Elezione del Consiglio scolastico distrettuale
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, contenente norme sull'istituzione e sul riordinamento
di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
e, in particolare, l'art. 24;
Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, concernente
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416;
Vista l'ordinanza ministeriale 24 novembre 1976
relativa all'elezione del consiglio scolastico distrettuale;
Vista la legge 11 ottobre 1977, n. 748 concernente
norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981,
che ha approvato, tra gli altri, il testo della citata ordinanza 24 novembre
comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli, costituite
da successive modificazioni ed integrazioni al testo, contenute in atti
di diversa forma e data;
Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza
le predette note in calce, previo accertamento della loro attualità,
per facilitare la lettura del testo;
Considerato che successivamente al testo unificato
approvato con l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni
con successive ordinanze e circolari;
Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato
tutte le disposizioni emanate sulle modalità delle elezioni del
consiglio scolastico distrettuale, a far tempo dall'ordinanza ministeriale
24 novembre 1976;
Considerato inoltre l'opportunità di apportare
talune contenute modifiche all'O.M. 24 novembre 1976 che, pur non alterando
le regole complessive della procedura elettorale, introducono alcuni correttivi
per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti
alla gestione della scuola;
le elezioni per la costituzione del Consiglio scolastico distrettuale si svolgono secondo le norme contenute nell'allegato testo unificato, che sostituisce l'analogo precedente testo approvato con l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981 e ogni altra successiva disposizione ministeriale emanata in materia.
Art. 1 - Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli
scolastici distrettuali, per la provincia di competenza, sono indette dal
Provveditore agli studi.
2. Nel caso di distretto scolastico, nel cui territorio
siano compresi Comuni di appartenenza a due province, le elezioni per il
consiglio scolastico distrettuale sono indette dal Provveditore agli studi
della provincia nel cui territorio esiste il maggior numero di scuole del
distretto e, a parità di scuole, la maggior popolazione scolastica.
3. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la
data delle votazioni.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma,
in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo
dalle ore 8 alle ore 13.30.
Art. 2 - Componenti del Consiglio scolastico distrettuale
1. Le componenti scolastiche e sociali e gli enti
che hanno diritto alla rappresentanza nel consiglio scolastico distrettuale
sono elencati nell'art. 11, primi 7 commi, del decreto del Presidente 31
maggio 1974, n. 416, integrato dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1975,
n. 1.
2. Il consiglio scolastico distrettuale è
composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in
servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti
dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di
ruolo e non di ruolo, in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi
nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare, di regola, la
rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno
del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate,
legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto,
eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli
alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto, riservando
almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole medie non statali;
comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni
delle scuole non statali; cade tale riserva nell'ipotesi in cui non esistano
nel distretto scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute
e materne non statali vigilate;
e) tre membri appartenenti al personale della scuola,
residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti
nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto,
delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui uno designato
dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tra gli
imprenditori, e gli altri due designati dal consiglio provinciale, che
siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, le quali
per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenuti capaci di
concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle
scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli
alunni delle scuole non statali, qualora esistenti; cade tale riserva nell'ipotesi
in cui non esistano nel distretto scuole non statali pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale,
di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio
seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa
più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente:
ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato
alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province
nel consiglio distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo
la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo
tecnico amministrativo tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in
servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno parte,
altresì, sette rappresentanti del Comune, di cui due riservati alla
minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale
del Comune, se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende
su più Comuni il numero dei rappresentanti è elevato a undici,
di cui due riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli
comunali, compresi nell'ambito del distretto, provvedono ad eleggere ciascuno
tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente
eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale,
garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un Comune sono istituiti più distretti,
esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due
riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano
scuole parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate,
i posti previsti per il personale direttivo e docente delle scuole non
statali vanno ad aggiungersi a quelli previsti per il personale direttivo
e docente delle scuole statali. Tale aumento non si attua, invece, qualora
manchi la componente direttiva delle scuole non statali predette pur essendo
presenti dette scuole nel distretto.
Art. 3 - Richiesta di designazione e di elezioni
a enti e associazioni sindacali
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni
per il consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli studi invia
formale richiesta agli enti e associazioni contemplati dall'art. 11 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall'art. 3 della legge 14 gennaio
1975, n. 1, relativi alla costituzione dei predetti organi, ai fini delle
previste designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno agli organi
stessi.
2. In particolare, per quanto attiene alle organizzazioni
sindacali, l'invito deve essere rivolto alle segreterie provinciali dei
sindacati più rappresentativi, che organizzano sul piano nazionale
diverse categorie di lavoratori dipendenti, individuano per l'attribuzione
dei posti il loro grado di rappresentatività locale, in base alle
precisazioni fornite dall'ufficio provinciale del lavoro (1).
3. Nell'ipotesi di distretti che interessino il
territorio di più province, la richiesta delle designazioni deve
essere rivolta alle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali
o alle Camere di Commercio o alle Amministrazioni provinciali delle rispettive
province, per le opportune intese ai fini delle designazioni di competenza.
4. Gli enti e le associazioni predetti devono far
pervenire le designazioni entro il 30° giorno successivo a quello delle
votazioni, pena decadenza. Qualora le designazioni non siano pervenute
entro tale termine il consiglio scolastico distrettuale può funzionare
regolarmente senza dette componenti.
5. Gli adempimenti relativi alle modalità
delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni nei consigli scolastici distrettuali
rientrano nella potestà di autoregolamentazione dei Comuni interessati.
Le deliberazioni dell'assemblea degli elettori e la proclamazione degli
elettori in seno al consiglio scolastico distrettuale, dei rappresentanti
dei Comuni sono atti definitivi, impugnabili esclusivamente con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale.
6. Nella comunicazione al Provveditore agli studi
dei nominativi eletti quali rappresentanti comunali in seno al consiglio
scolastico distrettuale, l'organo che procede alla comunicazione stessa
deve dichiarare che è stata regolarmente convocata l'assemblea degli
elettori.
7. I rappresentanti comunali nel consiglio scolastico
distrettuale, anche quando il territorio del distretto si estende su più
Comuni possono essere eletti anche al di fuori dei rispettivi consigli
comunali.
8. Uno dei rappresentanti dei Comuni di un distretto
pluricomunale rappresenta tutti i Comuni del distretto e pertanto non perde
i requisiti di eleggibilità nell'ipotesi di rinnovo del consiglio
del Comune di residenza.
