O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004 - Concorsi soli titoli accesso profili professionali dell'area A e B del personale Ata della scuola
Si trasmette via e-mail
l'O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004 concernente l'indizione dei concorsi
per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell'area A e B del personale Ata della scuola.
Sottolineando che la predetta
O.M. n. 91/2004 in data 30/12/2004 è stata inviata alla Corte dei
Conti per il necessario visto, sarà cura di questo ufficio informare
tempestivamente le SS.LL di eventuali modifiche apportate al testo e di
comunicare gli estremi di registrazione.
Si rappresenta, pertanto,
la necessità che le SS.LL. promuovano la tempestiva predisposizione
degli adempimenti preliminari all'indizione dei citati concorsi ed in particolare
alla formulazione del relativo bando, unico per ciascun profilo professionale
e per tutte le province di competenza, di modo che, immediatamente dopo
la registrazione della citata O.M. n. 91/2004, i provvedimenti possano
essere emanati e pubblicizzati nei modi ivi previsti.
Si richiama l'attenzione sulla
circostanza che l'O.M. n. 91/2004, rispetto alla precedente O.M. n. 57/2002,
prevede l'indizione e l'espletamento del concorso per soli titoli anche
per il profilo professionale di "Addetto alle aziende agrarie" per la provincia
in cui sia istituito l'organico concernente il suddetto profilo professionale.
Confidando in un puntuale
e sollecito adempimento si invitano ,infine, le SS.LL. a comunicare, via
e-mail a giuseppe.taurasi@istruzione.it l'avvenuta ricezione del testo
dell'ordinanza.
Indizione e svolgimento per l'anno scolastico 2004/2005 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il D.P.R. 10/1/1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3/5/1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 31/5/1974, n. 420, con particolare riferimento all'art.
10 e all'art. 11;
Visto il D.P.R. 7/3/1985, n. 588;
Vista la legge 5/6/1985, n. 251;
Vista la legge 22/8/1985, n. 444;
Vista la legge 24/12/1986, n. 958;
Visto il D.L. 2/3/1987, n. 57, convertito dalla legge 22/4/1987, n.
158;
Vista la legge 7/8/1990, n. 241;
Vista la legge 18./1/1992, n. 16;
Vista la legge 5/2/1992, n. 104;
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297 con particolare riferimento agli
artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30/10/1996,
n. 693;
Vista la legge 15/5/1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.
3, come modificata e integrata dalla legge 16/6/1998, n. 191, e il relativo
regolamento emanato con D.P.R. 20/10/1998, n. 403;
Vista la legge 13/3/1999 n. 68;
Vista la legge 3/5/1999, n. 124 con particolare riferimento all'art.
4, comma 11;
Visto il D.M. 23/7/1999 "trasferimento del personale Ata dagli enti
locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21/1/2000,
con
particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
Visto il D.P.R. 11/8/2003, n. 319 concernente il Regolamento recante
norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
Visto il D.M. 13/12/2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24/1/2001 n.
19, concernente il regolamento per le supplenze del personale Ata;
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla
G.U. 20/2/2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione
amministrativa;
Visti Il D.M. 28/4/2004 concernente l'organizzazione del Miur e le
linee guida per l'organizzazione degli Uffici scolastici regionali,
emanati in applicazione del D.P.R. n. 319/2003;
Visto il D.M. 19/4/2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - 4ª serie
speciale - n. 35 del 4/5/2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.M. 10/10/2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - 4ª serie
speciale - n. 84 del 23/10/2001, applicativo del predetto regolamento;
Vista l'O.M. 27/5/2002, n. 57, registrata alla Corte dei Conti in data
11/7/2002 - reg. 5 - foglio 291, concernente i concorsi di cui all'art.
554 del
citato D.L.vo 16/4/1994, n. 297 per l'anno scolastico 2001/2002;
Vista la C.M. n. 50 del 23/5/2003 che ha richiamato la suddetta O.M.
n. 57/2002 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno
scolastico 2002/2003;
Vista la C.M. n. 23 del 20/2/2004 che ha richiamato la suddetta O.M.
n. 57/2002 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno
scolastico 2003/2004;
Visto il D.M. 24/3/2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi
provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende
agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
Visto il C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio normativo
2002/2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.
