Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, parte I, titolo I, contenente norme sull'istituzione
di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
e, in particolare l'art. 33;
Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1976
relativa all'elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981,
che ha approvato, tra gli altri, il testo della citata ordinanza 26 novembre
1976 comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli,
costituite da successive modificazioni e integrazioni al testo, contenute
in atti di diversa forma e data;
Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza
le predette note in calce, previo accertamento della loro attualità,
per facilitare la lettura del testo;
Considerato che successivamente al testo unificato
approvato con l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni
con successive ordinanze e circolari;
Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato
tutte le disposizioni emanate sulle modalità di elezione del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, a far tempo dall'ordinanza ministeriale
26 novembre 1976;
Considerata inoltre l'opportunità di apportare
talune modifiche all'ordinanza ministeriale 26 novembre 1976 che, pur non
alterando le regole complessive della procedura elettorale, introducano
alcuni correttivi per rendere più agevole la partecipazione di tutte
le componenti alla gestione della scuola.
Art. 1 - Organo competente ad indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono indette dal Ministro della Pubblica
Istruzione.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un giorno
non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore
8 alle 13 e 30.
Art. 2 - Componenti del consiglio nazionale della
pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni
indicate nel comma successivo.
2. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo
e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università,
eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così
ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per
la scuola media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3 per le
scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente nelle
scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne
non statali vigilate designati dal Ministro della Pubblica Istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti
dal corrispondente personale in ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi delle scuole statali,
di cui 1 di scuola media, 1 di istituti e scuole di istruzione secondaria
di secondo grado e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente
personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici statali,
eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle
scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne
non statali vigilate designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti
dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del
lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui 1 appartenente
alla carriera direttiva, eletti dal personale di ruolo in servizio nei
predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del Consiglio universitario
nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante,
direttivo, ed ispettivo, rispettivamente, 1 per le scuole di lingua tedesca,
1 per le scuole di lingua slovena ed 1 per le scuole della Valle d'Aosta,
eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
Art. 3 - Richiesta di designazione e di elezioni
al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario
nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni
per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro della
pubblica istruzione invia formale richiesta al Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro e al Consiglio universitario nazionale al fine delle rispettive
designazioni ed elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio nazionale
stesso, previste dall'art. 23, III comma lett. h) ed i) del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Gli organi predetti devono far pervenire le designazioni
entro il 30° giorno successivo a quello delle votazioni.
Art. 4 - Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole
rappresentanze nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta
esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a
tale organismo.
2. Non sono eleggibili nel Consiglio Nazionale i
membri del Parlamento nazionale.
3. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibile
più di una volta.
4. Non è richiesto il possesso della cittadinanza
italiana.
5. Può esercitare il diritto di elettorato
anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla
data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione
delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni
(elettorato attivo).
Art. 5 - Elettorato attivo e passivo del personale
docente delle scuole statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai docenti di ruolo e
non di ruolo, con supplenza annuale o temporanea purché conferita
su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni, in sevizio
nelle scuole statali (artt. 520 e 521 del T.U. n. 297/94).
2. Nei limiti precedenti spetta l'elettorato attivo
e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti
magistrali e dei licei artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari
e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e
agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche
nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e
psicologia nelle università statali, a norma dell'art. 458 e del
T.U. 297/1994.
d) agli insegnanti che operano nell'ambito delle
scuole materne, elementari, e medie per esigenze in materia di interventi
psico-pedagogici;
e) ai docenti impegnati nell'attività di
sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica,
nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
f) agli insegnanti assegnati agli istituti magistrali
per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere
il tirocinio presso le scuole magistrali;
g) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti
di arte applicata;
h) agli insegnanti di religione;
i) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
l) al personale docente dipendente degli enti locali
e che presa servizio presso le scuole statali, alle condizioni e nei limiti
stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
3. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione nella sede in cui prestano servizio.
4. I docenti con incarico di presidenza esercitano
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale
docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico
sono inseriti come docenti.
5. Spetta, altresì, l'elettorato attivo e
passivo al personale docente di ruolo e non di ruolo delle Accademie di
belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza
e dell'Accademia nazionale di arte drammatica che lo esercita, nei limiti
stabiliti dal comma 1 insieme al personale docente della scuola artistica.
6. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo,
separatamente per ciascun ordine di scuola: materna, elementare, media,
secondaria di secondo grado ed artistica.
7. Disposizioni relative al personale docente che
si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute
nei successivi artt. 13 e 14.
Art. 6 - Rappresentanza del personale docente
statale delle scuole italiane all'estero
1. I candidati al posto riservato al personale docente
statale delle scuole italiane all'estero nel Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, di cui al comma III, lett. a) dell'art. 23 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono compresi
in apposite liste - indipendentemente dal Paese ove ha sede la scuola -
ognuna delle quali può comprendere tutti gli ordini e gradi di scuola.
2. Ha diritto di elettorato attivo e passivo il
personale docente statale di ruolo in servizio:
a) nelle scuole statale italiane all'estero di ogni
ordine e grado,
b) nelle scuole italiane all'estero, legalmente
riconosciute o funzionanti con presa d'atto, di ogni ordine e grado e presso
le classi, corsi e scuole di cui all'art. 636 del T.U. n. 297/94 citato
in premessa;
c) nelle scuole straniere all'estero e nelle scuole
europee (esclusa quella di Varese - Ispra i cui docenti voteranno nell'ambito
della provincia stessa e con le modalità fissate per i docenti del
territorio nazionale);
d) negli istituti italiani di cultura e quelli in
servizio in qualità di lettori presso le università straniere.
3. Per le modalità di voto si rimanda all'art. 35 della presente ordinanza.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo degli Ispettorati
tecnici
1. Spetta il diritto di elettorato attivo e passivo
al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo dei presidi
1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai presidi
delle scuole medie, degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria
superiore e delle scuole di istruzione artistica statali, che esercitano
l'elettorato separatamente per ogni tipo di scuola.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta altresì
al personale direttivo delle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori
di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, che lo esercita unitamente al personale direttivo degli
istituti e delle scuole di istruzione artistica.
