Indizione di una sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "strumento musicale" nella scuola media
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare
l'art. 11 comma 9, l'art. 2 comma 4, l'art. 3 comma 2 lett. b e l'art.
2 comma 4;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.
39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra
e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole
ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.
354 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 6/8/1999,
con il quale è stata istituita la classe di concorso 77/A, "strumento
musicale nella scuola media";
Art. 1
E' indetta, ai sensi dell'art. 11, comma 9 una sessione
riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
di strumento musicale nella scuola media.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Alla sessione riservata di cui al precedente
art. 1 finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
di strumento musicale nella scuola media, sono ammessi i candidati - sprovvisti
di abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale - in possesso
del sottoindicato requisito di servizio:
- prestazione di servizio di insegnamento nei corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.
2. Ai fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente comma sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, prestati durante il periodo di attività didattica delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.
Art. 3 - Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione redatta in carta semplice,
secondo il modulo allegato, datata e sottoscritta dall'interessato, deve
essere indirizzata alla Sovrintendenza scolastica per il Lazio - Via Ostiense,
131/L - 00154 Roma; il modulo domanda deve essere compilato dal candidato
negli spazi appositamente riservati. I moduli, ove non disponibili o non
reperibili, possono essere riprodotti in fotocopia o copia, purché
non dissimili da quello tipo.
2. La domanda deve contenere tutte le indicazioni
relative all'identità del candidato (cognome e nome, luogo e data
di nascita, codice fiscale), al titolo di studio posseduto, nonché
alla posizione di avente titolo alla partecipazione alla sessione riservata.
Deve essere dichiarata, altresì, la residenza e, eventualmente,
la sede di servizio.
3. I candidati, alla data di scadenza dei termini
di presentazione delle domande, devono, inoltre, essere in possesso della
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea e dei diritti politici.
4. La domanda deve essere datata e sottoscritta
dall'interessato (la firma in calce alla domanda non è soggetta
ad autenticazione).
5. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio
esatto recapito: ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante
lettera raccomandata, direttamente all'Autorità scolastica destinataria
della domanda di partecipazione.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità
in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
7. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti nell'articolo 2.
8. Alla domanda deve essere allegata la certificazione
comprovante il possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, di cui
al precedente art. 2, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
resa ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, con firmata
autenticata secondo le modalità previste dall'art. 20 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, o sottoscritta in presenza del dipendente addetto
a ricevere l'istanza, come previsto dall'art. 3, comma 1 del succitato
decreto n. 403/1998. La certificazione di servizio è rilasciata
dal competente responsabile amministrativo; nella stessa deve essere indicata
la durata del servizio e gli eventuali periodi di assenza, con la specifica
motivazione. E' data anche facoltà di presentare dichiarazioni rese
sotto la personale responsabilità del candidato medesimo, attestanti
i servizi prestati; tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate mediante
la produzione delle certificazioni di servizio o delle dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione;
in mancanza della regolarizzazione richiesta la dichiarazione non sarà
presa in considerazione:
9. Unitamente alla domanda deve essere prodotta
la ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di abilitazione,
dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1952 n. 1132, art. 3, fissata in L.
64.000 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/1990.
10. Nel caso in cui il candidato ometta in tutto
o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta
per l'esame di abilitazione, il competente Ufficio scolastico assegnerà
al medesimo il termine perentorio di giorni 10 per la regolarizzazione
presso il competente Ufficio del Registro, in mancanza della quale nel
termine fissato, procederà all'esclusione.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione
delle domande
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata
deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale indicato al precedente
art. 3 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Sul retro del plico
deve essere apposta la seguente annotazione anche prestampata: "Domanda
di ammissione alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento
di strumento musicale nella scuola media".
2. Qualora il candidato abbia già presentato,
ai sensi dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1991, n. 153, domanda di
ammissione alla sessione riservata di abilitazione per altra classe di
concorso ed intenda partecipare alla sessione riservata di cui alla presente
ordinanza, deve espressamente rinunciare alla domanda già prodotta
entro il termine di scadenza di cui al comma 1.
