Valutazione alunni e ruolo dirigenti scolastici
Pervengono numerosi quesiti intesi a chiarire il
ruolo dei dirigenti scolastici nelle valutazioni periodiche e finali degli
apprendimenti degli alunni.
I dubbi che vengono sollevati si legano alle considerazioni
svolte nella Circolare Ministeriale n. 85 del 3/12/2004 relativa alla tematica
della valutazione interna propria delle istituzioni scolastiche alla quale
sembra in numerosi contesti, essere stata attribuita una valenza interpretativa
ultronea rispetto al quadro normativo complessivo in vigore.
Al riguardo si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
• gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19/2/2004,
n. 59 relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria
di 1° grado, incardinano nei docenti la primaria responsabilità
valutativa dei discenti sottolineando un aspetto della funzione che costituisce
da sempre ineliminabile prerogativa degli stessi;
• il procedimento valutativo non è espressione
peraltro di giudizi espressi solo singolarmente essendo i Consigli di classe
la sede nella quale i giudizi si arricchiscono delle valenze del confronto
interdisciplinare;
• gli organi collegiali della scuola, le cui norme
disciplinatrici non sono state oggetto di abrogazione, sono presieduti
dai dirigenti scolastici che costituiscono il necessario momento di sintesi
delle attività scolastiche e sono onerati della rappresentanza esterna
delle istituzioni.
Ne deriva che per tali aspetti le norme di riforma del primo ciclo non hanno portato a significative innovazioni e che nelle fasi della valutazione i dirigenti scolastici conservano tutte le pregresse prerogative.
La circostanza che il modello di scheda allegato alla circolare ministeriale n. 85 sopracitata evidenzi spazi riservati alla firma dei docenti delle classi non vuole, né potrebbe essere altrimenti, essere modificativa degli assetti giuridici sopra descritti. Infatti il modello proposto costituisce una mera indicazione esemplificativa in un contesto nel quale anche la scelta della modulistica viene rimessa alle libere determinazioni dell'autonomia di ogni singola scuola, sicché la firma dei docenti non è da considerare elemento essenziale degli atti in cui la valutazione si esprime a differenza di quella del dirigente scolastico per la rilevanza comunicativa esterna che i modelli di valutazione esprimono.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione ai presenti chiarimenti fra tutte le dipendenti istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
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