi è anche
quella della cura della documentazione. In ogni modo la sede della contrattazione
nazionale è l'unica deputata a sciogliere il nodo. La contrattazione
integrativa di istituto, se dovesse essere attivata, a nostro parere dovrebbe
avere funzione transitoria e, soprattutto, sostenuta dal preventivo consenso
del collegio docenti chiamato a individuare un ordine di priorità
per le attività da finanziare con il fondo di istituto.
IN DATA 13/12/2005
56) Ho letto la risposta
alla Faq 41 e desidero sapere se si può applicare lo stesso criterio
alla scuola primaria, vale a dire considerare le attività opzionali
come ampliamento-approfondimento delle discipline ordinarie e quindi ometterne
la valutazione negli appositi spazi.
Certamente, se l'ampliamento-approfondimento
riguarda normali discipline di studio già soggette alla normale
valutazione.
57) Viste le varie modifiche
che abbiamo dovuto apportare al nostro Portfolio di circolo (prima per
la privacy, ora perché sono arrivate le modulistiche ministeriali)
il documento non è ancora stato distribuito agli alunni e presentato
nella sua forma finale ai genitori. Ha senso farlo a questo punto dell'anno
scolastico? Se rimandiamo al nuovo anno scolastico siamo passibili di provvedimenti
disciplinari o penali?
La circolare n. 84, proprio
in considerazione del fatto che vi sono scuole che hanno già provveduto
a predisporre il Portfolio per il corrente anno scolastico, autorizza gli
opportuni adattamenti, chiedendo tuttavia alle scuole di corrispondere
il più possibile alle finalità dello strumento richiamate
dalla circolare e, comunque, già insite nella norma di base contenuta
nelle Indicazioni nazionali.
58) Sono un insegnante di
religione presso la scuola secondaria di primo grado e vorrei sottoporre
il seguente quesito: "Secondo i modelli allegati alla C.M. n. 84 del 10/11/2005
l'insegnamento della religione cattolica deve essere inserito in una parte
intitolata 'Attività opzionali obbligatorie', nella scuola dove
insegno è stata inserita nelle 'Attività opzionali facoltative'
questa decisione non è contraria allo spirito del concordato e del
quadro normativo di riferimento?"
L'art. 10 del decreto legislativo
n. 59/2004, al primo comma, include nell'orario obbligatorio anche l'insegnamento
della religione cattolica, in conformità alle norme concordatarie
che, come è noto, sono recepite tra le leggi dello Stato.
Nella modulistica allegata
alla circolare n. 84 tale insegnamento è stato incluso quindi tra
quelli obbligatori. Tuttavia, in ragione del diritto degli alunni di avvalersi
di tale insegnamento o di altra attività o scelta alternativa, con
esercizio di libera opzione, è stata apposta la dizione di insegnamento
opzionale.
Pertanto, il termine "obbligatorio"
si riferisce alla scuola che ha l'obbligo di offrire tale insegnamento
agli alunni; il termine "opzionale" si riferisce al diritto dell'alunno
di esercitare l'opzione di avvalersi o meno di tale offerta.
La nuova titolazione individuata
dalla scuola, mentre afferma il diritto dell'alunno di avvalersi dell'Irc,
colloca tale insegnamento al di fuori dell'orario obbligatorio delle lezioni.
Una simile previsione non
è prevista da alcuna norma legislativa.
59) Noi abbiamo ipotizzato
un indice di Portfolio che rispecchia tutte le indicazioni della circolare.
E' possibile spostare o invertire l'ordine delle sezioni?
Ovviamente sì, come
già precisato nella Faq n. 49.
60) Perché nella
scheda di valutazione, scuola secondaria di primo grado, l'informatica
è considerata disciplina a parte, quando gli Osa di ciascuna disciplina
prevedono l'uso, peraltro normale, degli strumenti informatici?
Per la scuola secondaria
di I grado l'informatica è compresa tra le discipline di studio,
e per essa vengono elencate nelle Indicazioni nazionali (cfr.) specifiche
conoscenze e abilità disciplinari.
Il fatto che gli strumenti
informatici possano essere utilizzati nella didattica delle altre discipline
e che l'informatica abbia auspicabilmente un utilizzo trasversale, non
esclude la necessità che vi siano docenti appositamente preposti
a tale insegnamento e alla conseguente valutazione degli apprendimenti.
IN DATA 14/12/2005
61) Vorrei chiedere chiarimenti
in merito alla voce "informatica" all'interno del documento di valutazione:
a) deve essere intesa come
ulteriore disciplina? In tal caso chi è incaricato di insegnarla?
Come si concilia con il curricolo obbligatorio di 27 ore settimanali?
b) deve essere intesa come
attività trasversale? In tal caso perché vengono indicati
precisi contenuti da svolgere? Tenuto conto poi che non tutti i docenti
sono in grado di utilizzare il computer, come può intendersi come
attività trasversale?
c) deve essere intesa come
attività opzionale? In tal caso perché non è nella
sezione degli opzionali? Quali competenze si richiedono per l'insegnamento
dell'informatica?
d) chi la valuta?
La questione dell'informatica
è stata posta da vari quesiti pervenuti. Come precisato nella Faq
n. 60, per la scuola secondaria di I grado l'informatica è compresa
tra le discipline obbligatorie e i relativi Osa sono in tal senso appositamente
individuati come conoscenze e abilità disciplinari specifiche.
E' pertanto giusto ritenere
l'informatica non solo come attività trasversale e funzionale agli
altri insegnamenti, ma anche come oggetto di vero e proprio insegnamento
disciplinare.
Le Indicazioni nazionali (allegato
C al decreto legislativo n. 59/2004) non individuano specificamente quali
docenti debbano essere preposti a tale insegnamento, ma all'interno del
quadro orario individua un'area pluridisciplinare che comprende matematica,
scienze e tecnologia (ora ampliata di un'ora). E' chiaramente in quell'area
che deve essere individuato il docente preposto all'insegnamento (e alla
valutazione) dell'informatica.
