Ordinanza ministeriale n. 185 del 19 luglio 2000 prot. n. 9979

Mobilità territoriale del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori di Musica anno accademico 2000/2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 23/10/1992, n. 421;
Visto il D.L.vo 3/2/1993, n. 29;
Visto in particolare il D.L.vo 29/10/1998, n. 387;
Visto il D.L. 27/8/1993, n. 321, convertito con legge 27/10/1993, n. 423;
Vista la legge 14/1/1994, n. 20;
Visto il D.L.vo 16./4/1994, n. 297;
Vista l'O.M. prot. 5279 del 20/3/1984 contenente disposizioni a carattere permanente sulla mobilità del personale non docente di ruolo delle Accademie e dei Conservatori e successive modificazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del "Comparto Scuola", sottoscritto a seguito di autorizzazione del Governo il 4/8/1995, nonché l'Accordo successivo decentrato nazionale per il personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori di Musica del 6/6/1996;
Visto il C.C.N.L. 26/5/1999 e il C.C.N.I. 31/8/1999, nonché il successivo Accordo sulla sequenza contrattuale previsto dall'art. 44 del C.C.N.L.;
Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3/5/1999, n. 124;
Vista la legge 21/12/1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli I.S.I.A. e degli Istituti Musicali Pareggiati;
Visti i DD.II. del 27/10/1999 e del 28/12/1999, registrati dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, già Ragioneria Centrale presso il Ministero della Pubblica Istruzione il 17/1/2000 al n. 1 e il 23/3/2000 al n. 305, con i quali è stata concessa l'autonomia amministrativo-contabile, rispettivamente, al Conservatorio di musica di Trapani e di Monopoli, già sezioni staccate del Conservatorio di musica di Palermo e di Bari;
Considerato che, nella riunione del 27/06/2000, le OO.SS. di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Scuola", non hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale decentrato predisposto in relazione alla sola mobilità territoriale;
Visto l'art. 2074 del codice civile, secondo il quale il contratto collettivo sottoscritto produce effetti anche dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto;
Ritenuta la necessità di fornire disposizioni per regolamentare gli aspetti organizzatori e procedimentali connessi alle operazioni di mobilità per l'a.a. 2000/2001;

ORDINA
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

Art. 1 - Disposizioni preliminari
1. I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie dei direttori amministrativi, dei responsabili amministrativi, degli assistenti amministrativi, dei collaboratori scolastici delle Accademie e dei Conservatori di musica che, alla data di presentazione della domanda, risultino di ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione, sono disciplinati dalle disposizioni che seguono. Le suddette disposizioni disciplinano altresì la mobilità territoriale a livello nazionale per l'a.a. 2000/2001 dei responsabili amministrativi che a seguito dei corsi di cui agli artt. 43 del C.C.N.L. e 49 del C.C.N.I., conseguano il profilo professionale D/2 o che, per qualsiasi motivo, non lo conseguano. Le disposizioni della presente Ordinanza hanno validità per l'anno accademico 2000/2001, fatti salvi gli eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari.
2. I termini previsti dalla presente Ordinanza possono essere modificati con apposita circolare ministeriale, al fine di corrispondere ad eventuali sopravvenute esigenze amministrative.
3. Le disposizioni della presente Ordinanza sono pubblicate dall'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e da tutte le Istituzioni di Alta Cultura, mediante affissione ai rispettivi albi.

Art. 2 - Termini per le operazioni di mobilità
1.Termine ultimo presentazione della domanda di trasferimento al Direttore dell'Istituzione di appartenenza 19 agosto 2000
2.Termine ultimo invio della domanda di trasferimento, tramite via gerarchica, all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica 22 agosto 2000
3.Termine ultimo individuazione posti disponibili per i trasferimenti 5 settembre 2000
4.Termine ultimo presentazione della rinuncia alle domande di trasferimento 11 settembre 2000
5.Termine ultimo presentazione della rinuncia per gravi ed eccezionali motivi 25 settembre 2000
6.Pubblicazione dei movimenti 2 ottobre 2000

TITOLO I
TRASFERIMENTI

CAPO I
PERSONALE - PRESENTAZIONE DOMANDE - DOCUMENTAZIONE - PREFERENZE - DISPONIBILITA' DI POSTI

Art. 1 - Personale interessato
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti, contenute nel presente titolo, si applicano al personale indicato nell'art. 1 delle disposizioni preliminari della presente Ordinanza Ministeriale.
2. Le sezioni staccate delle Accademie e dei Conservatori di musica sono considerate, ai fini dei trasferimenti, come istituzioni autonome.
3. Non essendo più previsto, in conformità di quanto disposto dalla legge 3/5/1999, n. 124, il ruolo statale del personale non docente del Conservatorio di musica di Trento e della Sezione staccata di Riva del Garda, il personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali non può produrre domanda di trasferimento per le suddette istituzioni.

