Elezione del Consiglio scolastico provinciale
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, contenente norme sull'istituzione e sul riordinamento
di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
e, in particolare, l'art. 24;
Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, concernente
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416;
Vista l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976
relativa all'elezione del consiglio scolastico provinciale;
Vista la legge 11 ottobre 1977, n. 748 concernente
norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981,
che ha approvato, tra gli altri, il testo della citata ordinanza 25 novembre
1976 comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli,
costituite da successive modificazioni ed integrazioni al testo, contenute
in atti di diversa forma e data;
Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza
le predette note in calce, previo accertamento della loro attualità,
per facilitare la lettura del testo;
Considerato che successivamente al testo unificato
approvato con l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni
con successive ordinanze e circolari;
Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato
tutte le disposizioni emanate sulle modalità delle elezioni del
consiglio scolastico provinciale, a far tempo dall'ordinanza ministeriale
25 novembre 1976;
Considerata inoltre l'opportunità di apportare
talune contenute modifiche all'O.M. 25 novembre 1976 che, pur non alterando
le regole complessive della procedura elettorale, introducono alcuni correttivi,
per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti
alla gestione della scuola;
le elezioni per la costituzione del Consiglio scolastico provinciale si svolgono secondo le norme contenute nell'allegato testo unificato, che sostituisce l'analogo precedente testo approvato con l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981 e ogni altra successiva disposizione ministeriale emanata in materia.
Art. 1 - Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del consiglio
scolastici provinciale sono indette dal Provveditore agli studi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la
data delle votazioni.
3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma,
in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo
dalle ore 8 alle ore 13.30.
Art. 2 - Composizione numerica del consiglio scolastico
provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende
nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie
ed artistiche statali e non statali della provincia (con la sola esclusione
dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza).
2. Il numero dei componenti del consiglio scolastico
provinciale è determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della
provincia:
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b) in proporzione delle unità scolastiche
delle scuole di cui al precedente comma 1), comprese nella provincia (per
unità scolastica si intendono i singoli circoli didattici, comprensivi
dei plessi e delle sezioni di scuola materna statale, gli istituti di istruzione
secondaria ed artistica, comprensivi delle sezioni staccate, succursali
e sedi coordinate, le scuole materne non statali vigilate e le scuole elementari
parificate):
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c) in proporzione al numero degli appartenenti al
personale direttivo e docente delle scuole di cui al precedente comma 1)
e al personale A.T.A. delle scuole medesime che siano statali:
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d) 6 componenti di diritto, a norma dell'art. 13,
terzo comma, del decreto del Presidente n. 416/74.
Il numero complessivo dei componenti del consiglio
scolastico provinciale è costituito dalla somma dei posti individuati
con criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) predette (1).
(1) Così ad esempio se vi sono 250.000 alunni iscritti in scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e in scuole materne non statali vigilate con sede nella provincia, se le unità scolastiche sono 400 e se il personale direttivo e docente delle scuole predette sommato al personale A.T.A. delle scuole statali ammonta a 25.000, il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è di 58, compresi i sei membri di diritto.
Art. 3 - Componenti del Consiglio scolastico provinciale
1. Il Provveditore agli studi, individuata la consistenza
numerica del consiglio scolastico provinciale secondo i criteri previsti
dall'articolo precedente, attribuisce entro il 60° giorno antecedente
la data delle votazioni i posti tra le varie componenti secondo le disposizioni
dei successivi commi:
a) 6 membri di diritto e precisamente:
- Il Provveditore agli studi;
- 3 rappresentanti dei Comuni della provincia, eletti
dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia
in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili uno è
riservato alla minoranza;
- l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
- un rappresentante del consiglio regionale;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti
dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale dell'amministrazione
scolastica periferica - di cui al successivo art. 6 - eletti dal corrispondente
personale in servizio funzionanti nella provincia;
e) I rappresentanti del personale direttivo e docente
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e materne
non statali vigilate designati dal Ministro della pubblica istruzione.
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e
materne non statali vigilate comprese nella provincia, eletti dai genitori
dei suddetti alunni;
g) i rappresentanti del mondo dell'economia e del
lavoro di cui al successivo comma 4.
2. I seggi a disposizione, individuati con le modalità
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente, vanno distribuiti
tra le varie componenti con i criteri sotto indicati:
- la metà dei seggi è riservata ai
rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, rispettivamente
in ragione del 90% e del 10%;
- i seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi
ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale;
- le frazioni di unità non inferiori a cinque
decimi si arrotondano all'unità successiva.
3. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di cui alla lettera a) del presente articolo è attribuito secondo le seguenti proporzioni:
1) il 20% ai rappresentanti eletti dal personale
direttivo delle scuole statali, in modo che sia garantita la presenza di
un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di
scuola secondaria superiore ed artistica;
2) il 10% ai rappresentanti eletti del personale
amministrativo, tecnico, ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali;
3) il 5% ai rappresentanti del personale degli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;
4) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente
delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole
materne non statali vigilate della provincia;
5) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori
degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e alle scuole materne non statali vigilate comprese nella
provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole
non statali;
6) il 35% ai rappresentanti del mondo dell'economia
e del lavoro.
Nella determinazione del numero dei quozienti le
frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità
successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei
seggi a favore del personale docente.
4. I seggi di cui al punto g) sono attribuiti a
persone residenti nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti,
non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali
più rappresentative che organizzano sul piano nazionale e i lavoratori
dipendenti; in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del mondo dell'economia,
designati dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
5. Qualora, nell'ambito della provincia, manchino
le scuole non statali, non si dà luogo alla copertura dei posti
spettanti al personale direttivo e docente delle scuole non statali e i
relativi posti vanno ad aggiungersi a quelli del corrispondente personale
delle scuole statali.
6. A titolo di esempio si formula la seguente tabella:
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genitori |
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econo-mia |
compo- nenti di diritto |
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(1) |
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(2) |
(2) |
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(1) I posti sono ripartiti tra i direttori didattici,
i presidi di scuola media e i presidi di istituto di istruzione secondaria
e artistica in proporzione alla loro consistenza numerica a livello provinciale,
assicurando comunque un seggio a ciascuna delle predette categorie.
