Nota del 6 giugno 2006 prot. n. 745

Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2006/2007. Terzo anno di funzionamento per il triennio 2004/2006. Presentazione domande

TITOLO I
COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE


Art. 1 - Posti di insegnamento e classi di concorso - Posti di personale educativo
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 del medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2006/2007 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.

Graduatorie di prima fascia
Le graduatorie di prima fascia per l'a.s. 2006/2007 risultano già definite in adempimento delle disposizioni di cui al punto 3 della C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, relativa all'assetto delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per l'a.s. 2006/2007.

Graduatorie di seconda fascia (validità triennale - 3° anno di vigenza)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2ª fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui alla C.M. n. 57 del 17 giugno 2005, si aggiungono ulteriori 3 blocchi composti da eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2006/2007, secondo il seguente ordine:

– 4° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2004/2005, che si trasferiscono;
– 5° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2005/2006 che si trasferiscono;
– 6° blocco: nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2006/2007, in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al D.M. n. 201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (Mod. D) e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.
 

Graduatorie di terza fascia (validità triennale - 3° anno di vigenza)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dellart. 5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3ª fascia, già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui alla C.M. n. 57 del 17 giugno 2005, si aggiungono ulteriori 3 blocchi composti da aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2006/2007, secondo il seguente ordine:

– 4° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2004/2005, che si trasferiscono;
– 5° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2005/2006, che si trasferiscono;
– 6° blocco: nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2006/2007, in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al D.M. n. 201/2000, in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (Mod. D), posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.

Art. 2 - Elenchi di sostegno e insegnamenti nelle scuole speciali
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.M. del 28 luglio 2004, tenendo conto, per quanto riguarda le posizioni degli aventi titolo all'inclusione negli elenchi di sostegno tratti dalla prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dei medesimi criteri di priorità con cui sono ordinate le rispettive graduatorie.
Secondo le specifiche disposizioni di cui al medesimo art. 12 del D.M. 28 luglio 2004 si opera per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole speciali per non vedenti e sordomuti.

TITOLO II
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Art. 3 - Ipotesi previste
L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2006/2007, così come specificato nel precedente Titolo I, viene definito in due fasi:

1) la prima, già attivata ai sensi della citata C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere le loro opzioni secondo le ipotesi previste dalla circolare medesima.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente nota, ma possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nell'a.s. 2005/2006;
2) la seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè:

Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per l'a.s. 2005/2006:

a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto (Mod. A);
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche (Mod. B);
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte (Mod. C).

Per gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006:

d) possibilità di presentazione di domanda d'insegnamento (Mod. D).

Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi aspiranti" anche il personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:

personale incluso in graduatoria permanente per l'a.s. 2006/2007: ferme restando le sedi scolastiche già espresse può presentare domanda per l'inclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle predette graduatorie relative all'a.s. 2005/2006;
personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2005/2006: ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c), può presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative all'a.s. 2005/2006;
personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per l'a.s. 2005/2006 che, avendo conseguito i relativi titoli di idoneità o abilitazione, richieda l'inclusione nella corrispondente seconda fascia, ferme restando le precedenti sedi scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Il cambiamento del titolo di accesso nelle graduatorie comporta che l'aspirante figuri come nuovo incluso nelle predette graduatorie e sia conseguentemente trattato secondo il sistema di priorità illustrato nel precedente art. 1.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande - Termini per il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili
Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a), b), c), d) del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente nota appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a), b), e c) rappresentano ipotesi tra loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto uno. In tutti i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b e c).
Il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione scolastica cui è affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006, rimangono per l'a.s. 2006/2007 nella stessa provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b).
Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006 e per l'a.s. 2006/2007 cambiano provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto dell'a.s. 2005/2006, la sede scolastica di gestione della domanda, cui deve essere indirizzata la domanda stessa, deve essere prescelta dall'interessato e, nel caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi scolastici, deve appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 5 luglio 2006.
Entro il medesimo termine è stabilito, per i nuovi inclusi, il possesso dei requisiti generali e dei titoli per l'accesso, così come il conseguimento dei titoli valutabili ai sensi delle tabb. A e B annesse al Regolamento emanato con D.M. 25/5/2000, n. 201 e di qualsiasi altra situazione influente ai fini della presente procedura.
Per i soli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006, interessati alla presentazione di uno dei moduli A, B, C di variazioni delle sedi scolastiche per l'a.s. 2006/2007 è stata resa disponibile, in aggiunta alla tradizionale modalità di inoltro delle domande alle competenti scuole, un'apposita funzione per la trasmissione diretta dei predetti dati da parte del candidato al Sistema informativo, tramite internet.
Si indicano, di seguito le modalità di trattazione dei due diversi sistemi di inoltro:

