Nota del 10 febbraio 2005 prot. n. 243/05D.U

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento art. 2, comma 3 bis legge n. 143/2004


Come è noto, la legge n. 143 del 4 giugno 2004, all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c/bis), c/ter), commi 1/bis e 1/ter, prevede l'istituzione di corsi speciali, di durata annuale, da parte delle Università e dell'Afam, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno.
In conformità di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della suindicata legge, è stato predisposto l'unito decreto n. 21 del 9 febbraio 2005, con il quale sono state fornite alle Università ed Accademie indicazioni e istruzioni per organizzare ed attivare i corsi in oggetto. Con lo stesso decreto è stato stabilito che i criteri generali di organizzazione dei corsi di cui trattasi si applicano, in quanto compatibili, anche ai corsi speciali annuali istituiti dall'Afam con D.M. n. 100 dell'8/11/2004.
Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti e profili significativi della delicata materia.

Attuazione dei corsi
Nel rispetto delle prerogative didattiche degli organi accademici dei singoli Atenei, i criteri di organizzazione e di monitoraggio dei corsi speciali sono definiti dal comitato regionale di coordinamento universitario integrato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e dai direttori delle Accademie aventi sede nella regione. Apposite intese potranno realizzarsi per l'organizzazione dei corsi previsti dal D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, tra il Direttore Generale regionale e i direttori dei Conservatori.
Le modalità di attuazione dei corsi, con particolare riferimento alla loro articolazione e all'assegnazione dei partecipanti, costituiranno oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali.
I corsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a, b, c, c/ter, 1-bis avranno inizio entro il mese di marzo 2005 (anno accademico 2004/2005).
I corsi indicati alle lettere c-bis e 1-ter del suindicato art. 2 saranno attivati entro il 31 dicembre 2005 e comunque appena sarà completato il monitoraggio degli aventi titolo.
Corre l'obbligo in merito sottolineare che il conseguimento del titolo (specializzazione o abilitazione) è finalizzato all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti, che, a normativa vigente, vanno pubblicate entro il 31 maggio.

Contenuto, articolazione dei corsi
Gli allegati programmi dei corsi, che sono parte integrante del decreto sopracitato, prevedono una durata complessiva di 700 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e di 500 ore per le scuole secondarie.
Al fine di assicurare un'adeguata qualità dei corsi, non sono consentite ulteriori riduzioni, oltre il limite di assenza previsto dall'art. 7, comma 5 del D.M. n. 21 del 9/2/2005.
L'articolazione dei corsi, la loro durata e le verifiche intermedie e finali sono disciplinate negli allegati al decreto e si conformano a quelle degli analoghi corsi attualmente funzionanti nella Facoltà di Scienze della formazione primaria, nei corsi Ssis e nei corsi di specializzazione per il sostegno.
Ai sensi del citato art. 7, comma 5, le competenti commissioni valuteranno eventuali titoli accademici e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento in possesso dei corsisti e riconosceranno eventuali crediti, finalizzati all'esonero parziale dalla frequenza di alcune attività.
I corsi, di norma, si terranno per tre giorni alla settimana (due in orario pomeridiano e il sabato per l'intera giornata), fermo restando diverse modalità di articolazione che si ritenessero più rispondenti alle diverse realtà territoriali e alle esigenze di frequenza dei corsisti (corsi a distanza, partecipazione ad iniziative di tipo intensivo durante la sospensione delle lezioni nelle istituzioni scolastiche).
Saranno riaperti i termini, secondo le disposizioni indicate nell'art. 7 comma 5, per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi relativi alla fruizione del diritto allo studio (150 h), da concedere anche in esubero rispetto all'aliquota relativa al personale docente, purché entro il limite dell'aliquota complessiva calcolata sui posti funzionanti.

I costi
L'onere a carico del corsista sarà quantificato dalle singole Università e Accademie presso cui sono attivati i corsi che forniranno anche le opportune informazioni in merito ai tempi e modalità di pagamento, di tasse e contributi. Il Ministero valuterà e porrà in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.

