Oggetto: D.M. n. 75 del 19.4.2001 / Collaboratori Scolastici - Depennamenti dalla graduatoria provinciale ad esaurimento
A seguito di numerosi quesiti pervenuti per le vie brevi si chiarisce che ai fini dell’ammissione alla procedura di cui al D.M. 75/2001 non si deve tener conto di eventuali depennamenti dalla graduatoria provinciale ad esaurimento per le supplenze di collaboratore scolastico effettuate a partire dall’anno scolastico 1999/2000.
Pertanto ai fini dell’ammissione suddetta i collaboratori scolastici eventualmente depennati a partire dal 1.9.1999 dalla suddetta graduatoria supplenza devono essere considerati come ancora attualmente inseriti in tale graduatoria.
Conservano cioè titolo a permanervi ed eventualmente ad aggiornare la propria posizione oppure eventualmente a chiedere l’inserimento in altra provincia.
Si segnala infine che,con riferimento ai titoli di preferenza di cui alla scheda B1,per figlio a carico si deve intendere il figlio per il quale si ha titolo alla detrazione d’imposta ai fini della dichiarazione dei redditi.
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