Ordinanza
Ministeriale n. 26 del 2 febbraio 2000 Prot.
n.46867/BL
MOBILITA’ DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE E
ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI
AGLI STUDI
ANNO SCOLASTICO 2000/2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
VISTO
IL DL.VO 16.4.1994, N. 297;
VISTA
LA LEGGE 23.10.1992, N.421;
VISTO
IL DL.VO 3.2.1993, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTO
IL D.L. 27.8.1993, N.321 CONVERTITO CON LEGGE 27.10.1993, N.423;
VISTA
LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;
VISTA
LA LEGGE 23.12.1996, N.662;
VISTA
LA LEGGE 15.03.1997, N.59;
VISTA
LA LEGGE 15.05.1997, N.127 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTO
IL D.M. 30.1.1998, N. 39 RECANTE IL TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI
IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE
E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE
ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA;
VISTO
IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998 N. 233;
VISTO
IL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998 N. 403;
VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA" SOTTOSCRITTO
- A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO - IL 26 MAGGIO 1999;
VISTO
IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL
31 AGOSTO 1999;
VISTO
IL TESTO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 2/2000 SULLA MOBILITÀ
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’A.S. 2000/2001 INTEGRATO CON GLI ERRATA
CORRIGE APPORTATI IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA IL 27 GENNAIO 2000
E COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO N. 3/2000,
SIGLATO IN PARI DATA;
RITENUTO
DI DOVER PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94 A STABILIRE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2000/2001 I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE,
I DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE
STESSE E GLI ADEMPIMENTI PROPRI DEGLI UFFICI SCOLASTICI CENTRALI E PERIFERICI;
SENTITE
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CHE HANNO SOTTOSCRITTO
IL CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER
L’A.S.2000/2001;
O R D I N A :
TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI
- ART. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE,
DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
La
presente ordinanza disciplina la mobilita' del personale della scuola per
l’anno scolastico 2000/2001, salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero
rendersi necessari; le norme in essa contenute determinano le modalità
di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale
concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.
Le
presenti disposizioni sono pubblicate dal Provveditore agli Studi di ciascuna
provincia mediante l’affissione all'albo dell'ufficio scolastico.
- ART. 2 -
TERMINI PER LE OPERAZIONI
DI MOBILITA’
Il
termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento e’ fissato,
per tutto il personale della scuola, al 29 marzo 2000.
I
termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti
sono i seguenti:
a)
personale dirigente scolastico
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili...............................................1
giugno
2
- pubblicazione dei movimenti.....................................................20
giugno
b)
personale docente
scuola
materna
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili..............................................19
giugno
2
- pubblicazione dei movimenti......................................................11
luglio
scuola
elementare
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili..............................................25
maggio
2
- pubblicazione dei movimenti.....................................................16
giugno
scuola
secondaria di I grado
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili................................................3
luglio
2
- pubblicazione dei movimenti ............... .....................................25
luglio
scuola
secondaria di II grado
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili................................................8
giugno
2
- pubblicazione dei movimenti......................................................30
giugno
c)
personale educativo
1
- termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili................................................5
luglio
2
- pubblicazione dei movimenti......................................................27
luglio
d)
personale A.T.A.
1
- termine ultimo comunicazione al CED delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili.................................................5
luglio
2
- pubblicazione dei trasferimenti....................................................28
luglio
3.
Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda e’ fissato
a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED o all’ufficio
dei posti disponibili.
- ART. 3 -
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Il
personale dirigente scolastico deve presentare le domande di trasferimento
e di passaggio direttamente al Provveditore agli Studi della provincia
ove ha sede la scuola di titolarita', entro il termine fissato dal precedente
art.2, a mezzo raccomandata o consegna a mano. Ai fini della tempestività
della presentazione delle domande fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante o la ricevuta con la data dell’avvenuta consegna all'ufficio
del Provveditorato agli Studi. I dirigenti scolastici devono presentare
le domande in conformità del modulo domanda (allegato A per i trasferimenti,
allegato B per i passaggi), secondo le istruzioni esplicative contenute
negli allegati C e D. in caso di esonero dagli obblighi di istituto il
dirigente potrà presentare domanda tramite l'ufficio ove presti
servizio o svolga l'attività.
Il
personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento
e di passaggio al Provveditore agli Studi della provincia di titolarita',
espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e deve presentarle
al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio, salvo quanto
previsto dai successivi commi.
Il
personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali,
presenterà la domanda di trasferimento al capo dell’istituto di
titolarita’. il medesimo che non abbia sede di titolarita’ presenterà
la domanda previo visto del capo dell’ufficio ove presta effettivamente
servizio, direttamente al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza
entro il termine di cui al precedente art. 2.
Il
personale destinato all’estero potrà presentare domanda di mobilità
a condizione che non abbia perduto la titolarità della sede nel
territorio metropolitano. La domanda deve essere inviata per il tramite
del capo dell’ufficio dal quale dipende.
Le
domande dei dirigenti scolastici e dei docenti appartenenti ai ruoli della
Valle d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle
scuole del rimanente territorio nazionale, dovranno essere inviate al Provveditore
agli Studi di Torino.
Le
domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato
(1); il comune e la scuola di titolarita'; la scuola o l'ufficio presso
il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione
nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti
di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarita'(3). nella
apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti
allegati.
I
docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio,
in conformità ai seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite
agli allegati medesimi:
-
modulo scuole materne...............................................: modelli
A1, A3
-
modulo scuole elementari.........................................: modelli
B1, B4
-
modulo istituti istruzione secondaria . di I grado........ modelli C1,
C2, C3
-
modulo istituti istruzione secondaria. di II grado...... modelli D1,D2,D3
I
docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il
passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande
quanti sono i passaggi richiesti. le domande di passaggio di ruolo possono
essere presentate per un solo ruolo.
In
caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio e' consentito
documentare una sola delle domande essendo sufficiente per l'altra il riferimento
alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra
o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o specifiche
abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del
titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.
Al
fine di accogliere il maggior numero di domande dopo la conclusione dei
corsi di riconversione professionale - come previsto dall'art. 40, comma
2, del contratto sulla mobilita’ - possono essere presentate le relative
domande di passaggio entro dieci giorni antecedenti le date fissate dall’art.
