Nota 30 aprile 2002 Prot. n. 186

Oggetto: Legge 440/97 - A.F. 2001 - Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. - Piano di riparto di Euro 6.042.545,72 (pari a Lire 11.700.000.000)

Le risorse finanziarie finalizzate all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità, sono incrementate per la somma di Euro 6.042.545,72 (pari a Lire 11.700.000.000) a seguito del reimpiego di somme non utilizzate per gli istituti atipici, come più avanti meglio specificato.
Questo incremento di risorse potrà rappresentare un'opportunità per qualificare gli interventi specifici operando, come previsto dalla normativa vigente e in continuità con quanto disposto dalla precedente circolare 13 settembre 2001, n.139, per promuovere una maggiore sinergia tra gli istituti scolastici e tra questi e gli altri soggetti cui sono attribuite specifiche competenze in relazione all'integrazione scolastica, nonché con le rappresentanze del mondo associativo interessato. Sembra quindi utile, nel definire il piano di riparto e le assegnazioni alle Direzioni Regionali di tali risorse aggiuntive, richiamare il quadro normativo di riferimento e le finalità da perseguire che le Direzioni Regionali potranno realizzare graduando le priorità degli interventi, in relazione alle specifiche esigenze territoriali.

1) Quadro di riferimento normativo
Ai fini della pianificazione delle azioni si evidenzia che la legge quadro 104/92 sui diritti delle persone in situazione di disabilità è punto di riferimento essenziale per ogni attività di supporto dell'integrazione scolastica, anche alla luce delle modifiche normative che hanno precisato le competenze e le responsabilità dei diversi soggetti istituzionali per l'integrazione scolastica delle persone disabili. L'autonomia didattica, organizzativa - gestionale delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 275/99 consente flessibilità ed individualizzazione dei percorsi formativi più idonei in relazione alla disabilità manifestata e la logica della legge 328/00 costituisce il parametro di riferimento per la realizzazione di un sistema integrato di interventi nei servizi sociali. L'integrazione realizzata nel sistema scolastico fa parte di un progetto più complessivo con competenze ridefinite in base al d. lgs. 112/98 (art. 139), che ha conferito compiti e funzioni al sistema dei governi territoriali, anche in materia di istruzione, in particolare per quanto attiene l'organizzazione dei "servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni in situazione di handicap".
In tale contesto gli accordi di programma, previsti dalla legge 104/92, possono configurarsi come patti territoriali attraverso i quali le istituzioni scolastiche, le reti di scuole, le aziende socio sanitarie, gli enti locali, le famiglie e le rappresentanze del mondo associativo interessato, garantiscono una migliore sinergia di azione reciproca per l'ottimizzazione degli interventi finanziari e delle risorse del personale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Gli accordi di programma sia di livello regionale che di livello locale, in relazione alle diversità delle esigenze del territorio, dovrebbero essere orientati alla creazione di servizi di supporto (sostegni tecnologici, informazione, formazione documentazione, ecc.), che mettano in comune le diverse risorse materiali, informative e di consulenza dei soggetti istituzionali coinvolti, costituendo anche strutture tecniche di supporto alle decisioni con modalità, competenze, funzioni eventualmente stabilite dagli stessi accordi, qualora si persegua la linea della pianificazione e programmazione congiunta degli interventi e dell'integrazione delle azioni.

2) Indicazioni operative
È in questo quadro che le istituzioni scolastiche definiscono nel piano dell'offerta formativa gli impegni didattici ed organizzativi in rapporto alle esigenze dell'alunno disabile, coinvolgendo tutto il personale della scuola (e non solo l'insegnante di sostegno) e possono partecipare a pieno titolo alla stipula di accordi di programma sull'integrazione degli alunni disabili, insieme agli altri soggetti istituzionali coinvolti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
Si potrebbe evitare in tal modo il verificarsi di situazioni limite come quella in cui il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha accolto recentemente una domanda cautelare relativa agli obblighi di assistenza specialistica da parte dei servizi sanitari locali, nei confronti di un alunno con una gravissima forma di allergia. Nella fattispecie il Tribunale dispone che il Servizio Sanitario debba assicurare, durante l'orario di frequenza scolastica del minore, la presenza di un infermiere, al fine di tutelarne le specifiche esigenze terapeutiche, che condizionavano l'effettiva integrazione scolastica.
Il rispetto delle diversità delle disabilità e la necessità di valutare caso per caso gli strumenti idonei a soddisfare gli effettivi bisogni di ogni singolo alunno fanno sì che l'integrazione scolastica non possa essere risolta solo con l'automatica correlazione tra disabilità ed insegnante di sostegno; l'attività didattica va ricondotta infatti al suo naturale ambito formativo, cioè alla scuola e al suo piano dell'offerta formativa, esonerandola dallo svolgere un ruolo di supplenza rispetto ad inadempienze di altri soggetti.
Dal quadro normativo vigente emerge che la disabilità va intesa nella sua integralità e come destinataria finale di una serie di azioni che fanno capo a diversi soggetti istituzionali; pertanto tutti i servizi, compreso quello formativo, devono tendere al rispetto delle differenze e delle specificità dei bisogni educativi e assistenziali relativi all'età e alle disabilità, di cui occorre tener conto anche nelle iniziative di formazione del personale della scuola e nell'organizzazione delle strutture amministrative.