Art. 2 - Presentazione della domanda
1. Il personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali delle Accademie e dei Conservatori di musica che aspiri al trasferimento deve indirizzare la domanda, per via gerarchica, all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica entro il 18/8/2000 utilizzando l'apposito modello (Allegato B).
2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali presenterà la domanda di trasferimento al Direttore dell'istituzione di titolarità; il medesimo personale, che non abbia sede di titolarità, presenterà la domanda, previo visto del capo dell'ufficio ove presta effettivamente servizio, direttamente all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, entro il termine di cui al precedente punto 1.
3. Parimenti il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero che venga restituito al ruolo di provenienza, presenterà domanda con le stesse modalità di cui al precedente punto 2 direttamente all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica che provvederà ad esaminarla secondo le disposizioni di cui al successivo art. 10.
4. Il capo dell'istituzione assume a protocollo la domanda il giorno stesso della su presentazione e, dopo avervi apposto il proprio visto attestante l'esatta corrispondenza tra la documentazione dichiarata e quella allegata, la invia entro il termine previsto per le operazioni di mobilità, all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica competente per gli adempimenti previsti dal successivo art. 11.

Art. 3 - Mobilità professionale
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innovative di cui alla legge 21/12/1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di musica, degli I.S.I.A. e degli Istituti Musicali Pareggiati, i trasferimenti dai ruoli provinciali del personale A.T.A. della scuola verso i corrispondenti ruoli nazionali, nell'a.a. 2000/2001, non vengono effettuati. Correlativamente, coloro che a suo tempo, abbiano prodotto domanda per il passaggio dal ruolo nazionale al ruolo provinciale, possono, nei termini previsti dalla presente Ordinanza (18/8/2000), revocare la predetta istanza.

Art. 4 - Documentazione
1. Le domande, esenti da bollo, saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo, di cui all'allegato "B".
2. La domanda va corredata con le dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in carta semplice secondo i modelli "C" e "D" allegati alla presente ordinanza e sottoscritte dall'interessato ai sensi della legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli aspiranti al movimento possono documentare il possesso dei titoli e l'esistenza di situazioni personali e di condizioni valutabili ai fini dei movimenti mediante dichiarazioni personali rilasciate ai sensi della legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione delle condizioni di salute e delle situazioni di handicap, da documentare con apposita certificazione medica. La residenza del familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il ricongiungimento, deve essere comprovata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della citata legge 127/1997 e successive modifiche e integrazioni. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà contenere l'anzidetta informazione.
4. L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica potrà procedere, se ne ravvisi l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate ai sensi della legge 127/1997 più volte citata.
5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 127/1997 e successive modificazioni sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
6. I documenti allegati devono essere elencati nell'apposita sezione del modulo domanda.

Art. 5 - Posti richiedibili
1. Il trasferimento può essere richiesto per tutte le Accademie e i Conservatori di musica e le loro sezioni staccate che, ai fini del movimento, sono considerate sedi autonome.
2. A seguito dei DD.II. rispettivamente del 27/10/1999 e del 28/12/1999 di concessione dell'autonomia amministrativo-contabile ai Conservatori di Trapani e Monopoli, a decorrere dall'a.a. 2000/2001 sono richiedibili i posti di direttore amministrativo e di responsabile amministrativo delle suddette istituzioni, oltre, ovviamente, i posti liberi e disponibili delle altre qualifiche delle medesime istituzioni.
3. Sono altresì richiedibili tutti i posti liberi e vacanti indicati al successivo art. 9 della presente Ordinanza.