2 della presente O.M. per la comunicazione al CED dei posti disponibili.
entro gli stessi termini possono essere presentate le domande di mobilita’
dopo la conclusione dei corsi di sostegno.
Gli
istitutori devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio,
in conformità agli allegati A) e B).
I
Provveditori agli Studi, ricevute le domande trattengono quelle dirette
ad ottenere il trasferimento o il passaggio nell’ambito della rispettiva
provincia mentre inviano tempestivamente agli altri Provveditori agli Studi
le domande relative a provincia diversa.
Dette
domande dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il possesso
dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione
allegate al contratto sulla mobilita' del personale della scuola, nonché
da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente
ordinanza.
I
titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella dovranno
essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità
con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita
casella del modulo domanda.
I
titoli valutabili per esigenze di famiglia dovranno essere documentati
secondo quanto rispettivamente indicato nell’art. 11 del contratto sulla
mobilita’.
Le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in
materia.
---------------
(1)
Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita;
(2)
Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva indicherà
soltanto i dati relativi alla sede di servizio. i docenti titolari su posti
di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria
di secondo grado indicheranno nello spazio riservato all'istituto di titolarita'
il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o
di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire
lo spazio riservato al comune di titolarita'. detti docenti dovranno indicare,
inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla
sede di servizio. i docenti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta dovranno indicare nello spazio riservato all'unita'
scolastica di titolarita' il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale;
(3)
Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998.
- ART. 4 -
DOCUMENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le
domande saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo.
La
domanda va corredata con le dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi
prestati redatte in conformita’ ai modelli D ed E riportati negli allegati
alla presente ordinanza, ovvero certificato di servizio.
La
valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverra' ai sensi delle
tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilita' del personale
della scuola e sara' effettuata esclusivamente in base alla documentazione,
in carta semplice, che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente
alla domanda (1).
Ai
fini della validita’ di tale documentazione si richiamano le disposizioni
impartite nelle predette tabelle di valutazione.
5.
Relativamente alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo
stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermita' o difetto fisico
o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilita' di dedicarsi
ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia
autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni
sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II - esigenze
di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore
deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di
necessita' la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere,
invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero
o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico
militare. L'interessato dovra', altresi', comprovare con dichiarazione
personale, redatta a norma della legge n.15/68 e della legge n.127/97,
nonché del D.P.R. n.403/98, che il figlio, il coniuge, il genitore
puo' essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarita' non esiste un istituto di cura presso
il quale il medesimo puo' essere assistito. Per i figli tossicodipendenti
l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere
documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata
in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). l'interessato
dovra' comprovare sempre con dichiarazione personale , che il figlio tossicodipendente
puo' essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento,
in quanto nella sede di titolarita' non esiste una struttura pubblica o
privata presso la quale il medesimo puo' essere sottoposto a programma
terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perche' in tale comune - residenza
abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico
con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma
3, citato D.P.R. n. 309/1990. in mancanza di detta dichiarazione, la documentazione
esibita non verra' presa in considerazione.
6
A norma della legge n.15/68 e della legge n.127/97 nonché del D.P.R.
20 ottobre 1998 n. 403 l'interessato puo' attestare con dichiarazioni personali
l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita),
lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto
di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi , la residenza
delle medesime (2), le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella
graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di
specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti post universitari,
i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione
del punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa certificazione
deve essere indicata la durata, minima annuale, del corso con il superamento
della prova finale.
7.
Il personale che chiede il passaggio deve documentare, a pena di esclusione,
il possesso della abilitazione o abilitazioni, ove richieste. E’ ammessa
la dichiarazione personale laddove il Provveditore agli Studi, cui viene
presentata la domanda di passaggio, sia in possesso del relativo attestato
di abilitazione.
8.
I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite
le operazioni di mobilita' professionale, sono utilizzati su altra classe
di concorso, diversa da quella di titolarita', per la quale hanno l'abilitazione,
devono allegare una dichiarazione personale, sotto la propria responsabilita',
con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso
di titolarita' e quella di utilizzazione.
9.
L’istitutore che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale
deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
10.
Ai sensi dell'art. 7 - primo comma del D.P.C.M.. 27/10/1994 n. 770 il personale
che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite,
intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare
di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi
tre anni nella sede richiesta.
11.
I Provveditori agli Studi potranno procedere, se ne ravvisino l’opportunita’,
ad una verifica d’ufficio della veridicita’ delle dichiarazioni personali
rilasciate.(4)
12.
Le dichiarazioni mendaci, la falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi,
nei casi previsti dalla legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia.
--------------
(1)
Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che
i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo
o in affidamento preadottivo o, in affidamento.
(2)
La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale
dovra’ essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica o con dichiarazione
personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla
legge .n.127/97nella quale l’interessato dovra’ dichiarare che la decorrenza
dell’iscrizione anagrafica e’ anteriore .di almeno tre mesi alla data di
pubblicazione all’albo dell’ufficio scolastico provinciale dell’O.M. concernente
la mobilita’
(3)
Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito
di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella scuola materna,
elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo
Provveditore agli Studi della provincia di presentazione della domanda
di trasferimento, e' applicabile la disposizione di cui all'articolo 10
della legge n. 15/1968 relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine
l'interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento
del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta
semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso
sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4)
Nello svolgimento delle procedure di controllo previste dall’art.11 del
D.P.R. 20.10.1998, n. 403 andranno seguite le indicazioni fornite dal Dipartimento
della Funzione Pubblica con la C.M. del 22.10.1999, n. 99.
- ART. 5 -
RINUNCE, REVOCHE E RETTIFICHE
ALLE DOMANDE
Successivamente
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento
e di passaggio non e' piu' consentito integrare o modificare (anche per
quanto riguarda l’ordine) le preferenze gia' espresse, ne’ l’allegata documentazione.
E'
consentita la rinuncia alle domande di movimento presentate. La richiesta
di rinuncia dovra’ essere direttamente inviata ai competenti Provveditori
agli Studi della provincia di titolarita' dell’interessato e sara’ presa
in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima
del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili. (1)
previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente
O.M..