Poiché, come ha precisato
la circolare n. 29/2004, in via transitoria e in attesa della revisione
delle classi di concorso, i docenti di educazione tecnica sono assegnati
all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area
disciplinare "matematica, scienze e tecnologia", a loro, in via prioritaria
compete tale insegnamento. Ad ogni buon conto spetta in via definitiva
ad ogni istituzione scolastica, attraverso il dirigente, individuare chi,
tra i docenti, i docenti di educazione tecnica e quelli di matematica debbano
(o possano) essere preposti all'insegnamento.
62) Si possono attuare progetti
di informatica in una scuola dove nessun insegnante ha dato la disponibilità
ad insegnare questa disciplina durante le ore curriculari?
Un insegnante di sostegno
che ha competenze in informatica può organizzare un'alfabetizzazione
con gli alunni disabili della propria scuola?
Non viene riportata la prima
parte del quesito, in quanto sostanzialmente simile a quanto richiesto
nella Faq n. 61.
L'informatica, in quanto disciplina
a tutti gli effetti, va compresa e svolta all'interno dell'orario obbligatorio
delle lezioni, mentre eventuali ampliamenti e approfondimenti possono essere
effettuati nell'ambito delle attività facoltative e opzionali in
orario aggiuntivo.
Parlare quindi di disponibilità
degli insegnanti ad insegnare informatica è improprio, perché,
a cominciare dai docenti di educazione tecnica, essa è da comprendere
tra gli insegnamenti obbligatori da affidare a docenti della scuola.
L'informatica non è
una novità introdotta dalla riforma, perché gli interventi
per la formazione degli insegnanti e per gli acquisti delle strumentazioni
costituiscono da almeno un decennio una consuetudine per tutte le scuole.
L'insegnante di sostegno,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali nei confronti degli alunni
disabili assegnati, può indubbiamente organizzare attività
di alfabetizzazione nei confronti degli alunni disabili affidati o anche,
in collaborazione con gli altri docenti di sostegno, a favore di quelli
della scuola in cui presta servizio.
63) Leggendo tutti i vari documenti usciti e Faq relativi non risulta ancora chiaro se l'incremento di 33 del monte ore di inglese e tecnologia sia:
A) valido per l'anno scolastico
2006/2007?
a1) solo per le prime?
a2) tutte le classi in
regime di riforma?
B) valido per l'anno scolastico
in corso?
b1) solo per le classi
prime?
b2) anche per le seconde
medie?
La materia non riguarda direttamente
il Portfolio delle competenze. Le modifiche orarie conseguenti all'art.
25 del decreto legislativo n. 226 che incrementano di 33 ore annuali l'insegnamento
della lingua inglese e di altre 33 ore l'area tecnologica non potranno
che trovare formale attuazione dal prossimo anno scolastico con effetto
su tutte le classi dei tre anni di corso della scuola secondaria di I grado.
Nulla vieta che, già
con effetto dall'anno in corso, i nuovi Osa di inglese e della seconda
lingua comunitaria possano essere assunti nei Piani di studio.
64) Il collegio dei docenti, visto il punto 3 della C.M. n. 84 del 10/11/2005, tenuta presente la sezione B punto "e" dell'allegato, "Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno", può deliberare di sostituire la riproduzione, a cura dei docenti dell'équipe, delle attività e delle esperienze vissute dall'alunno in ambito non scolastico rappresentate in questa sezione a seguito delle segnalazioni delle famiglie, con una scheda, a risposte multiple e/o aperte, riguardanti "prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto in ambito non scolastico", da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel Portfolio?
Se il questionario ipotizzato
serve ad integrare e ad arricchire il rapporto tra la scuola e le famiglie
in ordine alla compilazione del Portfolio, è certamente utile. Se
conclude questo rapporto a distanza senza ulteriori elementi verificati
direttamente ad personam, riduce al minimo il potenziale apporto
delle famiglie.
Si veda, ad ogni buon conto,
la Faq 33 nella quale l'ipotesi è stata oggetto di maggior approfondimento.
65) Nella circolare 29 esplicativa
del decreto legislativo n. 59 si faceva riferimento ad un profilo del bambino
in uscita dalla scuola dell'infanzia come documento in corso di preparazione
da parte del legislatore. In attesa di tale normativa orientativa nel nostro
istituto non abbiamo realizzato un vero e proprio Portfolio ma abbiamo
utilizzato la raccolta della documentazione chiamata "valigia" per guidare
il colloquio annuale finale con le famiglie e quello di passaggio alla
scuola primaria. Ora ci ritroviamo all'improvviso inclusi nella preparazione
di documenti valutativi scritti (registrazione delle osservazioni sistematiche!)
non avendo chiaro il fine. La selezione delle miriadi di abilità/competenze/azioni
prodotte dai bambini quotidianamente espone al forte rischio di etichettare
un bambino in anni molto delicati condizionando la lettura della scuola
successiva in merito alle capacità/intenzionalità/potenzialità
di quel bambino. Certo, è affascinante l'idea che grazie alla valorizzazione
formale delle osservazioni sia nel curricolo implicito che in quello esplicito
dia un ruolo più importante e serio della scuola dell'infanzia anche
e soprattutto agli occhi dei genitori che con più responsabilità
dovrebbero poi prendere decisioni come la frequenza saltuaria, il pretendere
che al proprio bambino non si faccia fare ciò che lui non ha voglia
(anche se competenza fondamentale come tirarsi su e giù le mutandine!),
ecc. Così come alla luce di queste rilevazioni formalizzate si possa
arrivare a procedure di accettazione o rifiuto della famiglia che vorrebbe
scegliere l'anticipo alla scuola primaria.