Art. 6 - Trasferimento d'ufficio per incompatibilità
1. Il personale A.T.A. trasferito d'ufficio per incompatibilità può partecipare ai movimenti anche per l'istituzione dalla quale era stato disposto il trasferimento per incompatibilità, qualora l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica abbia accertato il superamento dello stato di incompatibilità.
2. L'accertamento di cui al punto precedente deve essere effettuato prima della scadenza del termine per l'acquisizione delle domande di trasferimento al SIMPI.
3. Nel caso di permanenza dello stato di incompatibilità l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica comunica al SIMPI la domanda dell'interessato omettendo la preferenza espressa per l'istituzione o la sede incompatibile, dandone notizia all'interessato, ai fini dell'eventuale integrazione della preferenza, entro il termine assegnato.
4. Qualora la predetta istituzione sia l'unica preferenza espressa e l'interessato non abbia provveduto alla necessaria integrazione, la domanda non è presa in considerazione.

Art. 7 - Indicazione delle preferenze - Modalità
1. Le preferenze, in numero non superiore a quindici, debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo domanda. 2. Le preferenze possono essere espresse per tutte le Accademie e i Conservatori e le loro sezioni staccate.
3. Le preferenze devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali allegati alla presente Ordinanza (Allegato "E"), comprensive del codice meccanografico, disponibili presso l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e presso ciascuna istituzione. Le preferenze saranno prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice.
4. Qualsiasi domanda, prodotta in modo non conforme alle disposizioni (modalità e termini) della presente Ordinanza, è nulla.

Art. 8 - Rinuncia - Rettifica domanda
1. La rinuncia alla domanda di trasferimento vidimata dal Direttore dell'Accademia o del Conservatorio di musica dovrà essere trasmessa all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e sarà presa in considerazione soltanto se spedita entro l'11/9/2000. Farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
2. Le domande di rinuncia che risulteranno spedite dopo tale data, potranno essere prese in considerazione solo per gravi ed eccezionali motivi validamente documentati e a condizione che pervengano prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.
3. Dopo la presentazione le domande e l'allegata documentazione non possono essere modificate o integrate. L'aspirante al trasferimento che intenda modificare o integrare la domanda già presentata dovrà revocare la domanda stessa e presentarne un'altra, debitamente documentata, nel termine indicato all'art. 2 delle disposizioni preliminari della presente Ordinanza.

Art. 9 - Posti disponibili
1. Ai fini dei trasferimenti definitivi sono disponibili tutti i posti liberi e vacanti all'inizio del movimento nell'organico previsionale per l'anno di riferimento.
Si riterranno quindi disponibili:

1) i posti la cui vacanza si sia determinata entro il termine di acquisizione delle domande di trasferimento al SIMPI anche a seguito di variazioni di stato giuridico del personale;
2) i posti ricoperti da personale non di ruolo;
3) i posti delle nuove istituzioni autorizzate entro il termine di acquisizione delle domande di trasferimento al SIMPI.
4) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento.

2. Sono disponibili ai fini dei trasferimenti i posti rilevati come liberi e vacanti alla data di scadenza del termine di acquisizione delle domande di trasferimento al SIMPI, previa detrazione dei posti corrispondenti:
a) al numero delle unità di personale di ruolo senza sede di titolarità;
b) al numero delle unità di personale eventualmente in soprannumero;
c) agli accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali da indire e definire entro l'a.a. in corso;
d) agli accantonamenti di cui alla legge 2/4/1968, n. 482.
3. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti stessi.

Art. 10 - Rientri e restituzioni al ruolo di provenienza
1. Il personale A.T.A., ad eccezione di quello beneficiario dell'art. 18 - primo comma - legge 604/1982, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero che venga restituito al ruolo di provenienza, ha diritto all'assegnazione della sede in territorio metropolitano con priorità rispetto al movimento del personale di ruolo disciplinato dalla presente Ordinanza, come previsto dal combinato disposto degli artt. 18 del T.U. 12/2/1940, n. 740 e 10 del D.P.R. 23/1/1967, n. 215.
2. Tali assegnazioni saranno effettuate dall'Ispettorato per l'Istruzione Artistica sui posti che risulteranno disponibili prima dell'inizio delle operazioni di movimento.
3. Il personale A.T.A. beneficiario dell'art. 18 - primo comma - legge 604/1982, all'atto del rientro nei ruoli metropolitani, può scegliere la sede di servizio in una istituzione di suo gradimento. L'assegnazione della sede avverrà nell'ambito delle operazioni di trasferimento alle quali gli interessati partecipano quali titolari in attesa di sede definitiva.
4. Nel caso in cui gli interessati non ottengano la sede definitiva nell'ambito dei movimenti, questa verrà assegnata secondo i criteri previsti dal comma 9 dell'art. 18 della legge 604/1982.

