Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1996/97 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare
gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;
Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991,
concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per
il personale del comparto «Scuola», in ordine al quale sono
state sentite le Organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della
Commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine all'inammissibilità
di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di
cui all'art. 2, comma 1, lettera h), dell'indicato protocollo d'intesa
del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo
d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti,
ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della predetta
legge 12 giugno 1990, n. 146, il «Lodo» con il quale ha giudicato
«che quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del
protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla ratio
della legge n. 146/90 e dunque debba essere mantenuto fermo», motivando
che:
«a) lo svolgimento degli scrutini finali e
degli esami è legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione
indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente
protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera
d), della legge n. 146/90)»;
«b) il testo legislativo non permette di isolare,
all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate
dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente
per esercizio del diritto di sciopero»;
Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della
Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/90, con la quale,
a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo»
nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando
che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente
tutelato, ai sensi della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/90»;
Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della
citata Commissione di garanzia, con la quale è stata confermata
l'attuale vigenza del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;
Vista l'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione
n. 79 del 15 febbraio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 20 marzo 1996), con la quale sono stati determinati, per l'anno
scolastico 1996/1997 per tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni
ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, il termine delle
attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni
periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;
Viste le note circolari n. 14423/BL del 30 aprile
1997 e n. 15032/BL del 16 maggio 1997, del Ministro della Pubblica Istruzione
con le quali, rispettivamente, in riferimento alle consultazioni referendarie
del 15 giugno 1997 ed all'elevato numero di classi interessate, vengono
diramate apposite direttive ai fini dell'anticipazione delle sole date
di avvio delle operazioni di scrutinio finale per l'anno scolastico 1996/1997;
Visto il telefax del 16 maggio 1997 del Sindacato
Nazionale Precari della Scuola Italiana (Si.Na.P.S.I.), con il quale è
stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale
del Comparto scuola diretti in particolare alla astensione «dalle
operazioni di scrutinio finale nei giorni 4 e 6 giugno 1997 in tutti gli
IPSIA, 5 e 9 giugno 1997 in tutte le scuole elementari, 6 e 9 giugno 1997
in tutte le scuole medie di primo grado, 11 e 13 giugno 1997 in tutte le
scuole medie di secondo grado»;
Visto il telegramma del 20 maggio 1997 ed il telefax
del 22 maggio 1997 con i quali l'organizzazione sindacale Unione Sindacale
Italiana (U.S.I.) scuola - Sindacato nazionale lavoratori scuola ha comunicato,
rispettivamente la proclamazione dello sciopero nazionale per «personale
scolastico di ogni ordine e grado a tempo indeterminato e determinato»
del Comparto scuola per l'intera giornata del 4 giugno 1997 e l'estensione
di tale sciopero anche alle attività inerenti agli scrutini finali;
Vista la nota n. 15613/BL del 27 maggio 1997, con
la quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha chiesto al Ministro per
la Funzione Pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in
atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini
finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
di istruzione, non consentono di completare gli scrutini in tempo utile
per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e di
quelli di maturità per cui la partecipazione agli scioperi programmati
in taluni casi potrebbe determinare ritardi nell'ultimazione degli scrutini
con conseguenze negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami;
Atteso che è rimasto senza esito l'invito
alle citate organizzazioni sindacali promotrici di revocare o riformulare
le proclamazioni di sciopero sopra riferite, in quanto in aperto contrasto
con la menzionata legge n. 146/90;
Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle
predette attività riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni
degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero,
direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990,
n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili
da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del
servizio pubblico essenziale «istruzione pubblica» per garantire
nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona all'istruzione,
costituzionalmente tutelato; previsione contenuta peraltro in analoghi
termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e nell'art. 2, comma
1, lettera h), del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, allo
stato in vigore come precisato nella citata deliberazione della Commissione
di garanzia del 25 gennaio 1996;
Considerato che le agitazioni in atto nel comparto
scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni
espresse dal Ministro della Pubblica Istruzione, costituiscono un fondato
pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione,
negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma
2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono,
rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con l'ordinanza n.
