Oggetto: Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Iscrizioni anticipate nella scuola dell’infanzia – posti in organico
Com’è noto alle SS.LL.,
la legge n.53/2003, nel prevedere uno specifico finanziamento finalizzato
alla realizzazione degli anticipi nella scuola primaria e nella scuola
dell’infanzia, dispone, per quanto concerne specificamente la scuola dell’infanzia,
che “per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 possono iscriversi,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente
con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti
posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno
della scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono tre anni
di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all’art. 2, comma 1, lettera
e).”
In particolare per l’anno
scolastico 2004/2005, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del decreto
legislativo n.59/2004 e dalle disposizioni attuative contenute nella circolare
n. 29 del 5 marzo 2004, possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia
le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età entro il 28
febbraio 2005. Tanto “ secondo criteri di gradualità e in forma
di sperimentazione ….. anche in relazione all’introduzione di nuove professionalità
e modalità organizzative”.
Questo Ministero, dal canto
suo, con Circolari n. 37 del 24 marzo e n. 54 del 6 luglio 2004, ha avuto
modo di far presente che sarebbe stata attivata una fase negoziale in funzione
della sperimentazione delle citate nuove figure professionali e modalità
organizzative, riservandosi, in tale ottica, di adottare le conseguenti
determinazioni e procedere all’assegnazione delle risorse disponibili.
Ciò posto e tenuto
conto della circostanza che i tempi a disposizione per la definizione di
nuove figure professionali e di nuove modalità organizzative non
sono compatibili con le particolari e indifferibili esigenze rappresentate
dalle diverse realtà territoriali, e che la materia degli organici
non è rimessa alla sede negoziale ma costituisce oggetto di informativa,
si dispone che nelle more di tale definizione, si dia corso all’istituzione
“in organico di fatto” dei posti come di seguito ripartiti per ciascuna
Regione, secondo le richieste pervenute.
REGIONE |
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ABRUZZO |
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BASILICATA |
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CALABRIA |
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CAMPANIA |
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EMILIA ROMAGNA |
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FRIULI |
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LAZIO |
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LIGURIA |
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LOMBARDIA |
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MARCHE |
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MOLISE |
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PIEMONTE |
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PUGLIA |
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SARDEGNA |
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SICILIA |
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TOSCANA |
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UMBRIA |
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VENETO |
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TOTALE GENERALE |
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I citati posti dovranno essere,
pertanto, utilizzati dalle SS.LL., sentite le Organizzazioni Sindacali,
per la graduale generalizzazione del servizio e, ove ricorrano le condizioni
di cui alla C.M. n. 2 del 13 gennaio 2004, per l’avvio in via sperimentale
della pratica degli anticipi. Al riguardo si richiamano, altresì,
le disposizioni contenute nelle CC.MM. n. 101 del 18 settembre 2002 e nella
già citata n. 29 del 5 marzo 2004.
Si ringrazia per la fattiva
collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- f.to - Pasquale Capo –
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