Nota 7 maggio 2001 Prot. n. 42 /VM

Oggetto: Organici personale docente - A.S. 2001-2002 - Schema di decreto interministeriale

Al fine della determinazione degli organici di diritto del personale docente per il prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno trasmettere lo schema del decreto concernente l'oggetto, con il quale vengono, peraltro, determinate le consistenze delle dotazioni dello stesso personale.

Nel far presente che tale provvedimento è stato inviato, per il necessario concerto, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonché al Dipartimento per la funzione pubblica, si precisa che le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero essere apportate in merito saranno tempestivamente rese note alle SS.LL. per i conseguenti provvedimenti da adottare, qualora possibile, anche nella fase di adeguamento degli stessi organici alla situazione di fatto.


Disposizioni Sulla Determinazione degli Organici del Personale Docente

Il Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto

con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

ed il Ministro per la Funzione Pubblica

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

VISTI l’articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, concernenti l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 relativo all’attribuzione dell’organico funzionale nell’istruzione secondaria per agevolare, in un campione predefinito di istituzioni scolastiche, la sperimentazione dell’autonomia regolata dai decreti ministeriali 29 maggio 1998, n. 251, e 19 luglio 1999, n. 179;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, titoli II e III, recanti disposizioni concernenti, rispettivamente, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 inerente l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 3 giugno 1999, n.141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTI i decreti ministeriali 6 agosto 1999, n. 200 e 10 agosto 2000, n.200, relativi alle disposizioni per la determinazione delle consistenze delle dotazioni organiche provinciali ed ai criteri per la definizione degli organici di istituto del personale della scuola, rispettivamente per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104 con il quale sono state definite le consistenze provinciali della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell’istruzione secondaria di primo grado;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante norme in merito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 relativo all’organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTI la legge 10 febbraio 2000, n. 30 che disciplina il riordino dei cicli dell’istruzione e il programma quinquennale di attuazione con la conseguente relazione di fattibilità e congruità, presentati in Parlamento ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, della medesima legge,

CONSIDERATO, peraltro, che la Camera dei Deputati, con risoluzione n. 6-00155 del 12.12.2000 e il Senato della Repubblica, con risoluzione n. 6-0057 del 21.12.2000, hanno impegnato il Governo ad attuare l’ipotesi che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l’inizio della riforma nell’anno scolastico 2001/2002;

RITENUTA pertanto l’opportunità, in attesa che sia perfezionato l’iter procedurale del regolamento recante norme in materia di curricoli della scuola di base, previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8.3.1999 n. 275, di porre in essere le condizioni che possano consentire, pur sotto la condizione sospensiva del concretizzarsi di tale evento, la necessaria continuità didattico-organizzativa per l’attuazione, in tempo utile per il regolare avvio dell’anno scolastico 2001/2002, degli elementi innovativi previsti dalla citata norma regolamentare;

VISTO il verbale sottoscritto in data 17 aprile 2001 a conclusione della procedura di concertazione posta in essere, ai sensi dell’articolo 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo contratto;

DECRETA

Premesse

Le dotazioni organiche del personale docente sono commisurate alla realizzazione dell’autonomia scolastica e, quindi, all’esigenza di garantire alla scuola la possibilità di far ricorso alla flessibilità organizzativo-didattica per il raggiungimento delle maggiori efficienza ed efficacia nonché di economicità nell’utilizzo delle risorse.

L’istituzione scolastica pone in essere, di conseguenza, le progettualità previste nel piano dell’offerta formativa così come quelle conseguenti alla riforma dei curricoli di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30 e dal regolamento contemplato dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.

Per i primi due anni della scuola di base, in particolare, possono essere realizzati, nei limiti delle dotazioni provinciali, l’elevamento dell’orario obbligatorio settimanale di lezione e l’estensione dell’insegnamento della lingua straniera.

Tali obiettivi possono essere perseguiti anche attuando tempi scuola differenziati mediante la rimodulazione delle compresenze, per quel che concerne l’incremento orario settimanale ovvero attraverso la diversa utilizzazione dei docenti impegnati nell’insegnamento nell’ambito disciplinare linguistico-espressivo, al fine di realizzare la diffusione dell’insegnamento della lingua straniera, anche con modulazioni orarie differenziate tra le varie classi, semprechè nell’osservanza del monte ore complessivo previsto per gli insegnamenti di ciascun ambito.

Articolo 1
(Consistenza dotazioni provinciali e di istituto)

1.1 Nelle allegate tabelle "A", "B", "C", e "D", costituenti parte integrante del presente provvedimento, è indicata la consistenza degli organici del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l’anno scolastico 2001/2002, tenuto conto delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero degli alunni, ed alle esigenze connesse alla formulazione degli organici funzionali così come delineati dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 per la scuola elementare e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 per la scuola materna.

1.2 Entro il limite dell’organico complessivo previsto dalle tabelle di cui al comma 1, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali determinano le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero degli alunni, delle classi e delle sezioni prevedibile, in ciascuna scuola, sulla base dei criteri enunciati nel decreto 24 luglio 1998, n. 331, e nel decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 relativo alla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap. La quantificazione delle risorse necessarie è, altresì, definita nel rispetto delle disposizioni relative alla determinazione degli organici funzionali.