Le
istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione
solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano
agli uffici competenti prima della data fissata per l’inizio delle rispettive
operazioni di trasferimento e passaggio.
L'aspirante,
qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento
che di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare
a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà
chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia. In mancanza
di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande
di movimento.
L’eventuale
rinuncia alla proroga d’ufficio del trasferimento annuale, come previsto
dall’art. 7 del contratto sulla mobilita’, potrà essere espressa
dall’interessato con le modalità e i tempi indicati dal successivo
contratto sulla mobilita’ annuale.
Non
e' ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che
tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto
vacante e che la revoca non incida negativamente sulle operazioni relative
alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario
non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi,
il rifacimento degli stessi.
Il
procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di
revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con
un provvedimento espresso.
------------------------------------
(1)
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
- ART. 6 -
PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO
I
trasferimenti e passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono
pubblicati dal Provveditore agli Studi con proprio decreto entro le date
stabilite dal precedente art.2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il
trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’ufficio del Provveditorato
con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto
di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
In particolare, per gli assistenti tecnici, saranno riportati i codici
delle aree professionali richieste nella domanda.
I
trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici sono disposti dai
competenti direttori generali e dal capo dell'ispettorato per l'istruzione
artistica, sulla base della valutazione delle domande effettuate secondo
i criteri contenuti nella presente ordinanza, entro il termine fissato
nel precedente art.2. I Provveditori agli Studi dopo aver ricevuto comunicazione
della avvenuta conclusione delle operazioni relative ai trasferimenti ed
ai passaggi, provvedono all'immediata affissione all'albo dei movimenti
effettuati.
Al
personale che ha conseguito il trasferimento o il passaggio viene data
comunicazione del provvedimento presso la scuola dove e' titolare. Tale
comunicazione viene inviata per conoscenza, qualora trattasi di personale
proveniente da altra provincia, al Provveditore agli Studi di provenienza.
- ART. 7 -
RICORSI
Avverso
i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono
proporre ricorso gerarchico, in carta semplice, al Ministero della Pubblica
Istruzione Direzione Generale e Ispettorato competenti nel termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento. Il ricorrente
inviera’, entro gli stessi termini, copia del ricorso al Provveditore agli
Studi a cui e’ stata indirizzata la domanda di movimento.
Per
il personale A.T.A. e’ ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione
provinciale costituito, a norma dell'art.549 del D.L.vo n. 297/94 presso
il Provveditorato agli Studi della provincia alla quale si riferisce la
richiesta di trasferimento.
Il
ricorso puo' vertere anche su questioni oggetto del reclamo di cui ai successivi
articoli 10, 14, 27 e 35.
I
ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono
diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi
di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli
eventuali controinteressati.
I
ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A
tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora
il ricorso sia presentato direttamente al Provveditore agli Studi, questi
ne rilascia ricevuta.
I
ricorrenti hanno facolta' di prendere visione, entro i termini di cui al
precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti.
La
notifica del ricorso ai controinteressati e' fatta a mezzo di ufficiale
giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora
il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza
del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante
avviso da pubblicare all'albo del Provveditorato agli Studi.
L'organo
decidente, qualora non vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica
il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e individuabili
sulla base dell'atto impugnato. I controinteressati hanno facolta' di produrre
le proprie deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica.
Il
Provveditore agli Studi adito trasmettera', entro dieci giorni, ai competenti
uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, il ricorso debitamente
protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai
controinteressati, nonche' la data di pubblicazione dei risultati del movimento
oggetto del ricorso..
Lo
stesso Provveditore agli Studi trasmettera', altresi', le proprie deduzioni
al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso,
ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi
che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in
particolare, punteggi e sede attribuita) di altri insegnanti.
Resta
ferma la possibilita' di disporre, da parte dell’ufficio che ha emanato
il decreto, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali
relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno
informati tutti gli uffici scolastici provinciali eventualmente coinvolti
dalle conseguenti modifiche da apportare ai movimenti gia’ disposti.
L’organo
preposto decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso
senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso s'intende
respinto a tutti gli effetti.
E’
ammesso, avverso i provvedimenti di mobilita’ territoriale e professionale
del personale della scuola, ricorso al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro ai sensi dell’art. 68 e 69 del testo aggiornato del
decreto legislativo n. 29 del 3.2.1993 (supplemento ordinario della G.U..n.
119 del 25.5.1998), successivamente integrato e modificato dal D.L..vo
del 29 ottobre 1998 n.387.
- ART. 8 -
FASCICOLO PERSONALE
A
norma dell’ art. 27 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modifiche
ed integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla mobilita’
devono essere utilizzati nelle operazioni solo per fini istituzionali e
per l’espletamento delle relative procedure; i medesimi dati potranno essere
comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi
2 e 3 del citato art. 27.
Per
quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si rammentano
i principi generali definiti dal recente decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n.
675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Tali
principi rilevano con riferimento
-
alle modalità del trattamento “atte ad assicurare il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato”(art.2).
-
al tipo dei dati trattati “essenziali per svolgere attività istituzionali...”
(art.3)
-
alle operazioni eseguibili “strettamente necessarie al perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito...”(art.4).
I
fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti, compresi quelli
in possesso delle direzioni didattiche, sono trasmessi, a cura del Provveditore
agli Studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di
destinazione entro il 31 agosto.
TITOLO II - PERSONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO
ART. 9 -
INDICAZIONE DELLE PREFERENZE
Gli
aspiranti al trasferimento o al passaggio possono esprimere, nell'apposita
sezione del modulo domanda, fino a 15 preferenze. le preferenze potranno
essere del seguente tipo:
a)
circolo, scuola o istituto;
b)
distretto;
c)
comune;
d)
provincia.
Le
indicazioni di una delle preferenze contrassegnate con le lettere b, c
e d dà la possibilità di chiedere, con una sola preferenza,
tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale
del distretto, del comune o della provincia.
Le
preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di distretto,
comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione
riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque
disponibili presso ciascun provveditorato agli studi. La denominazione
ufficiale, che é costituita sia per le scuole che per i distretti,
i comuni, le province da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere
trascritta integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico.
Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice
prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato
un codice non significativo la preferenza medesima verrà considerata
come non espressa, salvo reclamo.
Le
preferenze, che possono riferirsi anche a più province, saranno
elencate nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente,
uno o più dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti, comuni,
province). L’aspirante al trasferimento e/o al passaggio é tenuto
a barrare le righe non utilizzate della sezione f del relativo modulo domanda.
L'espressione
della preferenza “provincia”, può comportare il trasferimento del
richiedente anche in istituzioni scolastiche appartenenti a comuni isolani
facenti parte del territorio della provincia stessa. Pertanto l'aspirante
al trasferimento che voglia escludere la possibilità di assegnazione
nelle isole dovrà evitare di esprimere la preferenza territoriale
“provincia” e utilizzare gli altri codici relativi a preferenze territoriali.
Comunque, nelle province in cui sono presenti comuni isolani, questi sono
enucleati dai distretti in cui ricadono e indicati dopo l'ultimo distretto
della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Pertanto
l'aspirante che intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia
può esprimere tale preferenza indicando “isole della provincia”
e relativo codice presente nell'elenco ufficiale delle scuole.
Qualora
un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed
insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere
la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune,
sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare
la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub
comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione
dei distretti intercomunali.
Il
dirigente scolastico dovrà altresì precisare nell'apposita
sezione "e" del modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento
o passaggio) intenda dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare
sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio.
-ART. 10 -
ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORATI
AGLI STUDI
Sulle
domande di trasferimento e/o di passaggio e su ciascun documento allegato,
sarà apposto il timbro a calendario, previa verifica che gli atti
inviati per posta siano stati inoltrati all'ufficio postale accettante
entro il termine prescritto.
Il
competente ufficio scolastico provinciale, verificato che le domande, sia
di trasferimento che di passaggio, sono state redatte in conformità
degli appositi moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza
e corredate della relativa documentazione, accerterà l'esatta corrispondenza
fra la documentazione allegata e quella elencata.
Tutti
i dirigenti scolastici titolari di istituti oggetto di provvedimenti di
dimensionamento sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, compilando
la sezione “e” del modulo domanda, concernente la situazione di perdente
posto. Il competente ufficio accerterà che il punteggio indicato,
relativo a tale posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico
é stato incluso nelle graduatorie di cui all’art. 17 del contratto
sulla mobilità del personale della scuola. Tali graduatorie sono
pubblicate all’albo del provveditore agli studi entro 15 giorni dal termine
fissato per l’acquisizione delle domande di mobilità.
Prima
di procedere alla valutazione dovrà essere verificato - nel caso
siano state espresse preferenze per scuola con lingua di insegnamento diversa
dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti
dalla vigente normativa. ove tale verifica dovesse avere esito negativo,
le relative preferenze dovranno essere annullate.
Il
provveditore agli studi procederà quindi alla valutazione delle
domande, che dovranno essere acquisite al sistema informativo. Il relativo
punteggio attribuito, nonchè le preferenze acquisite, dovranno essere
notificate all'interessato presso la sua sede di servizio dall'ufficio
che ha proceduto alla valutazione della domanda.
Il
dirigente scolastico ha facoltà di produrre, entro 10
giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuale motivato reclamo
allo stesso ufficio che ha proceduto alla valutazione della domanda. In
tale sede ed entro il termine suddetto l’aspirante potrà anche richiedere,
in modo esplicito, al competente provveditorato agli studi, le opportune
rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in
chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal
caso il competente provveditorato agli studi procederà alla correzione
nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata
richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui
all'art. 9, terzo comma delle presenti disposizioni.
Successivamente
alla definizione degli eventuali reclami la copia conforme autenticata
delle domande con la relativa documentazione dovrà essere subito
inviata alla competente direzione generale o ufficio centrale per la definizione
degli eventuali ricorsi. Gli originali dovranno rimanere all'ufficio che
ha proceduto alla valutazione.
TITOLO III - PERSONALE
DOCENTE
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI E COMUNI
- ART. 11 -
ORGANI COMPETENTI A
DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
I
trasferimenti ed i passaggi dei docenti delle scuole materne, delle scuole
elementari, di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici
ed istituti d'arte sono disposti dai Provveditori agli Studi.
-ART. 12 -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
E DI PASSAGGIO
I
docenti di ruolo delle scuole materne statali o di scuola elementare o
di scuola di istruzione secondaria di primo grado, titolari di sede o di
posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento
ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o a sedi
di una sola altra provincia (diversa da quella in cui sono titolari) o
congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di entrambe le
facoltà, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi
secondo le modalità stabilite dal successivo art. 13; non si tiene
conto della domanda che si riferisce alla provincia di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
Gli
insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede
di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità
contenute nel contratto mobilità sottoscritto il 27.1.2000 che prevede
la possibilità per i medesimi di partecipare ai trasferimenti, per
l’a.s. 2000/2001, solo in ambito provinciale esclusivamente al fine di
ottenere la sede definitiva di titolarità (seconda fase dei movimenti).
I
docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II
grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito
della provincia di titolarità o per sedi di più province,
presentando un'unica domanda di trasferimento.
Il
docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intenda chiedere
contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra dovrà precisare
nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra a quale
movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza e, in caso
di più domande di passaggio, con quale ordine intende che esse siano
trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza
il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più
domande di passaggio di cattedra, sarà seguito l'ordine di elencazione
delle classi di concorso del D.M. n.39/98. La richiesta di passaggio di
cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento
e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento
non sarà presa in considerazione. In tal caso, le domande saranno
trattate secondo le suddette modalità .
E’
consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua
d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua
d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe
di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione
specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento
della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M.
13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento
slovena l'interessato deve essere, altresì, fornito dei requisiti
previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.
- ART. 13 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
Le
preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
Le
preferenze potranno essere del seguente tipo:
scuola
circolo
(1);
distretto;
comune;
provincia;
dotazione
organica provinciale (2)
dotazione
organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
centri
territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).
3.
Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità
di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle
lettere c), d) e e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area
territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso potranno
essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente
alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze
medesime.
