Oggetto: D.M. n. 64 del 28 luglio 2004 - Graduatorie di circolo e di istituto
In riferimento ai quesiti pervenuti
in materia, si precisa su conforme parere dell'Ufficio legislativo, espresso
in data 3 settembre 2004, che la laurea in scienze della formazione primaria
non ha valore abilitante anche per le graduatorie del personale educativo.
Considerato che la legge delega
n. 53 del 28 marzo 2003, all'art. 5, limita tale validità all'insegnamento
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, i laureati in scienze
della formazione primaria, ad indirizzo elementare, possono essere inseriti
solo nella terza fascia delle graduatorie di istituto del personale educativo,
in quanto, il titolo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 341/90
consente la partecipazione ai relativi concorsi.
Si ritiene opportuno, inoltre,
ricordare che i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale conservano
la loro validità, ai fini dell'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e per le attività di
istitutore, solo se conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, come dispone l'art.
2 del D.I. 10 marzo 1997, concernente la norma transitoria per il passaggio
al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna
ed elementare, prevista dall'art. 3 della legge n. 341/1990.
Si fa presente, altresì,
che come già precisato relativamente alle graduatorie permanenti
nella nota prot. n. 691 del 10 maggio 2004, anche i titoli di studio comunitari,
debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica
italiana, danno diritto a punteggio come "altri titoli", ai sensi della
lettera C), comma 1 del Regolamento delle supplenze, di cui al D.M. n.
201/2000.
Si comunica, infine, che è
in corso di definizione la validità delle lauree specialistiche,
di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, ai fini dell'insegnamento.
Pertanto, in attesa dell'acquisizione
del parere del C.N.P.I., i Dirigenti scolastici, inseriranno con riserva,
nelle graduatorie di circolo e di istituto, i docenti in possesso di tali
lauree.
Resta inteso che, comunque, le
lauree specialistiche sono valutate come "altro titolo" qualora l'aspirante
possegga un altro titolo di accesso alle graduatorie.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
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