Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2006/2007. Terzo anno di funzionamento per il triennio 2004/2006. Presentazione domande
Art. 1 - Posti di insegnamento e classi di
concorso - Posti di personale educativo
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio
2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5
dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici
successivi al primo di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 del medesimo art. 5
- le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo
per l'a.s. 2006/2007 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento,
classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.
Graduatorie di prima fascia
Le graduatorie di prima fascia per l'a.s. 2006/2007
risultano già definite in adempimento delle disposizioni di cui
al punto 3 della C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, relativa all'assetto delle
graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per l'a.s. 2006/2007.
Graduatorie di seconda fascia (validità
triennale - 3° anno di vigenza)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi
11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l'inserimento in
coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione
in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2ª fascia,
già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni
di cui alla C.M. n. 57 del 17 giugno 2005, si aggiungono ulteriori 3 blocchi
composti da eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente
che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s.
2006/2007, secondo il seguente ordine:
– 4° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2004/2005,
che si trasferiscono;
– 5° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2005/2006
che si trasferiscono;
– 6° blocco: nuovi aspiranti, con punteggio
da valutarsi per l'a.s. 2006/2007, in base alla tabella di valutazione
dei titoli annessa al D.M. n. 201/2000, in relazione ai titoli dichiarati
nella domanda (Mod. D) e posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.
All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono
ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio,
in base alle preferenze.
Graduatorie di terza fascia (validità
triennale - 3° anno di vigenza)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi
11 e 12 dellart. 5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l'inserimento in
coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione
in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3ª fascia,
già ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni
di cui alla C.M. n. 57 del 17 giugno 2005, si aggiungono ulteriori 3 blocchi
composti da aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso che
si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s. 2006/2007,
secondo il seguente ordine:
– 4° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2004/2005,
che si trasferiscono;
– 5° blocco: aspiranti iscritti dall'a.s. 2005/2006,
che si trasferiscono;
– 6° blocco: nuovi aspiranti, con punteggio
da valutarsi per l'a.s. 2006/2007, in base alla tabella di valutazione
dei titoli annessa al D.M. n. 201/2000, in relazione ai titoli dichiarati
nella domanda (Mod. D), posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.
All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.
Art. 2 - Elenchi di sostegno e insegnamenti nelle
scuole speciali
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le
attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap
secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.M. del 28 luglio 2004,
tenendo conto, per quanto riguarda le posizioni degli aventi titolo all'inclusione
negli elenchi di sostegno tratti dalla prima, seconda e terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto, dei medesimi criteri di priorità
con cui sono ordinate le rispettive graduatorie.
Secondo le specifiche disposizioni di cui al medesimo
art. 12 del D.M. 28 luglio 2004 si opera per le graduatorie relative agli
insegnamenti delle scuole speciali per non vedenti e sordomuti.
Art. 3 - Ipotesi previste
L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2006/2007,
così come specificato nel precedente Titolo I, viene definito in
due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi della citata
C.M. n. 40 del 9 maggio 2006, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria
permanente che hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per
i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di
esprimere le loro opzioni secondo le ipotesi previste dalla circolare medesima.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere
le variazioni di provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente
nota, ma possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi
aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per
i quali non figuravano nell'a.s. 2005/2006;
2) la seconda, rivolta agli altri aspiranti non
inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare,
per realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M.
n. 201/2000 e cioè:
Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per l'a.s. 2005/2006:
a) possibilità di integrare il numero delle
scuole fino al massimo previsto (Mod. A);
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo
di 3 sedi scolastiche (Mod. B);
c) possibilità di cambiare provincia con
conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte (Mod. C).
Per gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006:
d) possibilità di presentazione di domanda d'insegnamento (Mod. D).
Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi
aspiranti" anche il personale già incluso in graduatorie di circolo
e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.
La possibilità di presentare domanda di cui
al presente punto d) può riguardare, pertanto, oltre il personale
che presenta per la prima volta domanda di inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:
– personale incluso in graduatoria permanente
per l'a.s. 2006/2007: ferme restando le sedi scolastiche già
espresse può presentare domanda per l'inclusione in seconda e/o
terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti
per i quali non era presente nelle predette graduatorie relative all'a.s.
