Oggetto: CNI n. 2 e n. 3 del 19 novembre 2002 Si comunica che in data 19 novembre u.s. sono stati sottoscritti i Contratti collettivi nazionali integrativi n. 2 e n. 3 riguardanti rispettivamente l'utilizzazione del FUA 2002 e l'attribuzione della posizione super al personale precedentemente escluso. Tali contratti saranno inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze
e al Dipartimento della funzione pubblica per il prescritto esame congiunto
al fine di verificarne la compatibilità finanziaria.
IL DIRETTORE GENERALE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
Il giorno 19 novembre 2002, alle ore 20, presso la Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione, il Direttore dei Dipartimenti, dr. Pasquale Capo, in rappresentanza dell’Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, composta - ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 16 febbraio 1999 per il quadriennio 1998/2001 - dai rappresentanti sindacali nazionali di categoria, sottoscrivono l’allegata ipotesi di contratto riguardante le risorse a carico del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2002. CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001
Premessa 1. L’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 16 febbraio 1999 - ripreso dall’art. 3, comma 3, del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 21 settembre 2000 - prevede al comma 1 che l’individuazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie, che costituiscono il fondo unico di Amministrazione, sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. In linea con le previsioni del CCNL (art. 31) e con quelle del CCNI sottoscritto il 21 settembre 2000 (artt. 34 e 35) le risorse finanziarie a carico del fondo unico di Amministrazione sono finalizzate alla promozione di reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali per favorire un migliore livello degli stessi in rapporto al soddisfacimento dell’utenza. 3. I criteri di distribuzione delle risorse tengono conto del complessivo coinvolgimento del personale nell’insieme dei processi gestionali e riorganizzativi in atto, con particolare riferimento alla riforma dell’Amministrazione e alle azioni di supporto, sostegno e monitoraggio dell’autonomia scolastica. Tanto premesso, si concorda quanto segue: Art. 1
1. A norma dell’art. 1, comma 1, del CCNL citato, il presente contratto integrativo di amministrazione si applica a tutto il personale del comparto Ministeri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ex Ministero della pubblica istruzione, in servizio presso gli Uffici centrali e periferici, nonché al personale appartenente ad altre amministrazioni del comparto "Ministeri" destinatario dei diversi istituti contrattuali in quanto in posizione di comando. Art. 2
1. Le disponibilità finanziarie a carico del Fondo unico di Amministrazione 2002 - pari a € 27.592.609 (£. 53.426.741.028) al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato – sono costituite nel modo seguente: a) € 16.747.235 (£ 32.427.168.713), stanziamento iniziale cap. 1733 "Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali"; Spese fisse e retribuzione di risultato dei dirigenti 1. Dalla disponibilità complessiva di cui all’articolo precedente viene detratta la somma di € 739.013 (£ 1.430.928.702) per finanziare la retribuzione di risultato del personale dirigenziale ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. G, punto 20 ter, della legge n. 488/1999 e dell’art. 43 della legge n. 449/1997 nonché le spese relative a istituti contrattuali già precedentemente definiti e pari a € 15.404.222 (£ 29.826.732.932) di cui: o € 3.020.498 (£ 5.848.499.662) per finanziare le posizioni super attribuite nel 2000; Risorse anno 2001 destinate ai passaggi di posizione economica 1. Con il CCNI n. 3/2001, art. 3, sono stati destinati € 2.144.330 (£ 4.152.001.849) per finanziare - con decorrenza 1° ottobre 2001 - i passaggi economici all’interno delle aree conseguenti alle procedure di riqualificazione. 2. Al riguardo si prende atto che: - le procedure di riqualificazione non sono ancora concluse e che detta somma non può pertanto essere utilizzata entro il 31 dicembre 2002 per i fini previsti dal CCNI citato;3. Con il presente contratto la somma di cui al comma 1 viene destinata a alimentare le risorse di cui al successivo art. 6. 4. La medesima somma viene recuperata con le risorse del fondo per il 2002 per le stesse finalità indicate al CCNI n. 3/2001, art. 3. Art. 5
1. L’effettiva disponibilità oggetto della contrattazione ammonta pertanto a € 14.332.717 (£ 27.752.009.946). Art. 6
1. Le parti convengono di utilizzare una somma pari a € 12.5877.242 (£ 24.372.299.067) - ivi compresa la somma di cui al comma 1 del precedente art. 3 pari a € 2.144.330 e quella di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c) pari € 1.584.800 – nel modo seguente: a) € 6.293.621 (£ 12.186.149.534) per retribuire a titolo di acconto sulla produttività tutto il personale in servizio al 1° gennaio 2002 – ivi compreso il personale comandato presso gli IRRE, l’INDIRE e l’INVALSI - con quote differenziate per posizione economica, nelle seguenti misure riportate al netto delle ritenute a carico dello Stato:2. La ripartizione della quota di cui alla lettera b) del precedente comma 1 tra gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica – riportata nell’allegata tabella A - viene calcolata assegnando le risorse sulla base delle unità di personale presenti alla data del 1° gennaio 2002, applicando a tale prima assegnazione un correttivo che tiene conto dello scarto rispetto alla percentuale di scopertura nazionale dell’organico di diritto di cui al D.M. n. 129 del 27 luglio 2001. 3. Per l’Amministrazione periferica le risorse vengono assegnate agli U.S.R. che le attribuiscono, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, ai singoli uffici per la contrattazione di sede. Per l’Amministrazione centrale, la ripartizione tra i diversi uffici è effettuata secondo l’allegata tabella B. Art. 7