(1) Per quanto concerne la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi vedi C.M. n. 63 del 4/3/1988.
Art. 4 - Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole
rappresentanze nel consiglio scolastico distrettuale spetta esclusivamente
ai componenti delle rispettive categorie partecipare a tale organismo.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza
italiana.
Art. 5 - Elettorato attivo e passivo degli alunni
1. L'elettorato attivo e passivo compete gli alunni
iscritti nelle scuole secondarie superiori ed artistiche (licei artistici
ed istituti d'arte) dello Stato e nelle scuole secondarie superiori ed
artistiche (licei artistici ed istituti d'arte) pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta agli alunni
iscritti nelle scuole predette qualunque sia la loro età.
Art. 6 - Elettorato attivo e passivo dei genitori
degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate.
1. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni
dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni,
ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi
come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348
del codice civile. Sono escluse, per tanto, le persone giuridiche, in quanto,
ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, il voto è personale.
2. I rappresentanti legali degli istituti, cui sono
affidati i minori, possono essere sentiti dal consiglio scolastico distrettuale
sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
3. Il tutore può votare per gli organi collegiali,
in luogo del genitore, quando questi non è vivente o ha perso la
potestà sul minore alunno iscritto nella scuola.
4. Tali disposizioni si applicano sia ai genitori
di alunni iscritti nelle scuole statali sia ai genitori degli alunni iscritti
nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole
materne non statali vigilate previste dal successivo art. 13.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo del personale
direttivo statale
1. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale
direttivo delle scuole statali, e ai rettori e ai vice-rettori dei Convitti
ed alle direttrici e vicedirettrici degli Educandati femminili.
2. Tale personale esercita il diritto di elettorato
attivo e passivo, oltre che per il consiglio distrettuale nel cui territorio
si trova la sede centrale della scuola o della direzione didattica, anche
per i consigli scolastici di distretti ove sono ubicate le sedi staccate,
coordinate, succursali e i plessi. La stessa disposizione si applica al
direttore didattico con carica di reggenza in un circolo di altro distretto.
3. La componente del personale direttivo statale
è unitaria. Non è prevista la ripartizione per i diversi
ordini di scuola.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo del personale
direttivo delle scuole non statali
1. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale
direttivo delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute
e delle scuole materne non statali vigilate, previste dal successivo art.
13.
2. Qualora esista un solo rappresentante del personale
direttivo della scuola non statale, lo stesso, se in possesso dei requisiti
richiesti, fa parte di diritto del consiglio scolastico distrettuale.
3. Il personale direttivo delle predette scuole
non statali partecipa alle elezioni esclusivamente come personale direttivo,
anche se svolge contemporaneamente l'attività di insegnamento.
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo del personale
docente delle scuole statali.
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione
del consiglio scolastico distrettuale ai docenti di ruolo e non di ruolo,
con supplenza annuale in servizio nelle scuole statali.
2. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 20/5/1982, n. 270, il docente
può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza
riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre
sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite
dai presidi, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 6/11/1989
n. 357, convertito dalla legge 27/12/1989, n. 417.
3. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non
hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
4. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta
l'elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti
magistrali e licei artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari
e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e
agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche
nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e
psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della
legge 1213 del 1967;
d) gli insegnanti chiamati a coprire i posti, di
cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, nei circoli didattici,
in cui si svolgono le attività integrative;
e) agli insegnanti che operano nell'ambito delle
scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi
psico-pedagogici;
f) ai docenti impegnati nell'attività di
sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica,
nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
g) agli insegnanti elementari assegnati agli istituti
magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati
di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato
attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale e nella scuola
magistrale;
h) agli insegnanti tecnino-pratici e agli insegnanti
di arte applicata;
i) agli insegnanti di religione;
l) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
m) al personale docente dipendente degli enti locali
e che presta servizio presso le scuole statali alle condizioni e nei limiti
stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
5. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico distrettuale
della provincia, in cui ha sede il circolo o istituto in cui prestano servizio.
6. I docenti con incarica di presidenza esercitano
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale
docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico
sono inseriti come docenti.
7. Disposizioni relative al personale docente che
si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute
nei successivi artt. 12 e 16.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale
docente delle scuole non statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo al personale
docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e
delle scuole materne non statali vigilate, con esclusione dei docenti delle
scuole elementari autorizzate e dei supplenti temporanei.
2. Per i docenti in servizio in più scuole
dello stesso distretto o di più distretti si applicano le disposizioni
dei commi 4 e 5 dell'art. 17.
3. Le componenti delle scuole magistrali non statali
convenzionate partecipano alle elezioni del consiglio scolastico distrettuale,
in quanto tali scuole sono assimilabili a quelle non statali legalmente
riconosciute.
4. Il personale docente statale, autorizzato a prestare
servizio anche presso dette scuole non statali, esercita l'elettorato esclusivamente
per la rappresentanza dei docenti delle scuole statali.
Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione
dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di
seguito denominato personale A.T.A.) nel consiglio scolastico distrettuale
spetta al personale statale appartenente alla categoria, sia di ruolo sia
non di ruolo supplente annuale.
2. Il personale A.T.A. degli enti locali, che presta
servizio presso le scuole statali, esercita l'elettorato attivo e passivo
alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale
dello Stato.
Art. 12 - Personale comandato o collocato fuori
ruolo
1. Il personale che non presta effettivo servizio
di istituto, perché ai sensi di disposizioni di legge, esonerato
dagli obblighi di ufficio, o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato
quinquennalmente alle attività parascolastiche, partecipa all'elezione
della componente relativa al ruolo di appartenenza nel consiglio scolastico
distrettuale.
2. Per il predetto personale ai fini della determinazione
del distretto alle elezioni dei cui organi collegiali deve partecipare,
si fa riferimento alla sede in cui presta servizio.
3. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono state indette
le elezioni, apposita domanda documentata alla commissione elettorale del
circolo o dell'istituto dove intendono votare; il personale direttivo deve
invece presentare la domanda alla commissione elettorale distrettuale.
4. La commissione elettorale competente stabilisce
il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di
voto.
