Nota 8 giugno 2000 Prot. 114/VM

Oggetto: Scuola materna e Istruzione secondaria - Organici di diritto - Anno Scolastico 2000/2001

Analogamente a quanto indicato nelle note 96 e 100, rispettivamente del 16 e 18 maggio c.a., si comunica che la consistenza provinciale degli organici di diritto per l’anno scolastico 2000/2001 del personale docente della scuola materna e dell’istruzione secondaria di primo grado deve essere determinata assumendo come criteri di riferimento di massima le tabelle allegate ai decreti ministeriali 24.7.1998, n. 331 e 6.8.1999, n. 200.

Per l’istruzione secondaria di secondo grado, invece, le SS.LL. terranno conto della dotazione dell’organico di diritto relativo al corrente anno scolastico.

Rispetto a tali entità le SS.LL. possono procedere, previa emanazione di apposito motivato provvedimento, alle integrazioni eventualmente ritenute indispensabili per garantire il tempo scuola necessario, in funzione dell’effettivo numero di alunni iscritti.

L’attivazione di posti di sostegno in organico di diritto è comunque possibile entro il limite della dotazione organica consolidata, corrispondente, così come risulta dalla tabella D/2 allegata al decreto ministeriale n. 200/99, all’ottanta per cento di quelli istituiti nell’anno scolastico 1997/98.

Per quel che concerne la formazione delle sezioni e delle classi, ivi comprese quelle con alunni portatori di handicap, si ribadiscono le disposizioni già richiamate con le note citate.

Ad integrazione di tali criteri si segnala la necessità di limitare l’istituzione di classi a tempo prolungato della scuola media particolarmente nelle province nelle quali la percentuale di diffusione risulti superiore al cinquanta per cento di quelle complessivamente istituite. Al fine, comunque, di aderire nella misura massima possibile alle esigenze eventualmente rappresentate dall’utenza, si richiama l’attenzione sulla possibilità, per le scuole interessate, di avvalersi dell’autonomia didattico-organizzativa loro attribuita, al fine di realizzare percorsi diversificati, rispetto alla tradizionale configurazione dell’orario di lezione settimanale, utilizzando le risorse professionali disponibili.

Si segnala, inoltre, l’esigenza che le iniziative già avviate ai sensi degli articoli 28 e 1.3, rispettivamente dei richiamati decreti 331/98 e 200/99, siano confermate previa verifica della loro validità mentre, per quel che concerne i posti di strumento musicale nella scuola media, si precisa che le dotazioni provinciali di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104, debbono, ovviamente, essere finalizzate esclusivamente a tale insegnamento.

Si precisa, ancora, che per la scuola materna possono essere previsti lievi incrementi rispetto alla consistenza attuale esclusivamente a seguito di eventuale dismissione del servizio da parte di enti locali e/o gestori privati e, comunque, di effettivo incremento del numero di bambini originariamente ipotizzato.

Si raccomanda, infine, di dare adeguata e specifica motivazione ai provvedimenti adottati in eccedenza alle dotazioni organiche sopra indicate, con riguardo anche alla scuola elementare.


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