2005/2006;
– personale già incluso in graduatorie
di circolo e di istituto di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2005/2006:
ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo
di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c),
può presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia
per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative
all'a.s. 2005/2006;
– personale già incluso in graduatorie
di circolo e di istituto di terza fascia per l'a.s. 2005/2006 che,
avendo conseguito i relativi titoli di idoneità o abilitazione,
richieda l'inclusione nella corrispondente seconda fascia, ferme restando
le precedenti sedi scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo
di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Il cambiamento del titolo di accesso nelle graduatorie comporta che l'aspirante figuri come nuovo incluso nelle predette graduatorie e sia conseguentemente trattato secondo il sistema di priorità illustrato nel precedente art. 1.
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione
delle domande - Termini per il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili
Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti
a), b), c), d) del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente
nota appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti",
quando è adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti
già inclusi in graduatoria, è opportunamente caratterizzato
per limitarne la compilazione all'evidenziazione dei soli elementi relativi
al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a), b), e c) rappresentano
ipotesi tra loro alternative sicché uno stesso candidato può
presentarne soltanto uno. In tutti i casi in cui l'espressione di sedi
scolastiche risulti complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni
scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno
considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1)
del precedente art. 3, il personale incluso in graduatoria permanente non
può presentare moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche
o provincia (tipologie a, b e c).
Il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata
A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione scolastica cui è
affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai
due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie
di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006, rimangono per l'a.s. 2006/2007
nella stessa provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che
gestiva in precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non può
rientrare tra quelle variabili per effetto della presentazione del modulo
di cui alla tipologia b).
Per coloro che già figuravano nelle graduatorie
di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006 e per l'a.s. 2006/2007 cambiano
provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo
e di istituto dell'a.s. 2005/2006, la sede scolastica di gestione della
domanda, cui deve essere indirizzata la domanda stessa, deve essere prescelta
dall'interessato e, nel caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi
scolastici, deve appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.
Il termine per la presentazione delle domande è
fissato al 5 luglio 2006.
Entro il medesimo termine è stabilito, per
i nuovi inclusi, il possesso dei requisiti generali e dei titoli per l'accesso,
così come il conseguimento dei titoli valutabili ai sensi delle
tabb. A e B annesse al Regolamento emanato con D.M. 25/5/2000, n. 201 e
di qualsiasi altra situazione influente ai fini della presente procedura.
Per i soli aspiranti già inclusi nelle graduatorie
di circolo e di istituto per l'a.s. 2005/2006, interessati alla presentazione
di uno dei moduli A, B, C di variazioni delle sedi scolastiche per l'a.s.
2006/2007 è stata resa disponibile, in aggiunta alla tradizionale
modalità di inoltro delle domande alle competenti scuole, un'apposita
funzione per la trasmissione diretta dei predetti dati da parte del candidato
al Sistema informativo, tramite internet.
Si indicano, di seguito le modalità di trattazione
dei due diversi sistemi di inoltro:
a) modalità tradizionale: inoltro o
consegna, entro il 5 luglio 2006, alla scuola che gestisce la domanda;
b) modalità via web: agli aspiranti
è data la possibilità di comunicare direttamente al Sistema
informativo del Miur i dati contenuti in uno dei moduli A, B, C, tramite
apposita funzione che sarà resa disponibile nel sito internet di
questo Ministero (www.istruzione.it) nella sezione "reclutamento-graduatorie
d'istituto on line", secondo le procedure descritte nell'apposita guida.
Al termine dell'operazione, effettuata attraverso la predetta funzione
e in caso di esito positivo, l'aspirante, seguendo le apposite istruzioni
operative, produrrà una stampa dello specifico modulo, con l'indicazione
"inserito tramite www.istruzione.it". Tale stampa, come indispensabile
convalida dell'operazione, dovrà essere firmata e spedita o consegnata
a mano alla scuola che gestisce la domanda, entro il citato termine del
5 luglio 2006.
La scuola che riceve i moduli A, B, C dovrà:
– se la domanda è stata presentata con
la modalità tradizionale, disporre l'acquisizione con le procedure
appositamente predisposte allo scopo;
– se la domanda è stata presentata via
web, una volta accertata la corrispondenza della versione cartacea
con i dati acquisiti tramite internet, procedere alla relativa conferma;
in caso di mancata corrispondenza prevalgono i dati contenuti nel modulo
cartaceo firmato dall'interessato. Ne consegue che tale modulo viene trattato
secondo la modalità tradizionale.
