Ordinanza
Ministeriale 20 aprile 2000, n. 126 Prot. 3937
Norme per
lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali
di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico
1999/2000.
Visto il decreto legislativo
luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti
di istruzione artistica;
Visto il R.D. 4.5.1925, n.
653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti
medi di istruzione;
Visto il R.D. 26.4.1928, n.
1297, ed in particolare l'art.137;
Visto il R.D. 22.11.1929, n.
2049;
Vistoil R.D.11.12.1930, n.
1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori
musicali;
Visto il R.D. 11.8.1933, n.
1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti
per le scuole di grado preparatorio;
Visto il D. P.R. 12/2/1985,
n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la
scuola primaria;
Vista la legge 24.12.1957,
n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola
elementare;
Vista la legge 5 giugno 1990,
n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.M. 14.4.1978 contenente
disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;
Visto il D.M.9.2.1979, relativo
ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media
statale;
Visto il D.M. 26.8.1981, concernente
criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento
del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento
della medesima;
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico
delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione,
Vista la legge 8.8.1995, n.352,
concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10.12.1997,
n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D. P.R. 23.7.1998,
n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina
degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, di seguito denominato Regolamento;
Visto il D. P.R. 24.6.1998,
n.249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio 1999,
n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
Visto il D.P.R. 9-8-1999, n.323,
con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione
della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione;
Visto il D.M.13 marzo 2000,
n.70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20
gennaio 1999, n.9 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista l'O.M. 22 aprile 1999,
n.110, concernente il calendario scolastico per l'anno 1999-2000;
Vista l'O.M. n.128 del 14 maggio
1999, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle
scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria
superiore per l'anno scolastico 1998-99;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art.1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n.286;
Vista l'O. M. 4 febbraio 2000,
n.31, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico
1999/2000.
ORDINA
Art.1
Scuola dell'obbligo
1. Le disposizioni concernenti
gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e
nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti d'arte,
di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n.65 del 20 febbraio
1998, confermate dall'art.1 dell'O.M. n.128/1999 citata nelle premesse,
sono confermate, per l'anno scolastico 1999-2000, con le modifiche e integrazioni
di seguito indicate.
2. L'art.9,comma 9, è
modificato come segue:
" 9. Per quanto riguarda le domande
di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potestà
parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della
legge n.127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale
n.349 del 7-8-1998, in materia di autocertificazione".
3. L'art.9, comma 13- ultimo
periodo, è modificato come segue:
" 13. Nelle scuole medie funzionanti
con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto del
D.M. 6 agosto 1999, la commissione d'esame è altresì composta
dagli insegnanti di strumento musicale".
4. L'art.9, comma 40, è
modificato come segue:
" 40. Ciascun presidente di commissione
deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa
di cui alla C.M. 20 maggio 1999,n.127. Una copia della scheda informativa
deve essere inviata entro il 15 luglio al referente di settore delle Segreterie
tecniche degli ispettori presso le Sovrintendenze Scolastiche. La seconda
copia della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi
e le modalità che ogni Provveditore fisserà autonomamente.
Ogni referente di settore farà pervenire entro il 30 novembre alla
Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di I° grado un rapporto
di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi
svolta dagli ispettori regionali."
5. L'art.9,comma 44, è
modificato come segue:
" 44. Per i corsi facoltativi autorizzati
ai sensi della C.M. n.304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi
autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in
collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda
lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla C.M.
n.335 del 28 maggio 1997".
6. Dopo l'art.9 è aggiunto
il seguente art.9 bis:
" Art.9 bis - Certificazione dell'obbligo
scolastico.
1. A ciascun allievo che si trovi
nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è
rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art.1, comma 4, della
legge 20-1-1999, n.9 e dell'art.9 del Regolamento di attuazione di cui
al D.P.R. 9-8-1999, n.323, secondo il modello adottato con D.M. n.70 del
13 marzo 2000".
Art.2
Istituti di istruzione secondaria
superiore
1. Sono confermate le disposizioni
concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali
di istruzione secondaria superiore, di cui al Titolo II dell'ordinanza
ministeriale 14.5.1999, n.128, con le seguenti modifiche e integrazioni.
2. L'articolo 2, comma 1, è
così sostituito: " 1. A norma dell'art.2 dell'O.M. n.110 del 22.4.1999,
citata nelle premesse, gli scrutini finali negli istituti di istruzione
secondaria superiore hanno luogo entro i termini stabiliti dai Capi d'Istituto,
sentito il Collegio dei docenti."
3. Nell'art.2, comma 4, lettera
b), il secondo periodo è modificato come segue:" 4. Nel caso di
promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla
famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe,
nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando
anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline
nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza".
