Nota 23 aprile 2001 Prot. DGPSA/Uff. VII/652

Oggetto: Applicazione D.L. n. 16 del 19/2/2001 "Disposizioni urgenti relative al personale della scuola" - Procedure di mobilità ed accantonamento posti. Istruzioni operative

Con circolare ministeriale n. 44 (prot. D1/1237) del 26/2/2001 sono state diramate le prime indicazioni operative in merito all'applicazione del decreto legge n. 16 del 19 febbraio 2001, con riserva di impartire le ulteriori disposizioni sulle questioni connesse alla mobilità territoriale e professionale.

L'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 16/2001, convertito, dalla legge 23 marzo 2001, n. 117 (G.U. n. 87, serie generale, del 13 aprile 2001), prevede che al personale docente assunto in ruolo dopo il 20 febbraio 2001 ed entro il 30 giugno 2001, per effetto dell'inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, sia assegnata la sede di titolarità sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002.

Pertanto, in considerazione di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale Decentrato sulla mobilità, all'art. 6, comma 5, e all'art. 21, si deve procedere all'accantonamento, esclusivamente numerico, per tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello della scuola materna ed elementare, dei posti del contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2000 e ripartito secondo il piano di distribuzione di cui al decreto ministeriale n. 262/2000, che verranno utilizzati per le nuove nomine, effettuate dopo il 20 febbraio 2001; conseguentemente gli Uffici provinciali decurteranno il numero di posti da accantonare in misura pari al numero delle nomine disposte entro il predetto termine del 20 febbraio.

Tali posti, pertanto, verranno sottratti alle disponibilità provinciali prima del calcolo dell'aliquota di cui al comma 5 del predetto art. 6.

Gli accantonamenti sono comprensivi dei posti che, per effetto della disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 1 del citato decreto legge n. 16/2001, sono destinati alle nomine a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001.

Tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato entro il 20 febbraio 2001 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2001) ottiene la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità qualora abbia presentato, nei termini stabiliti, la relativa domanda di trasferimento per le sedi della provincia di appartenenza; in caso contrario verranno trasferiti d'ufficio con punteggio nullo, così come previsto nel predetto Contratto Decentrato sulla mobilità.

Per contro, il personale docente assunto a tempo indeterminato dopo il 20 febbraio 2001 non può partecipare alle operazioni di mobilità.

Si dovrà, inoltre, provvedere all'accantonamento dei posti relativi al contingente del personale educativo, autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2000 ed assegnati in base alla distribuzione provinciale di cui al tabulato allegato alla circolare ministeriale n. 20, prot. 648, del 30 gennaio 2001, non utilizzati per il conferimento delle relative assunzioni a tempo indeterminato a seguito della circolare ministeriale n. 36, prot. 1073, del 19 febbraio 2001.

In merito agli accantonamenti dei posti per il personale Ata, si richiamano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 6, e dall'art. 52, comma 6, del Contratto Decentrato sulla mobilità.

Le istruzioni operative per la comunicazione al Sistema Informativo degli accantonamenti verranno impartite al più presto dal Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica.


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