Mobilità territoriale del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori di Musica anno accademico 2000/2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 23/10/1992, n. 421;
Visto il D.L.vo 3/2/1993, n. 29;
Visto in particolare il D.L.vo 29/10/1998, n. 387;
Visto il D.L. 27/8/1993, n. 321, convertito con
legge 27/10/1993, n. 423;
Vista la legge 14/1/1994, n. 20;
Visto il D.L.vo 16./4/1994, n. 297;
Vista l'O.M. prot. 5279 del 20/3/1984 contenente
disposizioni a carattere permanente sulla mobilità del personale
non docente di ruolo delle Accademie e dei Conservatori e successive modificazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del "Comparto Scuola", sottoscritto a seguito di autorizzazione del Governo
il 4/8/1995, nonché l'Accordo successivo decentrato nazionale per
il personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori di Musica del 6/6/1996;
Visto il C.C.N.L. 26/5/1999 e il C.C.N.I. 31/8/1999,
nonché il successivo Accordo sulla sequenza contrattuale previsto
dall'art. 44 del C.C.N.L.;
Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 3/5/1999, n. 124;
Vista la legge 21/12/1999, n. 508 di riforma delle
Accademie, dei Conservatori di Musica, degli I.S.I.A. e degli Istituti
Musicali Pareggiati;
Visti i DD.II. del 27/10/1999 e del 28/12/1999,
registrati dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del
Bilancio, già Ragioneria Centrale presso il Ministero della Pubblica
Istruzione il 17/1/2000 al n. 1 e il 23/3/2000 al n. 305, con i quali è
stata concessa l'autonomia amministrativo-contabile, rispettivamente, al
Conservatorio di musica di Trapani e di Monopoli, già sezioni staccate
del Conservatorio di musica di Palermo e di Bari;
Considerato che, nella riunione del 27/06/2000,
le OO.SS. di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Scuola", non hanno
sottoscritto il contratto collettivo nazionale decentrato predisposto in
relazione alla sola mobilità territoriale;
Visto l'art. 2074 del codice civile, secondo il
quale il contratto collettivo sottoscritto produce effetti anche dopo la
scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto;
Ritenuta la necessità di fornire disposizioni
per regolamentare gli aspetti organizzatori e procedimentali connessi alle
operazioni di mobilità per l'a.a. 2000/2001;
Art. 1 - Disposizioni preliminari
1. I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie
dei direttori amministrativi, dei responsabili amministrativi, degli assistenti
amministrativi, dei collaboratori scolastici delle Accademie e dei Conservatori
di musica che, alla data di presentazione della domanda, risultino di ruolo
ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale
sia ancora in corso di emanazione, sono disciplinati dalle disposizioni
che seguono. Le suddette disposizioni disciplinano altresì la mobilità
territoriale a livello nazionale per l'a.a. 2000/2001 dei responsabili
amministrativi che a seguito dei corsi di cui agli artt. 43 del C.C.N.L.
e 49 del C.C.N.I., conseguano il profilo professionale D/2 o che, per qualsiasi
motivo, non lo conseguano. Le disposizioni della presente Ordinanza hanno
validità per l'anno accademico 2000/2001, fatti salvi gli eventuali
adeguamenti che si dovessero rendere necessari.
2. I termini previsti dalla presente Ordinanza possono
essere modificati con apposita circolare ministeriale, al fine di corrispondere
ad eventuali sopravvenute esigenze amministrative.
3. Le disposizioni della presente Ordinanza sono
pubblicate dall'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e da tutte le Istituzioni
di Alta Cultura, mediante affissione ai rispettivi albi.