3. Ai fini di cui sopra i rettori dei convitti e
le direttici degli educandati femminili sono equiparati ai presidi di istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore e i vice-rettori e le vice-direttrici
ai presidi di scuola media.
4. Per le modalità di voto del personale
direttivo degli istituti di istruzione artistica si rimanda all'art. 33
della presente ordinanza.
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo dei direttori
didattici
1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai direttori
didattici dei circoli didattici e statali.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione
di rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
scuole statali (di seguito denominato personale A.T.A.) spetta al personale
A.T.A. di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale.
2. Nei limiti di cui al comma 1 spetta, altresì,
l'elettorato attivo e passivo al personale A.T.A., inclusi i direttori
amministrativi, delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
3. Il personale A.T.A. dipendente dagli enti locali,
che presta servizio presso le scuole statali, esercita l'elettorato attivo
e passivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente
personale dello Stato, con esclusione del personale in servizio nella Regione
Autonoma della Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo del personale
dei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica.
2. Il personale in servizio negli Uffici scolastici
della regione autonoma della Valle d'Aosta e nelle Provincie autonome di
Trento e Bolzano, non dipendenti dallo Stato, non ha diritto di elettorato
attivo e passivo.
Art. 12 - Personale educativo e A.T.A dei convitti
ed educandati. Personale educativo delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei convitti nazionali
e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi
agli istituti di istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni
della componente docenti delle scuole elementari nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Al predetto personale è equiparato il
personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni di cui
al precedente comma, partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni
di cui al comma I vota presso il circolo didattico più vicino assieme
al personale docente A.T.A. delle scuole elementari.
Art. 13 - Personale comandato, collocato fuori
ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede
di servizio
1. Il personale che non presta effettivo servizio
di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato
dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato
quinquennalmente alle attività parascolastiche partecipa all'elezione
della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio
negli elenchi della scuola o ufficio di titolarità, salvo che non
presenti domanda alla commissione elettorale di altra scuola o ufficio
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui sono state
indette le elezioni.
3. La Commissione elettorale competente stabilisce
il saggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di
voto.
4. Il personale della scuola residente in Comune
diverso dalla sede di servizio o che nei giorni delle votazioni si trovi
per servizio fuori sede può votare anche in un seggio diverso da
quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio
voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato,
dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra
sede. Circa gli adempimenti della Commissione elettorale si rinvia alle
disposizioni di cui al successivo art. 21.
Art. 14 - Assenze dal servizio: perdita o conservazione
del diritto di elettorato
1. Il personale dell'amministrazione centrale e
della amministrazione scolastica periferica, il personale ispettivo tecnico,
il personale direttivo, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi
legittimo motivo dal servizio ha diritto di elettorato attivo e passivo,
salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo
e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché
membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo
il personale in aspettativa per motivi di famiglia o perché sospeso
dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso
cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
Art. 15 - Costituzione delle Commissioni elettorali
- Validità delle deliberazioni
1. Entro il 60° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni devono essere costituite, qualora non siano già
funzionanti, le seguenti Commissioni elettorali:
a) la commissione elettorale centrale, che è
nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Essa è composta
da sei membri, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
1 tra i docenti di ruolo e non di ruolo delle scuole statali ivi incluso
il personale educativo delle istituzioni educative; 1 tra gli ispettori
tecnici, 1 tra i presidi delle scuole e degli istituti statali di istruzione
secondaria ed artistica; 1 tra i direttori didattici; 1 tra il personale
A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituzioni educative statali;
1 tra il personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica;
b) le commissioni elettorali provinciali, secondo
le disposizioni di cui all'art. 17 dell'O.M. 15/7/1991, n. 217, concernente
l'elezione dei consigli scolastici provinciali;
c) le Commissioni elettorali dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza
e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
Dette commissioni sono nominate dal Direttore o
Direttrice e sono composte da 5 membri, scelti dal collegio dei docenti:
4 tra i docenti e 1 tra il personale A.T.A., in servizio nel Conservatorio
o nell'Accademia;
d) le Commissioni elettorali di circolo-istituto,
secondo le disposizioni di cui all'art. 24 dell'O.M. 15/7/1991, n. 215,
concernente l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.
2. La Commissione elettorale è presieduta
da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai componenti e le
funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
3. La Commissione elettorale dura in carica due
anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
4. La Commissione elettorale delibera con la presenza
di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le
decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
5. I membri delle Commissioni elettorali che risultino
inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
6. Le Commissioni elettorali possono funzionare
anche con un numero di membri inferiore a quello previsto, tendendo nei
limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie
che compongono le Commissioni stesse. Le Commissioni sono comunque validamente
costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
Art. 16 - Adempimenti delle Commissioni elettorali
di circolo o di istituto: formazione degli elenchi degli elettori.
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto
statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto
nel modo seguente:
a) i direttori didattici e i presidi sono tenuti
a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il
50° giorno antecedente quello fissato per le votazioni i nominativi
dei docenti e del personale A.T.A. della scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali
comunicazioni formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli
elettori distinti come segue:
- elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo, con
l'avvertenza che nei circoli didattici in cui funzionano scuole materne
si deve formare separatamente l'elenco delle scuole elementari da quello
delle scuole materne;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di
ruolo in servizio nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente
dagli enti locali.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori
sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. I docenti che prestano servizio in più
scuole statali sono inseriti solo negli elenchi degli elettori della scuola
ove sono in servizio per il maggior numero di ore, e in caso di parità,
nella scuola indicata dagli interessati.
4. Qualora si debbano costituire seggi nei plessi,
sezioni staccate, sedi coordinate o succursali che abbiano sede in provincia
diversa da quella in cui ha sede il circolo o istituto, viene formato un
elenco separato per tali sezioni.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo
e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi
seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza
del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato
al seggio.
7. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria
della commissione elettorale di circolo o di istituto, a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello
stesso giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere
all'albo della sede della predetta commissione.
8. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre
il 40° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
9. Nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali
ed agli educandati femminili, nei termini e con le modalità previste
dal presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma, sulla
base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco del
personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse istituzioni.
Tali sono uniti rispettivamente agli elenchi del personale docente e A.T.A.
della scuola elementare annessa.