CAPO II
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 11 - Adempimenti dell'Ispettorato e dei Direttori delle Accademie e dei Conservatori
1. L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, ricevute le domande di trasferimento inoltrate dai Direttori delle Accademie e dei Conservatori nei termini fissati dalla presente Ordinanza, procede all'esame e alla valutazione dei titoli prodotti secondo le apposite tabelle di valutazione e ne cura la trasmissione al sistema.
2. L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica verifica la corrispondenza tra la documentazione prodotta e quella richiesta dalle tabelle allegate al C.C.D.N. del 6/6/1996 e comunica ai richiedenti, presso la sede in cui prestano servizio, il punteggio loro attribuito, gli eventuali diritti loro riconosciuti e le preferenze espresse.
3. Gli interessati, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui sopra, hanno facoltà di far pervenire all'Ispettorato motivato reclamo in ordine ad eventuali inesattezze ed errori materiali concernente il punteggio attribuito. Fermo restando che non verranno presi in considerazione i reclami non prodotti nei termini e che in caso di discordanza, tra il codice meccanografico e la dizione in chiaro, sarà applicato il principio di cui all'art. 7 - punto 2 - della presente O.M. Esaminati i reclami verranno notificate agli interessati le eventuali modifiche richieste tramite le istituzioni di titolarità.
4. Il 2/10/2000 l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e le singole Istituzioni di Alta Cultura pubblicheranno, mediante affissione all'albo dei rispettivi uffici, il decreto con allegato l'elenco dei trasferimenti. Per ciascun aspirante trasferito devono essere indicate le generalità complete, l'istituzione di provenienza, il punteggio complessivo attribuitogli e l'istituzione di destinazione.

Art. 12 Adempimenti dei Direttori delle Accademie e dei Conservatori
1. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori comunicheranno:

a) agli interessati, l'avvenuto trasferimento;
b) all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e alle Direzioni Provinciali del Tesoro di provenienza e di destinazione, la data di effettiva presa di servizio nella nuova sede.

Art. 13 -Personale soprannumerario
1. Il personale soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla presente Ordinanza, con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà o se intenda partecipare comunque al movimento. Nella prima ipotesi, se nel corso delle operazioni si rende disponibile un posto nell'istituzione di titolarità, non si darà corso al trasferimento.
3. Si ribadisce il principio che la non presentazione della domanda, nella ipotesi della conferma dello stato di soprannumerarietà, comporterà in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione dei perdenti posto.
4. Gli interessati riporteranno nell'apposita casella del modulo domanda il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria quali soprannumerari.
5. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori provvedono a formulare la graduatoria dei soprannumerari prima della scadenza dei termini della domanda di trasferimento.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del precedente punto 2, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze espresse e per le stesse sarà graduato secondo il punteggio di perdente posto.
7. Limitatamente all'a.a. 2000/2001 i Direttori delle Accademie e dei Conservatori provvedono, comunque, alla riformulazione della graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari sulla base dei punteggi previsti dalla tabella B allegata al contratto collettivo decentrato a livello nazionale sulla mobilità del 6/6/1996.
8. I trasferimenti d'ufficio sono disposti sulla base di apposite tabelle di viciniorità tra provincie (allegato "A"), già predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 426/1988, partendo dalla provincia indicata nell'apposito modulo domanda. In mancanza di indicazione, la provincia di riferimento sarà quella di titolarità.

Art. 14 - Adempimenti dei Direttori delle Accademie e dei Conservatori
1. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori, formulate le graduatorie di cui al precedente art. 13, le affiggeranno immediatamente all'albo, insieme alla comunicazione dell'Ispettorato contenente la nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitandoli formalmente a presentare domanda di trasferimento.
2. Qualora i termini di presentazione della domanda siano scaduti, al personale soprannumerario, per l'a.a. cui si riferiscono le operazioni di trasferimento, sarà consentito presentare domanda secondo le istruzioni contenute nel precedente art. 13 entro 5 giorni dalla comunicazione delle situazioni di soprannumerarietà.
3. Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 2 Titolo I - Capo I della presente O.M., la nuova domanda inviata a norma del precedente punto 2 sostituisce integralmente la prima.
4. I Direttori delle Accademie e dei Conservatori invieranno all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica i moduli domanda del personale di cui al precedente punto 2 unitamente alle graduatorie dell'istituzione ed ad ogni eventuale reclamo.
5. Si richiama l'attenzione dei Direttori sulla necessità che vengano tempestivamente eseguite le operazioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei riflessi negativi sulla mobilità derivanti da un loro tardivo o mancato adempimento.