(2) I posti sono ripartiti tra i docenti dei
diversi ordini di scuola (materna, elementare, media, secondaria 2°
grado, artistica) proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale.
Art. 4 - Richiesta di designazione e di elezione
a enti e associazioni sindacali
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni
per il consiglio scolastico provinciale, il Provveditore agli studi invia
formale richiesta agli enti e alle associazioni contemplati dall'art. 13
del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ai fini delle previste designazioni
o elezioni dei rappresentanti in seno agli organi stessi.
2. In particolare, per quanto attiene alle organizzazioni
sindacali, l'invito deve essere rivolto alle segreterie provinciali dei
sindacati più rappresentativi, che organizzano sul piano nazionale
diverse categorie di lavoratori dipendenti, individuano per l'attribuzione
dei posti il loro grado di rappresentatività locale, in base alle
precisazioni fornite dall'ufficio provinciale del lavoro (1).
3. Gli enti e le associazioni predetti devono far
pervenire le designazioni entro il 30° giorno successivo a quello delle
votazioni, pena decadenza. Qualora le designazioni non siano pervenute
entro tale termine il consiglio scolastico provinciale può funzionare
regolarmente senza dette componenti.
4. I tre rappresentanti dei Comuni della provincia
devono essere eletti secondo le modalità stabilite dall'art. 13,
terzo comma, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416. La loro elezione deve avvenire entro i dieci giorni
successivi alla nomina da parte del Provveditore agli studi dei rappresentanti
dei Comuni nel consiglio scolastico distrettuale.
5. Le deliberazioni dell'assemblea degli elettori
e la proclamazione degli eletti quali rappresentanti dei Comuni in seno
al consiglio scolastico provinciale sono atti definiti, impugnabili esclusivamente
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale.
6. Le modalità delle elezioni dei rappresentanti
dei Comuni rientrano nella potestà di autoregolamentazione dell'assemblea
degli elettori, costituita ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera g) del
D.P.R. n. 416/74.
7. Nella comunicazione al Provveditore agli studi
dei nominativi eletti quali rappresentanti comunali in seno al consiglio
scolastico provinciale, l'organo che procede alla comunicazione stessa
deve dichiarare che è stata regolarmente convocata l'assemblea degli
elettori.
8. Spetta al Comune capoluogo della provincia farsi
parte attiva per la convocazione dei rappresentanti comunali eletti nei
consigli scolastici distrettuali, al fine di procedere all'elezione dei
propri rappresentanti nel consiglio scolastico provinciale. In via suppletiva
il Provveditore agli studi è l'organo cui è attribuito il
potere di mettere in moto tutte le operazioni elettorali.
9. I rappresentanti dei Comuni nel consiglio scolastico
provinciale non devono necessariamente appartenere all'assemblea degli
elettori costituita ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera g) del D.P.R.
n. 416/74.
10. Contestualmente all'indizione dell'elezione
il Provveditore agli studi invia al Ministro della Pubblica istruzione
la richiesta di designazione dei rappresentanti del personale direttivo
e docente delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute
e materne non statali vigilate. Per i docenti la richiesta dovrà
specificare la ripartizione dei posti tra i diversi ordini di scuola (materna,
elementare, media, secondaria di secondo grado e artistica) proporzionalmente
alla loro consistenza numerica.
(1) Per quanto concerne la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi vedi C.M. n. 63 del 4/3/1988.
Art. 5 - Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole
rappresentanze nel consiglio scolastico provinciale spetta esclusivamente
ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza
italiana.
Art. 6 - Elettorato attivo e passivo del personale
dell'amministrazione scolastica periferica
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo al personale
del Provveditorato agli studi e al personale della Sovrintendenza scolastica
regionale i cui uffici abbiano sede nella provincia.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori
degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate
1. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni
dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni,
ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi
come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348
del codice civile. Sono escluse, per tanto, le persone giuridiche, in quanto,
ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, il voto è personale.
2. Il tutore può votare per gli organi collegiali,
in luogo del genitore, quando questi non è vivente o ha perso la
potestà sul minore.
3. I rappresentanti legali degli istituti, cui sono
affidati i minori, possono essere sentiti dal consiglio scolastico provinciale
sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
4. Tali disposizioni si applicano sia ai genitori
di alunni iscritti nelle scuole statali sia ai genitori degli alunni iscritti
nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole
materne non statali vigilate di cui al successivo art. 8.
5. I genitori degli alunni delle scuole magistrali
non statali convenzionate partecipano alle elezioni del consiglio scolastico
provinciale, in quanto tali scuole sono assimilabili a quelle non statali
legalmente riconosciute.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo dei genitori
degli alunni delle scuole materne non statali vigilate
1. Partecipano all'elezione per il consiglio scolastico
provinciale i genitori degli alunni iscritti nelle scuole materne non statali,
che posseggano i requisiti previsti dall'art. 122 del regio decreto 24
aprile 1928, n. 1297, e siano sottoposte alla vigilanza del Provveditore
agli studi, prevista dall'art. 123 del citato regio decreto e dall'art.
38 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
2. Per le scuole materne non statali vigilate si
intendono sia quelle gestite da enti pubblici che da privati.
3. I genitori degli alunni delle scuole materne
non statali in possesso dei requisiti di cui al citato art. 122, ma i cui
gestori non hanno ancora provveduto all'invio al Provveditore agli studi
dei documenti necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza, possono
partecipare alle elezioni, purché detto invio venga effettuato entro
il 70° giorno antecedente le votazioni e l'esame dei requisiti si risolva
positivamente.
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo del personale
direttivo statale
1. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale
direttivo delle scuole statali, che lo esercita distintamente per le seguenti
categorie:
a) direttori didattici;
b) presidi di scuola media;
c) presidi di scuola secondaria superiore ed artistica.