Art. 13 - Elettorato attivo e passivo dei genitori
degli alunni, del personale direttivo e docente delle scuole materne non
statali vigilate
1. Partecipano alle elezioni per il consiglio scolastico
distrettuale i genitori degli alunni, così come previsto dal precedente
art. 6, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne
non statali vigilate, che posseggano i requisiti previsti dall'art. 122
del regio decreto 24 aprile 1928, n. 1297, e siano sottoposte alla vigilanza
del Provveditore agli studi, prevista dall'art. 123 del citato regio decreto
e dall'art. 38 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Hanno diritto
all'elettorato del consiglio scolastico distrettuale i docenti delle scuole
materne non statali vigilate, la cui nomina sia stata approvata dal Provveditorato
agli studi competente, con esclusione, pertanto, di quei docenti la cui
nomina non sia stata approvata per mancanza di requisiti previsti dalla
legge; in tal caso resta tuttavia fermo il diritto di elettorato dei genitori
degli alunni.
2. Le componenti delle scuole materne non statali,
in possesso dei requisiti di cui al citato art. 122, ma i cui gestori non
hanno ancora provveduto all'invio al Provveditore agli studi dei documenti
necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza, possono partecipare alle
elezioni, purché detto invio venga effettuato entro il 70° giorno
antecedente alle votazioni e l'esame dei requisiti si risolva positivamente.
3. Ai fini dell'individuazione del personale direttivo
delle scuole materne non statali vigilate deve farsi riferimento alla tabella
organica notificata dal gestore, da cui risulti l'esistenza di un posto
direttivo coperto da personale avente gli stessi requisiti richiesti per
il corrispondente personale della scuola statale. Per tabella organica
si intende l'atto di notifica presentato al Provveditore agli studi, ai
fini della vigilanza. I requisiti corrispondenti a quelli richiesti per
il personale della scuola statale devono intendersi quelli di cui agli
artt. 9 e 13 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e cioè: diploma
di vigilanza o laurea in pedagogia o, in mancanza degli stessi, almeno
10 anni di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto.
Il personale direttivo non in possesso dei requisiti di cui sopra, ma che
svolga la funzione docente partecipa alle elezioni scolastiche quale componente
docente.
4. In base all'art. 14 della legge n. 901 del del
1942 gli obblighi stabiliti dalle leggi per le scuole materne si intendono
estesi alle scuole materne della Sardegna.
5. L'elettorato attivo e passivo spetta ai genitori
dei bambini delle scuole materne non statali vigilate, anche se lo statuto
dell'ente gestore permette l'iscrizione dei bambini di età inferiore
ai tre anni.
6. Il presente articolo si riferisce a tutte le
scuole materne non statali vigilate, sia gestite da enti pubblici sia da
privati.
Art. 14 - Sezioni staccate sedi coordinate, succursali
e plessi operanti in altri distretti
1. Il personale docente di ruolo e non di ruolo,
il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo, i genitori degli alunni delle
sezioni staccate, sedi coordinate o delle succursali e dei plessi aventi
sede in distretto diverso da quello in cui ha sede l'istituto o il circolo,
da cui le sezioni stesse o plessi dipendono, partecipano alle elezioni
del consiglio scolastico distrettuale delle circoscrizione in cui ha sede
la sezione staccata, la sede coordinata, la succursale o il plesso.
Art. 15 - Personale educativo e A.T.A. dei Convitti
ed Educandati. Personale educativo delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei Convitti nazionali
e degli Educandati femminili dello Stato nonché dei Convitti annessi
agli istituti di istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni
della componente docenti delle scuole statali nel consiglio scolastico
distrettuale. Al predetto personale è equiparato il personale assistente
educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni, di cui
al precedente comma, partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del
consiglio scolastico distrettuale.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni,
di cui al comma 1, vota presso il circolo didattico più vicino assieme
al personale docente e A.T.A. delle scuole elementari.
Art. 16 - Assenze dal servizio: perdita o conservazione
del diritto di elettorato
1. Il personale direttivo, docente e A.T.A. della
scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto
di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo
e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché
membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo
il personale, di cui al precedente comma 1, in aspettativa per motivi di
famiglia o perché sospeso dal servizio, a seguito di procedimento
penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento
penale o disciplinare.
Art. 17 - Incompatibilità e condizioni
di ineleggibilità
1. I genitori degli alunni iscritti in più
scuole statali e non statali dello stesso distretto esercitano il diritto
di elettorato attivo e passivo nella scuola del distretto frequentata dal
figlio di minore età.
2. In occasione del voto essi sottoscrivono la dichiarazione
prevista dal successivo art. 34, comma 6.
3. I genitori di alunni iscritti in scuole statali
e non statali di diversi distretti esercitano il diritto di elettorato
attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico di ciascun distretto
di cui facciano parte.
4. I docenti che prestino servizio in più
scuole statali e non statali dello stesso distretto esercitano il diritto
di elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per
il maggior numero di ore, ed in caso di parità di ore, nella scuola
indicata dagli interessati.
5. I docenti che prestino servizio in più
scuole statali e non statali di diversi distretti esercitano l'elettorato
attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico di tutti i distretti
di cui facciano parte.
6. Gli elettori che facciano parte di più
componente (es. docente genitore di alunno) esercitano l'elettorato attivo
e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
7. Il personale direttivo, docente, A.T.A. e i genitori
degli alunni che siano risultati eletti in rappresentanza di più
componenti nello stesso consiglio scolastico distrettuale devono optare
per una delle rappresentanze.
8. In sede di emanazione del decreto di nomina,
i Provveditori agli studi, qualora rilevino, d'ufficio o su segnalazione,
la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad
optare per una delle rappresentanze: la sostituzione dell'interessato è
attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416.
Art. 18 - Costituzione della commissione elettorale
distrettuale e validità delle deliberazioni
1. Presso la sede del distretto è costituita
la commissione elettorale distrettuale.
2. La commissione elettorale distrettuale, nominata
dal Provveditore agli studi, è composta di dieci membri designati
dal consiglio scolastico distrettuale: uno tra il personale direttivo,
in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto; uno tra il personale
direttivo in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute
e materne non statali vigilate comprese nel distretto; due tra i docenti
di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto,
ivi incluso il personale educativo delle istituzioni educative statali;
uno tra i docenti, in servizio nelle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto; uno
tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo, delle scuole statali comprese
nel distretto; due tra i genitori degli alunni iscritti nelle scuole statali,
pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate
comprese nel distretto; due tra gli alunni iscritti alle scuole secondarie
superiori e artistiche statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nel distretto.
3. Il Provveditore agli studi, può costituire
o rinnovare le commissioni elettorali distrettuali a prescindere dalle
designazioni di competenza dei consigli distrettuali, se gli organi predetti,
regolarmente invitati, non precedono alle designazioni medesime.