Il candidato che intenda avvalersi di tale facoltà
deve inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarazione
di rinuncia all'Ufficio cui aveva prodotto la prima domanda. Deve inoltre
informarne la Sovrintendenza scolastica per il Lazio, compilando l'apposito
spazio sul modello di domanda.
3. Domanda e documenti possono essere spediti per
plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitati a mano;
in quest'ultimo caso l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta
comprovante l'avvenuta presentazione.
4. La domanda e i documenti spediti a mezzo di plico
raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'Ufficio
postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tale fine fa fede
il timbro a data dell'Ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).
5. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo
è attestata dal timbro a calendario dell'Ufficio ricevente, apposto
anche nella ricevuta di cui al presente punto 2.
Art. 5 - Inammissibilità della domanda,
regolarizzazioni, esclusioni
1. Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre i termini
stabiliti dal precedente articolo 4, comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato.
2. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata
inammissibile sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
3. Non è disposta l'esclusione nei confronti
dei candidati che nelle domande di ammissione abbiano omesso una o più
delle dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse
o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione
del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati
nelle domande di partecipazione.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande
nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3 siano state
eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonché la regolarizzazione
delle dichiarazioni sostitutive relative a servizi prestati, rese non in
conformità a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 15/1968
o dall'art. 3 del D.P.R. n. 403/1998; in tali casi l'Autorità scolastica
concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione;
in mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione
dell'aspirante dalla sessione riservata.
5. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei
certificati di servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in
copia non autentica, ovvero contenenti mere irregolarità formali;
in tali casi l'Autorità scolastica assegna al candidato un termine
perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento
richiesto le certificazioni e/o i documenti non regolarizzati non saranno
presi in considerazione.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alla sessione
riservata di abilitazione, pur avendo presentato la domanda nei termini
prescritti:
a) gli aspiranti privi del prescritto titolo di studio;
b) gli aspiranti privi del requisito di servizio
di cui al precedente art. 2;
c) gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per
l'insegnamento dell'educazione musicale;
d) gli aspiranti che avendo presentato domanda per
l'ammissione alla sessione riservata per il conseguimento di diverse abilitazioni
o idoneità, indirizzate allo stesso o ad altri Uffici scolastici
provinciali, non abbiano osservato la procedura di cui all'articolo 4,
punto 2.
8. L'Amministrazione può disporre, in ogni
momento, l'esclusione per difetto dei requisiti richiesti.
9. L'esclusione è disposta dal Sovrintendente
scolastico per il Lazio, con decreto motivato, del quale sarà data
integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
10. L'esclusione è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti
dalla medesima Autorità scolastica.
11. Qualora i motivi che determinano l'esclusione
ai sensi del presente articolo siano accertati dopo la conclusione dell'esame
di abilitazione l'Autorità scolastica dispone, con decreto motivato,
la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
medesimo.
12. Del provvedimento di decadenza sarà data
integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 6 - Nomina della commissione di esame
1. La commissione esaminatrice è composta
da un preside dell'istruzione secondaria di 1° grado con funzioni di
presidente, da un docente di educazione musicale nella scuola media e da
un docente di Conservatorio titolare dell'insegnamento di strumento musicale
a seconda della specialità strumentale contemplata.
2. Le nomine dei componenti la commissione di cui
al precedente comma 1 sono effettuate dal Sovrintendente scolastico per
il Lazio che vi provvede con personale di provata capacità ed esperienza
professionale, utilizzando, prioritariamente, gli elenchi degli aspiranti
alla nomina nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
Art. 7 - Prova d'esame
1. La prova d'esame consiste in un colloquio finalizzato
ad un'organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal
candidato nello svolgimento dell'attività d'insegnamento di strumento
nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale. Il colloquio
dovrà accertare:
- la competenza pedagogica in riferimento alla fascia
d'età degli alunni della scuola media e al quadro complessivo del
suo ordinamento;
- la cultura musicale e i suoi rapporti con il contesto
culturale generale;
- la padronanza di una metodologia didattica, da
dimostrare anche mediante l'esecuzione di un breve brano musicale a scelta
dal candidato, funzionale allo sviluppo della competenza strumentale intesa
come capacità di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto
ai suoi parametri costitutivi e di abilità e conoscenze nell'ambito
della lettura e teoria della musica;
- la competenza didattica nella scelta e presentazione
dei brani musicali agli alunni e nell'organizzazione della musica d'insieme;
- l'attitudine a porsi in relazione con gli allievi
e con il corpo docente dell'istituzione.
