Termini acquisizione a sistema e pubblicazione movimenti anno scolastico 2000/2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Contratto Integrativo Nazionale concernente
i trasferimenti ed i passaggi rispettivamente del personale dirigente scolastico,
docente, educativo ed Ata delle scuole materne, elementari, di istruzione
secondaria ed artistica, sottoscritto il 27 gennaio 2000;
Vista l'O.M. n. 26 del 2 febbraio 2000, contenente
le norme applicative delle disposizioni del Contratto sulla mobilità
del personale della scuola, registrata alla Corte dei Conti il 4 marzo
2000, fg. 63, registro P.I. n. 001;
Vista l'O.M. n. 164 del 16 giugno 2000 con la quale
sono stati prorogati i termini di acquisizione al sistema e di pubblicazione
dei movimenti del personale docente ed Ata per l'a.s. 2000/2001, in corso
di registrazione;
Considerato che le regioni Calabria, Campania, Molise,
Puglia e Sicilia non hanno approvato nei termini previsti i rispettivi
piani di dimensionamento della rete scolastica, contemplati dall'articolo
3 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ed incidenti, tra l'altro, sulle operazioni
di mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2000/2001;
Preso atto che tali piani non sono stati definitivamente
approvati nemmeno nell'ulteriore termine nel quale le regioni Calabria,
Campania, Molise e Puglia, previa apposita autorizzazione del Consiglio
dei Ministri, sono state diffidate a farlo;
Preso atto, altresì, che la regione Siciliana
ha potuto attivarsi al riguardo solo a partire dal 1° marzo 2000, data
di entrata in vigore della normativa di recepimento di quella nazionale
corrispondente e che, pertanto, al momento, il relativo piano di dimensionamento
non risulta ancora definito;
Visto il D.M. n. 271 del 12 novembre 1999, in corso
di registrazione, afferente, con articolazione a livello provinciale, alle
previste consistenze regionali delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale scolastico da preporre, in pari numero, alle scuole ed istituti
statali di ogni ordine e grado, resi autonomi a seguito dell'approvazione
dei piani di dimensionamento regionali predisposti ai sensi del citato
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 e per la cui definizione esse costituiscono
indici di riferimento;
Ritenuta l'opportunità di operare, a fronte
delle entità numeriche desumibili dal prefato D.M. 23 novembre 1999,
n. 271, un contingentamento dei possibili accessi nelle aree interessate,
al fine di scongiurare che, con le operazioni di mobilità interprovinciale,
si possano determinare situazioni di sopravvenuto, ingiustificato, esubero
nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia una volta definiti
i relativi piani di dimensionamento;
Considerato, altresì, che una volta intervenuta
l'approvazione dei rispettivi piani di dimensionamento nelle regioni interessate
- da parte dei commissari ad acta, all'uopo nominati, nelle regioni Campania,
Molise e Puglia e dai competenti organismi istituzionali nelle regioni
Calabria e Sicilia - possono essere messe in atto le opportune operazioni
di sistemazione, all'interno di ciascuna provincia, del personale titolare
delle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani di dimensionamento;
Considerato, infine, che in assenza del predetto
contingentamento le inevitabili situazioni di intervenuta soprannumerarietà
costituirebbero un notevole impedimento al regolare avvio dell'anno scolastico
nelle regioni coinvolte, compromettendo, tra l'altro, la prevista preposizione
alle istituzioni scolastiche dei capi d'istituto in esubero, ai fini dell'inquadramento
nella qualifica dirigenziale;
Rilevata pertanto, la necessità, per le motivazioni
suindicate, di modificare parzialmente i termini dei movimenti del personale
dirigente scolastico indicati nell'articolo 2 dell'O.M. n. 26/2000, al
fine di consentire l'adozione delle opportune misure operative dirette
a contingentare in tali regioni, in fase di mobilità dei dirigenti
scolastici, gli ingressi provinciali eccedenti i livelli parametrici massimi
contemplati dal citato D.M. n. 271/1999 e favorire, così, anche
la più corretta effettuazione delle sistemazioni del personale dirigente
scolastico;
Art. 1
Ai fini della mobilità dei dirigenti scolastici,
i livelli parametrici per le relative dotazioni organiche nelle regioni
Campania, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia sono quelli indicati, nelle
articolazioni a livello provinciale con i valori massimi, nel D.M. n. 271
del 12 novembre 1999.
Art. 2
Le scadenze temporali fissate nell'articolo 2 dell'O.M.
2 febbraio 2000, n. 26 sono così modificate:
PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
1) termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di mobilità e dei posti disponibili 3 luglio
2) pubblicazione dei movimenti 24 luglio
La presente ordinanza, è soggetta ai prescritti controlli di legge.
Home Page |
---|