10. Le stesse disposizioni si applicano ai convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale
educativo e il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo
didattico, alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente
l'elenco del personale interessato.
11. Gli insegnanti elementari assegnati presso gli
istituti magistrali per il tirocinio sono iscritti negli elenchi del più
vicino circolo didattico, a cura della commissione elettorale di circolo
e su comunicazione del preside dell'istituto magistrale, nei termini e
nei modi previsti dal presente articolo.
12. La disposizione prevista dal comma precedente
si applica anche agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere
il tirocinio presso le scuole magistrali. Essi sono inseriti negli elenchi
dei docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso
cui funzioni detta scuola.
13. I docenti che insegnano esclusivamente nelle
scuole medie annesse agli istituti d'arte, ai conservatori di musica, ai
convitti nazionali e agli educandati femminili esercitano l'elettorato
attivo e passivo per la componente docente delle scuole medie.
Art. 17 - Adempimenti delle commissioni elettorali
dei Conservatori di musica, dell'Accademia delle belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza e dell'Accademia di arte drammatica
1. Per la formazione degli elenchi dei docenti e
del personale A.T.A. dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica valgono le disposizioni del precedente art. 16.
Art. 18 - Adempimenti della commissione elettorale
provinciale: formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori.
1. La commissione elettorale provinciale, sulla
base delle comunicazioni a cui sono tenuti gli uffici indicati a fianco
di ciascuna componente, entro il 50° giorno antecedente quello fissato
per le votazioni, forma e aggiorna gli elenchi degli elettori distinti
come segue:
a) elenco dei direttori didattici in servizio nei
circoli didattici compresi nella provincia; organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
b) elenco dei presidi in servizio nelle scuole medie
statali, inclusi i vice-rettori dei convitti e le vice-direttrici degli
educandati, compresi nella provincia, organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
c) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di
istruzione secondaria superiore statali, inclusi i rettori dei convitti
e le direttrici degli educandati, compresi nella provincia; organo competente
alla comunicazione: Provveditore agli studi;
d) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di
istruzione artistica statali (licei artistici ed istituti d'arte), incluso
il personale direttivo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori
di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, compresi nella provincia; organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
e) elenco degli ispettori tecnici in servizio presso
gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica; organo competente
alla comunicazione: Sovrintendente Scolastico regionale;
f) elenco del personale degli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica, funzionanti nella provincia; organo competente alla
comunicazione: Provveditore agli studi e Sovrintendente scolastico regionale.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elenchi
sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo
e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
4. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi
elettorali è necessario assicurare , in ogni caso, la segretezza
del voto, evitando, cioè, che vi sia un solo elettore di una data
categoria assegnato al seggio.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria
della Commissione elettorale provinciale a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno
in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere all'albo
della sede della predetta Commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre
il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Art. 19 - Adempimenti della Commissione elettorale
centrale: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. La Commissione elettorale centrale, sulla base
delle comunicazioni cui è tenuta la Direzione generale del personale
degli affari generali e amministrativi, entro il 50° giorno antecedente
quello fissato per le votazioni, forma ed aggiorna, in ordine alfabetico,
i seguenti elenchi degli elettori:
1) elenco del personale ispettivo tecnico in servizio
presso l'Amministrazione centrale;
2) elenco del personale dell'amministrazione centrale;
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori
sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono
recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono
iscritte.
4. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi
seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza
del voto, evitando, cioè che vi sia un solo elettore di una data
categoria assegnato al seggio.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria
della Commissione elettorale centrale a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui
il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della
predetta Commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre
il 40° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Art. 20 - Ricorsi contro l'erronea compilazione
degli elenchi. Invio degli elenchi ai seggi elettorali.
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi
è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti
alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale - di
circolo o istituto, o provinciale, o centrale - che ha formato l'elenco
degli elettori entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione
all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni,
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita
d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi
elettorali (all'atto del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne
visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi le commissioni
elettorali di circolo o istituto, provinciale o centrale danno informazione
immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede.
Art. 21 - Trasferimenti e assegnazioni provvisorie
del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo e A.T.A.
e del personale dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica successivamente
alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale dell'Amministrazione centrale della
pubblica istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica, gli ispettori
tecnici, il personale direttivo docente, educativo e A.T.A. trasferito
o assegnato provvisoriamente successivamente alla formazione degli elenchi
degli elettori devono presentare istanza di rettifica, in carta semplice,
alla commissione elettorale che ha formato gli elenchi, entro 5 giorni
dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli
elenchi stessi.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria
siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi,
gli interessati devono presentare istanza alla Commissione elettorale rispettivamente
di circolo o istituto, o provinciale o centrale, che decide fino al giorno
precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la commissione
elettorale competente esaminata la documentazione presentata dall'interessato
e fatti sommari accertamenti d'ufficio rilascia un certificato succintamente
motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso
cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui era originariamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità
alla commissione elettorale centrale o provinciale o di circolo o di istituto
dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel
certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente
il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei
cui elenchi era originariamente inserito l'elettore ed al presidente del
seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella sede indicata nel certificato
dietro presentazione del medesimo che viene allegato all'elenco del seggio
a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale
di svolgimento delle elezioni.
Art. 22 - Formazione delle liste dei candidati
1. Ciascuna lista può comprendere un numero
di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna categoria.
