Provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all'avvio dell'anno scolastico 2006/2007
In previsione dell'imminente
avvio dell'anno scolastico 2006/2007, si ritiene utile fornire a codesti
Uffici e alle istituzioni scolastiche un quadro organico e sistematico
degli interventi posti in essere negli ultimi mesi nel settore dell'istruzione.
Tanto, sia ai fini di
un'aggiornata e puntuale ricognizione ed informazione su temi e problematiche
di rilevante interesse, connessi all'organizzazione e al funzionamento
dei servizi scolastici, sia perché il personale dell'Amministrazione
e gli operatori della scuola, soprattutto nella fase iniziale dell'anno
scolastico, possano attendere ai propri compiti sulla base di obiettive
certezze e consapevolezze.
In via preliminare, si
ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui provvedimenti di varia natura
che hanno inciso in maniera significativa sugli assetti istituzionali e
organizzativi dell'Amministrazione scolastica:
• Decreto-legge n. 181,
del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233
del 17/7/2006, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione
e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già
attribuite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300,
del 30 luglio 1999.
In dipendenza di quanto
sopra, occorrerà procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero nelle sue articolazioni centrali
e periferiche, in sostituzione di quello assunto con il D.P.R. n. 319 dell'11
agosto 2003.
Giova precisare che, ai
sensi dell'art. 1, comma 16, della menzionata legge n. 233, il Ministero
dell'Istruzione ha assunto la denominazione di Ministero della Pubblica
Istruzione.
Si è inteso, in
tal modo, riaffermare e sostenere la funzione pubblica della scuola, indipendentemente
dal soggetto gestore dell'offerta formativa. E ciò in coerenza con
il carattere unitario del Sistema nazionale pubblico di istruzione e in
ossequio al principio secondo il quale "la scuola non può lasciare
indietro nessuno, ma deve prendersi cura anche e soprattutto di chi ha
problemi e non può farcela da solo".
• Linee programmatiche,
con le quali il Ministro, in sede di audizione presso le Commissioni
Istruzione di Camera e Senato, ha individuato e illustrato le missioni
e gli obiettivi generali della sua azione di governo.
Il filo conduttore delle
citate Linee programmatiche (il cui testo integrale è consultabile
nel sito internet di questo Ministero) è quello di dar vita ad una
scuola che coniughi equità ed eccellenza, che garantisca a tutti
pari opportunità, promuova e valorizzi i meriti individuali, metta
al centro del Sistema scolastico l'alunno quale protagonista delle proprie
scelte e partecipe della sua crescita culturale, educativa e formativa.
Una scuola, insomma, che, in coerenza con il dettato dell'art. 3 della
Costituzione, sia in grado di prevenire e contrastare la dispersione scolastica,
la deprivazione culturale, le diverse tipologie di carenze e disabilità,
le discriminazioni e i pregiudizi, di valorizzare le differenze e di realizzare
la massima inclusione.
Le Linee programmatiche
prevedono poi che sia garantito il carattere unitario del Sistema nazionale
pubblico, in un quadro di sussidiarietà e cooperazione, al fine
di assicurare un servizio scolastico qualitativamente valido, che risponda
ad un'impostazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
Il raggiungimento di tali
obiettivi passa ovviamente attraverso l'azione impegnata e attenta dei
docenti, titolari di una missione delicata e complessa, che va opportunamente
valorizzata e incentivata, nonché attraverso la piena attuazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale condizione essenziale
per l'attuazione dei processi di innovazione e di qualificazione dell'intero
Sistema educativo.
• Direttiva generale
sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006, n. 5960/FR, del
25 luglio 2006, con la quale sono state individuate le "Prospettive
di scenario" dell'Amministrazione scolastica e sono stati dettati gli indirizzi
e le linee gestionali a cui debbono attenersi i Dipartimenti e gli Uffici
dell'Amministrazione centrale, regionale e locale.