4. La commissione elettorale distrettuale è
presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi
componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato
dal presidente.
5. La commissione è nominata non oltre il
60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
6. La commissione elettorale delibera con la presenza
di almeno la metà più uno dei propri componenti, e tutte
le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso
di parità prevale il voto del presidente.
7. La commissione elettorale distrettuale dura in
carica due anni ed i suoi membri sono eleggibili per il biennio successivo.
8. La commissione elettorale distrettuale scaduta
può, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare
ad operare fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione
elettorale.
9. Il Provveditore agli studi, in rapporto alle
singole situazioni che si determinano, può costituire commissioni
elettorali, anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dalle
vigenti disposizioni, cercando nei limiti del possibile di assicurare la
rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni medesime.
Le commissioni sono, comunque, validamente costituite, anche se in esse
non tutte le componenti sono rappresentate.
10. I membri della commissione elettorale, che risultino
inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
11. Il personale comandato presso il Provveditorato
agli studi non perde il diritto di elettorato per la componente di appartenenza;
non deve essere sostituito nella commissione distrettuale.
12. Ove nel distretto non vi siano scuole pareggiate,
legalmente riconosciute e scuole materne non statali vigilate, sono nominati
un altro docente e un altro preside o direttore delle scuole statali.
Art. 19 - Costituzione delle commissioni elettorali
nelle scuole parificate pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole
materne non statali vigilate
1. Entro il 60° giorno antecedente a quello
fissato per le elezioni si costituisce la commissione elettorale nelle
scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne
non statali vigilate. Detta commissione opera anche per l'elezione del
consiglio scolastico provinciale.
2. La commissione elettorale, nominata dal Provveditore
agli studi, è composta da 5 membri, designati dal collegio dei docenti,
scelti come segue: tre fra i docenti della scuola, con esclusione dei supplenti
temporanei; due tra i genitori degli alunni iscritti nella scuola stessa.
Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica uno dei due
genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti
all'istituto.
3. E' data facoltà al Provveditore agli studi,
in rapporto all'eventuale esiguità della popolazione scolastica
nelle scuole non statali, di costituire un'unica commissione elettorale,
che raggruppi più scuole non statali purché dette scuole
appartengono allo stesso gestore e siano ubicate nello stesso edificio.
La nomina dei membri è effettuata dal Provveditore agli studi nell'ambito
dei nominativi indicati dai collegi dei docenti delle singole scuole. Gli
elenchi degli elettori dovranno in ogni caso essere formati separatamente
per ogni scuola.
4. La nomina della commissione elettorale nelle
scuole materne non statali vigilate e in quelle elementari parificate può
essere delegata dal Provveditore agli studi ai direttori didattici nel
cui circolo funzionano le predette scuole.
5. Per quanto attiene al funzionamento delle commissioni
elettorali, di cui al presente articolo, si fa rinvio a quanto stabilito
dal precedente art. 18.
Art. 20 - Adempimenti delle commissioni elettorali
di circolo o istituto statali e non statali: formazione degli elenchi elettorali
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto
statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto
nel modo seguente:
a) i direttori didattici e presidi sono tenuti a
comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 50°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, i nominativi dei
docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie superiori, artistiche
e corsi serali per lavoratori studenti), dei genitori e degli alunni e
del personale A.T.A. della scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali
comunicazioni formano ed aggiornano gli elenchi in ordina alfabetico degli
elettori distinti come segue:
- elenco dei docenti di ruolo con l'avvertenza che
nei circoli didattici in cui funzionano scuole materne si deve formare
separatamente l'elenco delle scuole elementari da quello delle scuole materne;
- elenco dei genitori (odi chi ne fa legalmente
le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
- elenco degli alunni delle scuole secondarie superiori
ed artistiche;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di
ruolo in servizio nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente
dagli enti locali.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori
sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio elettorale.
3. I docenti in servizio in più plessi, sezioni,
sedi coordinate o succursali dello stesso circolo o istituto, aventi sede
in distretti diversi, sono inseriti negli elenchi di tutte le sedi di appartenenza.
4. La disposizione del comma precedente si applica
anche ai genitori di più alunni iscritti in plessi, o sedi coordinate,
succursali dello stesso circolo o istituto, ma aventi rispettivamente sede
in distretti diversi.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo
e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
6. Nell'ipotesi di genitori con più figli
iscritti in scuole diverse dello stesso distretto, i quali ai sensi del
precedente art. 17, comma 1, debbono votare esclusivamente nella scuola
frequentata dal figlio minore di età, la commissione elettorale
del circolo o dell'istituto o della scuola non statale in cui sono iscritti
gli altri figli deve apporre, a fianco di ciascun nominativo dei genitori
la dicitura: «non ha diritto a votare per il consiglio scolastico
distrettuale».
7. Per gli adempimenti di cui al successivo art.
34, comma 6, a fianco del nominativo di ciascun genitore elettore, deve
esistere un apposito spazio per la firma dell'elettore stesso.
8. I requisito per l'inclusione negli elenchi debbono
essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi
seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza
del voto evitando, cioè, che vi sia un solo elettore di una data
categoria assegnata al seggio.
10. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria
della commissione elettorale di circolo o d'istituto, a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello
stesso giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere
all'albo della sede della predetta commissione.
11. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre
il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
12. Nelle scuole elementari annesse ai Convitti
nazionali ed agli Educandati femminili nei termini e con le modalità
previste dal presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma,
sulla base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco
del personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse
istituzioni. Tali elenchi sono uniti rispettivamente agli elenchi del personale
docente e A.T.A. dell'annessa scuola elementare.
13. Le stesse disposizioni si applicano ai Convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale
educativo e il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo
didattico, alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente
l'elenco del personale interessato.
14. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g, gli
insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio
sono iscritti negli elenchi del più vicino circolo didattico, a
cura della commissione elettorale di circolo e su comunicazione del preside
dell'istituto magistrale, nei termini e nei modi previsti dal presente
articolo.
15. La disposizione prevista dal comma precedente
si applicano anche agli insegnamenti di scuola materna incaricati di svolgere
il tirocinio presso le scuole magistrali che sono inseriti negli elenchi
dei docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso
cui funzioni detta scuola.
16. La commissione elettorale delle scuole non statali
forma l'elenco dei docenti, degli alunni e dei genitori degli alunni delle
scuole non statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e
delle scuole materne non statali vigilate, sulla base delle comunicazioni
dei direttori delle scuole stesse, in conformità alle disposizioni
del presente articolo.