2. Le liste dei candidati devono essere distinte
per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
1) liste del personale docente della scuola materna
statale (non più di 8 candidati);
2) liste del personale docente della scuola elementare
statale (non più di 28 candidati);
3) liste del personale docente della scuola media
statale (non più di 28 candidati);
4) liste del personale docente della scuola secondaria
di secondo grado (non più di 22 candidati);
5) liste del personale docente delle scuole di istruzione
artistica (non più di 6 candidati);
6) liste del personale docente delle scuole statali
italiane all'estero (non più di 2 candidati);
7) liste degli ispettori tecnici (non più
di 6 candidati);
8) liste dei direttori didattici (non più
di 4 candidati);
9) liste dei presidi della scuola media statale
(non più di 2 candidati);
10) liste dei presidi della scuola secondaria superiore
(non più di 2 candidati);
11) liste dei presidi della scuola artistica statale
(comprensive del personale direttivo dei Conservatori, Accademie di belle
arti, di danza e Accademia nazionale di arte drammatica) (non più
di 2 candidati);
12) liste del personale A.T.A. delle scuole statali
(comprensive del personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie) (non
più di 6 candidati);
13) liste del personale dell'Amministrazione centrale
e dell'Amministrazione scolastica periferica (non più di 4 candidati);
14) liste del personale docente, direttivo e ispettivo
per le scuole di lingua tedesca (non più di 3 candidati);
15) liste del personale docente, direttivo e ispettivo
per le scuole di lingua slovena (non più di 3 candidati);
16) liste del personale docente, direttivo e ispettivo
per le scuole della Valle d'Aosta (non più di 3 candidati);
3. Ai sensi del comma 10 dell'art. 23 del T.U. n.
297/94, il diritto di elettorato attivo e passivo spetta congiuntamente
al personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole di ogni ordine
e grado in lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, e le liste elettorali
di cui ai punti 14), 15) e 16) del comma precedente possono comprendere
fino a 3 candidati ciascuna, pur dovendo ciascun corpo elettorale eleggere
un solo proprio rappresentante.
4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da
un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla
competente Commissione elettorale centrale e da un motto indicato dai presentatori
in calce alla lista stessa.
5. I candidati sono elencati con l'indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica
professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati
da numeri arabici progressivi.
6. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni
di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che
non fanno parte di altre liste della stessa componente, nonché,
per ogni candidato incluso in lista e per ogni presentatore della lista
stessa, da una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalla Commissione
elettorale di circolo o istituto o dalla Commissione elettorale provinciale,
attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato
attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
7. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla
Commissione elettorale centrale per controllo, non sono necessarie per
il personale dell'Amministrazione centrale e per gli ispettori tecnici
in servizio presso l'Amministrazione centrale, poiché gli elenchi
degli elettori di queste componenti sono compilati dalla Commissione elettorale
centrale stessa.
8. Nessun candidato può essere incluso in
più liste di una stessa rappresentanza nè può rappresentarne
alcuna.
9. I membri delle commissioni elettorali, che risultano
inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 23 - Autenticazione delle firme dei candidati
e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei
presentatori delle liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici
o dai presidi, se trattasi di firme del personale insegnante e A.T.A. del
circolo o dell'istituto; dal rettore o dal direttore, se trattasi di firme
del personale educativo A.T.A. dei convitti nazionali ed educandati femminili
dello Stato e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica
e professionale; dal Provveditore agli studi o da un funzionario di carriera
direttiva da lui delegato, se trattasi di firme di direttori didattici
e di presidi, delle scuole statali, nonché del personale dell'Ufficio
scolastico provinciale; dal Sovrintendente scolastico regionale, se trattasi
di firme del personale ispettivo tecnico e del personale i servizio nell'ufficio
scolastico regionale; dai Dirigenti generali preposti alle direzioni generali
e dai Capi degli ispettorati e dei servizi o dai funzionari di carriera
direttiva, da essi delegati, se trattasi di firme del personale in servizio
nell'amministrazione centrale e del personale ispettivo tecnico a seconda
della direzione generale, ispettorato o servizio cui detto personale è
assegnato.
2. Le autenticazioni delle firme possono essere
fatte in ogni caso dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa
vigente.
3. Autenticazione delle firme dei presentatori delle
liste e di quelle dei candidati accentanti è effettuata o mediante
i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste
elettorali o mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.
L'autenticazione deve indicare cognome, nome, luogo
e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.
4. Si può prescindere dall'indicazione degli
estremi del documento qualora l'identità dell'elettore, privo del
documento di riconoscimento, sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
Art. 24 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte
per componente.
2. Ciascuna lista deve essere presentata:
- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando
il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori
inferiore a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente,
quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero
di elettori non superiore a 100 (la frazione si computa per unità
intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente,
quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da almeno un
numero di elettori superiori a 100.
3. Quando il corpo elettorale è costituito
da un numero di elettori non superiore a 100, il numero dei presentatori
non può essere, comunque, inferiore a 2.
4. Ciascuna lista può comprendere un numero
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per
ciascuna delle categorie di cui trattasi.
5. Le liste debbono essere presentate personalmente
da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale centrale
dalle ore 9,00 del 38° giorno e non oltre le ore 12,00 del 28°
giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
6. I membri delle Commissioni elettorali possono
sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
7. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario
possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 26, comma 3.
8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura
successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la
facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 25 - Esposizione delle liste elettorali
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione
delle liste e subito dopo le ore 12.00 la Commissione elettorale centrale
cura la affissione all'albo dei candidati.
Art. 26 - Verifica della regolarità delle
liste dei candidati
La Commissione elettorale centrale verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto
numero di elettori; gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce
la lista; siano debitamente autenticate le firme dei presentatori e la
loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni
di accettazione dei candidati; gli stessi appartengono alla categoria cui
si riferisce la lista; le loro firme siano debitamente autenticate e la
loro qualità risulti dai certificati allegati, cancellando i nomi
dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta Commissione provvede, inoltre, a ridurre
le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito,
cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista
i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa
non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre
liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori
risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità
di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione
elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con
invito a regolarizzare la lista, entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione;
il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare
il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo
verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro
cinque giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per
la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della
commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due
giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Ministro. I ricorsi
sono decisi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse
all'albo e sono inviate tramite gli uffici scolastici periferici ai seggi
elettorali, all'atto del loro insediamento, per l'affissione nei locali
del seggio.
Art. 27 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatari della
lista comunica al presidente della Commissione elettorale centrale, ai
presidenti delle Commissione elettorali provinciali ed ai presidenti delle
Commissioni elettorali di circolo-istituto i nominativi dei rappresentanti
di lista appartenenti alle rispettive componenti in ragione di uno per
ogni commissione elettorale.
2. Il rappresentante nominato presso la Commissione
elettorale centrale e quelli nominati presso le Commissioni elettorali
provinciali e di circolo-istituto comunicano ai presidenti dei seggi elettorali
costituiti rispettivamente presso l'Amministrazione centrale e presso le
scuole e gli uffici aventi sede nella provincia e rappresentanti della
lista in ragione di uno per ogni seggio.
