Anticipazioni a favore del personale inviato in missione
(art. 3 della legge n. 417 del 1978)
L'applicazione della vigente disciplina in materia
di anticipi sul trattamento economico di missione del personale dirigente
e categorie equiparate ha dato luogo a dubbi interpretativi sulla possibilità
di comprendere nella voce "indennità presunte", contenuta all'art.
3 della legge 417 del 1978, anche le presumibili spese di pernottamento
e di vitto, ai fini della quantificazione della somma complessiva su cui
determinare l'anticipo della missione.
In proposito, si ritiene che il dato lessicale contenuto
nell'anzidetta disposizione vada necessariamente interpretato alla luce
della successiva normativa intervenuta in materia.
In particolare, va considerato che l'art. 5, comma
8, del D.P.R. n. 395 del 1988, che disciplina l'analoga materia per tutto
il personale soggetto a contrattazione, permette di anticipare una "somma
pari al 65 per cento del trattamento complessivo spettante per le missioni"
e, pertanto, consente di computare a tale scopo le presumibili spese di
pernottamento e di vitto.
Ora, tenuto conto della ratio delle due predette
disposizioni, entrambe rivolte ad evitare che il dipendente inviato in
missione sopporti un insostenibile ed ingiustificato aggravio finanziario,
soprattutto connesso alle spese di albergo e dei pasti, si è dell'avviso
che al personale disciplinato dalla legge n. 417/78 possa essere legittimamente
anticipato, a richiesta dell'interessato, un importo pari alle presumibili
spese di viaggio nonché ai due terzi delle presunte spese di pernottamento
e dei pasti e dell'indennità di trasferta giornaliera ridotta di
due terzi.
Tale interpretazione, che consente di adottare per
tutto il personale statale un medesimo criterio di determinazione della
misura delle anticipazioni, non incide, peraltro, sulla somma complessiva
da liquidare alla fine della missione.
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