Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo in applicazione dell'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124, siglato il 20.7.2000, dall'ARAN e dai rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.07.2001, prevedeva che in sede di CCNI sarebbero stati definiti modalità, tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli Enti Locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.
L'art. 51 bis del CCNI sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2001/2002, sottoscritto il 27.01.2000, ha previsto il trasferimento di tale personale su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo.
La nota n. 56/SD del 30.03.2001 di questo ufficio, cui si fa seguito, faceva riserva di comunicare termini e modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dei dipendenti in questione.
Con la presente si disciplina quanto segue:
I competenti Provveditori agli studi stipuleranno i relativi contratti a tempo indeterminato con i soggetti già titolari di posti a tempo parziale e che abbiano ottenuto il trasferimento su posti a tempo pieno, con decorrenza giuridica dal 1.9.2001 ed economica dalla data di effettivo inizio delle attività a tempo pieno.
I Provveditori agli studi potranno, altresì, stipulare, con le
decorrenze di cui sopra, contratti di lavoro a tempo indeterminato e su
posti a tempo pieno, con soggetti assunti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, titolari in istituzioni scolastiche in cui vi sia disponibilità
di posti a tempo pieno e consenzienti alla trasformazione del contratto
da tempo parziale a tempo pieno.
Qualora, tuttavia, in una istituzione scolastica vi sia un numero di
dipendenti assunti a tempo parziale superiore alla disponibilità
di posti a tempo pieno, il Provveditore agli studi interessato stipulerà
contratti di assunzione a tempo indeterminato su posti a tempo pieno, nei
limiti della disponibilità dei posti, con il personale che abbia
espresso il proprio consenso alla conversione del rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno e che sia collocato, in posizione favorevole,
nella graduatoria di circolo o istituto, formulata dal Dirigente Scolastico
secondo le modalità previste per la compilazione delle graduatorie
finalizzate all'individuazione dei perdenti posto, così come stabilito
dal citato CCNI sulla mobilità.
I Provveditori agli studi stipuleranno, infine, comunque, con le decorrenze sopra indicate con i soggetti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa inferiore al 50% di quella a tempo pieno, contratti di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità previste dall'art. 52 del CCNL - comparto scuola - del 1995 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Si precisa che i posti e le sedi occupate dagli interessati non sono disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso, per il corrente anno scolastico.
Le operazioni di cui sopra dovranno essere attivate e concluse con tempestività e comunque non oltre il 31 ottobre 2001, per consentire tutti i successivi adempimenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di conoscere la situazione numerica e per qualifica del personale interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
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