3. I rappresentanti di lista dopo il loro insediamento
assistono alle operazioni di presentazione delle liste, votazioni e scrutinio,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle
relative funzioni.
4. I rappresentanti di lista possono essere tratti
indipendentemente dalla componente di appartenenza dall'area comune a più
componenti nella quale sia presente lo stesso motto.
Art. 28 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere
effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni
sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie
da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati
e dei programmi possono essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente
quello fissato per le votazioni.
3. In detto periodo sono consentiti:
a) la distribuzione nei locali della scuola o ufficio
di scritti relativi ai programmi;
b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale
negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e nelle sedi degli uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione;
c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici
e uffici dell'Amministrazione, fuori dell'orario di servizio e di lezione;
d) lo svolgimento di riunioni nelle scuole e negli
uffici dell'amministrazione nelle ultime due ore dell'orario di lezione
o di servizio nel periodo dal 10° al 2° giorno antecedente le votazioni.
A tale fine i direttori didattici, i presidi o i dirigenti degli uffici
si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella
stessa giornata.
4. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate
al corpo elettorale appartenente alle scuole o all'Amministrazione ove
la riunione si svolge e ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati
delle liste presentate per le elezioni del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni
professionali delle categorie da rappresentare.
5. Le riunioni di cui alle lettere c) e d) del precedente
comma 3 non possono superare rispettivamente per ogni scuola o sede di
servizio il numero di una per ogni lista.
6. Le richieste per le riunioni sono presentate
tempestivamente dai rappresentanti delle liste al direttore o preside o
capo dell'ufficio non oltre il 10° giorno antecedente quello fissato
per le votazioni.
7. Il direttore o il preside o il capo dell'ufficio
stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine
di richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data indicata
nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali,
siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie.
Del diario stabilito è data comunicazione
ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Art. 29 - Predisposizione delle schede e del materiale
elettorale
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede
alla stampa e alla consegna ai Provveditorati agli studi del seguente materiale
elettorale:
a) verbali delle operazioni di seggio (Mod. G) per
le componenti del personale dell'amministrazione centrale e periferica,
degli ispettori tecnici e dei presidi delle scuole di istruzione artistica;
b) verbale della commissione elettorale provinciale,
comprensivo del quadro riassuntivo dei risultati elettorali dei seggi (Mod.
H), che costituisce lo strumento esclusivo di comunicazione dei risultati
elettorali da parte delle commissioni elettorali provinciali alla commissione
elettorale centrale;
c) schede elettorali e buste previste dall'art.
33 della presente ordinanza, relative ai presidi delle scuole di istruzione
artistica.
2. I Provveditori agli studi provvedono alla stampa
e alla distribuzione a tutti i seggi costituiti nella provincia del materiale
elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali (schede
e manifesti elettorali di tutte le componenti, tabelle, verbali, buste,
ecc.).
3. Le schede elettorali per le espressioni del voto,
redatte secondo il fac-simile riprodotto nel modello a) allegato alla presente
ordinanza, debbono essere uniformi per tutti i seggi costituiti nella provincia,
e preferibilmente di colore diverso per ciascuna componente.
4. Le schede elettorali nella facciata esterna debbono
riportare le diciture: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione
e la sede della scuola o ufficio dove è costituito il seggio, la
vidimazione.
5. Le schede elettorali nella facciata interna debbono
recare le indicazioni: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna
lista. Nello spazio a fianco di ciascuna lista, inoltre, devono essere
tracciate un numero di righe pari al numero massimo delle preferenze che
l'elettore può esprimere (esempio: per i docenti delle scuole materne,
due righe).
6. I nominativi dei candidati possono essere prestampati.
In tal caso i nominativi sono elencati, a fianco del motto di ciascuna
lista, con l'indicazione, per ogni candidato, del numero arabo progressivo
(secondo l'ordine in cui i candidati stessi sono inseriti nella lista),
del cognome e del nome. In calce alla scheda verrà apposta una nota
con l'indicazione del numero massimo delle preferenze che l'elettore può
esprimere. L'elettore indicherà le preferenze apponendo una croce
sul numero arabo corrispondente al candidato prescelto.
7. Le schede debbono essere vidimate mediante la
firma di uno scrutinatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso
giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in
plichi sigillati.
Art. 30 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Di norma si deve costituire un unico seggio elettorale
in ciascuna scuola, provvedendo contemporaneamente ad accorpare, ove possibile,
le sezioni staccate, le sedi coordinate, le succursali e i plessi con la
sede centrale.
2. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio
degli elettori.
3. Nell'ipotesi in cui le elezioni del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione si svolgano contestualmente a quelle
degli altri organi collegiali della scuola, il seggio si costituirà
in ogni sede di circolo o di istituto, in ogni plesso, in ogni sezione
staccata, sede coordinata o succursale.
4. Il personale educativo e A.T.A. dei Convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti
nelle annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei Convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, vota nel più vicino
circolo didattico nei cui elenchi è inserito.
5. Il personale direttivo delle scuole statali vota
presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal
Provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto
personale.
6. Qualora l'esiguità del numero degli elettori
non garantisca la segretezza del voto, il personale direttivo deve votare
nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante
del personale direttivo statale, nominato dal Provveditore agli studi su
designazione della Commissione elettorale provinciale.
7. Il personale degli uffici della amministrazione
scolastica periferica e gli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici
stessi votano presso il seggio costituito in ogni ufficio scolastico provinciale.
8. Il personale dell'Amministrazione centrale e
gli ispettori tecnici in servizio presso l'Amministrazione stessa votano
presso i seggi costituiti negli uffici della Amministrazione centrale.
9. Il Provveditore agli studi comunica le sedi dei
seggi elettorali alle commissioni elettorali entro il 50° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni, ai fini della formazione degli elenchi
degli elettori di cui al precedente art. 18.
10. Il direttore Generale del Personale e degli
AA.GG. comunica nello stesso termine di cui al comma precedente le sedi
dei seggi elettorali alla Commissione elettorale centrale ai fini della
formazione degli elenchi degli elettori di cui al precedente art. 19.