Art. 15 - Trasferimento annuale
1. La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati barrando l'apposita casella del modulo, contestualmente alla domanda di trasferimento definitivo.
2. Il trasferimento ha validità limitata all'a.a. 2000/2001. Qualora la vacanza sulla quale è stato disposto il trasferimento annuale si protrae per un ulteriore anno accademico, il trasferimento annuale è prorogato d'ufficio, salvo rinuncia espressa alla proroga da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento barrando l'apposita casella del modulo domanda.
3. La rinuncia alla proroga non preclude, in ogni caso, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di altro trasferimento annuale.
4. Per il trasferimento annuale possono essere richieste solo le stesse sedi indicate nella domanda di trasferimento definitivo.
5. Il trasferimento annuale non comporta la perdita della titolarità, ma interrompe la continuità del servizio ad eccezione dell'ipotesi del trasferimento d'ufficio per soprannumerarietà.

Art. 16 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme della presente Ordinanza è ammesso ricorso, in carta semplice, al Ministero della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del movimento.
2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.
3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
4. Qualora il ricorso sia presentato direttamente all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, ne viene rilasciata ricevuta.
5. La notifica del ricorso ai controinteressati è fatta, a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal ricorrente. Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica ad uno solo di essi; qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante avviso da pubblicare all'albo dell'Ispettorato. L'ufficio decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti controinteressati.
6. I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica.
7. Resta comunque fermo che i provvedimenti adottati in applicazione della presente Ordinanza possono essere impugnati con ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dei Decreti Legislativi 31/3/1998, n. 80 e 29/10/1998, n. 387, che hanno dato attuazione alle previsioni già contenute in materia nel D.L.vo. 29/1993.
8. Resta ferma la facoltà, in sede di autotutela, di rettificare eventuali errori materiali riferibili ai movimenti disposti.

TITOLO II
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

CAPO I

Art. 17 - Domanda di assegnazione provvisoria
1. Il personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori di musica può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento contrassegnando l'apposita casella del modulo domanda.
2. La richiesta di assegnazione provvisoria, subordinata al mancato trasferimento nelle sedi richieste, può essere avanzata solo per i seguenti motivi:
- ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani;
- gravi esigenze di salute debitamente documentate.
3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, per le sedi richieste per trasferimento.

Art. 18 - Personale trasferito d'ufficio per incompatibilità
1. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità può ottenere l'assegnazione provvisoria per l'istituzione dalla quale è stato trasferito, qualora venga accertato il superamento della condizione di incompatibilità con la sede.

Art. 19 - Pubblicazione delle graduatorie - adempimenti dell'Ispettorato Istruzione Artistica - Reclami
1. Le graduatorie degli aspiranti all'assegnazione provvisoria saranno pubblicate all'albo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica e il punteggio attribuito a ciascun interessato verrà comunicato all'istituzione di titolarità per la notifica, avverso il quale l'interessato potrà, entro 5 giorni, produrre motivato reclamo all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica. Nello stesso termine gli interessati potranno rinunziare alla domanda di assegnazione provvisoria. Entro i 10 giorni successivi l'Ispettorato decide in merito ai reclami. Le eventuali rettifiche derivanti dall'accoglimento dei reclami presentati sono notificate agli interessati e annotate nella graduatoria affissa all'albo.
2. L'Ispettorato procederà alle assegnazioni provvisorie dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

Art. 20 - Posti disponibili per assegnazione provvisoria
1. Le assegnazioni provvisorie sono disposte per l'intero anno accademico.
2. I posti lasciati liberi dal personale che ha ottenuto l'assegnazione provvisoria sono disponibili ai fini del conferimento delle assegnazioni provvisorie.
3. L'assegnazione provvisoria, una volta ottenuta, è irrinunciabile.
4. L'assegnazione provvisoria non comporta la perdita della titolarità, ma interrompe la continuità del servizio.


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