Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
Si rende noto che, in data
26 maggio 2004, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge
citato in oggetto apportando, in sede di conversione, alcune modifiche
e integrazioni alle disposizioni previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo.
Le disposizioni di cui trattasi
vengono recepite in un apposito provvedimento in corso di emanazione, che
integra e modifica il decreto direttoriale del 21/4/2004 con il quale è
stata avviata la procedura di aggiornamento delle graduatorie su indicate.
Nelle more della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, in considerazione
della particolare urgenza, va, comunque, immediatamente garantita agli
interessati la possibilità di modificare e integrare le domande
presentate entro la data del 21 maggio u.s.
A tal fine, pertanto, con
la presente nota vengono recepite ed anticipate le predette disposizioni
per consentire la tempestiva acquisizione della necessaria dichiarazione
integrativa da parte degli interessati da rendere secondo le precisazioni
e le indicazioni operative di seguito elencate.
A) Validità delle
graduatorie permanenti
1. A norma dell'art. 1, comma
4, della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le fasce delle graduatorie
permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a decorrere dall'anno
scolastico 2005/2006. Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile
2004 è modificato nel senso che la validità delle graduatorie
permanenti, attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all'anno
scolastico 2004/2005.
2. Per gli anni scolastici
2005/2006 e 2006/2007 le graduatorie permanenti saranno, pertanto, riformulate
sulla base di apposito provvedimento.
B) Modifiche alla tabella
di valutazione dei titoli
1. La legge di conversione
del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 non prevede, salvo che per le
graduatorie di Strumento musicale, (articolo 1, comma 4/bis), alcun nuovo
inserimento per l'a.s. 2004/2005. La tabella di valutazione dei titoli
per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di conversione
del citato decreto legge n. 97 (allegato A alla presente nota),
che sostituisce la precedente tabella (All. 2) di cui al D.D.G. 21 aprile
2004, non prevede più la valutazione del servizio militare in precedenza
valutabile, mentre prevede la valutazione di nuovi titoli, la rideterminazione
del punteggio relativo ad alcuni titoli e, infine, consente nuove possibilità
di opzione in materia di titoli di accesso e titoli di servizio, come più
avanti analiticamente indicato.
2. Al fine di poter acquisire
i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte di tali candidati, i medesimi
dovranno presentare apposita dichiarazione integrativa delle domande già
presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004, mediante il modello allegato
alla presente nota (All. B), compilando le sezioni che interessano,
entro il termine perentorio fissato alla successiva lettera F punto 1 (14
giugno 2004).
C) Categorie di candidati
che possono presentare le dichiarazioni integrative
Si premette che i candidati
interessati sono quelli già inseriti nella terza fascia delle graduatorie
permanenti o che abbiano chiesto l'iscrizione per l'a.s. 2004/2005 e che
i titoli dichiarati devono essere stati conseguiti entro e non oltre il
21 maggio 2004, data di scadenza della presentazione della domanda di inserimento,
trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti.
1. I candidati già iscritti
nella graduatoria permanente per la scuola dell'infanzia o per la scuola
primaria, in virtù dell'avvenuto superamento di un concorso per
titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
in possesso anche della laurea in Scienze della formazione primaria, di
cui non hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso, possono chiedere
di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la laurea predetta,
al fine di beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A), punto A.4/bis)
della tabella di valutazione annessa alla presente nota con contestuale
riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea quale altro titolo
(lettera C, tabella di valutazione). Il titolo d'accesso posseduto originariamente
sarà valutato ai sensi della lettera C), punto C.3) della tabella
di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in graduatoria
o che hanno chiesto l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la
laurea in Scienze della formazione primaria, i 24 punti citati saranno
attribuiti automaticamente dal Sistema informativo.
2. I candidati che hanno prestato
servizio in scuola statale o paritaria - in quest'ultimo caso dal momento
del riconoscimento della parità - in classe di concorso o posto
di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - lettera
B), punto B3), lettera b/bis) - possono chiedere la valutazione di tale
servizio che verrà effettuata nella misura del 50%, fornendo dichiarazione
mediante l'apposita sezione del modello (All. B). In considerazione
della predetta innovazione, che comporta la diversa valutabilità
di periodi di servizio tra i quali anche quelli precedentemente non valutabili,
il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto
B1) della tabella di valutazione, non può superare il limite massimo
di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali super-valutazioni di cui al
punto B) lettera h) della predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente
valutabili sia di tipo specifico che non specifico non potranno superare
i sei mesi per anno scolastico. I periodi di servizio valutabili sono quelli
corrispondenti a periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna
delle altre graduatorie permanenti in cui il candidato è iscritto,
ovvero periodi di servizio comunque validamente prestati, purché
non svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a
quelli effettuati durante la frequenza dei corsi biennali Ssis.
3. I candidati che, ai sensi
della lettera B), punto B.3), lettera c) della tabella di valutazione,
hanno prestato servizio nelle attività di sostegno, con il possesso
del prescritto titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso,
area disciplinare o posto, possono chiedere che il servizio prestato dal
17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di concorso
comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. Analogamente
tale richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola secondaria
di primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso. A tal fine i
candidati interessati devono indicare sia la classe di concorso prescelta,
compresa nella medesima area disciplinare, cui va ascritto il servizio
in questione, sia quella precedentemente indicata, cui invece il servizio
non va imputato.