11. I Presidi e i Direttori didattici delle scuole
statali, i Direttori dei Conservatori, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza comunicano
entro il 50° giorno le sedi dei seggi alle rispettive commissioni elettorali,
ai fini della formazione degli elenchi degli elettori di cui ai precedenti
artt. 16 e 17.
Art. 31 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un
presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono
scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e
siano elettori di ciascuna sede.
2. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli
didattici o gli istituti statali sono nominati dal direttore didattico
o dal preside su designazione della commissione elettorale di circolo o
di istituto; quelli di seggi elettorali per il personale direttivo e quelli
del seggio elettorale presso l'Ufficio scolastico provinciale dal Provveditore
agli studi su designazione della Commissione elettorale provinciale; i
componenti dei seggi elettorali presso la sede dell'amministrazione centrale
sono nominati dal Direttore Generale del personale e degli Affari generali
e amministrativi del Ministero, su designazione della Commissione elettorale
centrale.
3. I componenti dei seggi sono nominati in data
non successiva al 5° giorno antecedente quello fissato per la votazione
e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro
che risultino inclusi in liste di candidati.
5. Nell'ipotesi di elezioni contestuali di più
organi collegiali di livello diverso il seggio elettorale è composto
da un presidente e da quattro scrutatori scelti e nominati secondo le disposizioni
dei commi 1 e 2. In tal caso, in ogni rapporto alle singole situazioni
che si determinano, si possono costituire seggi elettorali anche con un
numero di membri inferiore a cinque, cercando nei limiti del possibile
di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
6. I seggi elettorali sono comunque validamente
costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza
di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
Art. 32 - Modalità delle votazioni
1. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi
sono compresi, salvo le eccezioni previste dagli artt. 13, 21, 33 e 34.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido
per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento è consentito
il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di
documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello
stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un
componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio.
5. Nel locale adibito alle votazioni deve essere
determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato
al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato
ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli sopra i quali
vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio
riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli
opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti
dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
6. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono
apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco
degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza
di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio
predisposto dal Presidente del seggio e che deve contenere gli elementi
di individuazione delle varie categorie di elettori.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun
elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato
nella scheda e mediante l'indicazione del cognome (e ove necessario per
il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di
nascita) del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero
del candidato nella rispettiva lista.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto
di voto per delega
9. Ogni elettore può esprimere il proprio
voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei posti da
attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere
non più di due preferenze quando il numero dei posti da attribuire
sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero
di voti di preferenza non superiore ad un terzo dei seggi da attribuire.
10. Coloro che sono portatori di handicap che impediscono
l'esercizio personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro
accompagnatore eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale
evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
11. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate
le votazioni, il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli
scrutinatori.
12. Se il presidente è assente, egli è
sostituito dallo scrutinatore più anziano di età presente,
il quale integra il numero degli scrutinatori chiamando ad esercitarne
le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora
sia assente qualcuno degli scrutinatori.
13. Quando non sia possibile integrare il numero
degli scrutinatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
14. Delle operazioni di votazione viene redatto
- in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal
presidente degli scrutatori.
15. Per le modalità di votazione dei presidi
degli istituti di istruzione artistica, dei docenti dei Conservatori e
delle Accademie, e del personale docente statale delle scuole italiane
all'estero si rimanda ai seguenti articoli 33, 34 e 35 della presente ordinanza.
Art. 33 - Modalità delle votazioni dei
presidi delle scuole di istruzione artistica
1. Dato il numero esiguo dei presidi degli istituti
di istruzione artistica, al fine di assicurare la segretezza del voto,
in deroga alle disposizioni di cui all'art. 32, gli appartenenti alla predetta
componente debbono esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità:
2. Per le votazioni devono essere usate le schede
e le buste - uniformi sul piano nazionale - già predisposte dal
Ministero e inviate - unitamente alle liste elettorali - a tutti i Provveditorati
agli studi.
3. Tali schede non devono recare l'indicazione del
seggio, della scuola o ufficio ove questo è ubicato nè la
vidimazione al fine di non rendere indirettamente individuabile l'elettore.
L'elettore dopo aver espresso il voto provvede ad incollare i lembi esterni
della scheda e ad inserirla in una busta fornita dal seggio elettorale.
4. Dopo averla chiusa il Presidente del seggio indica
sulla busta: la scuola (con indicazione della provincia) o l'ufficio presso
cui il seggio opera, il numero di quest'ultimo, le generalità dell'elettore
e la componente di appartenenza e provvede alla vidimazione della busta
stessa inserendola poi nell'urna predisposta per le schede.
5. In sede di scrutinio degli elettori del seggio
le buste rinvenute nell'urna non devono essere aperte, ma fattane menzione
nel verbale, vengono allegate a quest'ultimo e inoltrate tempestivamente,
in un unico plico, alla Commissione elettorale provinciale, unitamente
agli elenchi degli elettori e al verbale delle operazioni (gli elenchi
devono essere inviati alla Commissione elettorale provinciale anche se,
per ipotesi, nessun elettore abbia espresso il voto).
6. La Commissione elettorale provinciale provvede
a rimettere le buste contenti le schede e gli elenchi dei presidi di scuola
artistica, insieme al quadro riassuntivo di cui all'art. 37, alla Commissione
elettorale centrale.
Quest'ultima dopo aver controllato la rispondenza
tra i nominativi contenuti negli elenchi e quelli indicati sulle buste
procede alla apertura delle stesse ed all'inserimento delle schede in apposita
urna, procedendo successivamente alle operazioni di scrutinio secondo le
disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Art. 34 - Modalità di votazione dei docenti
dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica
1. I docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, in considerazione della peculiarità della presentazione
di servizio, possono votare anche in provincia diversa da quella di servizio,
purché in una scuola di istruzione artistica.
2. A tal fine la Commissione costituita presso le
Accademie e i Conservatori rilascerà, a domanda degli interessati,
un apposito certificato che attesti la qualità di elettore, la componente
di appartenenza e la sede di servizio. L'elettore presenterà tale
certificato al momento del voto al seggio nel quale intende votare, e nel
quale votano gli elettori della stessa componente.
