Nota n. 866 dell'11 giugno 1981

Da Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Decreti Delegati - al Provveditore agli studi di Milano

Assemblee studentesche

Gli studenti, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 416/1974, hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi art. 43 e 44 dello stesso D.P.R. n. 416 e le istruzioni contenute nella circ. n. 312 del 27 dicembre 1979.

Le norme su citate, che sanciscono e disciplinano il diritto di assemblea, però non stabiliscono che la partecipazione alle predette assemblee è obbligatoria.

Gli studenti che non vogliono parteciparvi, pertanto non devono recarsi a scuola allorché l'assemblea mensile d'Istituto sia stata, ad esempio, convocata per l'intera durata delle ore di lezione della giornata, dal momento che l'assemblea, regolarmente convocata, interrompe in ogni caso la normale attività didattica.

Parimenti gli studenti che non vogliono prendere parte all'assemblea devono uscire in anticipo, rispetto al normale orario, allorché l'assemblea sia stata indetta nelle ore terminali delle lezioni.

A tal fine, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola che degli studenti ed anche per avvertire le famiglie  della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea, la citata circ. n. 312 stabilisce che la convocazione dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione.


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