188 del 14 agosto 2003 - Serie Generale - con particolare riferimento
alla tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili
professionali del personale Ata
Considerato che, a seguito di innovazioni normative, è necessario
impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554
del
citato D.L.vo 16/4/1994, n. 297 per l'anno 2004/2005 allo scopo di
regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:
ORDINA
per l'anno scolastico 2004/2005 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi
per titoli, di cui all'art. 554 D.L.vo 16/4/1994, n. 297, per
l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola sono effettuati
secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 1 - Indizione dei concorsi
1.1 Il Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale con
esclusione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento
e Bolzano, in applicazione dell'articolo 554 del D.Lvo 16/4/1994, n.
297, emana con proprio decreto, per tutte le province di propria
competenza, bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati
profili dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale della scuola, di cui all'art. 46 del citato C.C.N.L. 2002/2005
e alle correlate tabelle A e C:
• Area A
– profilo: collaboratore scolastico;
• Area As
– profilo: addetto alle aziende agrarie;
• Area B
– profilo: assistente amministrativo;
– profilo: assistente tecnico;
– profilo: cuoco;
– profilo: infermiere;
– profilo: guardarobiere.
1.2 I relativi bandi non devono recare il numero dei posti messi a concorso
vertendo su procedure di integrazione e aggiornamento della
graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme
dei concorsi svolti nel tempo.
1.3 I bandi di concorso devono contenere l'indicazione delle province
nelle quali non sono istituiti posti in organico per taluni dei profili
predetti.
Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di
aiutante cuoco soppresso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
1998/2001, art. 37 - comma 3. Il servizio prestato nel profilo di aiutante
cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco
ai fini
dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.
1.4 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico
devono essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti
graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze. A tal fine
si intendono esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che abbia
diritto a permanervi.
1.5 Nel bando di concorso per la regione Friuli-Venezia Giulia deve
essere previsto che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie
delle
province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili
nelle scuole con insegnamento in lingua slovena debbono possedere
almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal
possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica
con
insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.6 I bandi di concorso devono essere emanati entro il ventesimo giorno
dalla data di registrazione della presente ordinanza da parte della
Corte dei Conti.
1.7 I bandi di concorso devono essere pubblicizzati mediante affissione
all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e contestualmente all'albo del
Centro servizi amministrativi di ciascuna provincia. Copia dei bandi
stessi deve essere inviata ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole
di
istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative
e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata
affissione nei rispettivi albi.
1.8 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile
per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti
nella graduatoria permanente
2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale Ata a tempo determinato
nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della
domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui
concorre, non perde la qualifica di "personale Ata a tempo determinato
della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali
per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si
concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente
lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva,
ai fini
della presente ordinanza, la qualifica di "personale Ata a tempo determinato
della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie
di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee
della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:
a) un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche
non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano
in
ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione
superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti
corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene
indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del
personale Ata statale della scuola immediatamente superiore a quella
del profilo cui si concorre (1) (2). Il servizio prestato con rapporto
di
lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio
effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale
non
docente statale (D.P.R. n. 420/1974), nonché nei corrispondenti
precorsi profili del personale Ata statale (D.P.R. n. 588/1985) (1);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente
il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole
statali,
con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di
ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con
gli enti
locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali
personale Ata. La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali
e del
personale Ata della scuola è individuata, in termini sostanziali,
in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli
stessi svolti,
sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche
statali cui gli enti locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23/7/1999,
n. 184
- art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa
del criterio suindicato e definita nell'Accordo Aran/OO.SS del 20/7/2000
(All. H);
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole
italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero
degli Affari
Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in
Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità
di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle
Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti sSuperiori delle
Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini
dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del
D.L.vo 297/1994 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere
dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché
prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a
quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre
Amministrazioni".
2.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì,
possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso al
profilo cui
concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla tabella
B annessa al citato C.C.N.L. 2002/2005:
a) Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto
alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda;
operatore
della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
2) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine
di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21/12/1978;
3) diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.
b) Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
2) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica,
rilasciato, al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge
n.
845/1978;
4) qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche
aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita
dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del
decreto di indizione
del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità
degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
c) Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
2) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.14 della legge
n.
845/1978.
d) Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
e) Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica;
2) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge
n.
845/1978.
f) Addetto alle aziende agrarie:
1) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica;
2) diploma di qualifica professionale specifica.
g) Collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media.