79 e con le note circolari 14423 e 15032 sopra richiamate del Ministro
della Pubblica Istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione
e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;
Vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale - in riferimento ad analoga
vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno
scolastico 1982/1983 - è stato sancito che:
«non costituisce attività antisindacale
la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli
esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso
che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà
sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli
nell'insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione
del proprio servizio»;
«né può sostenersi che le operazioni
degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della Pubblica
Istruzione, prestazioni di minore importanza e che la P.A. non accusava
nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed
esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed,
attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante,
costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione
annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli
studenti (ed indirettamente le attese della vita e dell'economia delle
famiglie, non certo estranee al servizio)»;
Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del
5 giugno 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990,
con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi
interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla
disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/90 ed è stato ribadito
quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera d), della
legge n. 146/90 «che non ammette differimenti nello svolgimento degli
scrutini finali e degli esami»;
Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della
citata Commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente
le azioni di sciopero proclamate da alcune Organizzazioni sindacali per
il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno
scolastico 1991/1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la
vigente normativa in materia:
a) «in quanto» contrastano «col
disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/90,
il quale esclude - come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente
conferma - la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti
agli scrutini finali»;
b) in quanto «in base all'art. 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 146/90, il protocollo d'intesa del 25 luglio
1991 valutato idoneo dalla Commissione in data 10 ottobre 1991 prevede
che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali,
compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella
loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario
scolastico»;
Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della Commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune Organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1992/1993, motivando che «l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilità delle operazioni terminali dei cicli di istruzione»;
Viste le deliberazioni della Commissione di garanzia
del 20 e 27 luglio 1995 e del 24 ottobre 1996, con le quali sono state
valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune Organizzazioni
sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi
all'anno scolastico 1994/1995 e 1995/1996;
Atteso che, nonostante che alla citata Organizzazione
sindacale Si.Na.P.S.I., promotrice delle azioni di sciopero in precedenza
riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della legge n. 146/90, l'invito a desistere, con facoltà di richiedere
tempestivamente il previsto tentativo di conciliazione, dai comportamenti
determinanti l'indicata situazione di pericolo, non è pervenuta
alcuna comunicazione in merito al citato invito ed al tentativo di conciliazione;
Preso atto, invece, che l'organizzazione sindacale
U.S.I., convocata, a seguito di sua apposita richiesta, per il tentativo
di conciliazione, per il 30 maggio 1997, ha, per esigenze interne, avanzato
richiesta di differimento dell'incontro;
Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere,
che - in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione
e la pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove
degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine
e grado di istruzione del territorio nazionale - impedisce differimenti
o ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con l'Organizzazione
sindacale che ha promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate;
Considerato che, conseguentemente, permane la situazione
di pericolo anzidetta;
Considerata la necessità di assicurare la
salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione,
nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1996/1997
e dalle note circolari 14423 e 15032, delle operazioni di tutti gli scrutini
finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente
garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle
azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile
il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria
espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate
azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce
anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi
di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni
per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico,
ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento
degli esami stessi;
Considerato, infine, che le attività inerenti
a tutti gli scrutini finali ed esami finali - ritenute, come sopra detto,
prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d),
della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettere d) ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del citato
protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di servizio
come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete
attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni,
oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio,
prof. Franco Bassanini, è stato conferito l'incarico per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica
e gli Affari Regionali, prof. Franco Bassanini, è stato delegato,
tra l'altro, a provvedere alla «attuazione... della legge 12 giugno
1990, n. 146» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita
dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative
a tutte le materie che riguardano le... aree: 1 Funzione Pubblica...»;
Art. 1 - Adempimenti del Ministro della Pubblica
Istruzione
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione è
tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare
il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal
calendario, relativo all'anno scolastico 1996/1997 e delle note circolari
n. 14423/BL del 30 aprile 1997 e n. 15032/BL del 16 maggio 1997, di cui
in premessa, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami
finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
di istruzione del territorio nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della
Pubblica Istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute
nella presente ordinanza.