2. Ai fini di cui sopra i rettori dei Convitti e
le direttrici degli Educandati femminili sono equiparati ai presidi di
istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e i vice-rettori
e le vicedirettrici ai presidi di scuola media.
3. Il persone direttivo esercita il diritto di elettorato
attivo e passivo, oltre che per il consiglio scolastico provinciale della
provincia in cui si trova la sede centrale della scuola o della direzione
didattica, anche per il consiglio scolastico provinciale ove sono ubicate
le sedi staccate, coordinate, succursali e plessi.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale
docente delle scuole statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione
del consiglio scolastico provinciale ai docenti di ruolo e non di ruolo,
con supplenza annuale in servizio nelle scuole statali.
2. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 20/5/1982, n. 270, il docente
può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza
riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre
sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite
dai presidi, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9/11/89 n.
357, convertito dalla legge 27/12/1989, n. 417.
3. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non
hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
4. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta
l'elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti
magistrali e licei artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari
e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e
agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche
nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e
psicologia nelle università statali, a norma degli art. 5 e 6 della
legge 1213 del 1967;
d) agli insegnanti chiamati a coprire i posti, di
cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, nei circoli didattici,
in cui si svolgono le attività integrative;
e) agli insegnanti che operano nell'ambito delle
scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi
psico-pedagogici;
f) ai docenti impegnati nell'attività di
sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica,
nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
g) agli insegnanti elementari assegnati agli istituti
magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati
di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato
attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale e nella scuola
magistrale;
h) agli insegnanti tecnino-pratici e agli insegnanti
di arte applicata;
i) agli insegnanti di religione;
l) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
m) al personale docente dipendente degli enti locali
e che presta servizio presso le scuole statali alle condizioni e nei limiti
stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
5. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico della
provincia, in cui ha sede il circolo o istituto in cui prestano servizio.
6. I docenti con incarico di presidenza esercitano
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale
docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico
sono inseriti come docenti.
7. Disposizioni relative al personale docente che
si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute
nei successivi artt. 12 e 15.
Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale
amministrativo e tecnico ed ausiliario delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione
dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di
seguito denominato personale A.T.A.) nel consiglio scolastico provinciale
spetta al personale A.T.A. delle scuole statali, di ruolo e non di ruolo
con supplenza annuale.
2. Il personale A.T.A. dipendente degli enti locali,
che presta servizio presso le scuole statali, esercita l'elettorato attivo
e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente
personale dello Stato.
Art. 12 - Personale comandato o collocato fuori
ruolo
1. Il personale che non presta effettivo servizio
di istituto, perché ai sensi di disposizioni di legge, esonerato
dagli obblighi di ufficio, o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato
quinquennalmente alle attività parascolastiche che partecipa all'elezione
della componente relativa al ruolo di appartenenza nel consiglio scolastico
provinciale.
2. Per il predetto personale ai fini della determinazione
della provincia alle elezioni dei cui organi collegiali deve partecipare,
si fa riferimento alla sede in cui presta servizio.
3. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono state indette
le elezioni, apposita domanda documentata alla commissione elettorale del
circolo o dell'istituto dove intendono votare; il personale direttivo e
il personale dell'amministrazione scolastica periferica devono, invece,
presentare la domanda alla commissione elettorale provinciale.
4. La commissione elettorale competente stabilisce
il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di
voto.
Art. 13 - Sezioni staccate e sedi coordinate,
succursali e plessi operanti in altra provincia
1. Il personale docente di ruolo e non di ruolo,
il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo, i genitori degli alunni delle
sezioni staccate e sedi coordinate o delle succursali e dei plessi aventi
sede in provincia diversa da quella in cui ha sede l'istituto da cui le
sezioni stesse dipendono, partecipano alle elezioni del consiglio scolastico
provinciale della circoscrizione in cui ha sede la sezione staccata o la
sede coordinata o la succursale o il plesso.
Art. 14 - Personale educativo e A.T.A. dei Convitti
ed Educandati. Personale educativo delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei Convitti nazionali
e degli Educandati femminili dello Stato nonché dei Convitti annessi
agli istituti di istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni
della componente docenti nel consiglio scolastico provinciale. Al predetto
personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole
statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni, di cui
al precedente comma, partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del
consiglio scolastico provinciale.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni,
di cui al comma 1, vota presso il circolo didattico più vicino assieme
al personale docente e A.T.A. delle scuole elementari.
Art. 15 - Assenze dal servizio: perdita o conservazione
del diritto di elettorato
1. Il personale dell'amministrazione scolastica
periferica, il personale direttivo, docente e A.T.A. della scuola, assente
per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo
e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo
e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché
membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo
il personale, di cui al precedente comma 1, in aspettativa per motivi di
famiglia o perché sospeso dal servizio, a seguito di procedimento
penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento
penale o disciplinare.
Art. 16 - Incompatibilità e condizioni
di ineleggibilità
1. I genitori degli alunni iscritti in più
scuole statali e non statali della stessa provincia esercitano il diritto
di elettorato attivo e passivo nella scuola frequentata dal figlio minore
di età .
2. In occasione del voto essi sottoscrivono la dichiarazione
prevista dal successivo art. 33, comma 6.
3. I genitori di alunni iscritti in scuole statali
e non statali di diverse provincie esercitano il diritto di elettorato
attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico provinciale di
ciascuna provincia di cui facciano parte.
4. I docenti che prestino servizio in più
scuole statali e non statali della stessa provincia esercitano il diritto
di elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per
il maggior numero di ore, ed in caso di parità, nella scuola indicata
dagli interessati.
5. I docenti che prestino servizio in più
scuole statali e non statali di diverse provincie esercitano il diritto
di elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico
provinciale di tutte le provincie di cui facciano parte.
6. Gli elettori che facciano parte di più
componenti (es. docente genitore di alunno) esercitano il diritto di elettorato
attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
7. Il personale direttivo, docente, A.T.A. e i genitori
degli alunni che siano risultati eletti in rappresentanza di più
componenti nello stesso consiglio scolastico provinciale devono optare
per una delle rappresentanze.