Si richiama l'attenzione sul fatto che per la scelta
delle sedi scolastiche è disponibile l'elenco aggiornato delle istituzioni
di cui è possibile richiedere l'inclusione nelle relative graduatorie
per l'a.s. 2006/2007.
In relazione alle due diverse possibilità
di trasmissione dei moduli di variazione delle sedi scolastiche di cui
al precedente punto 4, tale elenco è fruibile sia per consultazione
da parte di coloro che presenteranno il modello con modalità di
trasmissione per via tradizionale, sia per scelta diretta delle sedi da
parte di coloro che utilizzeranno la modalità di trasmissione per
via web.
Art. 5 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie
di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento
hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo
e d'istituto:
– prima fascia: gli aspiranti inseriti in
graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui
è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità
di cui all'art. 5, comma 4 del Regolamento;
– seconda fascia: gli aspiranti non inseriti
nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla
graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione
o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a
procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame
finale di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione
di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono, altresì,
inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale,
ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
La laurea in Scienze della formazione primaria per
l'indirizzo di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione
nella graduatoria di scuola per l'infanzia.
La laurea in Scienze della formazione primaria per
l'indirizzo di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo
all'inclusione nella graduatoria di scuola elementare.
Il diploma di Didattica della musica congiunto al
diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di Conservatorio
ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie
31/A e 32/A;
– terza fascia: gli aspiranti forniti di
titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
a) posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già scuola materna):
– diploma di scuola magistrale;
– diploma di istituto magistrale;
purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
b) posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):
– diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
c) cattedre di scuola secondaria di I grado:
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni e lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di Strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.M. 28 luglio 2004;
d) cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998, n. 39 e successive
integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche di cui al D.M. n.
22 del 9 febbraio 2005 equiparate, per l'accesso a classi di concorso della
scuola secondaria di II grado;
– la laurea in Scienze delle attività motorie
e sportive è titolo di accesso alle graduatoie 29/A e 30/A, per
effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136
con il diploma di Istituto superiore di educazione fisica (Isef);
e) posti di personale educativo:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che dia accesso a facoltà universitaria;
f) posti di sostegno:
– si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.
12 del D.M. 28 luglio 2004.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono
validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati
equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente
titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto
e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come "altri titoli", di cui
alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento
emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati
dalla competente Autorità diplomatica italiana.
3. Gli aspiranti che producano domanda per effetto
del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio
2005, preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento
di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei
settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (Cfu), devono riportare
in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso,
anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo,
nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito
il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli
interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei
previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari,
in materia di documentazione amministrativa".
Art. 6 - Valutazione del servizio militare di
leva e servizi assimilati
Si richiama l'attenzione, per i conseguenti adempimenti
nei casi di aspiranti che richiedano la valutazione del servizio militare
di leva ai sensi delle disposizioni di cui alla nota n. 10 in calce alla
tabella dei titoli allegata al D.M. 25 maggio n. 201, sulla sentenza del
Consiglio di Stato n. 1453/2004 che si è espresso nel senso che
il periodo svolto in servizio di leva comporta l'attribuzione di massimo
12 punti a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici.
Le predette disposizioni in materia di valutazione
del servizio militare di leva si applicano anche alla tab. "B" annessa
al D.M. n. 201/2000, relativa alla classe di concorso di "Strumento musicale
nella scuola media".
Art. 7 - Province autonome di Trento e Bolzano
- Regione Valle d'Aosta
Le disposizioni della presente nota non riguardano
le province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma della
Valle d'Aosta, le quali, come è noto, adottano al riguardo propri
provvedimenti.
Art. 8 - Disposizioni di rinvio
Per gli aspetti generali relativi all'espletamento
della presente procedura che non trovano esplicita trattazione nella presente
nota, rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per l'a.s.
2004/2005, in occasione della costituzione, per il primo anno del triennio
2004/2006, delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente
ed educativo, col D.M. 28 luglio 2004.
Tale provvedimento - unitamente alla presente nota,
al Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, alla relativa tabella di valutazione dei
titoli, al tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso
agli insegnamenti di scuola secondaria e al tabulato contenente l'elencazione
delle scuole statali esprimibili con il relativo codice meccanografico
- è accessibile tramite il sito internet di questo Ministero "www.istruzione.it"
e tramite la rete intranet disponibile presso gli Uffici scolastici regionali,
i Centri servizi amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le
istituzioni scolastiche.
La presente nota deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascun Ufficio.
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