Art. 2 - Termini per le operazioni di mobilità
1.Termine ultimo presentazione della domanda di trasferimento al Direttore dell'Istituzione di appartenenza | 19 agosto 2000 |
2.Termine ultimo invio della domanda di trasferimento, tramite via gerarchica, all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica | 22 agosto 2000 |
3.Termine ultimo individuazione posti disponibili per i trasferimenti | 5 settembre 2000 |
4.Termine ultimo presentazione della rinuncia alle domande di trasferimento | 11 settembre 2000 |
5.Termine ultimo presentazione della rinuncia per gravi ed eccezionali motivi | 25 settembre 2000 |
6.Pubblicazione dei movimenti | 2 ottobre 2000 |
CAPO I
PERSONALE - PRESENTAZIONE DOMANDE - DOCUMENTAZIONE
- PREFERENZE - DISPONIBILITA' DI POSTI
Art. 1 - Personale interessato
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti, contenute
nel presente titolo, si applicano al personale indicato nell'art. 1 delle
disposizioni preliminari della presente Ordinanza Ministeriale.
2. Le sezioni staccate delle Accademie e dei Conservatori
di musica sono considerate, ai fini dei trasferimenti, come istituzioni
autonome.
3. Non essendo più previsto, in conformità
di quanto disposto dalla legge 3/5/1999, n. 124, il ruolo statale del personale
non docente del Conservatorio di musica di Trento e della Sezione staccata
di Riva del Garda, il personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali
non può produrre domanda di trasferimento per le suddette istituzioni.
Art. 2 - Presentazione della domanda
1. Il personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali
delle Accademie e dei Conservatori di musica che aspiri al trasferimento
deve indirizzare la domanda, per via gerarchica, all'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica entro il 18/8/2000 utilizzando l'apposito modello (Allegato
B).
2. Il personale che presta servizio presso uffici
di amministrazioni statali presenterà la domanda di trasferimento
al Direttore dell'istituzione di titolarità; il medesimo personale,
che non abbia sede di titolarità, presenterà la domanda,
previo visto del capo dell'ufficio ove presta effettivamente servizio,
direttamente all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, entro il termine
di cui al precedente punto 1.
3. Parimenti il personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche all'estero che venga restituito al ruolo di provenienza,
presenterà domanda con le stesse modalità di cui al precedente
punto 2 direttamente all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica che provvederà
ad esaminarla secondo le disposizioni di cui al successivo art. 10.
4. Il capo dell'istituzione assume a protocollo
la domanda il giorno stesso della su presentazione e, dopo avervi apposto
il proprio visto attestante l'esatta corrispondenza tra la documentazione
dichiarata e quella allegata, la invia entro il termine previsto per le
operazioni di mobilità, all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica
competente per gli adempimenti previsti dal successivo art. 11.
Art. 3 - Mobilità professionale
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
innovative di cui alla legge 21/12/1999, n. 508 di riforma delle Accademie,
dei Conservatori di musica, degli I.S.I.A. e degli Istituti Musicali Pareggiati,
i trasferimenti dai ruoli provinciali del personale A.T.A. della scuola
verso i corrispondenti ruoli nazionali, nell'a.a. 2000/2001, non vengono
effettuati. Correlativamente, coloro che a suo tempo, abbiano prodotto
domanda per il passaggio dal ruolo nazionale al ruolo provinciale, possono,
nei termini previsti dalla presente Ordinanza (18/8/2000), revocare la
predetta istanza.
Art. 4 - Documentazione
1. Le domande, esenti da bollo, saranno prese in
esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo, di cui all'allegato
"B".
2. La domanda va corredata con le dichiarazioni
dei servizi prestati, redatte in carta semplice secondo i modelli
"C" e "D" allegati alla presente ordinanza e sottoscritte dall'interessato
ai sensi della legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli aspiranti al movimento possono documentare
il possesso dei titoli e l'esistenza di situazioni personali e di condizioni
valutabili ai fini dei movimenti mediante dichiarazioni personali rilasciate
ai sensi della legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, ad
eccezione delle condizioni di salute e delle situazioni di handicap, da
documentare con apposita certificazione medica. La residenza del familiare,
ai fini dell'attribuzione del punteggio per il ricongiungimento, deve essere
comprovata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata
la decorrenza dell'iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai
sensi della citata legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni.
Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento
al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data
di pubblicazione della presente ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione
del punteggio, dovrà contenere l'anzidetta informazione.
