Oggetto: Legge 440/97 - A.F. 2001 - Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. - Piano di riparto di Euro 6.042.545,72 (pari a Lire 11.700.000.000)
Le risorse finanziarie finalizzate all'integrazione scolastica degli
alunni in situazione di disabilità, sono incrementate per la somma
di Euro 6.042.545,72 (pari a Lire 11.700.000.000) a seguito del reimpiego
di somme non utilizzate per gli istituti atipici, come più avanti
meglio specificato.
Questo incremento di risorse potrà rappresentare un'opportunità
per qualificare gli interventi specifici operando, come previsto dalla
normativa vigente e in continuità con quanto disposto dalla precedente
circolare 13 settembre 2001, n.139, per promuovere una maggiore sinergia
tra gli istituti scolastici e tra questi e gli altri soggetti cui sono
attribuite specifiche competenze in relazione all'integrazione scolastica,
nonché con le rappresentanze del mondo associativo interessato.
Sembra quindi utile, nel definire il piano di riparto e le assegnazioni
alle Direzioni Regionali di tali risorse aggiuntive, richiamare il quadro
normativo di riferimento e le finalità da perseguire che le Direzioni
Regionali potranno realizzare graduando le priorità degli interventi,
in relazione alle specifiche esigenze territoriali.
1) Quadro di riferimento normativo
Ai fini della pianificazione delle azioni si evidenzia che la legge
quadro 104/92 sui diritti delle persone in situazione di disabilità
è punto di riferimento essenziale per ogni attività di supporto
dell'integrazione scolastica, anche alla luce delle modifiche normative
che hanno precisato le competenze e le responsabilità dei diversi
soggetti istituzionali per l'integrazione scolastica delle persone disabili.
L'autonomia didattica, organizzativa - gestionale delle istituzioni scolastiche
di cui al D.P.R. 275/99 consente flessibilità ed individualizzazione
dei percorsi formativi più idonei in relazione alla disabilità
manifestata e la logica della legge 328/00 costituisce il parametro di
riferimento per la realizzazione di un sistema integrato di interventi
nei servizi sociali. L'integrazione realizzata nel sistema scolastico fa
parte di un progetto più complessivo con competenze ridefinite in
base al d. lgs. 112/98 (art. 139), che ha conferito compiti e funzioni
al sistema dei governi territoriali, anche in materia di istruzione, in
particolare per quanto attiene l'organizzazione dei "servizi di supporto
organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni in situazione di
handicap".
In tale contesto gli accordi di programma, previsti dalla legge 104/92,
possono configurarsi come patti territoriali attraverso i quali le istituzioni
scolastiche, le reti di scuole, le aziende socio sanitarie, gli enti locali,
le famiglie e le rappresentanze del mondo associativo interessato, garantiscono
una migliore sinergia di azione reciproca per l'ottimizzazione degli interventi
finanziari e delle risorse del personale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Gli accordi di programma sia di livello regionale che di livello locale,
in relazione alle diversità delle esigenze del territorio, dovrebbero
essere orientati alla creazione di servizi di supporto (sostegni tecnologici,
informazione, formazione documentazione, ecc.), che mettano in comune le
diverse risorse materiali, informative e di consulenza dei soggetti istituzionali
coinvolti, costituendo anche strutture tecniche di supporto alle decisioni
con modalità, competenze, funzioni eventualmente stabilite dagli
stessi accordi, qualora si persegua la linea della pianificazione e programmazione
congiunta degli interventi e dell'integrazione delle azioni.
2) Indicazioni operative
È in questo quadro che le istituzioni scolastiche definiscono
nel piano dell'offerta formativa gli impegni didattici ed organizzativi
in rapporto alle esigenze dell'alunno disabile, coinvolgendo tutto il personale
della scuola (e non solo l'insegnante di sostegno) e possono partecipare
a pieno titolo alla stipula di accordi di programma sull'integrazione degli
alunni disabili, insieme agli altri soggetti istituzionali coinvolti, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze.
Si potrebbe evitare in tal modo il verificarsi di situazioni limite
come quella in cui il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha accolto recentemente
una domanda cautelare relativa agli obblighi di assistenza specialistica
da parte dei servizi sanitari locali, nei confronti di un alunno con una
gravissima forma di allergia. Nella fattispecie il Tribunale dispone che
il Servizio Sanitario debba assicurare, durante l'orario di frequenza scolastica
del minore, la presenza di un infermiere, al fine di tutelarne le specifiche
esigenze terapeutiche, che condizionavano l'effettiva integrazione scolastica.