2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978,
validi per l'accesso ai profili professionali del personale Ata, devono
essere
rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma
di
qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini
della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato
da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime
modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli
richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria
provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze
statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei
candidati che, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria
o elenchi provinciali.
2.7 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è
valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente
tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico
2004/2005.
2.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.
(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché
i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità
di servizio ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi
di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14
del C.C.N.L. 2002/2005 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto
all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti
disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del
raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui
all'art. 554 del D.L.vo 297/1994.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono
l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono
computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio
richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo
297/1994.
In tale computo rientrano,comunque, tutti i periodi per i quali sia
stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di
congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo n. 151/2001
e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché
i
periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del C.C.N.L.
2002/2005 (artt. 12-19 del C.C.N.L.).
(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati
considerando:
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero
dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
– come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore
a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione
di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una
divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati
partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo
intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente
del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni
restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Art. 3 - Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria
3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in
ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l'aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico,
in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere
a) e b)
sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori;
d) non produrre alcuna domanda.
3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma
1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello
relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine
utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale
hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì,
valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti
tornate concorsuali. Il
punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/1,
A/2, A/3, A/4 e A/5. L'aggiornamento è effettuato sulla base di
titoli di accesso ai
laboratori (All. C - Tabella di corrispondenza titoli-laboratori) e
dei titoli di preferenza e di riserva.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta
per intero secondo i valori espressi nella corrispondente
tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico
2004/2005.
Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere
confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda.
Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità
di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette
a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).
3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono
con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.
Art. 4 - Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento
4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione
nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati
precedentemente inseriti (All. B/1) deve essere presentata in una sola
provincia individuata nell'ordine che segue:
a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in
servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo
profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria
provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze
nelle
scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre,
qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui è ubicata l'istituzione scolastica indicata
per prima nella domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie
di
circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee per
le quali, avendone titolo, il candidato abbia validamente prodotto domanda
ai sensi del D.M. 10/10/2001 n. 150 relativa al medesimo profilo professionale
cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle
lettere a) e b).
La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale
(All. B/1) deve essere inoltrata esclusivamente al Centro servizi
amministrativi della provincia in cui sia istituito l'organico concernente
il profilo professionale richiesto.
4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale
non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente
di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento
(All. B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per
il medesimo profilo professionale.
4.3 La domanda di inserimento (All. B/1) può essere prodotta
per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.
4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle autorità scolastiche
delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto
dette autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti
per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola.
Art. 5 - Utilizzazioni delle graduatorie permanenti
5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e
nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato
sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente
all'atto dell'assunzione.
5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti
relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve
di cui
all'allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12/3/1999, n. 68 con
particolare riferimento agli artt. 3, 7 - comma 2 - e art. 18).
5.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate nei confronti
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente che siano
in
possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli
di accesso ai posti di laboratorio disponibili all'atto dell'assunzione
(All. C). A tal
fine, il quadro dei posti di assistente tecnico disponibili, ripartiti
per aree di laboratori, viene adeguatamente pubblicizzato prima delle
assunzioni.
5.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati
non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi
con
riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima
in senso favorevole (art. 12,comma 5 delle presente ordinanza).
Art. 6 - Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto
6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti
per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla presente ordinanza,
hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali
o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono
avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna
domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo
solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti,
debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato F, ivi compresi
coloro
che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati
inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale
riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o
dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia
e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia
di
circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo
l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima
provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente
articolo.
6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno
titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie
di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia.
A tal fine, possono produrre l'allegata scheda G, debitamente compilata,
datata e sottoscritta. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono
inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione
dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie
provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297 del
16/4/1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più
di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta
la
domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere
l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati
già
inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna
domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono
produrre l'allegata scheda G, debitamente compilata datata e sottoscritta,
esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.
6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia hanno
validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle
corrispondenti
graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate
a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie.
Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria
provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 1ª
fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli
istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione
restano
confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente
scelte. L'allegato deve essere presentato anche quando l'interessato intende
modificare soltanto una delle preferenze espresse.