4. L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica potrà
procedere, se ne ravvisi l'opportunità, ad una verifica d'ufficio
della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate ai sensi
della legge 127/1997 più volte citata.
5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 127/1997 e successive
modificazioni sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia.
6. I documenti allegati devono essere elencati nell'apposita
sezione del modulo domanda.
Art. 5 - Posti richiedibili
1. Il trasferimento può essere richiesto
per tutte le Accademie e i Conservatori di musica e le loro sezioni staccate
che, ai fini del movimento, sono considerate sedi autonome.
2. A seguito dei DD.II. rispettivamente del 27/10/1999
e del 28/12/1999 di concessione dell'autonomia amministrativo-contabile
ai Conservatori di Trapani e Monopoli, a decorrere dall'a.a. 2000/2001
sono richiedibili i posti di direttore amministrativo e di responsabile
amministrativo delle suddette istituzioni, oltre, ovviamente, i posti liberi
e disponibili delle altre qualifiche delle medesime istituzioni.
3. Sono altresì richiedibili tutti i posti
liberi e vacanti indicati al successivo art. 9 della presente Ordinanza.
Art. 6 - Trasferimento d'ufficio per incompatibilità
1. Il personale A.T.A. trasferito d'ufficio per
incompatibilità può partecipare ai movimenti anche per l'istituzione
dalla quale era stato disposto il trasferimento per incompatibilità,
qualora l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica abbia accertato il superamento
dello stato di incompatibilità.
2. L'accertamento di cui al punto precedente deve
essere effettuato prima della scadenza del termine per l'acquisizione delle
domande di trasferimento al SIMPI.
3. Nel caso di permanenza dello stato di incompatibilità
l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica comunica al SIMPI la domanda dell'interessato
omettendo la preferenza espressa per l'istituzione o la sede incompatibile,
dandone notizia all'interessato, ai fini dell'eventuale integrazione della
preferenza, entro il termine assegnato.
4. Qualora la predetta istituzione sia l'unica preferenza
espressa e l'interessato non abbia provveduto alla necessaria integrazione,
la domanda non è presa in considerazione.
Art. 7 - Indicazione delle preferenze - Modalità
1. Le preferenze, in numero non superiore a quindici,
debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo domanda. 2. Le
preferenze possono essere espresse per tutte le Accademie e i Conservatori
e le loro sezioni staccate.
3. Le preferenze devono essere espresse trascrivendo
l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali allegati alla
presente Ordinanza (Allegato "E"), comprensive del codice
meccanografico, disponibili presso l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica
e presso ciascuna istituzione. Le preferenze saranno prese in esame nell'ordine
espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione
in chiaro ed il codice, prevale il codice.
4. Qualsiasi domanda, prodotta in modo non conforme
alle disposizioni (modalità e termini) della presente Ordinanza,
è nulla.
Art. 8 - Rinuncia - Rettifica domanda
1. La rinuncia alla domanda di trasferimento vidimata
dal Direttore dell'Accademia o del Conservatorio di musica dovrà
essere trasmessa all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e sarà
presa in considerazione soltanto se spedita entro l'11/9/2000. Farà
fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
2. Le domande di rinuncia che risulteranno spedite
dopo tale data, potranno essere prese in considerazione solo per gravi
ed eccezionali motivi validamente documentati e a condizione che pervengano
prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.
3. Dopo la presentazione le domande e l'allegata
documentazione non possono essere modificate o integrate. L'aspirante al
trasferimento che intenda modificare o integrare la domanda già
presentata dovrà revocare la domanda stessa e presentarne un'altra,
debitamente documentata, nel termine indicato all'art. 2 delle disposizioni
preliminari della presente Ordinanza.
Art. 9 - Posti disponibili
1. Ai fini dei trasferimenti definitivi sono disponibili
tutti i posti liberi e vacanti all'inizio del movimento nell'organico previsionale
per l'anno di riferimento.