1.3 Per l’istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, nonché, limitatamente alle istituzioni scolastiche di cui all’elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154, le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell’estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, è disciplinata la definizione dell’organico funzionale.

Articolo 2
(Dotazione aggiuntiva)

2.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all’articolo1, una dotazione organica, determinata anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

b) diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curricolari secondo quanto previsto nel piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;

c) supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria;

d) diffusione dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;

e) istituzione di nuovi corsi di strumento musicale nella scuola media;

2.2 In aggiunta a quelli contemplati al comma 1 possono essere attivati, con il coordinamento dei dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, un contingente di posti, quantificato, di regola, nel limite massimo dello 0,1% della dotazione provinciale assegnata per la scuola materna, da destinare al progetto nazionale triennale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 3
(Compensazioni delle dotazioni organiche)

3.1 I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, con propri decreti e nel limite dell’organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell’ambito della provincia.

3.2 Nell’ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all’entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

3.3 I dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, previa informativa sindacale, dispongono, in tempo utile per la definizione dell’organico di diritto, l’eventuale compensazione tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione semprechè non utilizzabili nell’ambito di ciascuna provincia, a favore di quelle di altra provincia del medesimo comprensorio regionale di pertinenza

Articolo 4
(sezioni ospedaliere)

4.1 Per effetto del protocollo d’intesa siglato il 27 settembre 2000 dai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e della solidarietà sociale e di quanto contemplato dall’articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104 e dall’articolo 1, comma 1, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono autorizzare, presso i luoghi di cura e di degenza, oltre che quelle di scuola elementare e media, previste dall’articolo 11 del decreto ministeriale 331/98, anche sezioni di scuola materna nonché di istruzione secondaria superiore per gli studenti che, per motivi di salute,non possono frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione.

4.2 Per il funzionamento delle sezioni di cui al presente articolo i dirigenti degli uffici scolastici provinciali individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa la formazione di gruppi di studenti ovvero l’attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli alunni prevedibilmente ricoverati nel corso dell’anno scolastico.

4.3 Per la quantificazione dei posti di organico necessario per il funzionamento delle sezioni dell’istruzione superiore deve essere formulata la previsione, in organico di diritto, del fabbisogno relativo alle discipline delle aree comuni di italiano, storia, matematica, lingue straniere, diritto ed economia, scienza della terra e biologia. Per le ulteriori aree di indirizzo la quantificazione dei posti necessari è effettuata esclusivamente in situazione di fatto.

4.4 Limitatamente all’anno scolastico 2001/2002 la previsione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti comuni di cui al comma 3 è effettuata nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

4.5 Le modalità di gestione delle sezioni ospedaliere sono disciplinate mediante il combinato disposto, per quanto compatibile, delle norme di cui al presente articolo e di quelle di cui al richiamato decreto ministeriale 331/98 nonchè alle circolari ministeriali 7 agosto 1998, n. 353 e 26 febbraio 2001, n. 43.

Articolo 5
(Dotazione organica di sostegno)

5.1 La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, di cui alla annessa tabella "E", costituente, anch’essa, parte integrante del presente provvedimento è confermata, per l’anno scolastico 2001/2002, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.

5.2 I dirigenti degli uffici scolastici provinciali determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici previsti, definendo l’organico di diritto entro il limite massimo dei posti consolidati (colonna "A" della tabella "E").

5.3 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2 nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1 della legge, 27 dicembre 1997, n. 449, e di quelli istituiti per effetto dell’articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.488, possono essere disposte utilizzazioni annuali di personale ovvero assunzioni a tempo determinato.

5.4 E’ prorogata l’efficacia, per le parti compatibili, delle disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 concernenti la ripartizione ed assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché per la sperimentazione di modelli efficaci di integrazione.

Articolo 6
(Gestione della situazione di fatto)

6.1 I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, limitatamente all’istruzione secondaria superiore, per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti all’elevamento dell’obbligo di istruzione, possono disporre i necessari incrementi di organico nella fase dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza delle esigenze accertate.

6.2 L’istituzione di ulteriori classi con non più di venticinque alunni può essere prevista a condizione che ciò non comporti l’attivazione di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.

6.3 I dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono disporre l’eventuale istituzione di un numero limitato di attività di cui all’articolo 3, esclusivamente a fronte dell’esistenza di condizioni che ne rendano indifferibile l’attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, alla utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
6.4 In aggiunta a quelli contemplati al comma 1 possono essere attivati ulteriori posti finalizzati all’educazione permanente degli adulti secondo le modalità di cui all’articolo 7 della direttiva ministeriale 6 febbraio 2001, n. 22.

6.5 Entro il limite della dotazione provinciale possono essere istituiti ulteriori posti, rispetto a quelli di norma contemplati, al fine di consentire, in presenza di particolari esigenze, la realizzazione delle condizioni di maggiore efficacia del funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere, nonché delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall’ordinanza ministeriale 455/97 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.

Articolo 7
(Scuole di lingua slovena)

7.1 Con propri decreti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.
 
 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
 
Il Ministro
della pubblica istruzione
Il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica
Il Ministro
per la funzione pubblica


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