Ma se queste non fossero
le finalità, allora a che servono? Le insegnanti da molto tempo
utilizzano griglie di rilevazione e scale di indicatori come guida per
il confronto tra docenti che lavorano sugli stessi bambini e per orientare
in itinere le attività didattiche ma questo non ha mai richiesto
la necessità di una formalizzazione, al massimo sono state allegate
al registro di classe dell'anno.
Riportiamo, in via del tutto
eccezionale, per intero il quesito per le interessanti riflessioni espresse
che meritano di essere conosciute anche dai numerosi lettori delle Faq.
In effetti era prevista la
definizione del profilo del bambino all'uscita dalla scuola dell'infanzia
che, come per il primo ciclo di istruzione avrebbe potuto meglio orientare
e finalizzare l'azione formativa degli insegnanti e quella documentativa-formativa
del Portfolio delle competenze.
Tuttavia, pur in assenza di
tale profilo, gli insegnanti della scuola dell'infanzia possono trovare
orientamento e finalizzazione dei loro interventi educativi all'interno
delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento ai capitoli dedicati
agli obiettivi generali del processo formativo e a gli obiettivi specifici
di apprendimento, tra i quali ultimi, ci permettiamo segnalare, come esempio,
i paragrafi relativi a: Il sé e l'altro - Corpo, movimento, salute
- Fruizione e produzione di messaggi - Esplorare, conoscere e progettare.
Il buon lavoro condotto con
l'esperienza della "valigia" può essere continuato con il Portfolio.
Poiché la documentazione che veniva raccolta in precedenza non era
certamente limitata ai soli prodotti del bambino, ma conteneva probabilmente
riflessioni e valutazioni degli insegnanti, si tratta di continuare tale
attività con le integrazioni, probabilmente non rilevanti, previste
dalla circolare n. 84/2005.
66) Il nostro istituto non
ha formalizzato una versione di Portfolio, sebbene voi abbiate detto in
una Faq che questa decisione fosse illegittima. Abbiamo però prodotto
una versione di scheda di valutazione coordinata dalla prima primaria alla
seconda secondaria.
Ora, con le nuove indicazioni
giunte alla fine di novembre si dovrebbe prendere atto e procedere a decisioni
operative e pratiche che attualmente non esistono. I colleghi della secondaria
sono orientati a compilare la casella del giudizio sintetico sostenendo
che la casella degli apprendimenti attesi è facoltativa, quindi
non la riempirebbero. I colleghi della primaria sostengono che negli apprendimenti
attesi si potrebbero trascrivere gli obiettivi specifici già selezionati
l'anno precedente.
Io sono anche un genitore
di questo istituto, e sostengo che la casella degli apprendimenti attesi
è la parte più seria del documento di valutazione poiché
deve comunicare a me genitore sulla base di quale aspettativa il docente
ha espresso quel giudizio su mio figlio, e pertanto, quella casella rappresenta
l'esplicitazione trasparente della personalizzazione del percorso educativo
previsto e realizzato con mio figlio. Quindi, non è possibile che
l'intero istituto decida lo stesso apprendimento atteso uguale per tutti
gli allievi in quella specifica disciplina, sarebbe tradire la filosofia
portante della Riforma.
Stesso discorso vale per
gli obiettivi formativi. Se le caselle degli apprendimenti attesi vanno
compilate personalmente dal docente di ciascuna disciplina, gli obiettivi
formativi sono trasversali e interdisciplinari, hanno stretto legame con
la maturazione delle competenze attese a fine ciclo, e rappresentano la
spina dorsale delle Unità d'apprendimento. Questi però non
sono espressione del singolo docente ma dell'elaborazione concordata dell'équipe
docente che lavora con mio figlio. Ancora una volta, questi non possono
essere uguali per tutte le classi uguali dell'istituto ma si devono riferire
alla particolare personalità/potenzialità di mio figlio.
Ed in base anche a questi vanno individuate le attività facoltative
opzionali che arricchiscano oppure indirizzino al recupero.
Sono molto contestata per
questa interpretazione, ed il dirigente scolastico non intende convocare
un collegio docenti per prendere decisioni chiare in proposito. Come si
potranno comportare i singoli docenti volendo essere in regola con l'obbligatorietà
ma non potendo operare da soli mancando le procedure (chi fa cosa e quando
e su quale documento)?
Per l'obbligo, già dallo
scorso anno, di adottare il Portfolio delle competenze rinviamo alla Faq
n. 1. Per quanto riguarda invece il documento di valutazione - che è
soltanto una parte del Portfolio - facciamo nostre completamente tutte
le sue considerazioni e le interpretazioni date al complesso della normativa.
Aggiungiamo solamente una
nostra puntualizzazione.
Per gli indicatori di apprendimento
nella modulistica si sono presentati degli esempi (da qui l'aspetto facoltativo)
rimettendo comunque agli insegnanti l'obbligo di definirli in proprio,
attingendo dagli Osa delle Indicazioni nazionali, secondo il Piano di studi
delineato, con facoltà anche di optare per macro indicatori desunti
sempre dagli Osa. Per corrispondere meglio alla scelta il più possibile
personalizzata, quest'anno sono stati distinti, sempre negli esempi, gli
indicatori di apprendimento del primo anno della primaria da quelli del
primo periodo.
67) Mi sembra che per la scuola dell'infanzia il Portfolio preveda soltanto osservazioni e nient'altro. Non è troppo poco?
Se fosse così, sarebbe davvero troppo poco. La risposta alla sua preoccupazione la può trovare nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84, dove, oltre alla registrazione delle osservazioni sul bambino, sono obbligatoriamente previsti (e autonomamente strutturabili): documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dal bambino, documentazione dei processi di maturazione personale del bambino e osservazioni dei docenti, modalità di partecipazione/autovalutazione del bambino, modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno. Per completezza, la rinviamo alla lettura della Faq n. 65 non ancora messa in linea al momento dell'invio del quesito.