6.5 L'allegato F e l'allegato G devono essere inviati contestualmente
alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel
medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta
domanda di ammissione non è stata prodotta.
NORME COMUNI
Art. 7 - Requisiti generali di ammissione
7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti
articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini
di
presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri
dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto
dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione
ha
facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo
nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996);
7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento
con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione
disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 8 - Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento
del punteggio
8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione
nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate al
Centro servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1),
utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente ordinanza (All.
B/1 e
B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del bando di concorso all'albo del Centro servizi amministrativi del
capoluogo di ciascuna provincia.
8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i
requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio
e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché
il diritto
alla riserva dei posti o alla preferenza.
8.3 Il Centro servizi amministrativi assegna un termine di giorni dieci
per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o
parziale.
8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente
al Centro servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia
che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo
inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero
possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare al Centro
servizi
amministrativi competente. Copia della domanda di partecipazione e
degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità,
per conoscenza, al
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione
e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV.
8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito.
Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata al Centro servizi amministrativi della provincia nella
quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura
concorsuale cui fa riferimento.
8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2),
compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare,
sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini
come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità
per quanto in essa
rappresentato dai candidati.
8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni
e delle autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano
l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza
dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni
penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa
provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale
ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett.
b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto
per il
conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono
accertate d'ufficio
(1) La domanda non può essere presentata agli Uffici scolastici
delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle dD'Aosta, in quanto
detti Uffici adottano specifiche ed autonome procedure.
Art. 9 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso,
nullità della domanda
9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato
o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente
art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere
le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può
disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in
possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni
di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle
graduatorie
permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per
il medesimo profilo professionale.
9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta
ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità
scolastica.
9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale
non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande
prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente
di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare,
qualora
non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte
(art. 8, comma 3).
9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione
dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale regionale
o del
funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva,
della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria
situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque,
non
conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio
e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
Art. 10 - Commissioni giudicatrici
10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni
dell'art. 555 D.L.vo n. 297/1994 per i concorsi dell'area B.
Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11
- lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione
periferica o centrale appartenente almeno all'area B/3.
10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R.
9/5/1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693.
Art.11 - Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi
11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria
permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 sono inseriti nella
stessa
secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella
di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali
preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso
ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici).
11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione
sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del
punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti
nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C)
per gli
assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo
è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non
sia stata prodotta
domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono
il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata
è depositata per dieci giorni nella sede del competente Centro servizi
amministrativi. Del deposito è dato avviso mediante affissione
all'albo.
11.4 Successivamente il Direttore Generale regionale procede all'approvazione
in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed
integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo dell'Ufficio
scolastico regionale e all'albo del competente Centro servizi amministrativi,
con
l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via
giurisdizionale o straordinaria.
11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
7/8/1990, n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa
e l'accesso ai
documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna
iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino
la
posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni
di
cui al D.P.R. 27/6/1992, n. 352.
Art. 12 - Ricorsi
12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità
o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene
disposta l' esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso
ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il
provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine,
a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può
essere prodotto reclamo avverso errori materiali.
12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli
errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in
via definitiva.
12.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore
Generale regionale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti
di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione
al
concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione
del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e
vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto
del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato
o
determinato.
12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano
le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al
Capo XII del C.C.N.L. 2002/2005.
Art. 13 - Adempimenti degli Uffici scolastici regionali
13.1 L'Ufficio scolastico regionale adotta i provvedimenti riguardanti
la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in
particolare:
a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle
graduatorie permanenti provinciali;
b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio
e, contestualmente, all'albo del Centro servizi amministrativi, nonché
la
massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione,
alla regolarità formale delle domande stesse e della
documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da
parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
e) dichiara l'inammissibilità o la nullità della domanda
e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata
ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione
all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e dei Centri servizi amministrativi
competenti per territorio.
g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente
collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla
normativa vigente all'atto dell'assunzione.
Art. 14 - Norme finali e di rinvio
14.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precedenti
profili professionali del personale Ata (D.P.R. n. 588/1985) o nelle
precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. n. 420/1974)
è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili
professionali.
Lo status di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati
a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo
profilo
professionale.
14.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza
si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento
dei
concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.L.vo
n. 297/1994).