4.
Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) e e) comportano,
pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente
per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti)
compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia.
L'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi
ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti. Peraltro, qualora una domanda
sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà
assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile secondo l'ordine
risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti
disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola
che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da
altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo
più specifico. In tale ipotesi, poichè con la preferenza
sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese,
la prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che
l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha
espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con
posto disponibile.
5.
Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo (1), che a livello
di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno
nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo
l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente
pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli
studi e, per la scuola materna ed elementare, presso le direzioni didattiche
(3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze é costituita
da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente,
comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui
vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice.
Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo,
la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo
reclamo.
6.
Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole
materne ed elementari ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria
ed artistica.
7.
Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province,
considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione
secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province
del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in
numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.
8.
Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai
distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia
medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l'aspirante
intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di
tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa
denominazione ufficiale presente nell'elenco ufficiale.
9.
Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune
ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può
esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte
di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso
occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione
dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale
che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
10.Per
l'attribuzione di posti di scuola elementare e media per l'istruzione e
la formazione dell’età adulta l’interessato dovrà farne esplicita
richiesta indicando nella sezione del modulo domanda relativa alle preferenze
puntuali i relativi codici riportati nei b.u. delle scuole.
11.Nel
caso di distretto interprovinciale si terrà conto solo di quelle
scuole ricadenti nella provincia alla quale é riferita l'indicazione
utilizzata.
12.Non
sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti
o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente,
relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso
di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di
perdente posto, l'interessato potrà, invece, indicare anche il comune,
ovvero il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola
o plesso di titolarità.
13.Viceversa,
la preferenza per le dotazioni organiche provinciali é sempre esprimibile,
in quanto non comprensiva dell'istituto di titolarità, con esclusione
dei docenti già titolari su tale tipo di posto. Rispetto a tale
preferenza l'aspirante é considerato proveniente da fuori sede.
14.
I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per
l’assegnazione della sede definitiva (art. 12 comma 2 della presente O.M.)
possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso
del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso
o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento
su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede
solo per tale tipologia di posto.
15.
I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria
di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia
prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica
casella del modulo domanda ed esprimere, nell’elenco delle preferenze,
il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la
sperimentazione.
16.
Qualsiasi richiesta formulata al di fuori dei modi e dei limiti indicati
nel presente articolo é nulla per la parte in difformità
dalle disposizioni dettate.
-------------
(1)
La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale,
ai posti dell’organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per
l’insegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa facendo riferimento
al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro
del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola
materna similarmente dovranno fare riferimento al codice e alla dizione
in chiaro della sede di organico.
(2)
Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante
l’utilizzo degli specifici codici contenuti nel bollettino ufficiale delle
scuole. L’espressione del codice provincia non é comprensivo infatti
dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
(3)
Ai fini dei movimenti disposti ai sensi delle presenti disposizioni si
terrà conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate
nei citati elenchi.
- ART 14 -
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
Le
domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità agli
appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate
della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella elencata,
entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione
dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono le scuole
alle quali i medesimi capi d'istituto sono preposti (1), salvo quanto successivamente
previsto per i docenti in assegnazione provvisoria o in servizio presso
uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore
agli studi della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.
Le
domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie
saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditori, entro gli stessi
termini, con plico a parte.
Entro
i termini, stabiliti nelle disposizioni che precedono, sempre con plico
a parte, il preside provvederà a trasmettere al Provveditore le
schede relative ai docenti in servizio nell'istituto titolari su posti
di dotazione organica provinciale, debitamente compilate, per la formulazione
della apposita graduatoria.
Le
domande valutate, ai fini della conseguente graduatoria, dovranno essere
trasmesse al sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione
secondo le istruzioni operative che verranno inviate.
Il
Provveditore agli studi, mano a mano che riceve le domande, procede alla
valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle
apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonchè
al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando
alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio
assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà
di far pervenire al provveditore, entro 10 giorni dalla ricezione,
motivato reclamo. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente
potrà anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti pp.ss.
le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda
in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione
in chiaro indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal
caso il competente provveditorato agli studi procederà alla correzione
nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata
richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui
all'art.13 V comma delle presenti disposizioni. Il Provveditore, esaminati
i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
Nel
caso in cui il dimensionamento di circoli didattici di cui all’art. 26,
comma 1, lettera b), del Contratto sulla mobilità comporti che alcuni
plessi o singole scuole materne di un circolo confluiscano in un altro
circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo soggetto
alla suddivisione ed assegnati dal dirigente scolastico, nel corrente anno
scolastico, sulle scuole materne o sui plessi medesimi, sono invitati dal
direttore didattico ad esprimere, entro 3 giorni, l’opzione per l’acquisizione
della titolarità nel circolo di confluenza.
Le
richieste del precedente comma saranno trasmesse dai capi d’istituto ai
Provveditori, i quali procederanno all’assegnazione della nuova titolarità
dei predetti docenti.
Tale
operazione verrà eseguita direttamente dai Provveditori per tutti
i docenti dei circoli che sono confluiti interamente in altri circoli.
Le
rettifiche di titolarità dovranno essere comunicate tempestivamente
dal Provveditore ai direttori didattici di nuova competenza.
Dopo
le operazioni descritte nei commi 7 e 8 del presente articolo, i capi d’istituto
delle istituzioni soggette ad unificazione, previa intesa, redigeranno
la graduatoria unificata di cui all’art. 26, comma 1, lettera b). La graduatoria
così formulata verrà affissa dai capi d’istituto all’albo
delle istituzioni predette. I dirigenti notificheranno agli interessati
le loro posizioni di soprannumerarietà invitandoli a produrre domanda
di trasferimento.
I
Provveditori procederanno ad annullare d’ufficio le domande di trasferimento
dei docenti di scuola materna ed elementare che, avendo optato per l’acquisizione
della titolarità nel circolo di confluenza, non risultino perdenti
posto ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b, punto ii, del Contratto
sulla mobilità.