68) Nel documento di valutazione
sono previste solamente due righe per gli insegnamenti e le attività
opzionali. Si possono inserire altre righe? Ad esempio una per ogni attività?
L'eventuale inserimento
modifica la "struttura predefinita"?
Si tenga conto che le attività
facoltative opzionali sono 3 (tre) per la scuola primaria, 6 (sei) per
la scuola secondaria di primo grado.
Altri quesiti hanno posto lo
stesso interrogativo a cui la risposta per l'eventuale inserimento di altre
righe per accogliere attività e insegnamenti è ovviamente
positiva. Si possono aggiungere certamente altre righe, senza che ciò
comporti modifica della struttura predefinita. Tuttavia occorre, prima
di decidere, fare anche una piccola riflessione.
Le attività/insegnamenti
opzionali non sono tre per la primaria e sei per la secondaria di I grado.
Sono tre e sei le ore, non le attività, con la conseguenza, molto
probabile, che un'attività opzionale, da sola, assorba buona parte
dell'orario disponibile, attenuando l'esigenza di altri spazi nel documento
di valutazione.
Inoltre, quando si tratta
di approfondimento e arricchimento disciplinare, la valutazione è
già compresa nella disciplina. Solamente in presenza di una disciplina
nuova (ad esempio e per assurdo, l'insegnamento del cinese) lo spazio deve
essere utilizzato anche per l'insegnamento di una disciplina, oltre che
per la partecipazione ad un'attività particolare.
A ben guardare, gli spazi
predisposti dalla modulistica forse possono bastare, senza altre aggiunte.
69) Si chiede se si può adottare un modello di Portfolio con struttura diversa da quella ministeriale, relativamente alla scheda di valutazione, che comunque contenga tutti gli elementi previsti dalla scheda di valutazione proposta.
Nelle note che accompagnano
questo servizio di Faq, a proposito delle parti obbligatorie e predefinite
del Portfolio, tra cui è compreso il documento di valutazione, si
parla di sostanzialmente vincolante.
In quel sostanzialmente può
stare la risposta - affermativa - alla domanda posta.
Il documento di valutazione
deve comprendere, oltre ai dati identificativi della scuola e dell'alunno
(come da frontespizio del modello) questi elementi sostanziali e ineludibili:
– le discipline da valutare
(discipline che non possono che essere quelle individuate dalle Indicazioni
nazionali e dagli Obiettivi specifici di apprendimento);
– gli indicatori di apprendimento
che connotano la disciplina e che vanno desunti dagli Osa (cfr. Faq n.
37);
– il comportamento come oggetto
di valutazione;
– il giudizio sintetico (secondo
la scala indicata) oppure un giudizio analitico per gli indicatori della
disciplina;
– gli insegnamenti obbligatori
e opzionali;
– gli insegnamenti/attività
facoltativi e opzionali.
– i soggetti valutatori.
Se questi elementi sostanziali che derivano da disposizioni legislative sono tutti compresi nel documento di valutazione dell'istituzione scolastica, la modifica apportata alla modulistica ministeriale è possibile e corretta.
70) Sono un'insegnante che, impegnata nell'elaborazione e nella compilazione del Portfolio, vi ha dedicato durante lo scorso anno scolastico molte ore di lavoro a scuola e a casa. Nessun riconoscimento è stato dato per il passato e ancora oggi nessuna norma contrattuale dispone il pagamento di questo lavoro straordinario, effetto della riforma. Perché? Quella dell'insegnante è una professione o una missione di volontariato?
Nei prossimi giorni si svolgerà,
su richiesta sindacale, un apposito incontro presso il Ministero dell'Istruzione,
avente per oggetto esclusivo il Portfolio.
Si può presumere che,
nell'occasione, sarà affrontato anche il problema sollevato dal
quesito e che, certamente non è secondario rispetto al conseguimento
degli obiettivi delineati dall'uso efficace del Portfolio.
Se possibile, ne daremo informazione
all'interno del servizio di Faq.
IN DATA 16/12/2005
71) Dalla lettura della
circolare n. 84 non si evince con chiarezza se la certificazione delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione - terzo anno della
secondaria di I grado - debba essere rilasciata già da quest'anno
scolastico oppure al termine del 2006/2007, quando anche le classi del
terzo anno di corso saranno tutte a riforma.
Per quest'anno scolastico
il Portfolio e tutte le documentazioni e certificazioni in esso incluse
sono previste solamente per le classi attualmente a riforma. Le attuali
terze classi dell'ex-scuola media non sono, pertanto, tenute ad avvalersi
del Portfolio, a conformarsi al nuovo documento di valutazione e ad attivare
la certificazione delle competenze, essendo regolate attualmente dalle
disposizioni del precedente ordinamento.
72) Sul documento della
valutazione, nello spazio attestato, non è prevista alcuna
dicitura per gli alunni delle classi quinte. E' corretto scrivere: "...
è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado"?
In effetti nella modulistica
relativa all'attestato finale, allegata alla circolare n. 84, non è
stata inserita la dicitura specifica per l'ultimo anno della primaria relativamente
all'ammissione alla classe successiva che, in questo caso, è quella
del primo anno della scuola secondaria di I grado. E' certamente appropriato,
quindi, prevedere di scrivere "...è stato ammesso alla scuola secondaria
di I grado". Ringraziamo per la cortese segnalazione.
73) Nella mia scuola, abbiamo
adottato un modello di Portfolio cartaceo, mentre per un solo corso è
stato sperimentato un Portfolio elettronico da me elaborato e realizzato.
A tale prodotto è possibile allegare qualsiasi documento che attesti
le abilità e le competenze conseguite (elaborati grafici, sonori,
filmici, ecc.), come pure si presta al trasferimento dei dati su Cd-Rom,
via web, o in versione cartacea. La mia domanda è la seguente: potrò
continuare per il suddetto corso, compresa la nuova prima classe, la realizzazione
del Portfolio elettronico, ferme restando le modifiche necessarie per l'adeguamento
a quanto previsto dalla circolare n. 84?
