Nota 12 dicembre 2001 Prot. n. 695
Oggetto: Piani di ottimizzazione - Ulteriori indicazioni
A seguito
dei vari quesiti pervenuti in merito alla definizione dei piani di ottimizzazione,
si reputa opportuno evidenziare alcuni punti, in modo che lo svolgimento
delle relative incombenze avvenga con criteri univoci sul territorio nazionale.
1)Fatturazioni
a)Per
il periodo 01 luglio – 15 settembre 2001, le fatture devono essere pagate
sulla base del numero di soggetti che risultano essere stati assunti, al
netto delle eventuali dimissioni nel periodo indicato. A tal riguardo gli
affidatari sono obbligati a comunicare queste ultime ai Dirigenti scolastici
interessati. Gli importi addebitabili saranno calcolati sulla base dei
periodi di effettiva presenza, nell’organico degli affidatari, dei singoli
soggetti assunti e di adeguate documentazioni che gli stessi consorzi affidatari
forniranno.
b)Eventuali
contestazioni sul numero di soggetti stabilizzati ed in forza all’impresa
alla data di riferimentodellafattura,comportanolaliquidazionedellastessaperlapartenon
contestata e l’apertura dell’eventuale contenzioso, da definiresulla
base delle procedure previste dal contratto - art. 15 (controversie ed
arbitrati ) come meglio definito al successivo punto 4-.
c)Limitatamente
al periodo 01 luglio - 15 settembre 2001, eventuali sospensioni dal servizio
dei soggetti stabilizzati per i quali gli affidatari possono avere accesso
a rimborsi totali o parziali degli oneri retributivi, sulla base della
normativa vigente (malattie, infortuni ecc. ), daranno luogo a storni delle
fatturazioni per gli importi netti così recuperati.
d)Per
gli Istituti Scolastici, gli oneri contrattuali, derivanti dall’assunzione
dei soggetti stabilizzati da parte degli affidatari, decorrono dalla data
di effettiva assunzione. Nel caso di contratti di lavoro stipulati in data
successiva al 01.07.2001 - ad integrazione e/o sanatoria di imprecisioni
degli elenchi nominativi degli aventi diritto, forniti originariamente
a questo Ministero dai soggetti competenti - ma con decorrenza dell’assunzione
retrodatata all’ 01.07.2001, in ottemperanza al D.M. prot. n. 65/2001,
gli oneri relativi vanno corrisposti ai Consorzi a partire da detta data,
previa certificazione, da parte degli stessi, della decorrenza dell’assunzione.
e)
Successivamente alla definizione dei piani di ottimizzazione, le fatture
-calcolate sul numero dei soggetti rilevato al 15.09.2001– andranno liquidate
in base alla effettiva erogazione del servizio, identificato e quantificato
nel piano di ottimizzazione, indipendentemente dalle modalità organizzative
dell’impresa e dalla distribuzione dei soggetti interessati tra i diversi
Istituti Scolastici.
Pertanto, le fatture resteranno intestate per intero all’Istituto Scolastico
che ha originariamente firmato il contratto, con le eventuali variazioni
di cui sopra, anche nel caso di assegnazione di parte del personale stabilizzato
ad altro Istituto per effetto dei piani di ottimizzazione, (come già
dettagliatamente esemplificato nella nota n. 440 del 14.9.2001, cui si
fa rinvio).
2)
Definizione dei piani di ottimizzazione
I
piani di ottimizzazione vanno redatti sulla base degli elementi e dei parametri
previsti in Convenzione. In particolare:
a. Planimetrie
Le
superfici da affidare per ciascun Istituto Scolastico sono quelle risultanti
dalleplanimetrie esistenti o da
misurazioni concordate dei plessi, al netto esclusivo di quelle eventualmente
affidatead altri soggetti,perl’erogazionedel
serviziodipuliziasulla
base di proroghe dei contratti di appalto in essere.
