Nota 3 maggio 1979, n. 565

Presenza dei docenti alle assemblee studentesche.

In risposta alla nota a margine, si comunica che, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 416/1974, il Preside e i docenti che lo desiderino possono (e non devono) assistere alle assemblee studentesche.

E' evidente, quindi, che la legge, non avendo previsto un obbligo specifico di partecipazione per il preside e per i docenti ha voluto che tale attività assembleare fosse autogestita dagli studenti. Per tale motivo questo Ministero, tra l'altro, ha più volte ribadito che il preside e i docenti non hanno il diritto di partecipare attivamente alle assemblee studentesche e di prendere la parola durante il loro svolgimento, ma solo di assistervi, a meno che il regolamento di assemblea o gli studenti di volta in volta non prevedano tale possibilità.

Ciò premesso, se non esiste un obbligo specifico di partecipazione, neanche è possibile la ricerca in via generale e preliminare dei obblighi per il preside e i docenti di vigilanza e di responsabilità per fatti che possono accadere durante le assemblee. Ciò naturalmente al di fuori della norma contenuta nell'art. 44 del D.P.R. n. 416/1974 citato che conferisce al preside il potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento d'assemblea o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento di essa.

Ai docenti, di conseguenza, anche se assistono all'assemblea, non può essere assegnata alcuna forma di vigilanza, né addossata alcuna responsabilità per "culpa in vigilando".

La partecipazione alle assemblee studentesche, del resto, non è obbligatoria neanche per gli studenti e sarà necessario, quindi, di volta in volta, in relazione ai fatti accaduti, ricercare i responsabili.


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