Nota 20 dicembre 2007 Prot. n. AOODGPER 24109

Oggetto: Congedi parentali – art. 32 e 47 D.L.vo 151/2001

Il Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF, ha fornito in data 25.10.2007 il proprio parere in merito alle disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, riguardanti il limite temporale dell’astensione dal lavoro di entrambi i coniugi nell’arco dei primo otto anni di vita del bambino.

Ciò è avvenuto a seguito di risposte in merito al fatto che alcune sezioni provinciali della Ragioneria Generale dello Stato avrebbero sollevato rilievi sull’operato delle istituzioni scolastiche, imponendo alle stesse la limitazione dell’applicazione del trattamento economico più vantaggioso ai soli primi tre anni di vita del bambino, con una interpretazione restrittiva delle norme contrattuali che, secondo gli stessi era arbitrariamente riferita all’art. 34 del D.L.vo innanzi citato.

In proposito, si ritiene opportuno far notare che l’art. 47, commi 1 e 2, è richiamato dall’art, 12, comma 5 del CCNL 24.7.2003, e che l’art. 32 stesso D. Lvo, è integralmente richiamato al comma 7 dell’art. 12 CCNL innanzi citato, per cui questo Ministero fa proprie le deduzioni del MEF nel momento in cui si fa presente che le osservazioni delle Ragionerie Provinciali dello Stato trovano il loro fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del D.L.vo in parola , riguardante il limite temporale dell’astensione dal lavoro per entrambi i coniugi nei primi otto anni di vita del bambino per un massimo di dieci mesi (art.32), il prolungamento di detto limite per i casi specificatamente indicati nell’art. 33, il relativo trattamento economico e normativo (art. 34) nonché nell’orientamento dell’’ARAN che, in materia di congedi parentali ha espresso il proprio parere con nota del 23 gennaio 2003.

Tanto premesso si comunica pertanto che in applicazione delle suindicate norme il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente nota agli Uffici scolastici provinciali ed alle Istituzione scolastiche di competenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori


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