Ordinanza del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 6 giugno 1998

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1997/98 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13;
Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto «Scuola», in ordine al quale sono state sentite le Organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine all'inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il «Lodo» con il quale ha giudicato «che quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla ratio della legge n. 146/90 e dunque debba essere mantenuto fermo», motivando che:

«a) lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami è legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/90)»;
«b) il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero»;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/90, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo» nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/90»;
Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata Commissione di garanzia, con la quale è stata confermata l'attuale vigenza del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;
Visto il telefax del 28 maggio 1998 del Sindacato Nazionale Precari della Scuola Italiana (SI.NA.P.S.I.), con il quale è stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del Comparto scuola diretti in particolare alla astensione «dalle operazioni di scrutinio finale nei giorni 8 e 9 giugno 1998 in tutti gli IPSIA, 15 e 16 giugno 1998 in tutte le scuole medie di primo grado; 17 e 18 giugno 1998 in tutte le scuole medie di secondo grado»;
Vista la nota n. 28358/BL del 2 giugno 1998, con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha chiesto al Ministro per la Funzione Pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e negli istituti scolastici interessati, non consentono di completare gli scrutini in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e di quelli di maturità per cui la partecipazione agli scioperi programmati in taluni casi potrebbe determinare ritardi nell'ultimazione degli scrutini con conseguenze negative sul regolare inizio e la conclusione degli esami;
Atteso che è rimasto senza esito l'invito alla citata organizzazione sindacale promotrice di revocare o riformulare le proclamazioni di sciopero sopra riferite, in quanto in aperto contrasto con la menzionata legge n. 146/90;
Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale «istruzione pubblica» per garantire nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona all'istruzione, costituzionalmente tutelato; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettera d), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, allo stato in vigore come precisato nella citata deliberazione della Commissione di garanzia del 25 gennaio 1996;
Considerato che le agitazioni in atto nel comparto scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della Pubblica Istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate dagli istituti scolastici, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;
Vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale - in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 - è stato sancito che:

- «non costituisce attività antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nell'insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio»;
- «né può sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della Pubblica Istruzione, prestazioni di minore importanza e che la P.A. non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e dell'economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)»;

Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della Commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed è stato ribadito che quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990 «non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami»;
Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata Commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune Organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1991/1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:

a) «in quanto» contrastano «col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/90, il quale esclude - come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma - la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali»;
b) in quanto «in base all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/90, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla Commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico»;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della Commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune Organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1992/1993, motivando che «l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilità delle operazioni terminali dei cicli di istruzione»;
Viste le deliberazioni della Commissione di garanzia del 20 e 27 luglio 1995 e del 24 ottobre 1996, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero proclamate da alcune Organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli esami finali relativi agli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996;
Atteso che, nonostante che alla citata Organizzazione sindacale SI.NA.P.S.I., promotrice delle azioni di sciopero in precedenza riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/90, l'invito a desistere, con facoltà di richiedere tempestivamente il previsto tentativo di conciliazione, dai comportamenti determinanti l'indicata situazione di pericolo, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito al citato invito ed al tentativo di conciliazione;
Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che - in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione e la pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali nelle scuole ed istituti scolastici in precedenza indicati - impedisce differimenti o ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con l'Organizzazione sindacale che ha promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate;
Considerato che, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta;
Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1997/1998, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;
Considerato, infine, che le attività inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali - ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali, prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione... della legge 12 giugno 1990, n. 146» e ad «esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le... aree: 1 Funzione Pubblica...»;

ORDINA

Art. 1 - Adempimenti del Ministro della Pubblica Istruzione
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario, relativo all'anno scolastico 1997/1998 delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della Pubblica Istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2 - Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei Capi d'istituto
1. I Capi d'istituto - o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un Ispettore tecnico, un Capo d'istituto o un docente designati dai Provveditori agli Studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - provvedono, alle date previste, alla convocazione dei Consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - ed i Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.
3. I Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.
4. I Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - sono tenuti in armonia con quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle ricordate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - comunicano ai competenti Provveditori agli Studi e questi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - al Ministro della Pubblica Istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.
6. I Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3 - Obblighi del personale scolastico
1. I Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 - sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1997/1998 di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.
2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in materia sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario scolastico 1997/1998 di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, attività che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini finali e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami finali.
3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

Art. 4 - Sanzioni
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione comunica al Ministro per la Funzione Pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.
2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - ed i Capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 - ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5 - Comunicazioni
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della Pubblica Istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli Uffici scolastici provinciali, i quali - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei Capi d'istituto - o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;
b) al Sindacato Nazionale Precari della Scuola Italiana (SI.NA.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;
c) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante affinché provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 6 - Efficacia temporale
1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico 1997/1998. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i Capi d'istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza - daranno comunicazione ai competenti Provveditori agli Studi, i quali - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 7 - Norme finali
1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Avverso la presente ordinanza è proponibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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