a) modalità tradizionale: inoltro o consegna, entro il 5 luglio 2006, alla scuola che gestisce la domanda;
b) modalità via web: agli aspiranti è data la possibilità di comunicare direttamente al Sistema informativo del Miur i dati contenuti in uno dei moduli A, B, C, tramite apposita funzione che sarà resa disponibile nel sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) nella sezione "reclutamento-graduatorie d'istituto on line", secondo le procedure descritte nell'apposita guida. Al termine dell'operazione, effettuata attraverso la predetta funzione e in caso di esito positivo, l'aspirante, seguendo le apposite istruzioni operative, produrrà una stampa dello specifico modulo, con l'indicazione "inserito tramite www.istruzione.it". Tale stampa, come indispensabile convalida dell'operazione, dovrà essere firmata e spedita o consegnata a mano alla scuola che gestisce la domanda, entro il citato termine del 5 luglio 2006.
La scuola che riceve i moduli A, B, C dovrà:

se la domanda è stata presentata con la modalità tradizionale, disporre l'acquisizione con le procedure appositamente predisposte allo scopo;
se la domanda è stata presentata via web, una volta accertata la corrispondenza della versione cartacea con i dati acquisiti tramite internet, procedere alla relativa conferma; in caso di mancata corrispondenza prevalgono i dati contenuti nel modulo cartaceo firmato dall'interessato. Ne consegue che tale modulo viene trattato secondo la modalità tradizionale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per la scelta delle sedi scolastiche è disponibile l'elenco aggiornato delle istituzioni di cui è possibile richiedere l'inclusione nelle relative graduatorie per l'a.s. 2006/2007.
In relazione alle due diverse possibilità di trasmissione dei moduli di variazione delle sedi scolastiche di cui al precedente punto 4, tale elenco è fruibile sia per consultazione da parte di coloro che presenteranno il modello con modalità di trasmissione per via tradizionale, sia per scelta diretta delle sedi da parte di coloro che utilizzeranno la modalità di trasmissione per via web.

Art. 5 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4 del Regolamento;
seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
La laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.
La laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola elementare.
Il diploma di Didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di Conservatorio ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A;
terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già scuola materna):

– diploma di scuola magistrale;
– diploma di istituto magistrale;

purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

b) posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):

– diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

c) cattedre di scuola secondaria di I grado:

– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni e lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di Strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.M. 28 luglio 2004;

d) cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:

– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado;
– la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatoie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di Istituto superiore di educazione fisica (Isef);

e) posti di personale educativo:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria;
f) posti di sostegno:
– si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12 del D.M. 28 luglio 2004.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come "altri titoli", di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana.
3. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (Cfu), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa".

Art. 6 - Valutazione del servizio militare di leva e servizi assimilati
Si richiama l'attenzione, per i conseguenti adempimenti nei casi di aspiranti che richiedano la valutazione del servizio militare di leva ai sensi delle disposizioni di cui alla nota n. 10 in calce alla tabella dei titoli allegata al D.M. 25 maggio n. 201, sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/2004 che si è espresso nel senso che il periodo svolto in servizio di leva comporta l'attribuzione di massimo 12 punti a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici.
Le predette disposizioni in materia di valutazione del servizio militare di leva si applicano anche alla tab. "B" annessa al D.M. n. 201/2000, relativa alla classe di concorso di "Strumento musicale nella scuola media".

Art. 7 - Province autonome di Trento e Bolzano - Regione Valle d'Aosta
Le disposizioni della presente nota non riguardano le province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, le quali, come è noto, adottano al riguardo propri provvedimenti.

Art. 8 - Disposizioni di rinvio
Per gli aspetti generali relativi all'espletamento della presente procedura che non trovano esplicita trattazione nella presente nota, rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per l'a.s. 2004/2005, in occasione della costituzione, per il primo anno del triennio 2004/2006, delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 28 luglio 2004.
Tale provvedimento - unitamente alla presente nota, al Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, alla relativa tabella di valutazione dei titoli, al tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso agli insegnamenti di scuola secondaria e al tabulato contenente l'elencazione delle scuole statali esprimibili con il relativo codice meccanografico - è accessibile tramite il sito internet di questo Ministero "www.istruzione.it" e tramite la rete intranet disponibile presso gli Uffici scolastici regionali, i Centri servizi amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.

La presente nota deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascun Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino

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