Le
superfici così definite vanno quantificate ed individuate da parte
dei Dirigenti Scolastici per l’affidamento, nei limiti della capacità
di erogazione del servizio da parte dei soggetti stabilizzati inseriti
nel contratto e calcolata sulla base dei parametri allegati alla Convenzione.
b.
Personale
La
messa in mobilità del personale si determina, pertanto, solo ove
si riscontri un sovradimensionamento della capacità di erogazione
del servizio esprimibile dall’organico del personale stabilizzato, inserito
nel contratto di terziarizzazione, rispetto alle esigenze del servizio
proprie dell’Istituto Scolastico titolare del contratto di cui sopra.
Nell’ipotesi
di esubero di capacità produttiva del personale stabilizzato rispetto
alle superfici disponibili presso l’Istituto ove detto personale risulta
impegnato, il conseguente trasferimento ad altri Istituti Scolastici dello
stesso comprensorio, nei quali è stata riscontrata una carenza di
personale rispetto alle superfici in essi disponibili, va concordatotra
le parti, così come previsto nella convenzione-quadro del 7 giugno
2001- art. 6 lett. F -;
Nei
casi in cui, a livello di comprensorio, la dimensione degli esuberi fosse
tale da non trovare assorbimento in altri Istituti Scolastici interessati,
l’utilizzo, in via eccezionale ed a carattere provvisorio, del personale
di cui trattasi, potrà essere oggetto di apposite intese da definirsi
negli ambiti dei piani di ottimizzazione.
3) Formalizzazione
del piano di ottimizzazione
a)Il
Direttore Generale Regionale, qualora non vi abbia già
provveduto, approveràe
recepirà i piani di ottimizzazione dei Comprensori, già concordati
e sottoscritti dalle parti interessate e confrontati con le Organizzazioni
Sindacali, con proprio atto redatto secondo lo schema sotto indicato:
-VISTO
il D.M. prot. n. 65 del 20.04.01 che regola le procedure di stabilizzazione
mediante terziarizzazione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 81/00, impegnati in attività socialmente
utili riconducibili a funzioni ausiliarie nelle istituzioni scolastiche
statali;
-VISTA
la convenzione quadro stipulata dal Ministero con i consorzi di imprese,
che prevede, tra l’altro, un piano di ottimizzazione dei servizi per il
migliore utilizzo di detto personale a livello regionale;
-VISTA
la nota ministeriale prot. n.440/01 che fornisce ulteriori indicazioni
per la predisposizione dei piani di ottimizzazione;
-VISTA
la nota ministeriale prot. n. 695 del 12.12.2001;
-SENTITI
i rappresentanti dei Provveditorati agli Studi;
-SENTITI
i rappresentanti dei Consorzi affidatari dei servizi per la Regione ................................... (CICLAT,
CNS, MANITAL, MILES);
-VISTI
i verbali degli incontri tra rappresentanti degli Uffici scolastici provinciali
e dei Consorzi affidatari dei servizi;
-SENTITE
le organizzazioni sindacali negli incontri del ...........................;
APPROVA
il
piano di ottimizzazione di utilizzo delle risorse umane di cui al decreto
ministeriale prot. n. 65/01 ed in particolare:
a-L’aggiornamento
al 15 settembre 2001 del personale assunto ai sensi del DM prot .n. 65/
2000 ancora in forza presso gli affidatari secondo l’allegata tabella
A;
b-Le
proposte relative alla determinazione della distribuzione di detto personale
presso le istituzioni scolastiche secondo l’allegata tabella B.