Nella
scuola secondaria, nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento
della rete scolastica previsti dal D.P.R. n. 233/98 realizzino unificazioni
di due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine
o grado, i Provveditori dispongono nei confronti dei docenti titolari delle
istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso
comune, l’assegnazione della titolarità nella sede dove é
definito l’organico. Le rettifiche di titolarità dovranno essere
comunicate dal Provveditore ai dirigenti scolastici competenti.
Dopo
le operazioni descritte nel precedente comma, i capi d’istituto delle istituzioni
soggette ad unificazione, previa intesa, redigeranno le graduatorie ai
sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punti i) e ii).
le graduatorie così formulate verranno affisse dai capi d’istituto
all’albo delle istituzioni predette; i medesimi notificheranno agli interessati
le posizioni di soprannumerarietà invitandoli a produrre domanda
di trasferimento.
Nel
caso di cessazione del funzionamento di un’istituzione di scuola secondaria
di primo o secondo grado e di attribuzione delle relative classi a più
istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune,
il provveditore agli studi procederà all’assegnazione di titolarità
nei nuovi istituti ai docenti della scuola soppressa, con le modalità
previste dall’art. 26, comma 1, lettera c) del Contratto sulla mobilità.
Tali rettifiche dovranno essere comunicate tempestivamente ai dirigenti
scolastici di competenza, i quali formuleranno le graduatorie per l’individuazione
dei docenti perdenti posto, secondo le modalità descritte nel presente
articolo.
-----------------------------------
(1)
Per le province, le cui scuole sono collegate con il sistema informativo,
la trasmissione della documentazione cartacea sarà preceduta dalla
comunicazione a terminale dei dati riportati sul modulo domanda. In tal
caso una prima serie di controlli di congruenza viene effettuata direttamente
all'atto dell'inoltro via terminale della domanda. La segreteria scolastica
dovrà tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente
i dati inseriti e controllati per mezzo delle procedure del sistema informativo.
- ART. 15 -
DOCENTI IN ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA O UTILIZZATI
Per
il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate
al dirigente scolastico della scuola o istituto di servizio che avrà
cura di inoltrarle, entro i termini fissati, al provveditore agli studi
da cui dipende la scuola o istituto di titolarità del docente.
Per
il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere
presentate al capo dell'ufficio, il quale le integrerà con le indicazioni
di spettanza del capo d'istituto e avrà cura di inoltrarle al provveditore
agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità del docente.
CAPO II - DISPOSIZIONI
SPECIFICHE
- ART. 16 -
POSTI DELL’ORGANICO
FUNZIONALE NELLA SCUOLA MATERNA
I
posti dell’organico funzionale di scuola materna (ivi compresi quelli di
tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l’indicazione del
codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico funzionale
assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione
della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico
funzionale medesimo ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica
che comprenda tale scuola.
Ai
fini dei trasferimenti e del passaggio sono prese in considerazione le
preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non
siano sede di organico funzionale così come previsto dall’art. 19
del Contratto sulla mobilità.
Il
personale titolare dell’organico funzionale viene assegnato alle scuole
ed alle attività dal dirigente scolastico secondo i criteri e le
modalità indicate nell’art. 25 del Contratto sulla mobilità.
Avverso tale assegnazione è previsto, entro 10 giorni, il reclamo
dell’interessato al Provveditore agli Studi, esclusivamente per l’eventuale
inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra richiamati.
Entro i 10 giorni successivi il Provveditore decide in merito al reclamo.
- ART. 17-
POSTI DELL’ORGANICO
FUNZIONALE DI CIRCOLO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
I
posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell’ambito dell’organico
funzionale di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del
prescritto titolo previsto dall’articolo 19 del Contratto sulla mobilità,
attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso
sede della direzione didattica. Il docente interessato dovrà compilare
l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare
esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti
per l’insegnamento della lingua straniera nell’ambito dell’organico funzionale
del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per
ottenere anche altri posti dell’organico funzionale dello stesso circolo
richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza verrà
esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua straniera
e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico funzionale
eventualmente vacanti e disponibili.
Nell’ambito
di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte,
il tipo di lingua straniera che potrà essere assegnato, se disponibile,
sarà quello per il quale é stato dichiarato il possesso del
corrispondente titolo attraverso l’indicazione riportata nelle apposite
caselle del modulo domanda.
Nel
caso di possesso del titolo per l’insegnamento di più lingue straniere
ciascuna preferenza sarà esaminata secondo il seguente ordine: lingua
inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.
L’aspirante
al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della
lingua straniera istituiti nell’organico funzionale del proprio circolo;
in tal caso, tra le preferenze espresse dovrà indicare il codice
del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità
(1), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per
l’insegnamento della lingua straniera.
Il
trasferimento a domanda tra i posti dell’organico funzionale (comune, lingua
inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) nell’ambito
del proprio circolo avviene con le modalità previste dall’allegato
C) del Contratto sulla mobilità.
L’organico
funzionale assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per
l’insegnamento della lingua straniera - é richiedibile mediante
l’indicazione del plesso al quale é amministrativamente assegnato
l’organico funzionale medesimo ovvero mediante l’indicazione di una preferenza
sintetica, che comprenda tale plesso.
Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico funzionale di
circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera.
Ai
fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le
preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti
di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto
stabilito nell’art. 19 del Contratto sulla mobilità, si prescinde
dall’organico funzionale di circolo, in quanto la dotazione organica é
assegnata al singolo plesso.
Il
personale titolare dell’organico funzionale di circolo viene assegnato
ai plessi ed alle attività dal dirigente scolastico secondo i criteri
e le modalità indicate nell’art. 25 del Contratto sulla mobilità.
Avverso tale assegnazione é previsto, entro 10 giorni, il reclamo
dell’interessato al provveditore agli studi, esclusivamente per l’eventuale
inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra richiamati.
Entro i dieci giorni successivi il provveditore decide in merito al reclamo.
------------
(1)
Il docente che insegna la lingua straniera nell’ambito nel proprio modulo
svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a
svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti
della lingua straniera istituiti nell’organico funzionale di circolo.
- ART. 18 -
POSTI PRESSO I CONVITTI
NAZIONALI
L'insegnante
che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di
stato, annesse ai convitti nazionali, dovrà indicare nella domanda
la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze
zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto,
tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli
non annessi a convitto.