Si riterranno quindi disponibili:
1) i posti la cui vacanza si sia determinata entro
il termine di acquisizione delle domande di trasferimento al SIMPI anche
a seguito di variazioni di stato giuridico del personale;
2) i posti ricoperti da personale non di ruolo;
3) i posti delle nuove istituzioni autorizzate entro
il termine di acquisizione delle domande di trasferimento al SIMPI.
4) i posti che si renderanno disponibili per effetto
del movimento.
2. Sono disponibili ai fini dei trasferimenti i posti
rilevati come liberi e vacanti alla data di scadenza del termine di acquisizione
delle domande di trasferimento al SIMPI, previa detrazione dei posti corrispondenti:
a) al numero delle unità di personale
di ruolo senza sede di titolarità;
b) al numero delle unità di personale
eventualmente in soprannumero;
c) agli accantonamenti da effettuare per le procedure
concorsuali da indire e definire entro l'a.a. in corso;
d) agli accantonamenti di cui alla legge 2/4/1968,
n. 482.
3. I posti che si dovessero rendere disponibili
per effetto dei trasferimenti vanno ad accrescere il numero dei posti destinati
ai trasferimenti stessi.
Art. 10 - Rientri e restituzioni al ruolo di provenienza
1. Il personale A.T.A., ad eccezione di quello beneficiario
dell'art. 18 - primo comma - legge 604/1982, in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali all'estero che venga restituito al ruolo di provenienza,
ha diritto all'assegnazione della sede in territorio metropolitano con
priorità rispetto al movimento del personale di ruolo disciplinato
dalla presente Ordinanza, come previsto dal combinato disposto degli artt.
18 del T.U. 12/2/1940, n. 740 e 10 del D.P.R. 23/1/1967, n. 215.
2. Tali assegnazioni saranno effettuate dall'Ispettorato
per l'Istruzione Artistica sui posti che risulteranno disponibili prima
dell'inizio delle operazioni di movimento.
3. Il personale A.T.A. beneficiario dell'art. 18
- primo comma - legge 604/1982, all'atto del rientro nei ruoli metropolitani,
può scegliere la sede di servizio in una istituzione di suo gradimento.
L'assegnazione della sede avverrà nell'ambito delle operazioni di
trasferimento alle quali gli interessati partecipano quali titolari in
attesa di sede definitiva.
4. Nel caso in cui gli interessati non ottengano
la sede definitiva nell'ambito dei movimenti, questa verrà assegnata
secondo i criteri previsti dal comma 9 dell'art. 18 della legge 604/1982.
Art. 11 - Adempimenti dell'Ispettorato e dei Direttori
delle Accademie e dei Conservatori
1. L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, ricevute
le domande di trasferimento inoltrate dai Direttori delle Accademie e dei
Conservatori nei termini fissati dalla presente Ordinanza, procede all'esame
e alla valutazione dei titoli prodotti secondo le apposite tabelle di valutazione
e ne cura la trasmissione al sistema.
2. L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica verifica
la corrispondenza tra la documentazione prodotta e quella richiesta dalle
tabelle allegate al C.C.D.N. del 6/6/1996 e comunica ai richiedenti, presso
la sede in cui prestano servizio, il punteggio loro attribuito, gli eventuali
diritti loro riconosciuti e le preferenze espresse.
3. Gli interessati, entro 5 giorni dalla comunicazione
di cui sopra, hanno facoltà di far pervenire all'Ispettorato motivato
reclamo in ordine ad eventuali inesattezze ed errori materiali concernente
il punteggio attribuito. Fermo restando che non verranno presi in considerazione
i reclami non prodotti nei termini e che in caso di discordanza, tra il
codice meccanografico e la dizione in chiaro, sarà applicato il
principio di cui all'art. 7 - punto 2 - della presente O.M. Esaminati i
reclami verranno notificate agli interessati le eventuali modifiche richieste
tramite le istituzioni di titolarità.
4. Il 2/10/2000 l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica
e le singole Istituzioni di Alta Cultura pubblicheranno, mediante affissione
all'albo dei rispettivi uffici, il decreto con allegato l'elenco dei trasferimenti.