17. Per la formazione degli elenchi degli elettori
delle scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
e delle scuole materne non statali vigilate valgono le disposizioni del
presente articolo.
18. E', tuttavia, esclusa la formazione degli elenchi
del personale A.T.A. delle scuole non statali che non ha diritto di elettorato
per le elezioni del consiglio scolastico distrettuale.
Art. 21 - Adempimenti della commissione elettorale
distrettuale: formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori.
1. La commissione elettorale distrettuale, sulla
base delle comunicazioni a cui è tenuto il Provveditore agli studi
entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni,
forma soltanto gli elenchi degli elettori sottoindicati, distinti come
segue:
- elenco del personale direttivo delle scuole statali
comprese nel distretto;
- elenco del personale direttivo delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali
vigilate, comprese nel distretto.
2. Sono escluse le componenti delle istituzioni scolastiche
di cui all'art. 40 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (Conservatori di musica,
Accademie di Belle Arti, Accademie nazionale di arte drammatica e Accademia
nazionale di danza).
3. Per la formazione degli elenchi di competenza
della commissione elettorale distrettuale valgono i criteri stabiliti nell'articolo
precedente.
4. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria
della commissione elettorale distrettuale, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno
in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere all'albo
della sede della predetta commissione.
5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre
il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Art. 22 - Ricorsi contro l'erronea compilazione
degli elenchi. Invio degli elenchi ai seggi elettorali
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi
è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti
alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale distrettuale
o alla commissione elettorale di circolo o d'istituto o delle scuole parificate,
pareggiate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate, entro
il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso
di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi
5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e degli
atti acquisiti d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, ai seggi
elettorali, all'atto del loro insediamento, i quali sono tenuti a darne
visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dall'invio degli elenchi ai seggi elettorali
le commissioni elettorali danno informazione immediata, mediante avviso
pubblico all'albo della propria sede.
Art. 23 - Trasferimento, assegnazione, provvisoria
del personale direttivo, docente e A.T.A. successivamente alla formazione
degli elenchi degli elettori
1. Il personale direttivo, docente e A.T.A. trasferito
o assegnato provvisoriamente, successivamente alla formazione degli elenchi
deve presentare istanza di rettifica alla commissione elettorale distrettuale,
se si tratta di personale direttivo, o alla commissione elettorale di circolo,
d'istituto, o di scuola parificata, pareggiata, legalmente riconosciuta
e materna non statale vigilata, se si tratta di personale docente o A.T.A.,
nelle forme e nei termini di cui precedente art. 22.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria
siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi
gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale
distrettuale o alla commissione elettorale della scuola in cui sia stato
trasferito o assegnato provvisoriamente, che decide fino al giorno precedente
a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione
elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato
e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente
motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso
cui lo stesso deve votare, l'elenco degli elettori in cui il predetto è
stato originariamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità
alla commissione elettorale dichiarazione scritta di votare esclusivamente
nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente
il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei
cui elenchi è stato originariamente inserito l'elettore ed al presidente
del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel
certificato dietro presentazione del medesimo, che viene allegato all'elenco
a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale
di svolgimento delle elezioni.
Art. 24 - Formazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte
per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
1) liste del personale direttivo delle scuole statali
(non più di 6 candidati per ogni lista);
2) liste del personale docente delle scuole statali
(non più di 10 candidati);
3) liste del personale direttivo delle scuole non
statali (non più di 2 candidati);
4) liste del personale docente delle scuole non
statali (non più di 2 candidati);
5) liste dei genitori degli alunni delle scuole
statali e non statali (non più di 14 candidati);
6) liste degli alunni delle scuole secondarie superiori
statali (non più di 14 candidati);
7) liste del personale A.T.A. della scuole statali
(non più di 4 candidati);
2. Qualora manchino nel distretto le scuole non statali,
il numero dei candidati ai punti 1) e 2) sono rispettivamente elevati ad
un massimo di 8 e di 12 candidati.
3. Le liste dei genitori e le liste degli alunni
possono comprendere contemporaneamente candidati appartenenti sia alle
scuole statali sia a quelle non statali, ma possono anche essere formate
esclusivamente da candidati della scuola statale o non statale. In ogni
caso per il consiglio scolastico distrettuale il numero massimo dei candidati
per ciascuna della predette componenti è di 14.
4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da
un numero romano progressivo, riflettente l'ordine di presentazione alla
competente commissione elettorale distrettuale e da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
5. I candidati sono elencati con l'indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica
professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati
da numeri arabici progressivi. Per i genitori degli alunni e per gli alunni
le indicazioni suddette sono integrate con l'indicazione della scuola di
appartenenza degli alunni; deve, peraltro, risultare se trattasi di scuola
non statale pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta, o scuola materna
non statale vigilata.
6. Nessun candidato può essere incluso in
più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni nello stesso
consiglio scolastico distrettuale, ne può presentarne alcuna.
7. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni
di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che
non fanno parte, nè intendono far parte di altre liste della stessa
componente per lo stesso distretto, nonché, per ogni candidato incluso
in lista e per ogni presentatore della lista stessa, da una dichiarazione
in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale del circolo
o istituto o delle scuole non statali, attestante la qualità di
elettore, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la
componente a cui la lista si riferisce.
8. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla
commissione elettorale distrettuale per controllo, non sono necessarie
per il personale direttivo delle scuole statali e non statali, poiché
gli elenchi degli elettori di queste componenti sono compilati dalla commissione
elettorale distrettuale stessa.
9. I membri delle commissioni elettorali, che risultino
inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 25 - Autenticazione delle firme dei candidati
e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei
presentatori delle liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici
o dai presidi, se trattasi di firme appartenenti al personale insegnante
e A.T.A. del circolo o dell'istituto, ai genitori di alunni iscritti nel
circolo od istituto o agli alunni iscritti nell'istituto; dai direttori
delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole
materne non statali vigilate, se trattasi di firme di docenti delle stesse
scuole o di firme di alunni o di genitori di alunni iscritti nelle scuole
in questione; dal rettore o direttrice, o dal preside degli istituti con
Convitti annessi, se trattasi di personale educativo e A.T.A. di Convitti
nazionali ed Educandati femminili dello Stato e dei Convitti annessi; dal
Provveditore agli studi o da un funzionario di carriera direttiva da lui
delegato, se trattasi di firme di direttori didattici e presidi delle scuole
statali, di direttori di scuole non statali, pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate.