RIDETERMINAZIONE
AL 15 SETTEMBRE 2001 DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DEL DM prot. n.65/2000
PROVINCIA
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ISTITUTO
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CONSORZIO
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ASSUNTI
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IN FORZA
AL 15.9.2001
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DETERMINAZIONE
DELLA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE
Comprensorio
________________Consorzio_________________
a)dall’Istituto
________________ all’Istituto ________________ n. addetti____
b)“________________“________________“___
c)“________________“________________“___
Della
avvenuta approvazione, il Direttore generale regionale darà comunicazione
a tutte le Istituzioni scolastiche interessate edai
singoli Consorzi affidatari.
b)
A seguito di detta comunicazione i Consorzi invieranno ai Dirigenti scolastici
una comunicazione nella quale, recepite le disposizioni relative agli adempimenti
conseguenti all’approvazione dei piani di ottimizzazione, si precisano
le modifiche intervenute nel contratto di servizi in essere fra lo stesso
Consorzio e l’Istituzione scolastica, per effetto sia di quanto indicato
al punto 1 della presente sia dell’avvenuta approvazione del piano di ottimizzazione.
Si
richiamano, pertanto, le ipotesi che possono verificarsi a seguito dell’approvazione
del piano di ottimizzazione, che saranno oggetto delle comunicazioni suindicate:
c)
In casodieventuali
dissensi, fermorestandol’attuazione
dei piani diottimizzazione come
definitiperlepartinoncontestate,
si procederà, con la massima urgenza, alla convocazione, in ambito
regionale, delle parti interessate, al fine di dirimere le relative controversie.
4)
Livello di conciliazione e arbitrato:
All’art.
15 del Contratto di affidamentodei
servizi è prevista una procedura per la definizione di eventuali
contestazioni che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione,
esecuzione e risoluzione dei contratti.
La
citata procedura prevede tre livellidi
definizione delle controversie:
1)Incontro
tra le parti firmatarie del contratto (Dirigente Scolastico e Consorzio
affidatario) per ricercare una composizione amichevole;
2)Camera
di Conciliazione presso la competente CCIAA;
3)Collegio
arbitrale rituale.
Prima
di attivare le sedi previste ai punti 2) e 3), si ritiene opportuno strutturare
e proceduralizzare un ulteriore livello di “composizione amichevole”.
Tale
livello viene collocato presso la Direzione Regionale competente, sulla
base dei seguenti criteri e con possibilità di delega alla trattazione
in ambito provinciale.
Competenze:
interpretazione della lettera e dello spirito dei contratti e della Convenzione,
volta alla soluzione di conflitti derivanti dalla loro attuazione.
In
particolare:
-obblighi
delle imprese e dei Consorzi in relazione a:
·
quantità e qualità del servizio reso;
·
modalità organizzative.
-eventuale
contenzioso relativo a tempi, criteri e modalità dellafatturazione
del servizio e della relativa liquidazione.
L’ulteriore
livello di composizione amichevole è costituito da:
-
Direttore Generale Regionale o suo delegato;
-
Dirigente Scolastico interessato;
-
Rappresentante del Consorzio.
Resta
inteso che anche in tale fase le Direzioni Generali Regionali potranno
avvalersi, a loro richiesta, della collaborazione di Italia Lavoro.
5)
Modifiche orario di lavoro:
La
richiesta, che emerge in alcune realtà, di far effettuare ai soggetti
assunti ex D.M. prot. n. 65/2001 un orario di lavoro inferiore alle 30
ore settimanali medie, non può essere presa in considerazione nell’ambito
dell’attuale convenzione-quadro di attuazione dell’art. 3 comma 3 a) dello
stesso D.M. prot. n. 65/2001.
6)Rescissione
contratti:
I
contratti di affidamento dei servizi di pulizia, stipulati ai sensi del
D.M. prot. n. 65/2001 e della Convenzione Quadro del 07.06.2001, possono
essere rescissi esclusivamente sulla base di quanto previsto all’art. 14
(decadenza dell’affidamento) della Convenzione Quadro ed all’art. 10 (decadenza
dell’affidamento) del Contratto di Affidamento del servizio, con le modalità
previste all’art. 15 (controversie ed arbitrati) dello stesso contratto,
come meglio definito al precedente punto 4.
Si raccomanda la più puntuale attuazione di quanto sopra esposto e si sollecita la soluzione dei piani di ottimizzazione.
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