Legge 12 giugno 1990, n.146. Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione degli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione dell'anno scolastico 1998/1999 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare
gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 e 13;
Visto il CCNL 1998-2001 del personale del Comparto
Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, e specificamente l'allegato concernente
la disciplina pattizia per l'attuazione della legge 146/90, che agli articoli
1, 2 e 3 stabilisce, rispettivamente, che:
1. "i servizi pubblici da considerare essenziali
sono a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati
dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d)";
2. sono da considerarsi prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero"... a) attività, dirette e strumentali,
riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché
degli esami di idoneità";
3. "...gli scioperi proclamati e concomitanti con
le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini
finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione";
Vista la deliberazione n. 99/284 del 22 aprile 1999
con la quale la Commissione di Garanzia, ex articolo 12 della legge 146/90,
ha valutato idonea, "ai sensi e con le precisazioni di cui in motivazione,
e in particolare di quelle espresse in considerato n. 14 e n. 16", la riferita
normativa, dopo aver dato atto che fra tutte le organizzazioni degli utenti
consultate hanno inviato il parere sulla normativa medesima il Movimento
Federativo Democratico e l'Unione Nazionale Consumatori;
Visto il telefax del 26 maggio 1999, del Sindacato
Nazionale Precari della Scuola Italiana (SI.NA.P.S.I.), con il quale è
stata comunicata, per il personale del Comparto Scuola, la proclamazione
dell'astensione "dalle operazioni di scrutinio finale in tutte le classi
e nei giorni 8 e 9 giugno in tutti gli IPSIA; 15 e 16 giugno in tutte le
scuole medie di primo grado; 14 e 16 giugno in tutte le scuole medie di
secondo grado";
Vista la nota n. 38954/BL del 1° giugno 1999,
con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha chiesto al Ministro
per la Funzione Pubblica l'emanazione dell'Ordinanza di cui all'articolo
8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni
in atto comportano anche l'astensione dall'effettuazione delle operazioni
di scrutini finali propedeutici agli esami finali, pur essendo state tali
operazioni individuate quali prestazioni indispensabili dal CCNL sottoscritto
il 26 maggio 1999 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con la
deliberazione n. 99/284 del 22/04/1999;
Considerato che le agitazioni in atto nel Comparto
Scuola e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni
espresse dal Ministro della Pubblica Istruzione, costituiscono un fondato
pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione,
negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, articolo 1, comma
2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono,
rispetto alle date fissate dagli istituti scolastici, direttamente sul
regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali
propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nelle Scuole
e negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Vista la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale - in riferimento ad analoga
vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno
scolastico 1982/1983 - è stato sancito che:
"non costituisce attività antisindacale la
sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami
finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale
condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà
sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli
nella insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione
del proprio servizio";
"né può sostenersi che le operazioni
degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica
istruzione, prestazioni di minore importanza e che la P.A. non accusava
nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed
esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed,
attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante,
costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione
annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli
studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle
famiglie, non certo estranee al servizio)";
Atteso che, nonostante che alla citata Organizzazione
sindacale SI.NA.P.S.I., promotrice delle azioni di sciopero, in precedenza
riportate, sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'articolo 8, comma
1, della legge 146/90, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti
la indicata situazione di pericolo, non è pervenuta alcuna comunicazione
in merito al citato invito;
Preso atto dell'impossibilità di esperire
il tentativo di conciliazione di cui all'art. 8 comma 1, della legge 146/90,
fissato per le ore 10,00 del giorno 3 giugno 1999, per la mancata comparizione
del rappresentante dell'Organizzazione indicata;
Constatato che la Commissione di Garanzia non ha,
allo stato, fatto pervenire alcuna proposta, pur se formalmente richiesta
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, della legge 146/90;
Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere,
che - in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione
e la pubblicazione degli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi
dei cicli di istruzione ed alla data di inizio delle prove degli esami
riferiti nelle Scuole ed Istituti scolastici in precedenza indicati - impedisce
ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con l'Organizzazione
sindacale che ha promosso le azioni di sciopero sopra riportate;
Considerato che, conseguentemente, permane la situazione
di pericolo anzidetta;
Consideratala necessità di assicurare la
salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione,
nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999,
delle operazioni di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi
dei cicli di istruzione: interesse risalente a diritto costituzionalmente
garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle
azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile
il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria
espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate
azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce
anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza , trattandosi
di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni
per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico
per i casi di scrutini propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione, atteso il conseguente mancato regolare svolgimento degli esami
in parola;
Considerato, infine, che anche le attività
inerenti a tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi
dei cicli di istruzione - ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990,
n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, del citato CCNL
sottoscritto il 26 maggio 1999 - rientrano negli obblighi di servizio come
individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete
attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni,
oltre che del personale docente, del necessario personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 novembre 1998, con il quale il Ministro per la Funzione
Pubblica, dott. Angelo Piazza, è stato delegato, tra l'altro, a
provvedere alla "attuazione... della legge 12 giugno 1990, n. 146";
Art. 1 - Adempimenti del Ministro della Pubblica
Istruzione
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione è
tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare
il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal
calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999, delle operazioni di
tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione nelle Scuole e negli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado di istruzione del territorio nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della
Pubblica Istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute
nella presente Ordinanza.