2. Le autenticazioni delle firme di cui al presente
comma, possono, altresì, essere fatte in ogni caso dal Sindaco (o
suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
3. L'autenticazione delle firme dei candidati e
dei presentatori delle liste per le elezioni del consiglio può inoltre
essere effettuata dai competenti direttori didattici, presidi, direttori
delle scuole non statali o dal Provveditore agli studi, anche se detti
candidati e presentatori siano sprovvisti di documenti di riconoscimento,
potendo essere effettuata sulla base della conoscenza personale dell'identificazione
del soggetto, da parte dell'autorità che procede all'autenticazione.
In mancanza di personale direttivo nelle scuole non statali, l'autenticazione
delle firme dei presentatori di liste elettorali può essere effettuata
da personale che svolge le funzioni direttive corrispondenti a quelle dei
presidi incaricati delle scuole statali. I direttori delle scuole materne
non statali vigilate, che non sono in possesso dei requisiti previsti,
possono procedere all'autenticazione, perché considerati quali personale
direttivo incaricato.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori
delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia
mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare
alle liste stesse - sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle
liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome,
luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del
richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati,
anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.
Art. 26 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna
lista può essere presentata:
- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando
il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori
fino a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente,
quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero
di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente,
quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero
di elettori superiori a 100.
2. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori sia
inferiore a quello richiesto per la presentazione virtuale di almeno due
liste, l'elezione dei rappresentanti avviene sulla base di un'unica lista,
comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore può votare la
metà di membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore
a uno.
3. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori
coincida con quello dei rappresentanti da eleggere si dà luogo a
votazioni e gli elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico
distrettuale.
4. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori
superi di una sola unità il numero dei rispettivi rappresentanti
da eleggere si procede per sorteggio. Ciascuna lista può comprendere
un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
5. Le liste debbono essere presentate, personalmente
da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle
ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni.
6. I membri delle commissioni elettorali possono
sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
7. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario
possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 28 comma 3.
8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura
successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando
la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 27 - Esposizione delle liste
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione
delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la commissione elettorale
distrettuale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art. 28 - Verifica della regolarità delle
liste
1. La commissione elettorale di circolo o di istituto
verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto
numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si
riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori
e che la loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni
di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria
cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate
e che la loro qualità risulti dai certificati allegati, cancellando
i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre
le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito,
cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista
i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa
non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre
liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori
risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità
di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni
elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito
a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione:
il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare
il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo
verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro
5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione
delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale
possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione
all'albo con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi
entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse
all'albo e sono inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento,
per l'affissione nei locali del seggio.
Art. 29 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatori della
lista comunica ai presidenti della commissione elettorale distrettuale
ed ai Presidenti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di
lista, in ragione di uno presso le commissioni elettorale e di uno presso
ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive
al loro insediamento.
Art. 30 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere
effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni
sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute
dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da
rappresentare.
2. Negli edifici scolastici statali e non statali
e nelle sedi dei distretti sono mesi a disposizione appositi spazi per
l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi, dal
30° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. E' ammessa la distribuzione degli scritti relativi
al programma elettorale in locali scolastici.
4. E' consentito di tenere fuori dell'orario di
servizio e di lezione riunioni negli edifici scolastici statali e non statali.
5. Dette riunioni sono riservate al corpo elettorale
appartenente alle scuole ove la riunione si svolge ed ai presentatori,
ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni
del consiglio scolastico distrettuale.
6. Il personale direttivo statale e non statale
può riunirsi in una delle scuole statali e non statali del distretto.
7. Le riunioni possono essere tenute dal 30°
al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e non possono
superare per ogni scuola e sede di distretto il numero di una per lista.
8. Le richieste per le riunioni sono presentate
dai rappresentanti delle liste al direttore o preside non oltre il 10°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
9. Il direttore o preside stabilisce di volta in
volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle
singole liste e, per quanto possibile della data indicata nella richiesta.
Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle
liste richiedenti.
Art. 31 - Predisposizione delle schede
1. Le schede per l'espressione del voto, debbono
essere costituite da fogli di uguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici e i direttori delle scuole
non statali, i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i
rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei
seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi
timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce
dei fogli la seguente dicitura: «elezione del consiglio scolastico
distrettuale».
4. I presidenti di seggi curano, poi, che i fogli
siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie degli
elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo,
mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette,
esempio: «Genitori», «Alunni», «Personale
direttivo scuole statali»,«Personale direttivo scuole non statali»,
«Docenti», «Personale A.T.A.».
5. Le schede debbono portare nella faccia esterna
la denominazione della scuola ove il seggio è costituito, con indicazione
se trattasi di scuola statale, pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta
o materna non statale vigilata.
6. Tutte le schede debbono, infine, recare nella
faccia interna l'indicazione del seggio e nella faccia interna il numero
romano e del motto di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate
mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga
lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite
in plichi sigillati.
7. I fac-simili di scheda, riprodotti nel mod. A,
allegato alla presente ordinanza, debbono essere stampate e distribuiti
a cura delle singole scuole.
8. Nelle schede elettorali, di colore verde, accanto
al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati
i nominativi dei candidati.
Art. 32 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni
plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale va istituito
un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del
circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata,
vi siano più di trecento alunni, si costituiscono altri seggi, in
ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche
per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto
da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità
di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio
degli elettori.
4. I genitori degli alunni e gli studenti iscritti
alle scuole statali, nonché il personale docente e A.T.A. delle
scuole statali votano presso i seggi elettorali costituiti nei circoli
didattici e scuole di rispettiva appartenenza.
5. Il personale educativo e A.T.A. dei Convitti
nazionali e degli Educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti
nelle annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei Convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, vota presso il più
vicino circolo didattico, nei cui elenchi è inserito.
6. I genitori degli alunni e gli studenti iscritti
alle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole
materne non statali vigilate ed i docenti delle stesse scuole votano presso
i seggi elettorali costituiti nelle scuole di rispettiva appartenenza.
7. Il personale direttivo delle scuole statali e
quello delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle
scuole materne non statali vigilate vota presso appositi seggi elettorali
costituiti in scuole statali scelte dal Provveditore agli studi in modo
da ridurre al minimo il disagio di detto personale.