3) Risorse finanziarie
Per quanto attiene ai finanziamenti già assegnati, si ricorda alle Direzioni Regionali in indirizzo che le risorse finanziarie dell'anno 2002, destinate ai capitoli relativi agli interventi per i disabili, finalizzati alla didattica ed alla strumentazione dell'integrazione degli alunni e alla formazione del personale docente, sono già state assegnate nella loro entità complessiva ai diversi centri di responsabilità regionali, che potranno pertanto provvedere, qualora non l'abbiano già fatto, a ripartirle tra le istituzioni scolastiche interessate.
Per quanto attiene le risorse che andranno ad incrementare i finanziamenti di cui sopra, si trasmette l'allegato piano di riparto - effettuato in proporzione al numero degli alunni disabili presenti nell'anno scolastico 2000/2001, secondo i dati comunicati dal Servizio per l'Automazione e l'Innovazione Tecnologica - relativo ad un ulteriore stanziamento di Lire 11.700.000.000, pari ad Euro 6.042.545,72, (di cui alla variazione di bilancio di previsione del M.I.U.R., disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 120908 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.P.B. - Ufficio XIV).
Si ricorda che con la direttiva n.51 del 21 marzo 2001 tale finanziamento era destinato, originariamente, agli istituti a carattere atipico di cui all'art.21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, ove nel decorso anno 2001 si fossero insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. Considerato che non è stato perfezionato il regolamento degli istituti atipici e che pertanto tali organi di gestione non hanno potuto insediarsi nei tempi prescritti, la somma di Lire 11.700.000.000, pari ad Euro 6.042.545,72, è stata destinata ad incrementare le risorse finanziarie finalizzate all'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità, come previsto all'ultimo capoverso della lettera bb), punto 4 della sopracitata direttiva.
Con il decreto in oggetto indicato, è stata, quindi, disposta la variazione di bilancio in termini di competenza, tra i capitoli 1810 "fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" ed il cap. 2181 "Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni portatori di handicap".

4) Interventi finanziabili
Gli importi, di cui alla tabella allegata, verranno utilizzati dalle Direzioni Generali Regionali, valutando, in base alle esigenze del territorio, la priorità delle seguenti finalità:
1. finanziare interventi finalizzati al miglioramento complessivo dell'offerta formativa e alla soluzione dei problemi dell'integrazione scolastica, favorendo lo sviluppo di reti tra scuole che operino nel territorio non solo come supporti di informazione, scambio, formazione, documentazione, ma anche, laddove previsto da specifici accordi di programma, anche in fase di elaborazione, come strutture tecniche di supporto alle decisioni;
2. per integrare il budget delle istituzioni scolastiche che abbiano rappresentato a codeste Direzioni regionali situazioni di particolare complessità e difficoltà per la presenza, all'interno della scuola, di alunni in situazione di disabilità particolarmente grave;
3. per implementare il budget complessivo delle istituzioni scolastiche, con assegnazione diretta alle istituzioni medesime, in relazione al numero degli alunni disabili, per una finalizzazione integrata con tutte le esigenze di potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica.

Per acquisire una complessiva e puntuale conoscenza delle iniziative poste in essere, la scrivente Direzione Generale invierà successivamente agli Uffici scolastici Regionali, una scheda di rilevazione finalizzata a raccogliere informazioni sulle modalità di utilizzo dei fondi destinati complessivamente all'integrazione scolastica e sui risultati conseguiti: dati indispensabili per le scelte strategiche da perseguire con i futuri finanziamenti. Per informazioni riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio IV di questa Direzione Generale, fax 06/58492484.
Indirizzo e-mail: dgelem.div3@istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Silvana Riccio)

TABELLAA - CAP. 2181
REGIONE ALUNNI LIRE EURO
ABRUZZO 3.245 301.687.790 155.808,74
BASILICATA 1.308 121.604.730 62.803,60
CALABRIA 6.195 575.949.410 297.453,05
CAMPANIA 15.051 1.399.292.470 722.674,25
EMILIA ROMAGNA 7.433 691.046.040 356.895,49
FRIULI VENEZIA G. 2.261 210.205.100 108.561,87
LAZIO 13.605 1.264.857.640 653.244,45
LIGURIA 2.855 265.429.180 137.082,73
LOMBARDIA 16.345 1.519.595.340 784.805,50
MARCHE 2.657 247.021.380 127.575,90
MOLISE 672 62.475.670 32.265,99
PIEMONTE 8.358 777.043.790 401.309,63
PUGLIA 11.007 1.023.321.480 528.501,44
SARDEGNA 3.985 370.485.350 191.339,72
SICILIA 14.331 1.332.353.740 688.103,28
TOSCANA 5.867 545.455.020 281.704,01
UMBRIA 1.411 131.180.280 67.748,96
VENETO 9.261 860.995.590 444.667,11
TOTALE 125.847 11.700.000.000 6.042.545,72

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