8. In sede di emanazione del decreto di nomina,
i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino,
d'ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità,
invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua
sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del
Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Art. 17 - Costituzione della commissione elettorale
provinciale e validità delle deliberazioni
1. Presso la sede di ciascun ufficio scolastico
provinciale è costituita la commissione elettorale provinciale.
2. La commissione elettorale provinciale, nominata
dal Provveditore agli studi, è composta da sette membri designati
dal consiglio scolastico provinciale: uno tra il personale direttivo, in
servizio nelle scuole statali comprese nella provincia; due tra i docenti
di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nella
provincia, ivi incluso il personale educativo delle istituzioni educative
statali; due tra i genitori degli alunni iscritti alle scuole statali,
pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e scuole materne non statali
vigilate comprese nella provincia; uno tra il personale A.T.A. di ruolo
e non di ruolo in servizio nelle scuole o istituzioni educative statali
comprese nella provincia; uno tra il personale degli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica funzionanti nella provincia.
3. Il Provveditore agli studi, può costituire
o rinnovare la commissione elettorale provinciale a prescindere dalle designazioni
di competenza del consiglio scolastico provinciale, se l'organo predetto,
regolarmente invitato, non procede alle designazioni medesime.
4. La commissione è presieduta da uno dei
suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e le funzioni
di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
5. Essa è nominata non oltre il 60° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.
6. La commissione elettorale delibera con la presenza
di almeno la metà più uno dei propri componenti (almeno 4),
e tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Essa dura in carica due anni ed i suoi membri
sono rieleggibili per il biennio successivo.
8. La commissione elettorale provinciale scaduta
può, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare
ad operare fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione
elettorale.
9. Il Provveditore agli studi, in rapporto alle
singole situazioni che si determinano, può costituire la commissione
elettorale, anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo
nei limiti del possibile assicurare la rappresentanza a tutte le categorie
che compongono la commissione stessa. La commissione è, comunque,
validamente costituita, anche se in essa non sono rappresentate tutte le
componenti.
10. I membri della commissione elettorale, che risultino
inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 18 - Costituzione delle commissioni elettorali
nelle scuole parificate pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole
materne non statali vigilate
1. Entro il 60° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni si costituisce la commissione elettorale nelle
scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne
non statali vigilate. Detta commissione opera anche per l'elezione del
consiglio scolastico distrettuale.
2. La commissione elettorale, nominata dal Provveditore
agli studi, è composta da 5 membri, designati dal collegio dei docenti,
scelti come segue: tre fra i docenti della scuola, con esclusione dei supplenti
temporanei; due tra i genitori degli alunni iscritti nella scuola stessa.
Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica uno dei due
genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti
all'istituto.
3. E' data facoltà al Provveditore agli studi,
in rapporto all'eventuale esiguità della popolazione scolastica
nelle scuole non statali, di costituire un'unica commissione elettorale,
che raggruppi più scuole non statali purché dette scuole
appartengano allo stesso gestore e siano ubicate nello stesso edificio.
La nomina dei membri è effettuata dal Provveditore agli studi nell'ambito
dei nominativi indicati dai collegi dei docenti delle singole scuole. Gli
elenchi degli elettori dovranno in ogni caso essere formati separatamente
per ogni scuola.
4. La nomina della commissione elettorale nelle
scuole materne non statali vigilate e in quelle elementari parificate può
essere delegata dal Provveditore agli studi ai direttori didattici nel
cui circolo funzionano le predette scuole.
5. Per quanto attiene al funzionamento delle commissioni
elettorali, di cui al presente articolo, si fa rinvio a quanto stabilito
dal precedente art. 17.
Art. 19 - Adempimenti delle commissioni elettorali
di circolo o istituto statali e non statali: formazione degli elenchi degli
elettori
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto
statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto
nel modo seguente:
a) i direttori didattici e presidi sono tenuti a
comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 50°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti,
dei genitori degli alunni e del personale A.T.A. della scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali
comunicazioni formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli
elettori distinti come segue:
- elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo, con
l'avvertenza che nei circoli didattici in cui funzionano scuole materne
si deve formare separatamente l'elenco delle scuole elementari da quello
delle scuole materne;
- elenco dei genitori (odi chi ne fa legalmente
le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di
ruolo in servizio nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente
dagli enti locali.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori
sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio elettorale.
3. I docenti in servizio in più plessi, sezioni,
sedi coordinate o succursali dello stesso circolo o istituto, aventi sede
in province diverse, sono inseriti negli elenchi di tutte le sedi di appartenenza.
4. La disposizione del comma precedente si applica
anche ai genitori di più alunni iscritti in plessi, sezioni o sedi
coordinate, succursali dello stesso circolo o istituto, ma aventi sede
rispettivamente in province diverse.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo
e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
6. Nell'ipotesi di genitori con più figli
iscritti in scuole diverse della stessa provincia, i quali ai sensi del
precedente art. 16, comma 1, debbono votare esclusivamente nella scuola
frequentata dal figlio minore di età, la commissione elettorale
del circolo o dell'istituto o della scuola non statale ove sono iscritti
gli altri figli deve apporre, a fianco di ciascun nominativo dei genitori
la dicitura: «non ha diritto di votare per il consiglio scolastico
provinciale».
7. Per gli adempimenti di cui al successivo art.
33, comma 6, a fianco del nominativo di ciascun genitore elettore, deve
esistere un apposito spazio per la firma dell'elettore stesso.
8. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono
essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi
seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza
del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnata
al seggio.
10. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria
della commissione elettorale di circolo o d'istituto, a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello
stesso giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere
all'albo della sede della predetta commissione.
11. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre
il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
12. Nelle scuole elementari annesse ai Convitti
nazionali ed agli Educandati femminili nei termini e con le modalità
previste dal presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma,
sulla base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco
del personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse
istituzioni. Tali elenchi sono uniti rispettivamente agli elenchi del personale
docente e A.T.A. della scuola elementare annessa.