I requisiti di accesso: il servizio
Per omogeneità di trattamento tra le categorie di docenti interessati, il termine finale utile per la maturazione dei requisiti di servizio viene fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione (6 giugno 2004).
Possono essere valutati i servizi comunque prestati indifferentemente in scuole di ordine e gradi diversi.

I requisiti di accesso: assenza di abilitazione o idoneità
Possono conseguire una ulteriore abilitazione o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso di altra abilitazione o idoneità.
Il personale in servizio con incarico a tempo indeterminato è escluso dalla partecipazione ai citati corsi.

Ammissione ai corsi di docenti abilitati con riserva ai sensi dell'O.M. 1/2001
In riferimento all'art. 2, comma 7/bis, della legge 143/2004, che prevede il riconoscimento dell'abilitazione, nei confronti di docenti che, esclusi a suo tempo per mancanza dei 360 giorni di insegnamento entro il 27 aprile 2000, abbiano maturato tale requisito entro la data di entrata in vigore della legge n. 306/2000, pubblicata sulla G.U. il 28/10/2000, si precisa che tale norma si applica esclusivamente a tale fattispecie, senza ulteriori estensioni ad altre cause di esclusione (possesso di altre abilitazioni, servizio non valido, mancanza del titolo di accesso, etc.).
I docenti che non beneficiano di tale sanatoria devono frequentare i corsi speciali per conseguire l'abilitazione o l'idoneità, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge n. 143/2004.

Corsi abilitanti per docenti specializzati nel sostegno
I docenti che conseguono l'abilitazione o l'idoneità ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.M. n. 21/2005, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, con priorità per posti di sostegno.

Organizzazione dei corsi sul territorio - Valutazione delle domande di iscrizione
I partecipanti ai suindicati corsi speciali indirizzano le domande di partecipazione ai Centri di servizi amministrativi, in considerazione della concreta possibilità dei Centri di valutare, anche sulla base degli atti d'ufficio, la validità dei requisiti di accesso ai corsi.
In relazione al numero delle domande si procederà alla ripartizione, su base territoriale, dei corsisti.
L'attivazione dei corsi sarà possibile a livello provinciale, regionale e anche a livello interregionale, utilizzando le strutture decentrate delle università e quelle particolarmente attrezzate di alcune istituzioni scolastiche.

Scadenza termini presentazione istanze
Si comunica che l'avviso di emanazione del decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del 15 febbraio 2005.
Dalla predetta data decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande da parte degli interessati. I modelli di domanda sono allegati al D.M. 21/2005 e sono resi disponibili sul sito internet e sulla rete intranet del Miur.
Pertanto, la scadenza del predetto termine è fissata improrogabilmente al 17 marzo 2005.

Per ogni ulteriore informazione le SS.LL. possono contattare il personale dei seguenti Uffici:
Dipartimento Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio III; Dir. dott. Giampaolo Pilo, Tel. 06/58495360, e-mail giampaolo.pilo@istruzione.it, fax 06/58495358; funzionario responsabile dott. Bianca Damiani, tel 06/58495356, fax 06/58495358.
Dipartimento Univ. Afam, Ric. Scient. E Tec. - Direzione Generale per l'Università - Uff. IX; Dir. dott. Teresa Cuomo, tel. 06/58497080 - 06/58497061, e-mail teresa.cuomo@miur.it, fax 06/58497242; funzionario responsabile dott. Guia Dejana, tel. 06/58497295, e-mail michela.dejana@miur.it, fax 06/58497242.
Direzione per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - Uff. II; Dir. dott. Angela Russo, tel 06/58497938, e-mail angela.russo@miur.it, fax 06/58497241; funzionario responsabile dott. Paola Castellucci, tel 06/58497794, e-mail paola.castellucci@miur.it.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino

IL DIRETTORE GENERALE
Antonello Masia

IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Civello


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