La citata direttiva ha
riservato ampio spazio agli interventi volti a potenziare l'autonomia scolastica,
richiamandone e valorizzandone i princìpi ispiratori delineati nella
legge n. 59/1997.
L'autonomia, considerata
anche nelle sue interazioni con gli enti locali, i soggetti, gli organi
ed i livelli istituzionali del territorio, assume un ruolo di assoluta
centralità nell'ampio e articolato scenario tracciato dalla direttiva
summenzionata, che spazia dal richiamo alle iniziative da adottare per
la graduale eliminazione del precariato, alla progressiva generalizzazione
del servizio della scuola dell'infanzia, alle misure volte alla realizzazione
del tempo pieno e del tempo prolungato, all'avvio di interventi tesi a
valorizzare e modernizzare l'impianto culturale e didattico degli istituti
tecnici e professionali, all'alternanza scuola-lavoro, al potenziamento
dell'educazione degli adulti: il tutto muovendo dall'avvertita esigenza
che i processi di innovazione nascono dal confronto e dalla condivisione.
Nell'ambito del nuovo
contesto politico istituzionale e dei nuovi assetti organizzativi sopra
richiamati si collocano taluni importanti atti di carattere legislativo,
amministrativo e negoziale, che di seguito si indicano:
ATTI DI CARATTERE LEGISLATIVO
• Legge n. 235, del 17 luglio 2006, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 210, del 12 giugno 2006, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione, con la quale è stata disposta l'integrazione dei finanziamenti relativi ai compensi destinati alle commissioni degli esami di Stato.
• Legge n. 228, del 12 luglio 2006, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 maggio 2006, recante "Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione", con la quale è stata disposta:
– la proroga di ulteriori 18 mesi dei termini per l'eventuale modifica dei seguenti decreti legislativi:
- n. 76/2005, concernente
la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n.
53, del 28 marzo 2003;
- n. 77/2005, riguardante
la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
- n. 226/2005,
relativo alle norme generali e ai livelli essenziali delle prestazioni
nel secondo ciclo del Sistema educativo di istruzione e formazione, ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
- n. 227/2005,
concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti
ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 53, del 28 marzo 2003;
– la proroga:
- al 31 dicembre 2006
del termine ultimo per l'approvazione del Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, di cui al decreto legislativo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali);
- all'anno scolastico
2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del
personale docente della scuola secondaria di I grado;
- all'anno scolastico
2007/2008 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla
scuola dell'infanzia;
- all'anno scolastico
2008/2009 dell'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di II
grado.
Merita menzione, infine, il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, Università ed istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica".
ATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
• Decreto ministeriale
n. 4018/FR, del 31 maggio 2006
di sospensione dell'attuazione del D.M. n. 775, del 31 gennaio 2006, concernente
l'innovazione degli ordinamenti liceali e dei relativi percorsi di studio.
• Decreto ministeriale
n. 47, del 13 giugno 2006 e successiva nota prot. n. 721, del 22 giugno
2006, che hanno disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di
flessibilità temporale riservati alle istituzioni scolastiche dei
diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento
in materia di autonomia scolastica n. 275/1999.
• Circolare ministeriale
n. 45, del 9 giugno 2006, con la quale sono state impartite istruzioni
ed indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle
situazioni di fatto, per l'anno scolastico 2006/2007.
• Nota prot. n.
5596, del 12 giugno 2006, con la quale sono state fornite alcune
precisazioni relative al Portfolio delle competenze individuali, previsto
dalle Indicazioni nazionali nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo
di istruzione.
La suddetta nota, per
quanto concerne l'aspetto valutativo, ha precisato che, per l'anno 2005/2006,
potevano trovare applicazione sia i modelli previsti dalla circolare ministeriale
n. 84/2005, che quelli di cui al previgente ordinamento.
Allo stato, va evidenziato
che si è in attesa degli esiti dei contenziosi in atto relativamente
alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle conclusioni
del Garante della privacy relativamente al trattamento dei dati sensibili.