La versione del Portfolio
delle competenze in formato elettronico è una delle possibilità
di attuazione prevista dalla stessa circolare n. 84, ed è pertanto,
possibile disporre in tal senso, operando le modifiche necessarie per adeguarlo
ai vincoli sostanziali della nuova disposizione.
74) Nella nostra scuola
abbiamo proposto ai genitori un'attività facoltativa di laboratorio
teatrale di 10 ore pomeridiane che prevede l'allestimento di un lavoro
teatrale da rappresentare alla fine dell'anno scolastico; di conseguenza
gli incontri preventivati si svolgono tutti nel II quadrimestre. Poiché
tale attività va valutata nel documento di valutazione possiamo
esprimere solo la valutazione finale e omettere quella del I quadrimestre?
Nella classe I abbiamo progettato delle U.A. con obiettivi formativi che
si richiamano a degli Osa di Educazione alla cittadinanza, Educazione ambientale,
Educazione stradale. In sede di scrutinio il giudizio sull'Educazione alla
convivenza civile va mediato tra le proposte che faranno i tre docenti
che hanno in carico le suddette attività (proposte debitamente documentate
nel registro personale) oppure ad esso devono concorrere (come per il giudizio
sul comportamento) le proposte di tutti i docenti basate, ad esempio, su
osservazioni sistematiche riferite a degli Osa di Educazione alla convivenza
civile che fanno come da sfondo alle unità di apprendimento disciplinari
(ad es. l'insegnante di musica potrebbe esprimere una proposta che valuta
solo l'esercizio della responsabilità personale nell'attività
di laboratorio teatrale)?
Sia per la scuola primaria
che per la scuola secondaria di I grado le attività facoltativo-opzionali
possono essere svolte non con cadenza settimanale in uguale orario, ma
anche in modo intensivo o con distribuzione differenziata nel corso dell'anno,
come avviene nel caso segnalato dal quesito. Conseguentemente, la valutazione
delle attività opzionali avverrà solamente nel periodo della
loro effettuazione che, nel caso segnalato, non potrà che essere
quello del II quadrimestre. Per quanto riguarda la convivenza civile, nella
modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di
riportare tutte le educazioni che compongono l'area della convivenza civile,
per non creare, in questa fase di non completa messa a regime della riforma,
difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione.
Nel caso in cui una scuola abbia affidato ad alcuni docenti lo svolgimento
di progetti trasversali interessanti alcune educazioni, come riportato
nel quesito, saranno ovviamente quei docenti a valutare per ciascun alunno
gli esiti di apprendimento conseguiti in tali educazioni.
75) Sono un dirigente scolastico
di scuola primaria e vorrei sapere se è obbligatoria la mia firma
sul documento di valutazione, visto che non faccio parte dell'équipe
pedagogica e quindi non partecipo alle varie fasi della valutazione. In
secondo luogo quale docente deve essere delegato a firmare per conto dell'équipe,
soprattutto nei casi di tutor "diffuso"? Possono eventualmente firmare
tutti i docenti dell'équipe, come sembra essere più corretto
data la contitolarità della classe?
Il documento di valutazione
nel modello allegato alla circolare n. 84/2005 contiene alcune variazioni
rispetto al modello proposto l'anno scorso dalla circolare n. 85/2004 proprio
in ordine alla sottoscrizione del documento. In effetti lo scorso anno
era stato previsto un ampio spazio per comprendere esclusivamente le firme
di tutti i titolari della valutazione, cioè i docenti componenti
dell'équipe pedagogica, con esclusione della firma del dirigente
scolastico in quanto non componente del gruppo dei valutatori. A seguito
di interventi e chiarimenti sopravvenuti, successivamente si è ritenuto
opportuno prevedere, come in passato, la firma di sottoscrizione del documento
da parte del dirigente scolastico, in quanto garante della procedura e
legittimante l'atto valutativo. Conseguentemente, nel nuovo modello di
valutazione è stata prevista (e va pertanto assicurata) la firma
di sottoscrizione del dirigente scolastico. Per i docenti la firma può
essere apposta dal tutor, se nominato, o da altro docente individuato dall'équipe
oppure da tutti i docenti che concorrono alla valutazione dell'alunno.
IN DATA 18/12/2005
76) Nel documento di valutazione,
tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi
tra di loro alternative: scelta dell'insegnamento della religione cattolica
o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e
non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie
hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza
di personale docente oppure uscita da scuola.
Non è discriminante
per chi si avvale delle due ultime ipotesi?
La sede per esercitare il
diritto di ulteriore alternativa all'insegnamento della religione cattolica
(uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni;
la sede per mettere in atto tale diritto è l'attività didattica
svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza
il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza.
Il documento di valutazione
non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita
a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla
religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative.
Lo studio individuale e l'uscita
da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può
quindi essere valutato quel che non c'è.
Il documento valuta quel che
c'è: insegnamento della religione cattolica o attività didattiche
alternative.
Se l'alunno ha scelto studio
individuale o uscita dalla scuola i due spazi predisposti restano in bianco.
77) Non ci è ben
chiara la funzione orientativa del Portfolio. Serve solamente per fornire
alle famiglie e agli alunni indicazioni sulle scelte future o ha anche,
come crediamo, una finalità più ampia?
Parlare di funzione orientativa
del Portfolio significa innanzitutto parlare di didattica orientativa.
La funzione orientativa del
Portfolio rimane pura intenzione se la scuola non mette in atto setting
di apprendimento/insegnamento all'insegna di una didattica orientante.