Fermo
restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda
la richiedibilità dei posti dell’organico funzionale di circolo
istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento
della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente
articolo 17.
- ART. 19 -
UNIFICAZIONI DI ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
Nel
caso in cui i piani di dimensionamento della rete scolastica previsti dal
D.P.R. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o più istituzioni
scolastiche dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso
comune, come previsto nell’art. 26, comma 1 lettera a) punto I) del Contratto
sulla mobilità, si dà luogo ad un’unica sede di organico
nella quale :
tutti
i docenti titolari delle istituzioni medesime acquisiscono la titolarità
prima delle operazioni di mobilità;
verranno
formulate le graduatorie dei perdenti posto contenenti tutti i docenti
di cui alla lettera a) del presente comma.
CAPO III - PASSAGGI
DI RUOLO
- ART. 20 -
DISPOSIZIONI GENERALI
Può
essere chiesto il passaggio di ruolo per più classi di concorso
appartenenti ad un solo ordine e grado di istruzione. Ogni singola domanda
di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per
ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto
alle altre.
Qualora
vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nei
commi precedenti tutte le domande presentate si considerano nulle.
Nel
caso in cui l'insegnante presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio
di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda
di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.
Salvo
quanto ulteriormente precisato nelle disposizioni che seguono, può
chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso del titolo di studio
prescritto - individuato in quello valido per il conseguimento della specifica
abilitazione, ancorchè al momento della richiesta del passaggio
sia prescritto un titolo di studio diverso per l'accesso alla specifica
classe di concorso - e della specifica abilitazione, ove prevista (1) e
che abbia compiuto il periodo di prova.
Gli
insegnanti elementari privi di sede in quanto in assegnazione quinquennale
ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 1213 del 12/12/1967, nonchè
i docenti collocati fuori ruolo in servizio all’estero possono chiedere
il passaggio di ruolo previsto dal presente titolo purchè siano
in possesso dei prescritti requisiti.
------------
(1)
Ovviamente il personale che chiede il passaggio nei ruoli della scuola
elementare dovrà produrre il diploma di abilitazione magistrale.
- ART. 21 -
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.
La
domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo e
per una sola provincia. Il passaggio di ruolo a classe di concorso relativa
ad istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica può,
tuttavia, essere richiesto anche per più province, considerata la
particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria
di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del
territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero
estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.
La
domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere
tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le
modalità e nei termini stabiliti dai precedenti articoli 13, 14,
15 e 16.
Le
domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito
nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.
Per
le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni
contenute nel precedente articolo 16.
- ART. 22 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N.
215 DEL 23/6/95 E C.M. N. 70 DEL 28/2/98 (1) (2)
Relativamente
alle classi di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare
n.70/98, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito
provinciale, il provveditore agli studi deve procedere all'effettuazione
dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti
risultanti in organico di diritto del corrispondente istituto. Tali posti
ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità.
Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le
operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita
la relativa graduatoria d'istituto. L’applicazione della c.m. n. 70/98
é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del
Greco - Alghero - Valenza Po.
Per
le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali
per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale,
fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente
alle operazioni di mobilità i provveditori agli studi dispongono
gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità
residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m.
n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla c.m. n. 70/98 non si
effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del
greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria
provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della
stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i provveditori
agli studi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle
disponibilità residue secondo le stesse modalità previste
nella suddetta c.m. n. 70/98.
--------------
(1)
Le classi di concorso in questione sono le seguenti:
76/a
trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni
gestionali;
87/a
trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni
gestionali con insegnamento slovena;
100/a
trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni
gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle
località ladine;
71/a
tecnologia e disegno;
7/a
arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
24/a
disegno e storia del costume;
25/a
disegno e storia dell’arte;
61/a
storia dell’arte.
(2)
La classe di concorso in questione é la seguente:
10/a
arte dei metalli e dell’oreficeria
TITOLO IV - PERSONALE
EDUCATIVO
- ART. 23 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
Le
domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo
e per non piu' di tre provincie e devono essere presentate entro i termini
fissati.
Le
domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte
in conformita' agli allegati a) e b).
Le
preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
Gli
istitutori aspiranti al movimento hanno la possibilità di chiedere
tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune
o della provincia.
L'assegnazione
, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi
degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia.
L'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi
degli istituti a tal uopo predisposti.
Le
preferenze espresse dovranno essere elencate nell'ordine prescelto dall'istitutore
indicando istituto, comune, provincia.
L'istitutore
dovrà, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo
domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale
movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.
- ART. 24 -
ADEMPIMENTI DEI CAPI
DI ISTITUTO E DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
Le
domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli
appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate
della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata,
entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione
dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono gli istituti
ai quali i medesimi capi d'istituto sono preposti, salvo quanto successivamente
previsto per gli istitutori in assegnazione provvisoria o in servizio presso
uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore
della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.
Le
domande di trasferimento degli istitutori in soprannumero e le relative
graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditorati, entro
gli stessi termini, con plico a parte.
I
provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di
movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla
mobilità del personale della scuola.
I
provveditori agli studi, valutate le domande, tratterranno quelle dirette
ad ottenere il movimento nell'ambito della rispettiva provincia mentre
invieranno agli altri provveditori agli studi le domande di movimento in
provincia diversa.
Il
provveditore agli studi, mano mano che riceve le domande, procede nella
assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento
di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando all'istituto
di servizio dell'istitutore per l'immediata notifica, il punteggio assegnato
e gli eventuali diritti riconosciuti. L'istitutore ha facoltà di
far pervenire al provveditore, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato
reclamo. In tale sede ed entro il termine suddetto l'istitutore potrà
anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti pp.ss. le opportune
rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso
il competente p.s. procederà alla correzione nel senso indicato
dal richiedente.
Il
provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
Al
fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati
adempimenti, i provveditori agli studi, ai sensi dell'art.24, 6 comma della
legge 241/90, hanno la facoltà di differire l'accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare
gravemente l'azione amministrativa.