Per le ragioni suesposte
e tenuto conto del carattere provvisorio delle Indicazioni nazionali e
della circostanza che occorre procedere ad una complessiva revisione delle
stesse, nonché all'emanazione dei Regolamenti definitivi di attuazione
del decreto legislativo n. 59/2004, soccorrono fondate ragioni per suggerire
di soprassedere dall'applicazione delle modalità di valutazioni
introdotte dal Portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al
previgente ordinamento.
• Decreto ministeriale
n. 50, del 30 giugno 2006, concernente l'assunzione con contratto
a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed Ata per l'anno
scolastico 2006/2007.
ATTI DI CARATTERE
NEGOZIALE
Con la Sequenza contrattuale
conclusasi presso l'Aran in data 17 luglio 2006, è stato sottoscritto,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, l'Accordo
concernente:
a) il docente tutor;
b) la mobilità
del personale;
c) le prestazioni d'opera;
d) gli anticipi nella
scuola dell'infanzia.
a) Docente tutor
Sono state disapplicate
le disposizioni relative al docente tutor, individuate, per la scuola primaria,
nei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, e, per la scuola secondaria di I grado,
nel comma 5, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 59/2004.
Ciò in quanto "Nulla
è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli
artt. 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attività
di insegnamento) del vigente C.C.N.L.-Scuola e per quanto concerne l'organizzazione
delle attività educative e didattiche che rientra nell'autonomia
e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche."
b) Mobilità
del personale
In ordine alla mobilità
del personale, la citata Sequenza contrattuale ha previsto la disapplicazione
dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo
n. 59/2004, riguardante rispettivamente la scuola primaria e la scuola
secondaria di I grado. Di conseguenza, la mobilità del personale
scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale secondo la disciplina
prevista dall'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.
c) Contratti di prestazione
d'opera
Si premette che sono rimaste
in vigore le disposizioni di cui all'art. 40 del Regolamento di contabilità
delle istituzioni scolastiche, approvato con D.I. n. 44 del 1° febbraio
2001, concernente la possibilità di stipulare contratti di prestazione
d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione
di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Sono state, invece, disapplicate
le specifiche disposizioni relative ai contratti di prestazione d'opera,
previsti dal decreto legislativo n. 59/2004, che le istituzioni scolastiche
potevano stipulare per avvalersi di esperti con competenze diverse da quelle
disciplinari, possedute dai docenti dell'istituto.
In particolare:
– per la scuola primaria
è stato disapplicato il secondo periodo del comma 4, dell'articolo
7;
– per la scuola secondaria
di primo grado è stato disapplicato il secondo periodo del comma
4, dell'art. 10.
d) Anticipi nella
scuola dell'infanzia
In assenza della definizione
di nuove professionalità e modalità organizzative, condizione
necessaria per l'attuazione dell'istituto degli anticipi, si è convenuto
di non trattare tale tema in sede di Sequenza contrattuale. Pertanto mancano,
allo stato, le condizioni che possono consentire a livello centrale l'adozione,
in via generale, di provvedimenti autorizzativi degli anticipi.
– Esami di idoneità
nell'ambito del primo ciclo
Gli esami di idoneità,
all'interno del decreto legislativo n. 59/2004, hanno una disciplina diversa,
con riferimento alla scuola primaria (art. 8 comma 4) e alla scuola secondaria
di I grado (art. 11, comma 5). Nel primo caso il legislatore si è
limitato a disporre che "Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle
classi seconda, terza, quarta e quinta", senza alcuna indicazione in ordine
all'età richiesta per l'accesso.
Nel secondo caso (scuola
secondaria di I grado), il legislatore ha previsto che "Alle classi seconda
e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi
i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il
dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione
alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché
i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente,
da almeno uno o due anni".
Dal confronto tra le due
formulazioni, emerge in maniera chiara che la mancata indicazione dell'età
di accesso per sostenere l'esame di idoneità alle classi della scuola
primaria esclude comunque ammissioni di alunni in età anticipate
rispetto a quelle dei frequentanti i corsi ordinari.