14.3 La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti
per la registrazione.
Roma, 30/12/2004
IL MINISTRO
Letizia Moratti
A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria
ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole
ed
istituti speciali di Stato.
B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati
per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati
servizio
effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati
come
servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente
servizio prestato in Italia.
D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla
data di scadenza della domanda.
E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente
di cui al D.P.R. n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R.
n.
588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato
nei corrispondenti vigenti profili professionali.
F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano
tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza
da
considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione
trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza
ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del C.C.N.L.
2002/2005 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto
all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti
disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono
l'anzianità di servizio ( congedi parentali, sciopero) sono valutabili
secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei
titoli.
In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali
sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i
periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo n.
151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30%
nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.
19 del C.C.N.L. 2002/2005 (artt. 12-19 del C.C.N.L.).
G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente
della medesima tabella non possono essere presi in
considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile
l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali
il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è
valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente
tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico
2004/2005.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado;
– oppure qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione
ad almeno un corso di laurea;
– oppure diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di
azienda;
operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);
– oppure qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato
da un istituto professionale, compresi quelli non più previsti
nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse
scuole tecniche a tipo commerciale;
– oppure diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione
di albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri:
media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso
il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di
studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si
attribuiranno i seguenti valori:
• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole (1).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di
tale punto perché non più favorevoli o per i diplomi di qualifica
non previsti
come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta
un solo titolo) (1) punti 2
3) Diploma di laurea breve punti 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica punti 2
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1).
4) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge
n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione
dell'Amministrazione mediante strumenti di video-scrittura o informatici
(si valuta un solo attestato) (2) punti 1,50
5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o
attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici
rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato,
regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (7) punti
1
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per
posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti,
bandito
dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità)
punti 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità
di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole
o istituti
statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli
istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati
femminili dello Stato (3) (4) (5) (6):
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
8) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti
di cui al precedente punto 7) ivi compreso il servizio di insegnamento
nei corsi
Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette
dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali
e nei
patronati scolastici (4) (5):
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente tecnico:
a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico
valido per l'ammissione al concorso;
b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico valido per l'ammissione
al concorso;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado;
d) qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche
aree professionali, che consente l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Infermiere:
a) diploma di infermiere professionale (se non espresso né in
voto né in giudizi si valuta come sufficiente);
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso
il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo
di
studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno
i seguenti valori:
• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (1).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli (si valuta un solo titolo) punti 3
3) Diploma di laurea breve punti 1,80
– Diploma di laurea o laurea specialistica punti 2
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1).
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova
pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure
nelle
precorse qualifiche del personale Ata o non docente, corrispondenti
al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (8) punti
2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità
di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria
ed
artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
(limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità
di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei
convitti
nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a
tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità
di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
nei convitti
nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al
tale profilo professionale (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato punti 0,50 nei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali,
negli
educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale
di cuoco) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
9) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali
d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche
e
culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi
compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
10) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette
dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali
e nei
patronati scolastici (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
ALLEGATO A/3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado;
– oppure qualsiasi diploma di qualifica specifico richiesto per l'accesso
al profilo:
• media del 6, oppure sufficiente punti 2
• media del 7 oppure buono punti 2,50
• media dell'8, oppure distinto punti 3
• media del 9, oppure ottimo punti 3,50
(Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole.
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di
tale punto perché non più favorevoli (1) (si valuta un solo
titolo) punti 2
3) Diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari
(si valuta un solo titolo) (1) punti 3
4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami
o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere punti
2
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati
idonei in più concorsi.
B) TITOLI DI SERVIZIO
6) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato
in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole
o
istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi
agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili dello Stato (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti
statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili
dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei
corsi Cracis (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
8) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o
nei
consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado (media dei voti rapportata
a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di
condotta):
• media del 6 oppure sufficiente punti 2
• media del 7 oppure buono punti 2,5
• media dell'8 oppure distinto punti 3
• media del 9 oppure ottimo punti 3,5
2) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (si valuta un solo titolo) (1) punti 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato
in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione
primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici
e
professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
dello Stato (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti
statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati
femminili
dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis
(3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
5) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni
statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o
nei
consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Diploma di scuola secondaria di primo grado;
– oppure diploma di qualifica professionale specifica richiesto per
l'accesso al profilo:
• media del 6, oppure sufficiente punti 2
• media del 7 oppure buono punti 2,50
• media dell'8, oppure distinto punti 3
• media del 9, oppure ottimo punti 3,50
(Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di
educazione fisica e di condotta).
