Nota 28 settembre 2001 Prot. n. 476

Oggetto: Personale ATA. Trasferimento per incompatibilità ambientale

Sulla G.U. n. 112/L del 9.5.2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 che ha riordinato in un unico testo le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Gli art. 72 e l’allegato A di cui all’articolo 71 1° comma fanno una elencazione di norme abrogate, tra le quali è riportato l’articolo 32 del D. P. R. 10.1.1957 n.3 cui fa rinvio l’articolo 567 del D.Lvo 16.4. 1994 n. 297, che disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA.

Su quanto sopra si richiama l’attenzione delle SS.LL. atteso che è stato segnalato che vengono ancora adottati provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale di personale ATA, pur essendo stato abrogato tale istituto.

Con l’occasione si rammenta che l’articolo 3 della Legge 27.3.2001 n. 97 disciplina il trasferimento d’ufficio del dipendente di amministrazioni pubbliche a seguito di rinvio a giudizio dello stesso.


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