13. Le stesse disposizioni si applicano ai Convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale
educativo e il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo
didattico, alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente
l'elenco del personale interessato.
14. Gli insegnanti elementari assegnati presso gli
istituti magistrali per il tirocinio sono iscritti negli elenchi del più
vicino circolo didattico, a cura della commissione elettorale di circolo
e su comunicazione del preside dell'istituto magistrale, nei termini e
nei modi previsti dal presente articolo.
15. La disposizione prevista dal comma precedente
si applica anche agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere
il tirocinio presso le scuole magistrali che sono inseriti negli elenchi
dei docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso
cui funzioni detta scuola.
16. La commissione elettorale delle scuole non statali
forma l'elenco dei genitori degli alunni delle scuole non statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali
vigilate, sulla base delle comunicazioni dei direttori delle scuole stesse,
in conformità alle disposizioni del presente articolo.
17. Per la formazione dell'elenco dei genitori degli
alunni delle scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
e delle scuole materne non statali vigilate valgono le disposizioni del
presente articolo.
Art. 20 - Adempimenti della commissione elettorale
provinciale: formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. La commissione elettorale provinciale, sulla
base delle comunicazioni a cui sono tenuti gli uffici indicati a fianco
di ciascuna componente, entro il 50° giorno antecedente quello fissato
per le votazioni, forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori distinti
come segue:
a) elenco dei direttori didattici in servizio nelle
scuole statali, comprese nella provincia; l'organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
b) elenco dei presidi in servizio nelle scuole medie
statali, comprese nella provincia; organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
c) elenco dei presidi in servizio nelle scuole o
istituti di istruzione secondaria superiore statali, comprese nella provincia;
organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
d) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di
istruzione artistica statali (licei artistici ed istituti d'arte), comprese
nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli
studi;
e) elenco del personale degli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica, funzionanti nella provincia; organo competente alla
comunicazione: Provveditore agli studi o Sovrintendente scolastico regionale.
2. Sono escluse le componenti delle istituzioni scolastiche,
di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416 (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia
nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza).
3. Gli elenchi di cui ai punti c) e d) possono essere
unificati in un unico elenco, quando le elezioni per il consiglio scolastico
provinciale non si svolgono contestualmente a quelle per il Consiglio Nazionale
della pubblica istruzione.
4. Per la formazione degli elenchi di competenza
della commissione elettorale provinciale valgono i criteri stabiliti nell'art.
19.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria
della commissione elettorale provinciale, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno
in cui il deposito stesso avviene mediante avviso da affiggere all'albo
della sede della predetta commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre
il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Art. 21 - Ricorsi contro l'erronea compilazione
degli elenchi. Invio degli elenchi ai seggi elettorali
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi
è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti
alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale provinciale
o alla commissione elettorale di circolo o istituto, o delle scuole parificate,
pareggiate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non vigilate,
entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo
dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi
5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di
quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi
elettorali (all'atto del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne
visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali
le commissioni elettorali danno informazione immediata mediante avviso
pubblicato all'albo della propria sede.
Art. 22 - Trasferimento, assegnazione provvisoria
del personale dell'amministrazione scolastica periferica e del personale
direttivo, docente e A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi
degli elettori
1. Il personale dell'amministrazione scolastica
periferica, il personale direttivo, docente e A.T.A. trasferito o assegnato
provvisoriamente, successivamente alla formazione degli elenchi deve presentare
entro 5 giorni istanze di rettifica, in carta semplice, alla commissione
elettorale provinciale, se si tratta di personale dell'amministrazione
scolastica periferica o personale direttivo, o alla commissione elettorale
di circolo, d'istituto o di scuola non statale, se si tratta di personale
docente o A.T.A., nelle forme e nei termini di cui al precedente art. 21.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria
siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi,
gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale
provinciale o alla commissione elettorale della scuola in cui sia stato
trasferito o assegnato provvisoriamente, che decide entro il giorno precedente
a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione
elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato
e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente
motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso
cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui è stato originariamente
inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità
alla commissione elettorale dichiarazione scritta di votare esclusivamente
nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente
il rilascio del certificato, di cui al comma 3, al presidente del seggio
della sede nei cui elenchi è stato impropriamente inserito l'elettore
ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto
di votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel
certificato dietro presentazione del medesimo, che viene allegato all'elenco
a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale
di svolgimento delle elezioni.
Art. 23 - Formazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte
per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
1) liste dei direttori didattici delle scuole statali;
2) liste dei presidi della scuola media statale;
3) liste dei presidi della scuola secondaria superiore
e artistica statale;
4) liste del personale docente della scuola materna
statale;
5) liste del personale docente della scuola elementare
statale;
6) liste del personale docente della scuola media
statale;
7) liste del personale docente della scuola secondaria
superiore statale;
8) liste del personale docente della scuola di istruzione
artistica statale (licei artistici ed istituti d'arte);
9) liste dei genitori degli alunni delle scuole
statali e non statali;
10) liste del personale A.T.A. delle scuole statali;
11) liste del personale dell'Amministrazione scolastica
periferica.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da
un numero romano progressivo, riflettente l'ordine di presentazione alla
competente commissione elettorale provinciale e da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
3. I candidati sono elencati con l'indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica
professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati
da numeri arabici progressivi. Per i genitori degli alunni le indicazioni
suddette sono integrate con la specificazione della scuola di appartenenza
dei figli; deve, perciò, risultare se trattasi di scuola statale
ovvero pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta, o scuola materna
non statale vigilata.
4. Nessun candidato può essere incluso in
più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni nello stesso
consiglio scolastico provinciale, né può presentarne alcuna.
5. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni
di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che
non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa
componente, per la stessa provincia, nonché, per ogni candidato
incluso in lista e per ogni presentatore della lista stessa, da una dichiarazione
in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale del circolo
o istituto o delle scuole non statali, attestante la qualità di
elettore, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la
componente a cui la lista si riferisce.
6. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla
commissione elettorale provinciale per controllo, non sono necessarie per
il personale direttivo statale e per quello dell'amministrazione scolastica
periferica, poiché gli elenchi degli elettori di queste componenti
sono compilati dalla commissione elettorale provinciale stessa.
7. I membri delle commissioni elettorali provinciali,
che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente
sostituiti.
Art. 24 - Autenticazione delle firme dei candidati
e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei
presentatori delle liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici
o dai presidi, se trattasi di firme appartenenti al personale insegnante
e A.T.A. del circolo o dell'istituto, nonché ai genitori di alunni
iscritti nel circolo od istituto; dai direttori delle scuole pareggiate,
parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali
vigilate, se trattasi di firme di docenti delle stesse scuole o di genitori
di alunni iscritti nelle scuole in questione; dal rettore o direttrice,
o dal preside degli istituti con Convitti annessi, se trattasi di personale
educativo e A.T.A. di Convitti nazionali ed Educandati femminili dello
Stato e dei Convitti annessi; dal Provveditore agli studi o da un funzionario
di carriera direttiva da lui delegato, se trattasi di firme di direttori
didattici e presidi delle scuole statali o di direttori di scuole non statali
nonché del personale dell'Ufficio scolastico provinciale; dal Sovrintendente
scolastico regionale, se trattasi di firme del personale in servizio nell'Ufficio
scolastico regionale.
2. Autenticazione può essere effettuata anche
se l'interessato sia privo di un documento di riconoscimento, qualora l'identità
del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere
fatte in ogni caso dal Sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale,
da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori
delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia
mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare
alle liste stesse - sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle
liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome,
luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del
richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati,
anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.
Art. 25 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna
lista può essere presentata:
- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando
il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori
fino a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente,
quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero
di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente,
quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero
di elettori superiori a 100.
2. Le liste elettorali del personale docente devono
essere presentate almeno da 40 elettori.
3. Le liste elettorali dei genitori degli alunni
devono essere presentate almeno da 200 elettori.
4. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori
sia inferiore a quello richiesto per la presentazione virtuale di almeno
due liste, l'elezione dei rappresentanti avviene sulla base di un'unica
lista, comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore può votare
la metà di membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore
ad uno.
5. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori
coincida con quello dei rappresentanti da eleggere non si dà luogo
a votazioni e gli elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico
provinciale.
6. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori
superi di una sola unità il numero dei rispettivi rappresentanti
da eleggere si procede per sorteggio.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna delle categorie di cui trattasi.
8. Le liste debbono essere presentate, personalmente
da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle
ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni.
9. I membri delle commissioni elettorali possono
sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
10. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario
possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 27 comma 3.
11. Non è consentita la rinuncia alla candidatura
successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando
la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 26 - Esposizione delle liste
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione
delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la commissione elettorale
provinciale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art. 27 - Verifica della regolarità delle
liste
1. La commissione elettorale provinciale verifica
che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto
numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si
riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori
e che la loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni
di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria
cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate,
cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre
le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito,
cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista
i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa
non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre
liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori
risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità
di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni
elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito
a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione:
il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare
il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo
verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro
5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione
delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale
possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione
all'albo con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi
entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse
all'albo e sono inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento.
Art. 28 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatori della
lista comunica ai presidenti della commissione elettorale provinciale ed
ai presidenti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista,
in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun
seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al
loro insediamento.
Art. 29 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere
effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni
sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute
dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da
rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati
e dei programmi possono essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente
quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizioni
appositi spazi negli edifici scolastici e nelle sedi degli uffici periferici
dell'Amministrazione, per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione
dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione,
nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. E' consentito di tenere fuori dell'orario di
servizio riunioni negli edifici scolastici e in quelli delle Amministrazioni
scolastiche periferiche. Dette riunioni sono riservate al corpo elettorale
appartenente alla scuola o all'amministrazione ove la riunione si svolge
ed ai presentatori ed ai rappresentanti e candidati delle liste presentate
per le elezioni del consiglio scolastico provinciale. Il personale direttivo
statale può riunirsi in una delle scuole statali della provincia.
4. Le riunioni non possono superare per ogni scuola
e sede degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione
il numero di una per ogni lista.
5. Le richieste per le riunioni sono presentate
dai rappresentanti delle liste al direttore o al preside e al Provveditore
agli studi o al Sovrintendente scolastico non oltre il 10° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni.
9. Il direttore o il preside e il Provveditore agli
studi o il Sovrintendente scolastico stabiliscono il diario delle riunioni,
tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto
possibile della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è
data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Art. 30 - Predisposizione delle schede
1. Le schede per l'espressione del voto, debbono
essere costituite da fogli di uguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici, i presidi, i direttori
delle scuole non statali ed i Provveditori agli studi provvedono a fornire
ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti e uffici i fogli
necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi
timbri che le scuole ed istituti e gli uffici scolastici sono tenuti a
fornire, su ambedue le facce dei fogli la dicitura: «elezione del
consiglio scolastico provinciale».
4. I presidenti di seggi curano, poi, che i fogli
siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie degli
elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo,
mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette,
esempio: «Genitori», «Direttori didattici», «Presidi
scuole medie», «Personale A.T.A.», «Docenti»,
«Personale amministrazione scolastica periferica».
5. Le schede debbono recare nella faccia esterna
la denominazione della scuola ove il seggio è costituito, con indicazione
se trattasi di scuola statale, pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta
o materna non statale vigilata o Provveditorato agli studi.
6. Tutte le schede debbono, infine, recare nella
faccia interna l'indicazione del numero romano e del motto di ciascuna
lista e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora
la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede
vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
7. I fac-simili di scheda, riprodotti nel mod. A,
allegato alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti
a cura delle singole scuole.
8. Nelle schede elettorali, di colore rosso, accanto
al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati
i nominativi dei candidati.