Si può ricordare che
una didattica orientativa è tale se è attenta alle caratteristiche
individuali e al processo di apprendimento; se applica metodologie interattive,
in particolare promuovendo lo spirito di iniziativa e il gusto del fare;
se adotta strategie quali:
– esplicitare agli studenti
gli obiettivi formativi, le fasi del percorso, le metodologie e le modalità
di valutazione;
– sollecitare l'individuazione
di problemi;
– promuovere la ricerca di
soluzioni alternative a un problema;
– adottare strumenti diversi
per la valutazione;
– fornire frequenti feedback.
78) Avendo la scheda informatizzata, vorrei avere dei chiarimenti:
1) sul frontespizio della
scheda può restare scheda personale o deve esserci obbligatoriamente
documento di valutazione?
2) nei riquadri per le
valutazioni periodiche delle singole discipline il giudizio sintetico deve
essere espresso due volte (per "quadrimestre"e "finale") o anche, come
si legge su alcuni quotidiani, nella stessa casella di "giudizio sintetico"?
ma quest'ultimo non è lì solo per esplicitare cosa va inserito
nelle due caselle che seguono?
3) l'ordine di successione
delle discipline deve essere quello del vostro modello o si consentono
altre configurazioni ?
Si è adottato il termine
più appropriato di documento di valutazione, in quanto l'altro di
"scheda", riferito ad una materia così delicata poteva indurre l'idea
di schedatura.
E' bene, pertanto, attenersi
alla nuova denominazione che vale per tutta Italia.
E' ovvio che vi deve essere
una valutazione periodica (trimestre/quadrimestre) e anche una valutazione
finale. La casella giudizio sintetico è in effetti il titolo
del contenuto da inserire nelle due caselle che seguono.
L'ordine di successione di
per sé non è vincolante, ma non si capisce perché
debba essere modificato, visto che è il medesimo dell'elencazione
delle discipline riportate nelle Indicazioni nazionali.
79) E' vero che il Contratto
di lavoro cita all'art. 27 la definizione di Funzione docente alla
quale è possibile ricorrere per trovare lo spazio-tempo obbligato
all'espletazione di tutte le incombenze derivanti dal Portfolio e dalla
compilazione delle documentazioni utili alla valutazione. E' anche vero
che negli articoli successivi al 27 il Contratto Collettivo delinea ed
elenca le modalità ed i campi di applicazione della funzione docente
riconosciuti dentro la base stipendiale di ciascuno, definendo quali altre
funzioni richiedano pagamenti accessori, aggiuntivi, integrativi. E sulla
base di quelle definizioni si perviene anche al calcolo di quanto dal Governo
viene assegnato alle scuole come fondo d'istituto in modo da realizzare
con la contrattazione d'istituto quelle integrazioni. L'attuale Contratto
non conosceva le novità operative nel fare scuola introdotte dalla
Riforma, pertanto, non poteva prevederne il riconoscimento e/o collocamento
opportuno tra le varie definizioni citate negli articoli. Questo significa
che non è rispettoso nei confronti dei docenti sostenere che i nuovi
carichi operativi sia dovuti alla formazione sui vari temi introdotti dalla
Riforma, sia dovuti alle pratiche operative di documentazione e di valutazione
compresi i maggiori tempi di rapporto con le famiglie siano semplicemente
Funzione docente. Quante ore di collegio docenti in più vanno
considerate? quante ore di colloqui collegiali degli insegnanti con le
famiglie? quante ore per compilare gli apprendimenti attesi nella scheda
di valutazione personalizzati allievo per allievo da ogni docente disciplinare?
e qui non serve il tutor che non può certo sostituirsi nelle discipline
di cui non è titolare! Chi lavora su una classe ha 25 compilazioni
personalizzate, chi lavora su 6-9 classi ne ha 25 per 6 o 9. E' serio pensare
che basti risolvere rispondendo che c'è l'opportunità del
tutor? io credo di no. Credo invece sia necessario riflettere a fondo per
non dover svuotare dall'interno i significati rivoluzionari per le abitudini
della scuola italiana che sono contenuti nella Riforma. Troppe persone
conosco che si sono messe la medaglia del "noi facciamo il Portfolio" ma
consapevolezza su unità d'apprendimento e obiettivi formativi e
il loro collegamento con le competenze = zero.
Nella Faq n. 43 si è
voluto solamente precisare che le prestazioni connesse con la compilazione
del Portfolio rientrano legittimamente tra quelle proprie della funzione
docente.
Le conseguenze di tale onere
di lavoro dovuto debbono essere valutate in ambito contrattuale per i possibili
nuovi carichi di lavoro che esso induce.
Nella Faq n. 70 questo problema
viene richiamato con rinvio ad un possibile momento di chiarimento con
le organizzazioni sindacali.
Condividiamo pienamente il
richiamo finale contenuto nel quesito con cui si invita a considerare il
Portfolio (e il documento di valutazione) in una logica sistemica dei nuovi
Piani di studio.
80) Nel collegio docenti
della scuola secondaria in cui insegno ci siamo posti il problema se sia
possibile riportare nel documento di valutazione differenti esempi di apprendimenti
disciplinari per le classi prime rispetto alle classi seconde.
Certamente sì, perché
gli stessi Obiettivi specifici di apprendimento, da cui sono stati tratti
gli esempi inseriti nella modulistica allegata alla circolare n. 84, si
riferiscono al periodo didattico biennale e presuppongono scansioni differenziate
nel primo e nel secondo anno, secondo le scelte programmatorie autonome
delle classi e delle scuole.
IN DATA 20/12/2005
81) Si chiede di conoscere
se nel documento di valutazione per l'inglese nella scuola primaria bisogna
tener conto delle abilità e conoscenze presenti nelle Indicazioni
nazionali oppure far riferimento all'allegato E del D.L.vo del 17/10/2005
"Testo di riforma del 2° ciclo di istruzione".
Il decreto legislativo n.
