Ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999

Indizione di una sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "strumento musicale" nella scuola media

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare l'art. 11 comma 9, l'art. 2 comma 4, l'art. 3 comma 2 lett. b e l'art. 2 comma 4;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 6/8/1999, con il quale è stata istituita la classe di concorso 77/A, "strumento musicale nella scuola media";

ORDINA

Art. 1
E' indetta, ai sensi dell'art. 11, comma 9 una sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1 finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, sono ammessi i candidati - sprovvisti di abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale - in possesso del sottoindicato requisito di servizio:

- prestazione di servizio di insegnamento nei corsi sperimentali a indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.

2. Ai fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente comma sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, prestati durante il periodo di attività didattica delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.

Art. 3 - Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione redatta in carta semplice, secondo il modulo allegato, datata e sottoscritta dall'interessato, deve essere indirizzata alla Sovrintendenza scolastica per il Lazio - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma; il modulo domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. I moduli, ove non disponibili o non reperibili, possono essere riprodotti in fotocopia o copia, purché non dissimili da quello tipo.
2. La domanda deve contenere tutte le indicazioni relative all'identità del candidato (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), al titolo di studio posseduto, nonché alla posizione di avente titolo alla partecipazione alla sessione riservata. Deve essere dichiarata, altresì, la residenza e, eventualmente, la sede di servizio.
3. I candidati, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, devono, inoltre, essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea e dei diritti politici.
4. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'interessato (la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione).
5. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito: ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata, direttamente all'Autorità scolastica destinataria della domanda di partecipazione.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
7. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti prescritti nell'articolo 2.
8. Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, di cui al precedente art. 2, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, con firmata autenticata secondo le modalità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, come previsto dall'art. 3, comma 1 del succitato decreto n. 403/1998. La certificazione di servizio è rilasciata dal competente responsabile amministrativo; nella stessa deve essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi di assenza, con la specifica motivazione. E' data anche facoltà di presentare dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del candidato medesimo, attestanti i servizi prestati; tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate mediante la produzione delle certificazioni di servizio o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione; in mancanza della regolarizzazione richiesta la dichiarazione non sarà presa in considerazione:
9. Unitamente alla domanda deve essere prodotta la ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di abilitazione, dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1952 n. 1132, art. 3, fissata in L. 64.000 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/1990.
10. Nel caso in cui il candidato ometta in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione, il competente Ufficio scolastico assegnerà al medesimo il termine perentorio di giorni 10 per la regolarizzazione presso il competente Ufficio del Registro, in mancanza della quale nel termine fissato, procederà all'esclusione.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale indicato al precedente art. 3 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Sul retro del plico deve essere apposta la seguente annotazione anche prestampata: "Domanda di ammissione alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media".
2. Qualora il candidato abbia già presentato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1991, n. 153, domanda di ammissione alla sessione riservata di abilitazione per altra classe di concorso ed intenda partecipare alla sessione riservata di cui alla presente ordinanza, deve espressamente rinunciare alla domanda già prodotta entro il termine di scadenza di cui al comma 1.
Il candidato che intenda avvalersi di tale facoltà deve inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarazione di rinuncia all'Ufficio cui aveva prodotto la prima domanda. Deve inoltre informarne la Sovrintendenza scolastica per il Lazio, compilando l'apposito spazio sul modello di domanda.
3. Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
4. La domanda e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'Ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).
5. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'Ufficio ricevente, apposto anche nella ricevuta di cui al presente punto 2.

Art. 5 - Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni, esclusioni
1. Non è ammessa:

a) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal precedente articolo 4, comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato.

2. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di ammissione abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di partecipazione.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonché la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative a servizi prestati, rese non in conformità a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 15/1968 o dall'art. 3 del D.P.R. n. 403/1998; in tali casi l'Autorità scolastica concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione dell'aspirante dalla sessione riservata.
5. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non autentica, ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tali casi l'Autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto le certificazioni e/o i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:

a) gli aspiranti privi del prescritto titolo di studio;
b) gli aspiranti privi del requisito di servizio di cui al precedente art. 2;
c) gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale;
d) gli aspiranti che avendo presentato domanda per l'ammissione alla sessione riservata per il conseguimento di diverse abilitazioni o idoneità, indirizzate allo stesso o ad altri Uffici scolastici provinciali, non abbiano osservato la procedura di cui all'articolo 4, punto 2.

8. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione per difetto dei requisiti richiesti.
9. L'esclusione è disposta dal Sovrintendente scolastico per il Lazio, con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla medesima Autorità scolastica.
11. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo la conclusione dell'esame di abilitazione l'Autorità scolastica dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso medesimo.
12. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 - Nomina della commissione di esame
1. La commissione esaminatrice è composta da un preside dell'istruzione secondaria di 1° grado con funzioni di presidente, da un docente di educazione musicale nella scuola media e da un docente di Conservatorio titolare dell'insegnamento di strumento musicale a seconda della specialità strumentale contemplata.
2. Le nomine dei componenti la commissione di cui al precedente comma 1 sono effettuate dal Sovrintendente scolastico per il Lazio che vi provvede con personale di provata capacità ed esperienza professionale, utilizzando, prioritariamente, gli elenchi degli aspiranti alla nomina nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.

Art. 7 - Prova d'esame
1. La prova d'esame consiste in un colloquio finalizzato ad un'organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato nello svolgimento dell'attività d'insegnamento di strumento nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale. Il colloquio dovrà accertare:

- la competenza pedagogica in riferimento alla fascia d'età degli alunni della scuola media e al quadro complessivo del suo ordinamento;
- la cultura musicale e i suoi rapporti con il contesto culturale generale;
- la padronanza di una metodologia didattica, da dimostrare anche mediante l'esecuzione di un breve brano musicale a scelta dal candidato, funzionale allo sviluppo della competenza strumentale intesa come capacità di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi e di abilità e conoscenze nell'ambito della lettura e teoria della musica;
- la competenza didattica nella scelta e presentazione dei brani musicali agli alunni e nell'organizzazione della musica d'insieme;
- l'attitudine a porsi in relazione con gli allievi e con il corpo docente dell'istituzione.

2. La commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione della prova d'esame e 20 per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio.
3. Supera l'esame e consegue l'abilitazione il candidato che nella valutazione dell'esito del colloquio raggiunge il punteggio di 56/80.
4. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova d'esame e da quello attribuito per gli anni di servizio prestati nell'insegnamento di strumento nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale nella misura sottoindicata, fino a un massimo di punti 20:

- per ogni anno di insegnamento punti 1,8
- per ogni mese o porzione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di punti 1,8) punti 0,3

Art. 8 - Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati
1. A conclusione dei lavori la commissione esaminatrice compila l'elenco, in ordine alfabetico dei candidati che hanno superato la prova e conseguito l'abilitazione, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nella prova, nella valutazione del servizio e del punteggio complessivo conseguito.
2. Detto elenco è pubblicato all'albo dell'Ufficio che ha curato lo svolgimento della sessione riservata, che provvede anche ad inviarne copia a tutti i Provveditori agli Studi per l'affissione ai rispettivi albi.
Unitamente all'elenco il presidente della commissione d'esame invia al predetto Ufficio il processo verbale redatto giornalmente dalla commissione e la relazione finale.
Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali o omissioni.
3. Il Sovrintendente scolastico per il Lazio, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

Art. 9 - Certificati di abilitazione
1. I certificati di abilitazione all'insegnamento sono rilasciati dall'Autorità scolastica che ha curato lo svolgimento della sessione riservata, sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art. 8.
2. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione gli interessati dovranno produrre apposita istanza secondo le vigenti disposizioni.

Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, l'Ufficio scolastico adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire, in relazione alla specificità e alle fasi della procedura abilitante, l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 94 del 17 marzo 1994 relativamente alle disposizioni in materia di bollo.

Art. 11 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla sessione riservata o l'esclusione dalla sessione riservata è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite dell'Organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Dal predetto Organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, Div. I - con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di 60 giorni o 120, per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
3. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla partecipazione alle prove d'esame e vengono eventualmente iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.
4. Avverso l'elenco degli abilitati, approvato con decreto della competente Autorità scolastica, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Art. 12 - Disposizioni particolari per le province di Gorizia e Trieste
1. Ai sensi degli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, il Sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia emanerà immediatamente apposita ordinanza, applicando per quanto compatibili le norme contenute nella presente, per disciplinare la partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie di lingua slovena.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente sessione riservata di esami.

Art. 14 - Norme finali
1. Tutti gli Allegati alla presente ordinanza ne costituiscono parte integrante.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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