Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in corso
di perfezionamento il decreto indicato in oggetto, che verrà sottoposto
successivamente al controllo di legge e, quindi, pubblicato nella G.U.
Nelle more di definizione dell'iter procedurale
preordinato alla piena operatività del provvedimento in questione
che, in relazione alla previsione legislativa, disciplina un intervento
straordinario dello Stato, si ritiene utile rimettere copia del medesimo,
con annessi allegati, con preghiera di trasmetterlo alle istituzioni scolastiche
funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali, perché ne
informino immediatamente le famiglie preavvertendole di acquisire ulteriori
notizie al riguardo nel mese di settembre.
Di quanto sopra si pregano le SS.LL. di dare comunicazione
agli Enti locali interessati. I Provveditori agli Studi delle sedi capoluogo
di Regione sono pregati di informare i Presidenti delle medesime.
Questo Ministero fa riserva di dare comunicazione
dell'avvenuta formalizzazione del provvedimento che interessa, delle eventuali
modifiche o integrazioni intervenute nella fase del riscontro e della pubblicazione
nella G.U.
SCHEMA DI DECRETO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 27, comma 1 della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno
1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle
sedute del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione,
di concerto con il Ministro dell'Interno
Art. 1 - Beneficiari
1. Possono accedere al beneficio della fornitura
gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono
l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito
annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente a trenta milioni
di lire.
2. Gli studenti della scuola secondaria superiore
possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri
di testo alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio è richiesto da chi esercita
la potestà genitoriale.
4. Le scuole comunicano al Comune le richieste degli
studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici
di cui al presente decreto.
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole
elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
Art. 2 - Criteri per la determinazione della situazione
economica equivalente
1. La valutazione della situazione economica equivalente
del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare
composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da
quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente del nucleo
familiare si ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il
nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in
mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziare.
3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:
a) lire 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda
in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso
abitativo o residenziale nel Comune di residenza; tale importo è
elevato a lire 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano
altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri Comuni;
non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di
locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate
in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
b) lire 1.000.000 per il secondo figlio, lire 1.500.000
per il terzo figlio e lire 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi
al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;
c) lire 2.000.000 per ciascun ulteriore componente
del nucleo familiare che sia a carico del richiedente, detta cifra è
aumentata a 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;
d) lire 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui
alla lettera b) per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità
superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunga nel caso uno dei genitori
dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità
che determini impossibilità di produrre reddito.
4. Il richiedente attesta la situazione economica
equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'Allegato
B.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere
conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di
controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte
salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi
regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
Art. 3 - Ripartizione dei fondi tra le Regioni
1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono ripartite tra le Regioni in ragione della percentuale di famiglie
con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'ISTAT sulla base dell'analisi
dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate Tabelle A/1 e A/2.
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle
Regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai Comuni e al
Ministero dell'Interno.
3. In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti
a disposizione, singole Regioni, allo scopo di rendere quanto più
possibile rapide ed efficaci nei confronti delle famiglie le procedure
attuative del presente decreto, possono richiedere all'Amministrazione
dell'Interno di rimettere direttamente ai Comuni le quote loro assegnate
dal piano regionale di riparto.
4. Ove le Regioni non provvedano a trasmettere i
piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme
ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai Comuni dal Ministero
dell'Interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente
in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi
dati disponibili.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto
sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle Regioni
alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge
nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi
a carico del Ministero della Pubblica Istruzione si applica lo sconto determinato
ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n.
719.
Art. 4 - Disposizione finanziaria
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari
a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello
stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.4 -
capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per
l'anno 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
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(b) |
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PIEMONTE |
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LOMBARDIA |
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VENETO |
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LIGURIA |
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EMILIA ROMAGNA |
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TOSCANA |
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MARCHE |
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UMBRIA |
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ABRUZZO |
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SICILIA |
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SARDEGNA |
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ITALIA |
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(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito al di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie).
(b) Numero di alunni iscritti ai tre anni di corso della scuola media di 1° grado e al 1° anno di corso della scuola secondaria superiore.
(c) Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).
(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione
al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.
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(b) |
(c) |
(d) |
PIEMONTE |
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(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito al di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie).
(b) Numero di alunni iscritti nei vari anni di corso, successivi al primo, nella scuola secondaria superiore.
(c) Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).
(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.
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