Art. 2 - Adempimenti dei responsabili degli uffici
scolastici provinciali e dei Capi di Istituto
1. I Capi di Istituto - o i loro delegati, o, in
caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un
capo di istituto o un docente designati dai Provveditori agli Studi, o
da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro
mancanza, assenza o impedimento - provvedono, alle date previste, alla
convocazione dei Consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi
parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12
giugno 1990, n. 146.
2. Qualora le operazioni di scrutini finali propedeutici
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione non possano essere iniziate,
effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico,
a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero
per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività
medesime, i Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce, in caso di
loro mancanza, assenza o impedimento - ed i Capi di Istituto - o chi li
sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo - provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque,
non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la
consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle
date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi
alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a
garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali propedeutici
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione alle date fissate in tutte
le Scuole ed Istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del
territorio nazionale.
3. I Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai
sensi del comma 1 del presente articolo - in relazione alle esigenze di
natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente
strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio,
effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico,
di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni
da parte del relativo necessario personale.
4. I Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai
sensi del comma 1 del presente articolo - sono tenuti, in armonia con quanto
previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
non ottemperi alle disposizioni della presente Ordinanza, a procedere nei
confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle
ricordate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di
notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale,
ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero
i Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente
articolo - comunicano ai competenti Provveditori agli Studi e questi -
o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento -
al Ministro della Pubblica Istruzione i nominativi del personale docente,
amministrativo tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni
richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni
normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì
i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del
presente articolo.
6. I Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce
in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - sono tenuti agli stessi
adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in
cui non ottemperino alle disposizioni della presente Ordinanza i Capi di
Istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente
articolo.
Art. 3 - Obblighi del personale scolastico
1. I Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai
sensi dell'articolo 2, comma 1 - sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti
di cui al citato articolo 2, a prestare la propria consueta attività
per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date
fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999 di
tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione.
2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in
materia, sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio,
effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario scolastico
1998/1999, di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi
dei cicli di istruzione, attività che costituiscono, per i docenti
medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi
mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento
al richiamo espressamente contenuto nell'articolo 4, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente
dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività
che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali
propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione con l'intento
di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario
scolastico, la conclusione degli stessi scrutini e di conseguenza l'inizio,
l'effettuazione e la conclusione degli esami riferiti.
3. Il necessario personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni
collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività
necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date
fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali
propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Art. 4 - Sanzioni
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione comunica
al Ministro per la Funzione Pubblica l'elenco nominativo del personale
che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3
della presente Ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi
4, 5 e 6 del citato articolo 2.
2. Il personale che non adempie alle disposizioni
contenute nella presente Ordinanza è assoggettato alle sanzioni
di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo
sono irrogate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, sulla
base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inosservanza da parte del personale
scolastico delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, i Provveditori
agli Studi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento
- ed i Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'articolo 2,
comma 1 -, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente
articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle
rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato
personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 5 - Comunicazioni
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge
12 giugno 1990, n. 146, la presente Ordinanza è comunicata:
a) al Ministro della Pubblica Istruzione, che provvede
immediatamente a trasmettere copia dell'Ordinanza medesima ai responsabili
degli Uffici scolastici provinciali, i quali - o chi li sostituisce in
caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a loro volta, ne curano
l'inoltro a tutte le Scuole ed Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
di istruzione dipendenti, per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei
Capi di Istituto - o di chi li sostituisce ai sensi dell'articolo 2, comma
1, della presente Ordinanza;
b) al Sindacato Nazionale Precari della Scuola Italiana
(SI.NA.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;
c) all'Ente RAI, nella persona del legale rappresentante
affinché provveda, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge
12 giugno 1990 n. 146, a dare notizia del contenuto della presente Ordinanza
mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.
2. La Polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri cureranno la comunicazione della presente Ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.
Art. 6 - Efficacia temporale
1. Le disposizioni della presente Ordinanza hanno
effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione e fino
alla conclusione, in ciascuna Scuola ed Istituto Scolastico di ogni ordine
e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti
gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione
per l'anno scolastico 1998/1999. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni
i Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'articolo 2, comma
1 della presente Ordinanza - daranno comunicazione ai competenti Provveditori
agli Studi, i quali - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza
o impedimento -, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della
Pubblica Istruzione.
Art. 7 - Norme finali
1. Della presente Ordinanza viene data comunicazione
alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo
8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Avverso la presente Ordinanza è proponibile,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine
di sette giorni dalla sua comunicazione o dal giorno successivo a quello
della sua affissione nei luoghi di lavoro.
La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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