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per
l'accesso, si valuta quello più favorevole (1).
2) Diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (si valuta un solo titolo) (1) punti 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato
in qualità di addetto alle aziende agrarie in scuole o istituti
di
istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici
e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
dello stato(1) (3) (4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
4) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole di cui al
punto 3), ivi compreso il servizio di insegnamento prestato nei corsi Cracis
(3)
(4) (5) (6):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali,
regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5):
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.
Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né
in giudizi si
considerano come conseguiti con la sufficienza.
(2) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art.
6 del
D.I. 14/11/1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza
di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero
degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero
della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate
o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in
scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato
solo se sia stata assolta la prestazione contribuitiva prevista dalle disposizioni
vigenti in materia.
(4) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la
durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato
luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive
di
retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il
punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico
2004/2005.
(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali,
per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
(6) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto
di impiego con gli enti locali i quali sono tenuti per legge a fornire
alle
scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario)
viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con
rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale
o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) della presente ordinanza.
(7) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o
avanzate non possono non essere considerati come "attestati di
addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo
ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata
alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni
concernenti la sigla "Ecdl" ed alle certificazioni informatiche
Microsoft office specialist e IC3.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi
specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano
prodotti diplomi o attestati,, che, pur essendo rilasciati al termine
di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o
più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato
titolo già oggetto di valutazione.
(8) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di
idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per
l'accesso al
profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo
le precorse qualifiche del comparto scuola.
MODULO DOMANDA PER I CANDIDATI
NON INCLUSI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO DELLA MEDESIMA PROVINCIA E PROFILO PER CUI SI CONCORRE
Utilizzare il modulo predisposto.
Utilizzare il modulo predisposto.
E' integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa,
eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in
determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato
alla data del bando di concorso.
Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva
più favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando
di
concorso e quella vigente all'atto delle nomine.
Codice Descrizione
A - Gli insigniti di medaglia al valor militare
B - I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
C - I mutilati ed invalidi per fatto di guerra
D - I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
E - Gli orfani di guerra
F - Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
G - Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
H - I feriti in combattimento
I - Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J - I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
K - I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
L - I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato
M - I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
N - I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
O - I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico
e privato
P - Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
Q - Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso
R - I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico
S - Ggli invalidi ed i mutilati civili
T - Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età.
1) (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli)
a
coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di
ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di
eversione
dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti
ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti)
dei soggetti decaduti
o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi
(legge 20/10/1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23/11/1998, n.
407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui
alla legge 13/8/1980, n. 466 - art. 12;
– (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza
ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime
del
dovere di cui alla legge 13/8/1980, n. 466 - art. 12;
2) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino
una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità
civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo
2 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dall'Organizzazione mondiale della Sanità;
– alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione
contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) in base alle
disposizioni vigenti;
– alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
– alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide
per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie
di cui
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 - artt.
1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del
contingente di posti da riservare ai beneficiari;
3) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché
ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di
servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status
è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne
l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2
- della citata legge n. 68/1999.
4) Ai militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o
rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei
posti messi a concorso (art 3 - comma 65 - legge 24/12/1993, n. 537);
Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, nel limite del
2% dei posti destinati al concorso (art. 40 - comma 2 - legge 20/9/1980,
n. 574).
Utilizzare il modulo predisposto.
Utilizzare il modulo predisposto.
Collaboratore scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico,
Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello
custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore
scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto
uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli istituti
tecnici nautici e negli istituti professionali per le attività marinare),
Operatore
servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici,
Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario,
Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:
Assistente amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore
di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore
professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista,
Operatore Ced o Edp, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore
amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore
amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore,
Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico,
Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore
informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto
amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario,
Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore
professionale nautico (solo negli istituti tecnici nautici e negli istituti
professionali per le attività marinare), Collaboratore professionale
nostromo (solo negli istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali
per le
Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi,
Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.
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