3. Dopo l'esercizio del diritto di voto il presidente
del seggio annoterà nel predetto certificato che l'elettore ha votato
presso il seggio medesimo.
Art. 35 - Modalità delle votazioni del
personale docente statale in servizio presso le istituzioni scolastiche
e culturali all'estero
1. Le votazioni per l'elezione del posto riservato
al rappresentante del personale docente statale in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali all'estero si svolgono secondo le seguenti modalità,
concordate con il Ministero degli Affari Esteri.
2. L'elettore deve esprimere il proprio voto, a
pena di nullità sulle schede predisposte dal Ministero della Pubblica
Istruzione e vidimate dalla Commissione elettorale centrale e inviate,
a cura del Ministero degli Affari esteri, agli uffici consolari e alle
Rappresentanze diplomatiche.
3. Gli elenchi degli elettori vengono direttamente
formati dalla Commissione elettorale centrale, su segnalazione del Ministero
degli Affari esteri, che ne curerà l'inoltro a tutte le Rappresentanze
diplomatiche e Uffici consolari, per l'affissione ai rispettivi albi.
4. Dalla data di affissione decorre il termine di
15 giorni per la presentazione degli eventuali ricorsi, da inviare alla
Commissione elettorale centrale, per il tramite dell'Autorità diplomatica
o consolare, e, per conoscenza al Ministero degli Affari esteri, D.G.R.C.,
Ufficio V.
5. Ai fini della formazione degli elenchi e della
decisione dei ricorsi si richiamano, in quanto applicabili, le modalità
previste dalla presente ordinanza.
6. Le "Liste del personale docente delle scuole
italiane all'estero", possono comprendere non più di due candidati
e dovranno essere presentate, secondo le modalità stabilite dall'art.
24 della presente ordinanza.
7. Per quanto riguarda l'autenticazione delle firme
dei candidati e dei presentatori (art. 23), oltre che dal preside o direttore
didattico, l'autenticazione potrà essere effettuata dall'autorità
consolare.
8. Poiché gli elenchi degli elettori vengono
formati dalla Commissione elettorale centrale, non sono necessarie, per
la formazione delle liste dei candidati, le dichiarazioni attestanti la
qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo
o passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
9. Le liste dei candidati, che potranno essere inviate
anche per posta, dovranno pervenire alla Commissione elettorale centrale
improrogabilmente entro il termine fissato con circolare del Ministero
degli Affari Esteri.
10. Dette liste saranno affisse all'albo della Commissione
elettorale centrale e quindi inviate a cura del Ministero degli Affari
Esteri alle dipendenti Rappresentanze diplomatiche all'estero per l'esposizione
dei singoli seggi.
11. Per la presentazione dei ricorsi avverso la
formazione delle liste dei candidati si applicano le disposizioni della
presente ordinanza.
12. Il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche
statali vota, di norma, nei seggi costituiti presso i locali delle istituzioni
scolastiche stesse. A tal fine gli uffici Consolari invieranno alle istituzioni
scolastiche predette un congruo numero di schede elettorali e di buste
necessarie alle operazioni di voto.
13. Qualora non si ritenga opportuno costituire
il seggio elettorale presso una istituzione scolastica statale, in quanto,
per l'esiguità del numero degli elettori, non sarebbe possibile
garantire la segretezza del voto, il personale in servizio presso tale
istituzione voterà nel seggio costituito presso l'Ufficio Consolare.
14. Il personale in servizio negli Istituti di Cultura
e i lettori presso le Università straniere votano nel seggio costituito
nei locali dell'Ufficio Consolare nella cui circoscrizione è ubicato
l'Istituto di Cultura o l'Università straniera.
15. In ogni caso dovranno essere osservate tutte
le cautele necessarie per garantire l'assoluta segretezza del voto.
16. Il giorno della votazione le Autorità
scolastiche o consolari consegneranno ad ogni singolo elettore, dopo averne
accertato l'identità personale, la busta contenente la scheda. Al
momento della consegna delle buste l'elettore apporrà la propria
firma in un apposito elenco predisposto dall'Autorità scolastica
o consolare.
17. L'elettore, dopo aver espresso il voto personalmente,
restituirà all'autorità scolastica o consolare la scheda
previamente inserita nella busta corrispondente ed incollata a cura dell'elettore
stesso.
18. I presidi e i direttori didattici delle istituzioni
scolastiche ove si sono tenute le operazioni di voto, restituiranno subito
all'autorità consolare - in un unico plico sigillato - le schede
votate e quelle non utilizzate unitamente ad un succinto verbale delle
operazioni di votazione ed all'elenco firmato dagli elettori.
19. A loro volta, le autorità consolari provvederanno
a trasmettere immediatamente al Ministero degli Affari Esteri, D.G.R.C.,
Ufficio V - raccogliendo il tutto in un unico plico sigillato contraddistinto
dalla indicazione "Elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione"
- sia i plichi trasmessi dalle scuole e dalle direzioni didattiche, sia
il plico delle votazioni che si siano eventualmente svolte nei locali del
Consolato e che sarà anche esso accompagnato da una breve relazione
e dall'elenco firmato dai votanti.
20. Sarà poi cura del Ministero degli Affari
Esteri inoltrare tempestivamente i plichi alla Commissione elettorale centrale,
che, dopo aver inserito le buste chiuse contenenti le schede votate in
un'apposita urna, effettuerà le operazioni di scrutinio.
21. Il Ministero degli Affari Esteri, con apposita
circolare, conformemente a quanto previsto dall'ordinanza di indizione
del Ministero della Pubblica Istruzione, fisserà le date dei singoli
adempimenti.
Art. 36 - Validità delle deliberazioni
dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono
prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del presidente.
Art. 37 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al
loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti
di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio
o appartenenti alle componenti che hanno lo stesso motto.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo
verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio
dal presidente e dagli scrutinatori.
4. Nell'ipotesi di elezioni contestuali di diverso
livello (es.: elezioni del Consiglio scolastico distrettuale, provinciale
e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione) devono essere redatti
verbali distinti per ogni livello.
5. Da questo processo verbale debbono, in particolare,
risultare, i seguenti dati:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti,
distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da
ciascun candidato.
6. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati
di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
7. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo
spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche
la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista
alla quelle essi appartengono.