226/2005 è pienamente in vigore e, pertanto, virtualmente applicabile
in tutte le sue parti, ad eccezione di quelle per le quali viene esplicitamente
prevista una decorrenza specifica (esempio, avvio dell'ordinamento del
2° ciclo dal 2007/2008) oppure vengono previsti interventi appositi
di sostegno (es. organici per lingue comunitarie).
I nuovi Osa di inglese per
la scuola primaria (e anche per la scuola secondaria di I grado) sono applicabili
da subito. Tuttavia, in considerazione del fatto che essi, così
come previsti dall'allegato F, sono pervenuti ad anno scolastico già
avviato, potranno trovare compiuta attuazione dal prossimo anno scolastico.
Ad ogni buon conto, sono già stati compresi negli esempi della modulistica
allegata alla circolare n. 84 per consentire, a chi lo volesse e lo potesse,
di utilizzarli anche da subito.
82) Il Portfolio è
stato organizzato in tre sezioni, dentro le quali sono indicate diverse
voci.
E' obbligatorio mantenere
le voci dentro la specifica sezione, o è possibile spostarle in
una delle altre due sezioni?
In ordine al documento
di valutazione: per ogni disciplina c'è la possibilità di
mettere gli obiettivi formativi elaborati dal collegio docenti, anziché
gli Osa suggeriti?
E' corretto e possibile che
l'ordine che ciascuna scuola vuole dare alle diverse voci del Portfolio
sia frutto di progettazione che risponde a esigenze di funzionalità
soggettivamente individuate. Pertanto, le voci delle sezioni possono essere
diversamente articolate all'interno del Portfolio. Gli obiettivi formativi,
nella logica della personalizzazione dei piani di studio, non vengono definiti
a livello di collegio dei docenti, ma sono individuati ed espressi dall'équipe
pedagogica.
83) Nel modello di scheda
allegato alla circolare n. 84/2005 definito "non modificabile" ci sono
due spazi per valutare le attività facoltative fatte dagli alunni
oltre le 27 ore obbligatorie.
L'offerta della scuola
è di 33 ore delle quali, a parte le 27 ore obbligatorie, ben sei
sono ore facoltative. Anche mettendo assieme le due ore di educazione tecnica,
servono comunque cinque spazi.
Si chiede di sapere se
ci sono soluzioni a questo problema: dove mettere la valutazione di tutte
le ore facoltative seguite dall'alunno.
Il quesito ci consente di
chiarire ancora una volta il senso proprio della non modificabilità.
Il vincolo posto riguarda la sostanza più che la forma. Spazi, grafica
e assestamento delle parti non sono elementi soggetti a vincolo e, pertanto,
non modificabili.
Sono, invece, sostanzialmente
vincolanti e non modificabili gli elementi strutturali del documento di
valutazione, come chiaramente esplicitato nella Faq n. 69. Sulla questione
degli spazi riservati nella modulistica alle attività/insegnamenti
facoltativi e opzionali, oltre a richiamare quanto detto sopra, si rinvia
alla Faq n. 68.
84) Si chiede se si può
per l'anno in corso consegnare agli alunni la scheda di valutazione così
come deliberata nel collegio dei docenti dello scorso giugno 2005.
E' una domanda in astratto
che non può avere risposta se non in termini molto generici. Quel
modello di "scheda" deliberato contiene tutti gli elementi sostanziali
già previsti dalla normativa e che la circolare n. 84 ha solamente
richiamato vincolando le scuole, per rispetto della norma, a comprenderli
nel documento di valutazione? Se sì, la delibera del collegio, anche
se datata, è pienamente applicabile. Se no, va rivista e opportunamente
integrata. Per essere esaustivi si rinvia alla precedente Faq. n. 83 e
a quelle richiamate al suo interno.
85) Il Portfolio per gli
alunni della scuola dell'infanzia deve essere compilato solo per i bimbi
di 5 anni o anche per quelli di 3 e 4?
Il Portfolio nella scuola
dell'infanzia riguarda tutti i bambini in essa accolti, senza distinzione
di età. Tuttavia le stesse Indicazioni nazionali (allegato A al
decreto legislativo n. 59/2004) evidenziano più volte l'importanza
del Portfolio nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nella fase
che precede il passaggio alla scuola primaria. A parte questa specifica
considerazione riferita ai bambini di 5 anni, in via generale le Indicazioni
nazionali riportano per la compilazione del Portfolio i seguenti elementi,
oltre alla più volte ricordata attività di osservazione sistematica
sul bambino:
La scuola dell'infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito Portfolio (o cartella) delle competenze a mano a mano sviluppate, che comprende:
1) una descrizione essenziale
dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti;
2) una documentazione regolare,
ancorché significativa, di elaborati che offra indicazioni di orientamento
fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi,
le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini.
IN DATA 21/12/2005
86) Mi piace molto il lavoro
che state svolgendo in merito alle Faq. Io ho scritto 6 quesiti su vari
aspetti che non mi sembravano precisati nelle risposte già pubblicate
e solo 2 hanno trovato risposta. Purtroppo, nel mio istituto c'è
un clima poco sereno a causa delle interpretazioni contrastanti in merito
ai modi di applicare la circolare n. 84. Le vostre risposte sono l'unica
fonte di autorevolezza per tacitare gli animi. Ma alcuni colleghi ed anche
il dirigente mi hanno provocatoriamente chiesto: "Ma chi c'è dietro
quelle risposte? Chi dà autorevolezza?". Non sarebbe possibile conoscere
la fonte cioè le persone che si stanno adoperando per fornire indirizzi
normativi ed applicativi più precisi?
Ringraziamo per l'apprezzamento
e ci auguriamo che il nostro lavoro sia effettivamente di aiuto e di orientamento
a chi ci legge.
Dei quesiti trasmessi una
parte evidentemente non ci è pervenuta, come successo ad altri quesiti,
per questioni tecniche dovute soprattutto al filtro di sicurezza per l'accesso
telematico.