Pertanto, potranno sostenere
l'esame di idoneità a classi successive alla prima solamente gli
alunni di età non inferiore a quella richiesta per la frequenza
in via ordinaria delle medesime classi.
Tale interpretazione si
lega, tra l'altro, alla considerazione che la riforma, nel consentire l'anticipo
delle iscrizioni alla prima classe, ha individuato il limite massimo di
età consentito al tal fine, oltre il quale potrebbero determinarsi
pregiudizi all'equilibrato sviluppo formativo degli alunni e difficoltà
nell'organizzazione didattica delle classi.
– Aumento dell'orario
obbligatorio settimanale nella scuola secondaria di I grado
Per effetto del primo
comma, lettera b) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 226/2005,
l'orario obbligatorio settimanale delle lezioni nella scuola secondaria
di primo grado passa, dall'anno scolastico 2006/2007, da 27 a 29 ore. Le
due ore settimanali aggiuntive constano rispettivamente in un'ora di insegnamento
in più della lingua inglese, che passa pertanto da due a tre ore
(la seconda lingua comunitaria resta confermata a due ore settimanali)
e in un'ora di insegnamento in più di tecnologia, per la quale era
prevista una sola ora.
In sede di definizione
dei citati incrementi di orario, è stata disposta anche una revisione
degli Obiettivi specifici di apprendimento relativi all'insegnamento dell'inglese
all'interno del primo ciclo nonché all'insegnamento della seconda
lingua comunitaria con riferimento alla scuola secondaria di I grado.
– Insegnamento potenziato
dell'inglese
Il comma 2 dell'articolo
25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 prevede che le famiglie,
in sede di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di I grado,
possano chiedere di utilizzare, per l'apprendimento della lingua inglese,
anche il monte ore annuo dedicato alla seconda lingua comunitaria. La scelta
darebbe luogo, per tutta la durata del corso di scuola secondaria di I
grado (e anche per il secondo ciclo), ad un insegnamento "potenziato" della
lingua inglese, pari a cinque ore settimanali, invece delle tre ore previste
in via ordinaria.
L'applicazione del succitato
comma 2, dell'art. 25 è stata sospesa dalla circolare n. 93 del
23 dicembre 2005 relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2006/2007
alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado,
in considerazione della non coincidenza dei tempi di messa a regime della
scuola secondaria di I grado e dell'avvio della riforma del II ciclo.
VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L'insieme dei provvedimenti
richiamati, in coerenza con le Linee programmatiche esposte dal Ministro
alle Commissioni Istruzione di Camera e Senato, tende a valorizzare l'autonomia
delle istituzioni scolastiche.
In questa ottica, in relazione
al tempo scuola previsto dagli ordinamenti (compresi quindi i modelli a
tempo pieno e a tempo prolungato), l'organizzazione dell'orario scolastico
e della suddivisione dei relativi compiti didattici va ricondotta ad una
coerenza ed unitarietà di impianto, evitando la frammentazione in
una miriade di attività. A tale scopo si richiama quanto disposto
dal D.P.R. n. 275/1999, art. 5, comma 3: "L'orario complessivo del curricolo
e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati
in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale,
fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo
previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".
Il richiamo all'autonomia
delle istituzioni scolastiche rimanda anche al rapporto tra competenze
della scuola - in particolare in materia di Piano dell'offerta formativa
(D.P.R. n. 275/1999, art. 3) e da curricolo (D.P.R. n. 275/1999, art. 8)
- e Indicazioni nazionali allegate al D.Lvo n. 59/2004 che hanno carattere
provvisorio, come esplicitamente indicato nel D.L.vo stesso.
Si prega di dare la massima
diffusione alla presente nota e di attivare occasioni di confronto e riflessione
sui punti e le problematiche sopra evidenziate, anche a mezzo di apposite
conferenze di servizio.
Questo Ministero resta
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per quanto possa rivelarsi
utile a supporto dell'azione di codesti Uffici e delle istituzioni scolastiche.
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