8. Il Provveditore agli Studi comunica le sedi dei
seggi elettorali alla commissione elettorale distrettuale entro il 50°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ai fini della formazione
degli elenchi degli elettori.
9. Il preside o direttore didattico delle scuole
statali e il direttore delle scuole non statali comunica negli stessi termini
di cui al comma precedente le sedi dei seggi elettorali alla commissione
elettorale di circolo o istituto o delle scuole non statali ai fini della
formazione degli elenchi degli elettori.
10. Qualora contestualmente si svolgano le votazioni
per le elezioni di organi collegiali di diverso livello si costituisce
un unico seggio elettorale.
Art. 33 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un
presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono
scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e
siano elettori nella sede di cui trattasi.
2. Nel caso di elezioni contestuali di più
organi collegiali di livello diverso il seggio elettorale è composto
da un presidente e quattro scrutatori, secondo le disposizioni del comma
precedente, salvo che nella scuola, sede di seggio vi siano meno di trecento
alunni o comunque il numero degli elettori sia esiguo.
3. I presidi e i direttori didattici e direttori
delle scuole non statali, in rapporto alle singole situazioni che si determinano,
possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore
a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile
di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
4. I seggi elettorali sono comunque validamente
costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza
di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
5. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro
che siano inclusi in liste di candidati.
6. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli
didattici ed istituti statali e non statali sono nominati dal direttore
didattico o preside o dal direttore delle scuole non statali, su designazione
della commissione elettorale di circolo o d'istituto; quelli dei seggi
elettorali per il personale direttivo dal Provveditore agli studi, su designazione
della commissione elettorale distrettuale.
7. I seggi sono nominati in data non successiva
al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente
insediati per le operazioni preliminari.
8. In considerazione del limitato numero di elettori
i Provveditori agli studi possono disporre che il personale direttivo esprima
il voto in un seggio ordinario costituito presso la scuola o un circolo,
a cui i Provveditori agli studi inviano elenchi elettorali. In tal caso
detto seggio è integrato da un rappresentante del personale direttivo
statale ed uno al del personale direttivo non statale (se esistente) nominato
dalla Commissione elettorale distrettuale.
9. Il Provveditore agli studi può concentrare
i seggi delle scuole non statali presso le sedi delle scuole statali di
ordine corrispondente, soltanto in caso di assoluta e comprovata impossibilità
di costituire dei seggi medesimi nell'imminenza dello svolgimento delle
elezioni. Il Provveditore agli studi può autorizzare gli accorpamenti
dei seggi, in rapporto a particolari situazioni di fatto, salvo comunque
il principio di segretezza del voto.
Art. 34 - Modalità delle votazioni
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno
non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore
8 alle 13.30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido
per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito
il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di
documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello
stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un
componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione,
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono
apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco
degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza
di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio
predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi
di individuazione delle varie categorie degli elettori.
6. Le commissioni elettorali, prima di inviare ai
seggi elettorali gli elenchi definitivi degli elettori, avranno cura di
predisporre la dichiarazione sottoindicata, che tutti i genitori dovranno
leggere e sottoscrivere con nome e cognome al momento di ricevere la scheda
elettorale:
«Il sottoscritto genitore, incluso negli
elenchi elettorali di questo seggio, è consapevole di poter votare
una sola volta per l'elezione del consiglio scolastico distrettuale e delle
conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione. Dichiara sotto la
propria responsabilità di esprimere il proprio voto soltanto presso
questo seggio, costituito nella scuola frequentata dal figlio minore di
età, e di non aver votato in altra scuola di questo distretto».
7. Tale dichiarazione, dattiloscritta, costituisce
la prima pagina degli elenchi elettorali della componente genitori e deve
essere cura dei componenti del seggio attirare su di essa l'attenzione
di chi si reca a votare, prima di farla sottoscrivere.
8. Nel locale adibito alle votazioni deve essere
determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato
al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato
ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali
vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio
riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli
opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti
dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun
elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato
nella scheda.
10. Ogni elettore può esprimere il proprio
voto di preferenza per un solo candidato, quando il numero dei posti da
attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere
non più di due preferenze, quando il numero dei posti da attribuire
non sia superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero
di voti di preferenza non superiore a un terzo dei seggi da attribuire.
11. Non è ammesso l'esercizio del diritto
di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
12. I ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti
da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano
il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia
o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto
come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto
di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare
succintamente nel verbale.
13. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate
le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli
scrutatori.
14. Se il presidente è assente, egli è
sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente,
il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le
funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora
sia assente qualcuno degli scrutatori.
15. Quando non sia possibile integrare il numero
degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
16. Dalle operazioni di votazioni viene redatto
- in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal
presidente e dagli scrutatori.
Art. 35 - Validità delle deliberazione
dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono
prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del presidente.
Art. 36 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al
loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti
di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo
verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice
originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli
scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare
risulterà i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti
per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da
ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati
di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo
spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche
la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista
alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del
numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione
delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di
preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla
lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare
la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da
procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando
sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.:
voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze
per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in
modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio,
è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha
operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla
quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es. «elezioni
del consiglio scolastico distrettuale del distretto n.... della Regione....»)
va rimesso subito al subito alla commissione elettorale distrettuale per
gli adempimenti di cui ai successivi articoli.
Art. 37 - Attribuzione dei posti
1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali
da parte di tutti i seggi del distretto la commissione elettorale distrettuale
somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati.
2. Indi determina per ciascuna componente la cifra
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi del distretto. La
cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma
dei voti di preferenza.
3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri
a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per
1, 2, 3, 4 .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere
per ciascuna componente e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri
da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio (1).
4. Se ad una lista spettano più posti di
quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste,
si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista,
i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto
a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero di voti di
preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati
eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso
criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun
voto di preferenza.
7. Ai fini dell'attribuzione dei posti riservati
ai genitori ed agli alunni delle scuole non statali pareggiate, parificate,
legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, qualora
nessuno di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di tutti i posti,
si individua la lista comprendente candidati appartenenti alle predette
scuole non statali che abbia avuto il maggior numero di voti.
8. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato
appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di
preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor
numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza
di riserva.
9. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto
posti abbia come candidati genitori o alunni delle scuole pareggiate, parificate,
legalmente riconosciute o materne non statali vigilate, viene tolto un
posto alla liste che ha conseguito il maggior numero di voti, escludendo
in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato
eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
10. Il posto viene attribuito alla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono almeno un
candidato appartenete alle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute
e materne non statali vigilate. Nell'ambito di detta lista viene eletto
il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior
numero di preferenze.