Il rispetto delle diversità delle disabilità e la necessità
di valutare caso per caso gli strumenti idonei a soddisfare gli effettivi
bisogni di ogni singolo alunno fanno sì che l'integrazione scolastica
non possa essere risolta solo con l'automatica correlazione tra disabilità
ed insegnante di sostegno; l'attività didattica va ricondotta infatti
al suo naturale ambito formativo, cioè alla scuola e al suo piano
dell'offerta formativa, esonerandola dallo svolgere un ruolo di supplenza
rispetto ad inadempienze di altri soggetti.
Dal quadro normativo vigente emerge che la disabilità va intesa
nella sua integralità e come destinataria finale di una serie di
azioni che fanno capo a diversi soggetti istituzionali; pertanto tutti
i servizi, compreso quello formativo, devono tendere al rispetto delle
differenze e delle specificità dei bisogni educativi e assistenziali
relativi all'età e alle disabilità, di cui occorre tener
conto anche nelle iniziative di formazione del personale della scuola e
nell'organizzazione delle strutture amministrative.
3) Risorse finanziarie
Per quanto attiene ai finanziamenti già assegnati, si ricorda
alle Direzioni Regionali in indirizzo che le risorse finanziarie dell'anno
2002, destinate ai capitoli relativi agli interventi per i disabili, finalizzati
alla didattica ed alla strumentazione dell'integrazione degli alunni e
alla formazione del personale docente, sono già state assegnate
nella loro entità complessiva ai diversi centri di responsabilità
regionali, che potranno pertanto provvedere, qualora non l'abbiano già
fatto, a ripartirle tra le istituzioni scolastiche interessate.
Per quanto attiene le risorse che andranno ad incrementare i finanziamenti
di cui sopra, si trasmette l'allegato piano di riparto - effettuato in
proporzione al numero degli alunni disabili presenti nell'anno scolastico
2000/2001, secondo i dati comunicati dal Servizio per l'Automazione e l'Innovazione
Tecnologica - relativo ad un ulteriore stanziamento di Lire 11.700.000.000,
pari ad Euro 6.042.545,72, (di cui alla variazione di bilancio di previsione
del M.I.U.R., disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
n. 120908 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.P.B.
- Ufficio XIV).
Si ricorda che con la direttiva n.51 del 21 marzo 2001 tale finanziamento
era destinato, originariamente, agli istituti a carattere atipico di cui
all'art.21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, ove nel decorso
anno 2001 si fossero insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla
riforma dei predetti istituti. Considerato che non è stato perfezionato
il regolamento degli istituti atipici e che pertanto tali organi di gestione
non hanno potuto insediarsi nei tempi prescritti, la somma di Lire 11.700.000.000,
pari ad Euro 6.042.545,72, è stata destinata ad incrementare le
risorse finanziarie finalizzate all'offerta formativa di integrazione scolastica
degli alunni in situazione di disabilità, come previsto all'ultimo
capoverso della lettera bb), punto 4 della sopracitata direttiva.
Con il decreto in oggetto indicato, è stata, quindi, disposta
la variazione di bilancio in termini di competenza, tra i capitoli 1810
"fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per
gli interventi perequativi" ed il cap. 2181 "Spese per la sperimentazione
didattica e metodologica nelle classi con alunni portatori di handicap".
4) Interventi finanziabili
Gli importi, di cui alla tabella allegata, verranno utilizzati dalle
Direzioni Generali Regionali, valutando, in base alle esigenze del territorio,
la priorità delle seguenti finalità:
1. finanziare interventi finalizzati al miglioramento complessivo dell'offerta
formativa e alla soluzione dei problemi dell'integrazione scolastica, favorendo
lo sviluppo di reti tra scuole che operino nel territorio non solo come
supporti di informazione, scambio, formazione, documentazione, ma anche,
laddove previsto da specifici accordi di programma, anche in fase di elaborazione,
come strutture tecniche di supporto alle decisioni;
2. per integrare il budget delle istituzioni scolastiche che abbiano
rappresentato a codeste Direzioni regionali situazioni di particolare complessità
e difficoltà per la presenza, all'interno della scuola, di alunni
in situazione di disabilità particolarmente grave;
3. per implementare il budget complessivo delle istituzioni scolastiche,
con assegnazione diretta alle istituzioni medesime, in relazione al numero
degli alunni disabili, per una finalizzazione integrata con tutte le esigenze
di potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica.
Per acquisire una complessiva e puntuale conoscenza delle iniziative
poste in essere, la scrivente Direzione Generale invierà successivamente
agli Uffici scolastici Regionali, una scheda di rilevazione finalizzata
a raccogliere informazioni sulle modalità di utilizzo dei fondi
destinati complessivamente all'integrazione scolastica e sui risultati
conseguiti: dati indispensabili per le scelte strategiche da perseguire
con i futuri finanziamenti. Per informazioni riguardanti la presente circolare,
gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio IV di questa Direzione
Generale, fax 06/58492484.
Indirizzo e-mail: dgelem.div3@istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Silvana Riccio)
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