Art. 31 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni ufficio scolastico provinciale, per
ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata
o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio,
a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o
dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi
siano più di trecento alunni, si costituiscono altri seggi, in ragione
di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche
per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto
da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità
di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio
degli elettori.
4. I genitori degli alunni iscritti alle scuole
statali, nonché il personale docente e A.T.A. delle scuole statali
votano presso i seggi elettorali costituiti nei circoli didattici e scuole
di rispettiva appartenenza.
5. Il personale educativo e A.T.A. dei Convitti
nazionali e degli Educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti
nelle annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei Convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, vota nel più vicino
circolo didattico, nei cui elenchi è inserito.
6. I genitori degli alunni e gli iscritti alle scuole
pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non
statali vigilate ed i docenti delle stesse scuole votano presso i seggi
elettorali costituiti nelle scuole di rispettiva appartenenza.
7. Il personale direttivo delle scuole statali e
vota presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte
dal Provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di
detto personale.
8. Il personale delle amministrazioni scolastiche
periferiche vota presso apposito seggio costituito in ogni ufficio scolastico
provinciale.
9. Il Provveditore agli Studi comunica le sedi dei
seggi elettorali alla commissione elettorale distrettuale entro il 50°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ai fini della formazione
degli elenchi degli elettori.
10. Il preside o direttore didattico delle scuole
statali e il direttore delle scuole non statali comunica negli stessi termini
di cui al comma precedente le sedi dei seggi elettorali alle commissioni
elettorali di circolo o istituto e delle scuole non statali ai fini della
formazione degli elenchi degli elettori.
11. Qualora contestualmente si svolgano le votazioni
per le elezioni di organi collegiali di diverso livello si costituisce
un unico seggio elettorale.
Art. 32 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un
presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono
scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e
siano elettori nella sedi.
2. Nel caso di elezioni contestuali di più
organi collegiali di livello diverso il seggio elettorale è composto
da un presidente e quattro scrutatori, secondo le disposizioni del comma
precedente, salvo che nella scuola, sede di seggio vi siano meno di trecento
alunni o comunque il numero degli elettori sia esiguo.
3. I presidi e i direttori didattici e direttori
delle scuole non statali, in rapporto alle singole situazioni che si determinano,
possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore
a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile
di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
4. I seggi elettorali sono comunque validamente
costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza
di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
5. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro
che siano inclusi in liste di candidati.
6. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli
didattici ed istituti statali e non statali sono nominati dal direttore
didattico o preside o dal direttore delle scuole non statali, su designazione
della commissione elettorale di circolo o d'istituto; quelli dei seggi
elettorali per il personale direttivo o per il personale dell'amministrazione
periferica dal Provveditore agli studi, su designazione della commissione
elettorale provinciale.
7. I seggi sono nominati in data non successiva
al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente
insediati per le operazioni preliminari.
8. Il personale direttivo, qualora l'esiguità
del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, deve votare
nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante
del personale direttivo statale, nominato dalla commissione elettorale
distrettuale.
Art. 33 - Modalità delle votazioni
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno
non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore
8 alle 13.30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido
per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito
il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di
documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello
stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un
componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione,
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono
apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco
degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza
di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio
predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi
di individuazione delle varie categorie degli elettori.
6. Le commissioni elettorali, prima di inviare ai
seggi elettorali gli elenchi definitivi degli elettori, avranno cura di
predisporre la dichiarazione sottoindicata, che tutti i genitori dovranno
leggere e sottoscrivere con nome e cognome al momento di ricevere la scheda
elettorale:
«Il sottoscritto genitore, incluso negli
elenchi elettorali di questo seggio, è consapevole di poter votare
una sola volta per l'elezione del consiglio scolastico provinciale e delle
conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione. Dichiara sotto la
propria responsabilità di esprimere il proprio voto soltanto presso
questo seggio, costituito nella scuola frequentata dal figlio minore di
età, e di non aver votato in altra scuola di questa provincia».
7.Tale dichiarazione, dattiloscritta, costituisce
la prima pagina degli elenchi elettorali della componente genitori e deve
essere cura dei componenti del seggio attirare su di essa l'attenzione
di chi si reca a votare, prima di farla sottoscrivere.
8. Nel locale adibito alle votazioni deve essere
determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato
al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato
ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali
vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio
riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli
opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti
dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun
elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato
nella scheda.
10. Ogni elettore può esprimere il proprio
voto di preferenza per un solo candidato, quando il numero dei posti da
attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere
non più di due preferenze, quando il numero dei posti da attribuire
non sia superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero
di voti di preferenza non superiore a un terzo dei seggi da attribuire.
11. Non è ammesso l'esercizio del diritto
di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
12. I ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti
da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano
il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia
o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto
come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto
di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta costatare succintamente
nel verbale.
13. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate
le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli
scrutatori.
14. Se il presidente è assente, egli è
sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente,
il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le
funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora
sia assente qualcuno degli scrutatori.
15. Quando non sia possibile integrare il numero
degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
16. Dalle operazioni di votazione viene redatto
- in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal
presidente e dagli scrutatori.
Art. 34 - Validità delle deliberazione
dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono
prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del presidente
Art. 35 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al
loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti
di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo
verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice
originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli
scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare
risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti
per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da
ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati
di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo
spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche
la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista
alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del
numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione
delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di
preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla
lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare
la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da
procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando
sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.:
voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze
per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in
modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio,
è depositato presso il circolo didattico o l'istituto o presso il
Provveditorato agli studi in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla
quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es. «elezioni
del consiglio scolastico provinciale» - Provincia di...) va rimesso
subito alla commissione elettorale provinciale per gli adempimenti di cui
ai successivi articoli.
Art. 36 - Attribuzione dei posti
1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali
da parte di tutti i seggi della provincia la commissione elettorale provinciale
somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati.