Per ciascun aspirante trasferito devono essere indicate le generalità
complete, l'istituzione di provenienza, il punteggio complessivo attribuitogli
e l'istituzione di destinazione.
Art. 12 Adempimenti dei Direttori delle Accademie
e dei Conservatori
1. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori
comunicheranno:
a) agli interessati, l'avvenuto trasferimento;
b) all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e
alle Direzioni Provinciali del Tesoro di provenienza e di destinazione,
la data di effettiva presa di servizio nella nuova sede.
Art. 13 -Personale soprannumerario
1. Il personale soprannumerario è tenuto
a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima
di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione
delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla presente Ordinanza,
con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda dovrà
precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso
che perduri lo stato di soprannumerarietà o se intenda partecipare
comunque al movimento. Nella prima ipotesi, se nel corso delle operazioni
si rende disponibile un posto nell'istituzione di titolarità, non
si darà corso al trasferimento.
3. Si ribadisce il principio che la non presentazione
della domanda, nella ipotesi della conferma dello stato di soprannumerarietà,
comporterà in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio
attribuito in fase di individuazione dei perdenti posto.
4. Gli interessati riporteranno nell'apposita casella
del modulo domanda il punteggio con il quale sono stati inseriti nella
graduatoria quali soprannumerari.
5. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori
provvedono a formulare la graduatoria dei soprannumerari prima della scadenza
dei termini della domanda di trasferimento.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi
del precedente punto 2, presenti domanda di trasferimento condizionandola
al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate
valide le preferenze espresse e per le stesse sarà graduato secondo
il punteggio di perdente posto.
7. Limitatamente all'a.a. 2000/2001 i Direttori
delle Accademie e dei Conservatori provvedono, comunque, alla riformulazione
della graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari sulla base dei
punteggi previsti dalla tabella B allegata al contratto collettivo decentrato
a livello nazionale sulla mobilità del 6/6/1996.
8. I trasferimenti d'ufficio sono disposti sulla
base di apposite tabelle di viciniorità tra provincie (allegato
"A"), già predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari
delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 426/1988, partendo
dalla provincia indicata nell'apposito modulo domanda. In mancanza di indicazione,
la provincia di riferimento sarà quella di titolarità.
Art. 14 - Adempimenti dei Direttori delle Accademie
e dei Conservatori
1. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori,
formulate le graduatorie di cui al precedente art. 13, le affiggeranno
immediatamente all'albo, insieme alla comunicazione dell'Ispettorato contenente
la nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione
di soprannumerarietà, invitandoli formalmente a presentare domanda
di trasferimento.
2. Qualora i termini di presentazione della domanda
siano scaduti, al personale soprannumerario, per l'a.a. cui si riferiscono
le operazioni di trasferimento, sarà consentito presentare domanda
secondo le istruzioni contenute nel precedente art. 13 entro 5 giorni dalla
comunicazione delle situazioni di soprannumerarietà.
3. Nel caso in cui gli interessati abbiano già
presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 2 Titolo I - Capo
I della presente O.M., la nuova domanda inviata a norma del precedente
punto 2 sostituisce integralmente la prima.
4. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori
invieranno all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica i moduli domanda
del personale di cui al precedente punto 2 unitamente alle graduatorie
dell'istituzione ed ad ogni eventuale reclamo.
5. Si richiama l'attenzione dei Direttori sulla
necessità che vengano tempestivamente eseguite le operazioni di
cui al presente articolo, tenuto conto dei riflessi negativi sulla mobilità
derivanti da un loro tardivo o mancato adempimento.
Art. 15 - Trasferimento annuale
1. La richiesta di trasferimento annuale deve essere
effettuata dagli interessati barrando l'apposita casella del modulo, contestualmente
alla domanda di trasferimento definitivo.
2. Il trasferimento ha validità limitata
all'a.a. 2000/2001. Qualora la vacanza sulla quale è stato disposto
il trasferimento annuale si protrae per un ulteriore anno accademico, il
trasferimento annuale è prorogato d'ufficio, salvo rinuncia espressa
alla proroga da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda
di trasferimento barrando l'apposita casella del modulo domanda.