11. In ogni caso non può essere sostituito
il candidato avente diritto alla riserva a norma dell'art. 46.
12. Restano ferme le disposizioni del successivo
articolo, tendenti ad assicurare la rappresentanza di tutti gli ordini
di scuola
(1) Esempio
Liste I II III IV
Voti
:1 9.000 16.000 13.000 6.000
:2 4.500 8.000 6.500 3.000
:3 3.000 5.333 4.333 2.000
:4 2.250 4.000 3.250 1.500
L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II lista (16.000); 2° posto alla III lista (13.000); 3° posto alla I lista (9.000); 4° posto alla II lista (8.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità. in caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.
Art. 38 - Rappresentanza degli ordini di scuola
1. Nell'attribuzione dei posti nel consiglio scolastico
distrettuale al personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali i posti sono assegnati, in applicazione dell'art. 11, 2° comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, in modo tale da assicurare, di regola, la rappresentanza dei diversi
ordini di scuola esistenti nel distretto. Per ordini di scuola si intendono:
- l'ordine della scuola materna;
- l'ordine della scuola elementare;
- l'ordine della scuola media;
- l'ordine della scuola secondaria superiore;
- l'ordine della scuola di istruzione artistica
(licei artistici ed istituti d'arte), limitatamente ai distretti dove esistono
dette scuole.
2. Qualora, ultimata l'assegnazione dei posti si rilevi che un ordine di scuola esistente nel distretto non è rappresentano, si individua la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente all'ordine di scuola non rappresentato e che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze ed appartenente ad un ordine di scuola già rappresentano nella stessa o in altre liste e che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza della riserva. La riserva opera una sola volta, anche se gli ordini di scuola non rappresentati sono più di uno.
Art. 39 - Adempimenti per la proclamazione degli
eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti,
la commissione elettorale distrettuale procede alla proclamazione degli
eletti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione
mediante affissione del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la commissione
elettorale distrettuale.
Art. 40 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed
i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso
avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione
degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione
elettorale distrettuale.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza
del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini
relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione
elettorale distrettuale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati,
nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni
devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto
il distretto.
Art. 41 - Nomina dei componenti del consiglio
scolastico distrettuale
1. Il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
emana i decreti di nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale,
nonché i decreti di surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato
alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 42 - Prima convocazione del consiglio scolastico
distrettuale - Presidenza del Consiglio scolastico distrettuale
1. La prima convocazione del consiglio scolastico
distrettuale è disposta dal Provveditore agli studi.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione
dei Ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20°
giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal
Provveditore, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio
seno, il presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la
maggioranza prescritta il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati
anche in caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati da enti
ed organismi competenti.
Art. 43 - Permanenza in carica e decadenza dei
componenti del consiglio scolastico distrettuale - Proroga dei poteri
1. Il consiglio distrettuale scaduto per compimento
del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i
membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono
nel frattempo surrogati.
2. Decadono altresì dalle cariche elettive
i membri del consiglio scolastico distrettuale, che per qualsiasi motivo
cessino di appartenere alle componenti scolastiche.
3. Decadono dalla carica elettiva i membri del consiglio
scolastico distrettuale assenti ingiustificati a tre sedute consecutive
ai senti dell'art. 29 del D.P.R. 416/74.
4. Gli enti e le associazioni non possono revocare
le designazioni effettuate. I membri del consiglio scolastico distrettuale
una volta nominati hanno diritto a svolgere la funzione rappresentativa
per l'intera durata in carica dell'organo di appartenenza e decadono solo
nel caso previsto dal citato art. 29 del D.P.R. 416/74 o per perdita del
diritto di elettorato (sospensione della carica rappresentativa), ovvero,
se trattasi di rappresentanti degli enti locali, per effetto di sostituzioni
intervenute a seguito di nuove elezioni amministrative.
5. I genitori degli alunni decadono dalle cariche
elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di
studio da parte dei figli. Essi possono restare in carico soltanto nelll'eventualità
di iscrizione per il successivo anno scolastico di un'altro figlio, anche
in altra scuola dello stesso distretto.
6. In caso di perdita da parte dei figli della qualità
di studente, per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo,
i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita
di qualità di studente dei propri figli.
7. Il rappresentante dei genitori degli alunni delle
scuola non statali, eletto nel consiglio scolastico distrettuale perché
beneficiario della riserva, decade per perdita dei requisiti di eleggibilità,
allorquando il figlio viene iscritto in una scuola statale.
Art. 44 - Surrogazione - Elezione suppletive relative
al consiglio scolastico distrettuale
1. I componenti del consiglio scolastico distrettuale,
cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con
il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o deceduto,
regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere
alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si
può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti
mediante elezioni suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà
di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità,
debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all'esaurimento delle liste.
Art. 45 - Esonero dal servizio del personale appartenente
alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista
- Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto.
1. Il personale della scuola nominato membro di
commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante
di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando
il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario
per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto
a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato
con l'esonero dal servizio di un giorno feriale nell'ambito della settimana
immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale
assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale
supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
Art. 46 - Norme particolari per determinate
Regioni a statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano
1. Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle
d'Aosta e nelle provincie di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi
delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici
indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai
competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni
Sicilia e Valle D'Aosta e delle Provincie di Trento e Bolzano.
2. Per i consigli scolastici distrettuali delle
provincie di Trieste e Gorizia si applica l'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall'art. 8 della legge
14 gennaio 1975, n. 1; tali norme dispongono che nei predetti consigli
un quarto dei rappresentanti del personale docente, un quinto dei rappresentanti
degli studenti sono riservati rispettivamente ai docenti, ai genitori degli
alunni e agli studenti delle scuole statali con lingua di insegnamento
slovena.
3. Il posto spettante a ciascuna delle indicate
categorie viene attribuito nel seguente modo: risulta eletto per ciascuna
delle scuole sopra indicate il candidato appartenente alla relativa scuola
con il maggior numero di preferenze, che appartenga alla lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti dalle scuole di lingua slovena.
4. All'assegnazione dei posti riservati si procede
prima dell'assegnazione dei posti in via ordinaria.
5. Nel conteggio dei seggi spettanti a ciascuna
lista deve essere computato il posto già assegnato per la riserva.
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