2. Indi determina per ciascuna componente la cifra
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della provincia. La
cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma
dei voti di preferenza.
3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri
a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per
1, 2, 3, 4 .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere
per ciascuna componente e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri
da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio (1).
4. Se ad una lista spettano più posti di
quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste,
si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista,
i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto
a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero di voti di
preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati
eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso
criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun
voto di preferenza.
7. Ai fini dell'attribuzione dei posti riservati
ai genitori delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, qualora nessuno
di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di tutti i posti, si individua
la lista comprendente candidati appartenenti alle predette scuole non statali
che abbia avuto il maggior numero di voti.
8. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato
appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di
preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor
numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza
di riserva.
9. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto
posti abbia come candidati genitori delle scuole non statali, viene tolto
un posto alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, escludendo
in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato
eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
10. Il posto viene attribuito alla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono almeno un
candidato appartenete alle scuole non statali. Nell'ambito di detta lista
viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto
il maggior numero di preferenze.
11. In ogni caso non può essere sostituito
il candidato avente diritto alla riserva a norma dell'art. 44.
(1) Esempio
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L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II lista (16.000); 2° posto alla III lista (13.000); 3° posto alla I lista (9.000); 4° posto alla II lista (8.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità. In caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.
Art. 37 - Adempimenti per la proclamazione degli
eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti,
la commissione elettorale provinciale procede alla proclamazione degli
eletti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione
mediante affissione del relativo elenco nell'albo del Provveditorato agli
studi in cui ha sede la commissione elettorale provinciale.
Art. 38 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed
i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso
avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione
degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione
elettorale provinciale.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza
del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini
relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione
elettorale provinciale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati,
nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni
devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutta
la provincia.
TITOLO III
NOMINE, DECADENZE, SURROGAZIONI,
PROROGA DEI POTERI ELEZIONI SUPPLETIVE ESONERI DAL SERVIZIO - DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 39 - Nomina dei componenti del consiglio
scolastico provinciale
1. Il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
emana i decreti di nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale,
nonché i decreti di surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato
alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 40 - Prima convocazione del consiglio scolastico
provinciale - Presidenza del Consiglio scolastico provinciale
1. La prima convocazione del consiglio scolastico
provinciale è disposta dal Provveditore agli studi.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione
dei Ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20°
giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal
Provveditore agli studi, elegge a maggioranza assoluta dei componenti,
nel proprio seno, il presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione
la maggioranza prescritta il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati
anche nel caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati da enti
ed organismi competenti.
Art. 41 - Permanenza in carica e decadenza dei
componenti del consiglio scolastico provinciale - Proroga dei poteri
1. Il consiglio scolastico provinciale scaduto per
compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo
organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità,
sono nel frattempo surrogati.
2. Decadono altresì dalle cariche elettive
i membri del consiglio scolastico provinciale, che per qualsiasi motivo
cessino di appartenere alle componenti scolastiche.
3. Decadono dalla carica i componenti del consiglio
scolastico provinciale assenti ingiustificati a tre sedute consecutive
ai senti dell'art. 29 del D.P.R. 416/74.
4. Gli enti e le associazioni non possono revocare
le designazioni effettuate. I membri del consiglio scolastico provinciale
hanno diritto a svolgere la funzione rappresentativa per l'intera durata
in carica dell'organo di appartenenza e decadono solo nel caso previsto
dal citato art. 29 del D.P.R. 416/74 o per perdita del diritto di elettorato
(sospensione della carica rappresentativa), ovvero, se trattasi di rappresentanti
delle Regioni o degli enti locali, per effetto di sostituzioni intervenute
a seguito di nuove elezioni amministrative.
5. I genitori degli alunni decadono dalle cariche
elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di
studio da parte dei figli. Essi possono restare in carico soltanto nell'eventualità
di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio, anche
in altra scuola della stessa provincia.
6. In caso di perdita da parte dei figli della qualità
di studente, per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo,
i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita
di qualità di studente dei propri figli.
7. Il rappresentante dei genitori degli alunni delle
scuola non statali, eletto nel consiglio scolastico provinciale perché
beneficiario della riserva, decade per perdita dei requisiti di eleggibilità,
allorquando il figlio viene iscritto in una scuola statale.
Art. 42 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative
al Consiglio scolastico provinciale
1. I componenti del consiglio scolastico provinciale,
cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con
il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto,
regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere
alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si
può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti
mediante elezioni suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà
di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità,
debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all'esaurimento delle liste.
Art. 43 - Esonero dal servizio del personale appartenente
alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista
- Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto.
1. Il personale della scuola e dell'Amministrazione
scolastica periferica nominato membro di commissione elettorale o di seggio
elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato
dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle
relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto
a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato
con l'esonero dal servizio di un giorno feriale nell'ambito della settimana
immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale
della scuola assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito
da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
Art. 44 - Norme particolari per determinate
Regioni a statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e Bolzano
1. Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle
d'Aosta e nelle provincie di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi
delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici
indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai
competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni
Sicilia e Valle D'Aosta e delle Provincie di Trento e Bolzano.
2. Per i consigli scolastici provinciali delle provincie
di Trieste e Gorizia si applica l'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall'art. 8 della legge 14
gennaio 1975, n. 1; tali norme dispongono che nei predetti consigli un
quarto dei rappresentanti del personale docente e un quinto sono riservati,
rispettivamente, ai docenti e ai genitori degli alunni dei rappresentanti
genitori degli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Il posto spettante a ciascuna delle indicate
categorie viene attribuito nel seguente modo: risulta eletto per ciascuna
delle scuole sopra indicate il candidato appartenente alla relativa scuola
con il maggior numero di preferenze, che appartenga alla lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti dalle scuole di lingua slovena.
4. All'assegnazione dei posti riservati si procede
prima dell'assegnazione dei posti in via ordinaria.
5. Nel conteggio dei seggi spettanti a ciascuna
lista deve essere computato il posto già assegnato per la riserva.
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