2. La commissione dispone di 100 punti di cui 80
per la valutazione della prova d'esame e 20 per il riconoscimento della
professionalità acquisita in servizio.
3. Supera l'esame e consegue l'abilitazione il candidato
che nella valutazione dell'esito del colloquio raggiunge il punteggio di
56/80.
4. Il punteggio finale sarà determinato dalla
somma del punteggio conseguito nella prova d'esame e da quello attribuito
per gli anni di servizio prestati nell'insegnamento di strumento nei corsi
sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale nella misura sottoindicata,
fino a un massimo di punti 20:
- per ogni anno di insegnamento punti 1,8
- per ogni mese o porzione di almeno 16 giorni (fino
a un massimo di punti 1,8) punti 0,3
Art. 8 - Approvazione e pubblicazione dell'elenco
degli abilitati
1. A conclusione dei lavori la commissione esaminatrice
compila l'elenco, in ordine alfabetico dei candidati che hanno superato
la prova e conseguito l'abilitazione, completo delle generalità
(data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo,
dei punteggi riportati nella prova, nella valutazione del servizio e del
punteggio complessivo conseguito.
2. Detto elenco è pubblicato all'albo dell'Ufficio
che ha curato lo svolgimento della sessione riservata, che provvede anche
ad inviarne copia a tutti i Provveditori agli Studi per l'affissione ai
rispettivi albi.
Unitamente all'elenco il presidente della commissione
d'esame invia al predetto Ufficio il processo verbale redatto giornalmente
dalla commissione e la relazione finale.
Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione
dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto esclusivamente
per segnalare eventuali errori materiali o omissioni.
3. Il Sovrintendente scolastico per il Lazio, esaminati
i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche
e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.
Art. 9 - Certificati di abilitazione
1. I certificati di abilitazione all'insegnamento
sono rilasciati dall'Autorità scolastica che ha curato lo svolgimento
della sessione riservata, sulla base degli elenchi degli abilitati di cui
al precedente art. 8.
2. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione
gli interessati dovranno produrre apposita istanza secondo le vigenti disposizioni.
Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 27 giugno 1992, n.
352 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai
documenti amministrativi, l'Ufficio scolastico adotterà ogni opportuna
iniziativa per consentire, in relazione alla specificità e alle
fasi della procedura abilitante, l'accesso ad atti e documenti da parte
di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento
adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute
nella circolare ministeriale n. 94 del 17 marzo 1994 relativamente alle
disposizioni in materia di bollo.
Art. 11 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda di partecipazione alla sessione riservata o l'esclusione
dalla sessione riservata è ammesso ricorso gerarchico al Ministero
della Pubblica Istruzione, per il tramite dell'Organo che ha decretato
l'esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199 ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Dal predetto Organo il ricorso gerarchico deve
essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale
del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, Div. I - con la
formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi
utili per la decisione.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione
del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la
decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di 60 giorni o 120,
per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure
al Presidente della Repubblica.
3. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso
i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso
stesso, sono ammessi condizionatamente alla partecipazione alle prove d'esame
e vengono eventualmente iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati
o degli idonei.
4. Avverso l'elenco degli abilitati, approvato con
decreto della competente Autorità scolastica, è ammesso,
per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso al T.A.R., entro 60
giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Art. 12 - Disposizioni particolari per le province
di Gorizia e Trieste
1. Ai sensi degli artt. 425 e seguenti del decreto
legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il Sovrintendente scolastico per il
Friuli-Venezia Giulia emanerà immediatamente apposita ordinanza,
applicando per quanto compatibili le norme contenute nella presente, per
disciplinare la partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie
di lingua slovena.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento
alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini
istituzionali e per l'espletamento della presente sessione riservata di
esami.
Art. 14 - Norme finali
1. Tutti gli Allegati alla presente ordinanza ne
costituiscono parte integrante.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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