3. La rinuncia alla proroga non preclude, in ogni
caso, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda
di trasferimento definitivo o di altro trasferimento annuale.
4. Per il trasferimento annuale possono essere richieste
solo le stesse sedi indicate nella domanda di trasferimento definitivo.
5. Il trasferimento annuale non comporta la perdita
della titolarità, ma interrompe la continuità del servizio
ad eccezione dell'ipotesi del trasferimento d'ufficio per soprannumerarietà.
Art. 16 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti adottati in applicazione
delle norme della presente Ordinanza è ammesso ricorso, in carta
semplice, al Ministero della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del movimento.
2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione
dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi
di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi
della notifica agli eventuali controinteressati.
3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro
il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante.
4. Qualora il ricorso sia presentato direttamente
all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, ne viene rilasciata ricevuta.
5. La notifica del ricorso ai controinteressati
è fatta, a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, dal ricorrente. Se i controinteressati sono
più di uno è ammessa la notifica ad uno solo di essi; qualora
il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza
del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante
avviso da pubblicare all'albo dell'Ispettorato. L'ufficio decidente, qualora
non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli
altri soggetti controinteressati.
6. I controinteressati hanno facoltà di produrre
le proprie deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica.
7. Resta comunque fermo che i provvedimenti adottati
in applicazione della presente Ordinanza possono essere impugnati con ricorso
al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dei Decreti
Legislativi 31/3/1998, n. 80 e 29/10/1998, n. 387, che hanno dato attuazione
alle previsioni già contenute in materia nel D.L.vo. 29/1993.
8. Resta ferma la facoltà, in sede di autotutela,
di rettificare eventuali errori materiali riferibili ai movimenti disposti.
CAPO I
Art. 17 - Domanda di assegnazione provvisoria
1. Il personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori
di musica può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente
alla domanda di trasferimento contrassegnando l'apposita casella del modulo
domanda.
2. La richiesta di assegnazione provvisoria, subordinata
al mancato trasferimento nelle sedi richieste, può essere avanzata
solo per i seguenti motivi:
- ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge
o ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza
ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani;
- gravi esigenze di salute debitamente documentate.
3. L'assegnazione provvisoria può essere
richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, per le sedi
richieste per trasferimento.
Art. 18 - Personale trasferito d'ufficio per incompatibilità
1. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità
può ottenere l'assegnazione provvisoria per l'istituzione dalla
quale è stato trasferito, qualora venga accertato il superamento
della condizione di incompatibilità con la sede.
Art. 19 - Pubblicazione delle graduatorie - adempimenti
dell'Ispettorato Istruzione Artistica - Reclami
1. Le graduatorie degli aspiranti all'assegnazione
provvisoria saranno pubblicate all'albo dell'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica e il punteggio attribuito a ciascun interessato verrà
comunicato all'istituzione di titolarità per la notifica, avverso
il quale l'interessato potrà, entro 5 giorni, produrre motivato
reclamo all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica. Nello stesso termine
gli interessati potranno rinunziare alla domanda di assegnazione provvisoria.
Entro i 10 giorni successivi l'Ispettorato decide in merito ai reclami.
Le eventuali rettifiche derivanti dall'accoglimento dei reclami presentati
sono notificate agli interessati e annotate nella graduatoria affissa all'albo.
2. L'Ispettorato procederà alle assegnazioni
provvisorie dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale
di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.
Art. 20 - Posti disponibili per assegnazione provvisoria
1. Le assegnazioni provvisorie sono disposte per
l'intero anno accademico.
2. I posti lasciati liberi dal personale che ha
ottenuto l'assegnazione provvisoria sono disponibili ai fini del conferimento
delle assegnazioni provvisorie.
3. L'assegnazione provvisoria, una volta ottenuta,
è irrinunciabile.
4. L'assegnazione provvisoria non comporta la perdita
della titolarità, ma interrompe la continuità del servizio.
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