Per la precisione, questo
è il quinto da Lei inviato.
Cogliamo l'occasione per precisare
che sono molti i quesiti pervenuti e non ancora evasi, per i quali contiamo,
comunque, di fornire risposta il più presto possibile.
Il servizio di Faq è
gestito esclusivamente da personale della Direzione Generale degli Ordinamenti
Scolastici del Ministero, senza alcun apporto esterno, come sembra un po'
maliziosamente sottintendere la domanda.
L'autorevolezza (se c'è)
delle risposte ci viene dalla conoscenza delle disposizioni che noi cerchiamo
di interpretare nello spirito più che nella forma, preoccupandoci
di leggerle e riferirle all'insieme del contesto normativo secondo le finalità
delle norme e della riforma.
87) Il documento di valutazione
deve essere compilato alla fine di ogni anno scolastico, per tutte le classi
o soltanto alla fine della prima, della terza e della quinta della scuola
primaria?
Pur essendovi un'articolazione
della scuola primaria in un primo anno e in due successivi periodi didattici
biennali, che potrebbero far ritenere che anche la valutazione abbia una
parallela scansione, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento,
come prevede l'art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004, è invece
periodica e annuale.
Tuttavia è bene ricordare
che tale valutazione ha una valenza diversa a seconda che si riferisca
al passaggio da un periodo all'altro oppure all'ammissione alla classe
successiva all'interno del medesimo periodo.
In questo ultimo caso - ammissione
alla classe successiva all'interno del medesimo periodo (cioè dalla
seconda alla terza classe e dalla quarta alla quinta) - l'eventuale decisione
di non ammissione deve essere assunta dai docenti dell'équipe pedagogica
all'unanimità e solamente in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
In caso di passaggio al periodo
successivo (dalla prima alla seconda classe, dalla terza alla quarta e
dalla quinta al primo anno della secondaria di I grado) non è, invece,
prevista l'eccezionalità del non passaggio né la conseguente
unanimità di decisione da parte dei docenti dell'équipe pedagogica.
E' bene ricordare che l'avvenuta
abrogazione dell'art. 145 del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994)
non prevede più che sia il consiglio di interclasse a deliberare
in ordine all'eventuale non ammissione dell'alunno alla classe successiva,
bensì i soli docenti dell'équipe pedagogica.
88) La circolare n. 84 prevede
che, per la compilazione del Portfolio, i collegi dei docenti "i criteri
in base ai quali va operata la selezione e l'organizzazione dei documenti
che più significativamente descrivono e attestano il percorso formativo
dell'alunno e che garantiscono la valenza e gli aspetti orientativi e valutativi
propri del Portfolio".
Quali potrebbero essere
questi criteri?
In materia esiste già
un'ampia letteratura che può facilitare il compito delle scuole.
Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche non spetta certamente
al Ministero intervenire in materia, tuttavia, a mero titolo di esempio,
può essere opportuno orientarsi verso criteri ispirati dall'esigenza
di selezionare nella documentazione quanto è effettivamente significativo,
diverso e personalmente originale.
Tale forte significatività
potrebbe far riferimento, ad esempio, all'interesse e alla motivazione
mostrati dall'alunno, al suo impegno, al suo stile cognitivo e alle sue
capacità metacognitive, alla padronanza di strategie, alla disponibilità
e all'autoregolazione dell'apprendimento.
89) Ho predisposto, in qualità
di dirigente scolastico, il documento programmatico per la sicurezza e
il provvedimento di adozione dello stesso, in considerazione della scadenza,
fissata dal D.L.vo n. 196 del 2003, al 31 dicembre 2005.
Leggo nella C.M. n. 84
che il Ministero inoltrerà alle scuole, dopo l'approvazione da parte
del Garante, il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
relativi agli studenti e al personale scolastico, affinché venga
adottato con formale deliberazione.
Chiedo, pertanto, di conoscere
se tale regolamento sostituirà il documento programmatico oppure
se dovrà integrarlo; quale organo dovrà deliberarne l'adozione
e se, in mancanza del regolamento, debba la sottoscritta soprassedere anche
sull'adozione del documento programmatico, già predisposto e pronto
per diventare efficace.
Il documento programmatico
per la sicurezza e il regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari sono due atti distinti e diversi.
Il secondo è tuttora
in fase di definizione da parte del Garante e, non appena possibile, sarà
trasmesso, a cura del Ministero, a tutte le istituzioni scolastiche per
gli adempimenti di competenza.
La formale deliberazione,
che non potrà comportare adattamenti di alcun tipo da parte delle
istituzioni scolastiche, dovrà essere deliberata dal consiglio di
istituto.
L'eventuale ritardo di approntamento
e invio del regolamento non incide sulle procedure di adozione e approvazione
del documento programmatico per la sicurezza.
90) Nella scuola secondaria
di primo grado si possono utilizzare le ore del tempo dopo-mensa per attività
opzionali? La dirigente sostiene che non è possibile: come dovremmo
riempire tre ore di un secondo rientro pomeridiano, richiesto dalle famiglie?
Nessuna disposizione, per
fortuna, è scesa al dettaglio dell'organizzazione del tempo dedicato
al dopo-mensa, rispettando, in tal modo l'autonomia organizzativa e didattica
delle scuole.
E' bene ricordare, in proposito,
che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa non viene quantificato
esattamente dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004. Il comma 4
di tale articolo prevede, infatti, che il tempo riservato alla mensa e
al dopo-mensa sia fino ad un massimo di 231 ore annue, corrispondenti mediamente
ad un massimo di sette ore settimanali.
La quota oraria giornaliera
del "dopo-mensa" potrebbe quindi variare da zero in poi, consentendo di
svolgere nella fascia pomeridiana due o tre ore per attività curricolari
od opzionali.
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