4. Nell'art.3, comma 1, il secondo
periodo è modificato come segue:
" 1. Per l'anno scolastico 1999-2000,
il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima classe
sulla base della tabella E e agli allievi della penultima e terzultima
classe sulla base della tabella A, allegate al Regolamento e delle note
in calce alle medesime".
5. Dopo l'art.4 è aggiunto
l'art.4 bis:
" 4 bis - Pubblicazione degli scrutini.
1. A norma dell'art.2 della citata
O.M. n.110/1999, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti
dal Capo d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.
2. Nel caso di promozione con debito
formativo, nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì
evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto
totalmente la sufficienza e va, inoltre, precisato che la promozione è
stata conseguita ai sensi dell'art.2, comma 4 dell'O.M. n.128/99.
3. In caso di esito negativo degli
scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è
sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso
alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
4. Per gli alunni che seguono un Piano
educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio
finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni
rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo, l'indicazione che la votazione
è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali".
6. Dopo l'art.4 è aggiunto
l'art.4 ter:
" 4 ter - Scrutini nel primo anno
di scuola secondaria superiore.
1. Relativamente alle fattispecie
di cui agli artt.5,6 e 7 del D.P.R. n.323 del 9 agosto 1999, in materia
di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno
della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo
decreto.
2. A ciascun allievo che è
prosciolto dall'obbligo o che abbia adempiuto all'obbligo stesso, avendo
conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore,
senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi
dell'art.1, comma 4, della legge 20-1-1999 e dell'art.9 del Regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. 9-8-1999, n.323, secondo il modello adottato
con D.M. n.70 del 13 marzo 2000".
7. Il comma 5 dell'art.6 è
abrogato.
8. All'art.7 la rubrica è
modificata in "Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici
e commerciali" e sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Gli esami di idoneità
alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo
programmatori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo
ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione
o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo",
"mercantile", "commercio con l'estero " e "amministrazione industriale"
non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni
scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono
e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente
integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso
dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi
di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal Consiglio
d'Istituto.
4. Nella valutazione, in sede di esame
di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità
relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione
finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi
di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto
che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi".
9. All'art.10, terzo comma,
l'ultimo periodo è abrogato.
10. All'art.11, dopo il secondo
comma, è aggiunto il seguente:
" 3. A norma dell'art.5 del DPR. N.323/1999,
gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti
alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove
integrative di cui all'art.192 del D.Lvo. n.297/1994. L'iscrizione a tale
classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad
accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici
interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo".
11. Nell'art.14, al secondo
comma è aggiunto il seguente periodo: " Nei corsi di istruzione
per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove".
12. Nell'art.14, comma 11, all'ultimo
periodo è aggiunto " e sulle prove degli anni precedenti".
13. All'art.18, i commi 1 e
12 sono abrogati e il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le
prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva.
Il calendario delle prove è il seguente: 21 giugno 2000 - prova
di italiano; 22 giugno 2000 prova di pedagogia; 23 giugno 2000 - prova,
rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo
per la scuola di Bolzano);sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste
e Gorizia).
Le prove di plastica e di disegno hanno
inizio il giorno 26 giugno 2000 e vertono sui programmi di esame indicati
nell'allegato C al R.D. 11 agosto 1933,n.1286;le eventuali prove suppletive
sono disciplinate dall'art.12, comma 13, dell'O.M. n.31 del 4 febbraio
2000".
Art.3
Scrutini finali ed esami nelle
classi sperimentali
1. Sono confermate le disposizioni
concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali
di istruzione secondaria superiore, di cui al Titolo III dell'ordinanza
ministeriale 14.5.1999, n.128, con le seguenti modifiche.
2. All'art.19, i commi 4 e 5
sono sostituiti dal seguente:
"4. E' consentita l'ammissione di
candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono
in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento
sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto
sperimentazioni di solo ordinamento".
Art.4
Esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore
1. Nell'art.24 dell'O.M. n.128/1999,
il rinvio deve intendersi all'O.M. n.31 del 4.2.2000.
Art.5
Disposizioni generali
1. Sono confermate le disposizioni
di cui al Titolo V dell'ordinanza ministeriale 14.5.1999, n.128, con le
seguenti integrazioni.
2. All'art.25 sono aggiunti
i seguenti commi:
" 6. Le istituzioni scolastiche adottano
idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito
negativo degli scrutini e degli esami".
7. Ai sensi dell'art.45 del D.P.R.
n.394/1999, citato nelle premesse, il Consiglio di classe procede, comunque,
alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri
iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado".
Art. 6
Disposizione finale
1. Le modifiche e le integrazioni
sopra riportate saranno recepite in apposito testo coordinato con le precedenti
ordinanze nel testo citate.
La presente ordinanza è inviata
alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n.20
IL MINISTRO
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