1. Con il CCNI n. 3/2001, art. 4, sono state finanziati gli incarichi di posizione organizzativa (funzione vicaria del dirigente titolare e attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettiva, di vigilanza e controllo) secondo le modalità e criteri definiti nel verbale di concertazione del 20 dicembre 2001. 2. Considerato che quanto stabilito con il verbale di concertazione di cui al comma 1 ha validità fino all’emanazione del Regolamento di riassetto degli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, conseguente all’unificazione con l’ex MURST, si conviene di finanziare dette posizioni fino al 31 dicembre 2002 con la somma di € 323.312 (£ 626.019.326). 3. Effettuata la verifica di cui all’art. 19, comma 5, del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999, eventuali conseguenti risparmi saranno utilizzati per la prosecuzione del finanziamento del medesimo istituto. Art. 8
1. Al personale non vedente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione è riservata una somma pari a € 180.760 (£. 350.000.165). 2. Le quote pro-capite di cui al comma precedente sono attribuite agli uffici ove presta servizio il suddetto personale. Art. 9
1. La somma stanziata a favore dell’indennità per turni e reperibilità nell’amministrazione centrale è pari a € 106.390 (pari a £ 205.999.765). 2. Si conviene che le tipologie del servizio articolato per turni e i rispettivi compensi devono rispettare le previsioni contenute nell’accordo ARAN - OO. SS. del 14 novembre 1995, pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 1996, n. 29. 3. Il compenso per l’effettuazione di un turno pomeridiano, rinviato dal citato accordo ARAN – OO. SS. alla contrattazione integrativa, viene confermato nella misura prevista dal Contratto Collettivo Decentrato di Amministrazione n. 5 del 1996, per un importo pari a euro 6,46 (£. 12.500). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In ordine alle posizioni organizzative le parti convengono che a seguito degli esiti della verifica di cui al CCNL 1998-2001, art. 19, comma 5, saranno finanziate con il FUA del 2003 quelle conferite e svolte fino alla data di attuazione del nuovo Regolamento di unificazione del MIUR, e comunque non oltre il 31 marzo 2003. 19 novembre 2002
Per l’Amministrazione Le organizzazioni sindacali di categoria Il Capo Dipartimento UIL PA Il Direttore generale del personale della Scuola e CGIL FP dell’Amministrazione CONFSAL UNSA SNADAS CONFSAL UNSA SULPI UGL CISL FPS CONFSAL UNSA SNALS FAS CISAL FAS
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001
CONTRATTO n. 3/2002
1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998 - 2001, ed in particolare l’art. 17, ha previsto lo sviluppo economico all’interno delle Aree per il personale inquadrato nelle posizioni economiche A1, B3, C1 e C3; 2. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 21 settembre 2000, all’art.23, ha dato applicazione al suddetto art. 17 fissando criteri e contingenti per la formulazione delle graduatorie per l’attribuzione delle suddette posizioni; 3. Con il D.D.G. 25 gennaio 2001, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 gennaio 2001 al n. 106, sono state attribuite al personale avente titolo le posizioni economiche super a decorrere dal 1° gennaio 2000; 4. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul fondo unico di amministrazione n. 3/2001 del 20 dicembre 2001, ed in particolare l’art. 2, ha previsto l’attribuzione della posizione super a tutto il personale incluso nelle graduatorie - fino a esaurimento delle medesime - con decorrenza 1° gennaio 2000 per la posizione economica C3S e con decorrenza 1° gennaio 2001 per le posizioni economiche A1S, B3S e C1S; 5. A seguito del predetto scorrimento è rimasto escluso dalla suddetta attribuzione il personale:
immesso in ruolo con decorrenza successiva al 30/09/2000 e fino al 31 dicembre 2001; che all’epoca non ha presentato domanda. 1. E’ estesa anche al personale di cui al comma 5 della premessa l’attribuzione della posizione economica "super" :
con decorrenza dalla data di assunzione in servizio per gli assunti successivamente al 30 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2001; con decorrenza 1° gennaio 2001 per il personale in servizio che all’epoca non ha presentato la domanda di inclusione nelle graduatorie per l’attribuzione delle posizioni economiche super nei termini previsti dal CCNI 21 settembre 2000. Qualora detto personale sia cessato dal servizio nel periodo tra il 2 ottobre e il 31 dicembre 2000, l’attribuzione decorre dal 1° ottobre alla data di cessazione. In ogni caso l’attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli interessati con efficacia ora per allora. |
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