4. I candidati che ai sensi
della lettera B), punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione,
hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei
comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90 e negli istituti
penitenziari, possono chiedere la valutazione doppia per detti servizi.
A tal fine il candidato dovrà indicare analiticamente il periodo
o i periodi oggetto di rivalutazione, già dichiarati nella domanda
inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi di servizio prestati negli
istituti penitenziari possono essere disaggregati da quelli eventualmente
svolti presso l'istituto principale.
Per quanto riguarda, poi,
le scuole di montagna la legge di conversione prevede che il servizio debba
essere stato prestato in un comune di montagna classificato come tale ai
sensi della legge n. 991/1952. L'elenco completo di tali comuni è
allegato alla presente nota (All. D). Tuttavia, come ulteriore condizione,
la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà
avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento
metri a livello del mare. Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare,
nell'apposita sezione del modello B l'ubicazione della scuola e il periodo
di servizio. Il competente Csa, anche sulla base di appositi supporti che
saranno forniti dal Sistema informativo, verificherà se la dichiarazione
dell'interessato soddisfi entrambi i requisiti suindicati.
D) Graduatorie permanenti
di Strumento musicale nella scuola media
1. Ai sensi dell'art. 1, comma
4/bis della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
nelle graduatorie provinciali permanenti di Strumento musicale nella scuola
media, già costituite ai sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono
inseriti, a domanda (All. C), da presentare entro il termine perentorio
del 14 giugno 2004, i docenti in possesso del diploma abilitante di Didattica
della musica, purché in possesso del diploma di Conservatorio dello
specifico strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003/2004,
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall'a.s.
1999/2000.
2. I docenti di cui al comma
1 sono iscritti nella II fascia della graduatoria permanente della specifica
specialità strumentale, a pieno titolo, se già in possesso
entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione dei requisiti previsti al precedente comma, ovvero, con riserva,
qualora non abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di
servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l'ulteriore obbligo di inviare
entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione
sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto adempimento, il
competente Ufficio scolastico provvederà allo scioglimento della
riserva. Resta inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento sarà
effettuata per quelli prestati sino al termine ultimo del 21 maggio 2004,
per assicurare parità di trattamento con i candidati già
inseriti nella stessa graduatoria.
E) Rideterminazione automatica
dei punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso
di altra abilitazione o idoneità, il punteggio più favorevole,
previsto dalla lettera C), punto C.3) della tabella di valutazione annessa
alla presente nota, rispetto a quello previsto dal medesimo punto C.3)
della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004, è attribuito automaticamente dal Sistema informativo.
2. Al servizio militare e
servizi sostitutivi assimilati ad esso per legge, già dichiarati
ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera
B), punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata con decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio
in quanto nella legge di conversione tale valutazione è stata soppressa.
Pertanto, se già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto
automaticamente dal Sistema informativo. Qualora per lo stesso periodo
l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far valere potrà integrare
la domanda precedentemente presentata utilizzando il modello B.
F) Presentazione delle dichiarazioni
integrative e istanze di iscrizione nelle graduatorie di Strumento musicale
1. Le dichiarazioni integrative
e le istanze di iscrizione nelle graduatorie di Strumento musicale dovranno
essere spedite esclusivamente con raccomandata A/R ovvero presentata a
mano, utilizzando rispettivamente gli appositi modelli allegati alla presente
nota (All.B e C), entro il termine perentorio del 14 giugno
2004.
2. Resta confermata la data
del 21 maggio 2004, come termine ultimo per la valutazione dei titoli posseduti.
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.
G) Definizione delle graduatorie
permanenti
Com'è noto, entro il
prossimo mese questo Ministero dovrà procedere, previa ripartizione
del contingente di 15.000 unità autorizzato, che sarà resa
nota in tempi brevi, alle assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente inserito in posizione utile nelle graduatorie di cui trattasi.
A tal fine, pur nella ristrettezza
dei tempi assegnati, considerato che il prevedibile numero delle assunzioni
da effettuare potrà essere soddisfatto in moltissime province con
le graduatorie permanenti di I e di II fascia, si invitano le SS.LL. ad
esaminare con assoluta priorità le relative domande di aggiornamento,
procedendo, successivamente, all'esame di quelle di III fascia.
L'individuazione dei casi
in cui il ricorso alla III fascia, peraltro già verificato come
residuale in pochissime province per la scuola dell'infanzia e primaria,
verrà effettuato anche attraverso l'ausilio del Sistema informativo.
Sarà in tal modo possibile
procedere alla definizione e alla pubblicazione della I e II fascia separatamente
rispetto alla III, ove necessario, al fine di poter procedere alle assunzioni
nei tempi previsti. La presente nota sarà pubblicata nel sito internet
del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo
www.istruzione.it e nella rete intranet.
Si pregano le SS.LL. di voler dare alla stessa massima diffusione inviandone il testo alle istituzioni scolastiche della regione di competenza ed invitando i rispettivi dirigenti scolastici a curarne la massima pubblicizzazione nei confronti dei docenti interessati.
ALLEGATI:
Allegato A: Tabella di valutazione dei titoli
Allegato B: Integrazione alla domanda per l'a.s. 2004/2005
Allegato C: Domanda di iscrizione nelle graduatorie di Strumento musicale
Allegato D: Elenco Comuni di montagna
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