8. Se le preferenze espresse siano maggiori del
numero massimo consentito, il Presidente del seggio procede alla riduzione
delle preferenze annullando quelle eccedenti.
9. Le schede elettorali che mancano del voto di
preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla
lista.
10. Il Presidente del seggio deve cercare di interpretare
la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da
procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando
sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.:
voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze
per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in
modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
11. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio,
è depositato presso il circolo didattico o l'istituto o presso il
Provveditorato agli studi o presso l'Amministrazione centrale (Direzione
generale del personale e degli affari generali e amministrativi) in cui
ha operato il seggio.
12. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla
quale va indicata l'elezione cui si riferiscono gli atti (elezione del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione) va rimesso subito alla Commissione
elettorale provinciale; se trattasi di votazioni avvenute presso i seggi
dell'Amministrazione centrale va rimesso alla Commissione elettorale centrale,
per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.
13. I quadri riassuntivi formati dalle commissioni
elettorali provinciali, ai sensi del successivo art. 38, debbono essere
inviati alla Commissione elettorale centrale a mezzo di personale dell'amministrazione,
al quale sarà corrisposto il trattamento di missione previsto dalle
disposizioni vigenti.
Art. 38 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti
spettano alla Commissione elettorale centrale.
2. La Commissione elettorale provinciale, sulla
base dei dati pervenuti secondo quando stabilito dal comma 12 dell'art.
37, provvede, entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, a sommare
i voti relativi all'elezione del Consiglio Nazionale di tutti i seggi operanti
nella provincia e ne invia il quadro riassuntivo, firmato dal Presidente
e dagli scrutatori, alla Commissione elettorale centrale.
3. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali
da parte di tutte le commissioni elettorali provinciali la Commissione
elettorale centrale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare
i risultati.
4. Indi determina, per ogni componente, la cifra
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi. La cifra individuale
di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri
a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per
uno, due, tre, quattro... sino a concorrenza del numero dei consiglieri
da eleggere, per ogni componente, e quindi si scelgono, fra i quozienti
così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti,
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere
e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
(1)
6. Se ad una lista spettano più posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste,
si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista,
i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto
a ricoprirli.
8. In caso di parità del numero del numero
dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista,
sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella
lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano
ottenuto alcun voto di preferenza.
(1) Esempio:
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L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla lista (350.000); 2° posto alla III lista (200.000); 3° posto alla II lista (175.000); 4° posto alla IV lista (150.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità, in caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.
Art. 39 - Riserva in favore degli appartenenti
alla carriera direttiva
1. Nell'attribuzione dei posti spettanti ai rappresenti
del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione va assicurato
almeno un posto ad un appartenente alla carriera direttiva.
2. Qualora nessuno di essi sia risultato eletto
dopo l'assegnazione di tutti i posti, si individua la lista comprendente
candidati appartenenti alla carriera direttiva che abbia avuto maggior
numero di voti.
3. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato
appartenente alla carriera direttiva che abbia avuto il maggior numero
di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il
minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza
della riserva.
4. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto
posti abbia candidati appartenenti alla carriera direttiva, viene tolto
un posto alla lista che ha conseguito il minor numero di voti, escludendo
in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato
eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
5. Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti tra quelle che comprendono candidati riservatari.
Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla
carriera direttiva che abbia avuto il maggior numero di preferenze.
Art. 40 - Adempimenti per la proclamazione degli
eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti,
la Commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti
entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione
mediante affissione del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione
elettorale centrale.
3. La Commissione elettorale centrale provvede a
diramare copia dell'elenco alle commissioni provinciali per l'affissione
ai relativi albi.
Art. 41 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed
i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso
alla Commissione elettorale centrale avverso i risultati delle lezioni
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione entro cinque giorni dalla
data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti,
all'albo delle commissioni elettorali centrali e provinciali.
2. I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla
scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini
relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della Commissione
elettorale centrale, in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati,
nonché i rappresentanti di lista presso la Commissione elettorale
centrale e i candidati. E' comunque fatta salva l'applicazione della legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni
devono essere ripetute soltanto nei seggi contestati.
Art. 42 - Nomina dei componenti del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione.
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi
dell'art. 34 del T.U. n. 297/94, emana il decreto di nomina dei componenti
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché i decreti
di surrogazione dei consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che
siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 43 - Prima convocazione del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione
1. La prima convocazione del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione è disposta dal Ministro della Pubblica
Istruzione.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione
dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 35°
giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal
Ministro della Pubblica Istruzione, elegge a maggioranza assoluta dei componenti,
nel proprio seno, il vice-presidente. Qualora non si raggiunga nella prima
votazione la maggioranza prescritta, il vice-presidente è eletto
a maggioranza relativa dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati
anche nel caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati dagli
organi competenti.
Art. 44 - Decadenza dei consiglieri
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale,
ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
può funzionare, in attesa dell'insediamento del nuovo organo, solo
nei limiti temporali (45 giorni) e di funzioni stabiliti dal decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, recante: "disciplina della proroga degli organi amministrativi".
3. Decadono dalle cariche elettive i membri del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione che per qualsiasi motivo
cessino di appartenere alle componenti scolastiche.
4. Decadono dalla carriera i componenti del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione assenti ingiustificati a tre sedute
consecutive, ai sensi dell'art. 38 del T.U. approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
Art. 45 - Surrogazione - Elezioni suppletive
1. I componenti del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti
con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto,
regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere
alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste, non
si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere
ricoperti mediante elezioni suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà
di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità,
debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all'esaurimento delle liste.
Art. 46 - Esonero dal servizio del personale appartenente
alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista
- Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola e dell'Amministrazione
scolastica nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale
o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalla prestazioni
di servizio, conservando il normale trattamento economico, limitatamente
al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportamento alcun
diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato
con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana
immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale
della scuola assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito
da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
5. I candidati possono chiedere l'autorizzazione
all'esonero dal servizio durante il periodo della propaganda elettorale,
che comunque non può essere superiore a cinque giorni per ciascun
interessato.
Art. 47 - Abrogazione delle precedenti disposizioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni
relative alle elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
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