Art. 2 - Adempimenti dei responsabili degli uffici
scolastici provinciali e dei Capi d'istituto
1. I Capi d'istituto - o i loro delegati, o, in
caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un Ispettore tecnico, un
Capo d'istituto o un docente designati dai Provveditori agli Studi, o da
chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro
mancanza, assenza o impedimento - provvedono, alle date previste, alla
convocazione dei Consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi
parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12
giugno 1990, n. 146.
2. Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle
riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o
completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa
dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per
comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività
medesime, i Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce, in caso di
loro mancanza, assenza o impedimento - ed i Capi d'istituto - o chi li
sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque,
non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la
consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle
date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi
alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a
garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date
fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte
le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del
territorio nazionale.
3. I Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi
del comma 1 del presente articolo - in relazione alle esigenze di natura
amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente
strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio,
effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico
e dalle menzionate circolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami
finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte
del relativo necessario personale.
4. I Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi
del comma 1 del presente articolo - sono tenuti, ai sensi dell'art. 14,
comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni
della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale
alla contestazione della violazione delle ricordate disposizioni, immediatamente,
ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi
i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero
i Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente
articolo - comunicano ai competenti Provveditori agli Studi e questi -
o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento -
al Ministro della Pubblica Istruzione i nominativi del personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni
richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni
normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì
i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del
presente articolo.
6. I Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce
in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - sono tenuti agli stessi
adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in
cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i Capi d'istituto
- o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo
-.
Art. 3 - Obblighi del personale scolastico
1. I Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi
dell'art. 2, comma 1 - sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di
cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per
assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate
dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1996/1997 e dalle predette
note circolari, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.
2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in
materia sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio,
effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario scolastico
1996/1997 e dalle ricordate note circolari, di tutti gli scrutini finali
e degli esami finali, attività che costituiscono, per i docenti
medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi
mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento
al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12
giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente
dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività
che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali
con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste
dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini finali
e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami
finali.
3. Il necessario personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni
collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività
necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date
fissate dal citato calendario scolastico e dalle indicate note circolari,
di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.
Art. 4 - Sanzioni
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione comunica
al Ministro per la Funzione Pubblica l'elenco nominativo del personale
che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3
della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi
4, 5 e 6 del citato art. 2.
2. Il personale che non adempie alle disposizioni
contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni
di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo
sono irrogate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, sulla
base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile
impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. In caso di inosservanza da parte del personale
scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i Provveditori
agli Studi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento
- ed i Capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma
1 - ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo,
danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive
competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale
inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 5 - Comunicazioni
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12
giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:
a) al Ministro della Pubblica Istruzione, che provvede
immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili
degli uffici scolastici provinciali, i quali - o chi li sostituisce in
caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a loro volta, ne curano
l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado
di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei
Capi d'istituto - o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della presente ordinanza;
b) al Sindacato Nazionale Precari della Scuola Italiana
(Si.Na.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;
c) all'Unione Sindacale Italiana (U.S.I.) scuola
- Sindacato nazionale lavoratori scuola, nella persona del legale rappresentante;
d) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante
affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12
giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza
mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.
2. La Polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri
cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di
copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente
articolo.
Art. 6 - Efficacia temporale
1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno
effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e
fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni
ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni
di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico
1996/1997. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i Capi d'istituto
- o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza
- daranno comunicazione ai competenti Provveditori agli Studi, i quali
- o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento
- a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della Pubblica Istruzione.
Art. 7 - Norme finali
1. Della presente ordinanza viene data comunicazione
alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art.
8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Avverso la presente ordinanza è proponibile,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso
davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di
sette giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello della
sua affissione nei luoghi di lavoro.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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