Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. - Chiarimenti
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito a problematiche connesse alla valutabilità di titoli e alla compilazione dei modelli di domanda annessi al decreto dirigenziale in oggetto e con il fine di fornire utili elementi per una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, si precisa quanto segue.
A) Titolo di accesso Ssis
- Graduatorie di III fascia - Tabella di valutazione allegata al decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004 (All. 2 al D.D.)
1) I 30 punti previsti dal
punto A.4) della tabella di valutazione a favore dell'abilitazione conseguita
presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis),
a seguito di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione
in ciascun biennio di durata legale del corso. Ne consegue, che ulteriori
30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora
trattasi di titolo Ssis conseguito a seguito di altro corso di durata biennale,
tenutosi in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio
che ha dato luogo ai primi 30 punti.
2) Nello stesso biennio di
durata legale del corso Ssis non è valutabile, ai sensi della medesima
tabella (All. 2 al D.D.), qualsiasi servizio di insegnamento prestato nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché il servizio militare o servizi
assimilati. A tal fine, i competenti Csa dovranno verificare le dichiarazioni
dei servizi prestati dai candidati interessati. Detti servizi, invece,
sono valutabili per graduatorie di I e II fascia e di Strumento musicale,
in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse quali allegati 1
e 3 al D.D. non prevedono tale divieto.
3) Posto che alle abilitazioni
Ssis, conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano
i 30 punti, eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata
dello stesso corso sono valutabili.
B) Servizi di insegnamento
1) Servizi contemporanei
- Non hanno rilevanza, per i motivi indicati al precedente punto
A.2), i servizi contemporanei afferenti a due graduatorie di I e/o II fascia,
ovvero a graduatoria di I o II fascia e a graduatoria di III fascia. Devono
essere considerati servizi rientranti nella previsione di cui al punto
B3) della tabella di valutazione e valutati per una sola graduatoria a
scelta dell'interessato, i servizi prestati nello stesso anno scolastico
in due insegnamenti o classi di concorso afferenti a graduatorie di III
fascia, qualora riguardino periodi sovrapposti relativi a due o più
contratti di lavoro distinti.
2) Servizi pregressi
- Secondo quanto previsto nell'Avvertenza al modello 1 di domanda, la sezione
G2 deve essere obbligatoriamente compilata per le graduatorie interessate
alle seguenti situazioni:
– servizi contemporanei;
– servizi prestati nelle scuole
di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di
montagna;
– servizi pregressi non dichiarati;
– servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge. Tali servizi vanno dichiarati
nella sez. G1 del modello 1 di domanda, se prestati dopo il 17 maggio
2003 e nella sez. G2, se prestati prima di tale data.
In tutti i casi sopraelencati
il candidato deve ridichiarare tutti i servizi di insegnamento prestati
già valutati, tenendo conto di quanto precisato nell'Avvertenza
al modello 1 di domanda e della prescrizione di cui alla nota 28 dello
stesso Mod. 1.
3) Limite dei 12 punti
di cui al punto B.1) della tabella di valutazione - Il predetto limite,
fatte salve le eventuali supervalutazioni previste per i servizi prestati
nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle scuole
elementari di montagna e la valutazione del servizio militare, è
posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria.
4) Servizi d'insegnamento
prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa
- Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella
di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari
nel Piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili
a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è
stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio
è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo
indicato nel contratto. Se il servizio d'insegnamento è stato prestato
mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole
non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e, quindi,
valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista
dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione.
C) Altri titoli (lett. C,
tabella di valutazione, All. 2)
1) Abilitazioni conseguite
per ambiti disciplinari o classi affini - Nel caso di valutazione in
una graduatoria di abilitazioni conseguite con unico esame per ambiti disciplinari
o classi affini afferenti ad altre graduatorie, è attribuito un
solo punto
(es.: valutazione per
la graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni conseguite con unico esame,
per le classi 43/A e 50/A a seguito di concorso ordinario per esami e titoli
indetto nel 1999).
Ove la valutazione riguardi
una delle graduatorie relative ad una delle classi di concorso comprese
nell'ambito, non è attribuito alcun punteggio (es.: valutazione,
rispettivamente, per le graduatorie 50/A e 43/A delle abilitazioni per
la classe 43/A e per la classe 50/A conseguite a seguito di concorso ordinario
per esami e titoli indetto nel 1999).
2) Il diploma abilitazione
Ssis e quello di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili
non sono valutabili ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione
in quanto, l'uno deve essere valutato al punto C.3) e l'altro è
titolo d'accesso alle attività di sostegno.
3) La laurea in Scienze motorie,
equiparata per legge al diploma Isef non è valutabile come altro
titolo, ai sensi del punto C.2) della tabella di valutazione, rispetto
al diploma citato.
4) Ai sensi del punto C.6)
della tabella di valutazione, si valuta un solo dottorato di ricerca. Sono
valutati anche i titoli di specializzazione universitari equiparati per
legge al dottorato di ricerca.
5) Sono valutati ai sensi
dei punti C.2), C.6) e C.11), della tabella di valutazione anche i titoli
rilasciati nei Paesi della U.E. A tal fine il titolo deve essere debitamente
tradotto e corredato della dichiarazione di valore in loco della competente
autorità diplomatica italiana che ne attesti la validità
e durata.
Si precisa, altresì,
che ai fini della predisposizione dell'elenco del sostegno nella scuola
media, le graduatorie di I e II fascia dello Strumento musicale, in considerazione
della particolarità della classe di concorso in questione, istituita
ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, vanno considerate corrispondenti,
rispettivamente, alla II e alla III fascia delle graduatorie permanenti
delle altre classi di concorso.
Infine, si fa presente che
nel modello 1, sez. F, in particolare sub F3 - Dichiarazione titoli culturali
e artistico-professionali per docenti di Strumento musicale... - , l'indicazione
che prevede che il personale deve ridichiarare tutti i titoli già
valutati non deve essere presa in considerazione.
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