- ART. 25 –
ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
DI SEDE
Terminate
le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti
disposizioni, il provveditore agli studi utilizzando tutti i posti delle
dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità
agli istitutori che si trovano ancora in sede provvisoria. A tali fini
il provveditore agli studi dovrà preventivamente accantonare, nei
confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari agli istitutori
che si trovano su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di
movimento.
TITOLO V - PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
- ART. 26 -
AVVERTENZE E TERMINI
PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
1.
Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo
si applicano al personale A.T.A., sia appartenente al ruolo provinciale
ivi compreso il personale trasferito dagli Enti Locali sia, nei limiti
previsti dal Contratto sulla mobilità , a quello appartenente al
ruolo nazionale di accademie e conservatori, che risulti di ruolo alla
data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni,
anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.
2.
- Le sezioni associate, (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) -
che, come é noto, sono poste in comune diverso da quello in cui
é ubicata la sede centrale della scuola - costituiscono parte integrante
della scuola stessa.
Pertanto
gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi e i collaboratori
scolastici che ottengono il trasferimento in una scuola possono, con provvedimento
del preside, essere assegnati a prestare servizio in una sezione associata,
secondo i criteri indicati contratto collettivo nazionale decentrato concernente
le utilizzazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Vengono
considerate autonome, ai soli fini dei trasferimenti, soltanto le sezioni
associate poste in provincia diversa da quella in cui é ubicata
la sede centrale.
Nell'ipotesi
di unificazione tra istituti di tipologia diversa, gli assistenti tecnici
possono partecipare al trasferimento per i posti della sezione associata
di tipologia diversa da quella dell'istituto principale, esprimendo come
preferenza, il codice dell'istituto principale rilevabile dagli appositi
bollettini ufficiali.
3.
- In analogia a quanto previsto per il personale docente nell’art.
22 del Contratto sulla mobilità, il personale appartenente esclusivamente
ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico,
già impiegato sui posti per l’istruzione e la formazione per l’età
adulta, la cui titolarità era individuata a livello distrettuale,
a decorrere dall’a.s. 2000/2001 transiterà sui posti attivati presso
i centri territoriali. Tale operazione, effettuata attraverso una assegnazione
puntuale, viene disposta dai competenti uffici scolastici provinciali prima
che si dia luogo alle operazioni di mobilità. Comunque, il predetto
personale ha facoltà di presentare domanda di mobilità per
tutte le altre istituzioni scolastiche con le modalità stabilite
dal Contratto sulla mobilità.
I
movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta verranno disposti sui centri territoriali soltanto se gli interessati
ne avranno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente
il relativo codice riportato sui bb.uu. delle scuole
4.
I trasferimenti degli assistenti tecnici, verranno disposti sulla base
della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei
titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato
esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse
da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante
al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti
ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno
dei laboratori compresi nell'area:
"imbarcazioni
scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05),
dovrà altresi essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie
a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).
Ai
laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica
e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice
AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino
per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati
nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente
ordinanza.
Al
laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente
all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici
in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo
certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati
nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente
ordinanza.
Sono
considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine i provveditori
agli studi valutano se sia stato correttamente attribuito il codice in
relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione
di cui all' art. 597 del D.L.vo n.297/94.
Sono
considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione
ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale
per la quale si richiede il trasferimento.
- ART. 27 -
DOMANDA DI PASSAGGIO
AD ALTRO PROFILO E DI TRASFERIMENTO DAI RUOLI NAZIONALI AI RUOLI PROVINCIALI
DI CORRISPONDENTE PROFILO
La
domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area ovvero di trasferimento
dai ruoli nazionali di accademie e conservatori ai ruoli provinciali di
corrispondente profilo é presentata entro gli stessi termini previsti
dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito
modulo di cui all'allegato c. In particolare nel caso di richiesta di trasferimento
interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella
di titolarità l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.
Il
personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali deve indirizzare la domanda
al provveditore agli studi della provincia ove ha sede l'istituto di titolarità.
Non
si tiene conto della domanda riferentesi alla provincia ove ha sede l'istituto
di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda
di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento
ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di
trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la
domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da
quella di titolarità.
Il
personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei
titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica.
A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili
richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del modulo domanda
dovrà essere indicato l'ordine di priorità che s'intende
dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine
di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto
dalla tabella dei profili riportata nella sezione c delle istruzioni per
la compilazione delle domande.
- ART 28 -
POSTI RICHIEDIBILI
Gli
istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola
elementare e classi di scuola media, richiamati dall’art. 2 comma 5 del
D.P.R. del 18 giugno 1998 n. 233, e le scuole verticalizzate a seguito
dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti sono considerati,
nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti
gli effetti sia come “elementari” sia come “medie”.
Nella
fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa
nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento
per le scuole “elementari” ovvero “medie”, verranno attribuite per ogni
ordine di scuole nell’ordine previsto dal b.u. Anagrafe delle scuole:
prima
tutti i circoli didattici ovvero scuole medie che non sono istituti comprensivi;
successivamente
tutti gli istituti comprensivi.
- ART. 29 -
PREFERENZE
1.
Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita
sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a)
scuola;
b)
distretto;
c)
comune;
d)
provincia.
e)
centro territoriale
2.
Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione
può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole
o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune,
nella provincia, prendendo in esame prima le scuole elementari, poi le
scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo
grado, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le istituzioni
educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali
(2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano
prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse
dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle
del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
3.
Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo
il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia,
non daranno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
4.
Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante avrà indicato
anche nella sezione h -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento
o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.
------------------------
(1)
Nel caso di distretti interprovinciali si terrà conto, ovviamente,
solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato
richiesto il movimento.
(2)
Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b),
c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta anche
sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione
della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.
- ART. 30 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ
Il
personale A.T.A. di ruolo puo' chiedere il trasferimento ad altre sedi
nell'ambito della provincia di titolarita' o per sedi di una sola altra
provincia (diversa da quella in cui e' titolare) o congiuntamente per entrambe.
Qualora
intenda avvalersi di entrambe le facolta', deve presentare congiuntamente
le due domande, da redigersi secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarita'
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
Le
preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto,
provincia o centro territoriale devono essere espresse trascrivendo
l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente
pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli
studi, comprensive del codice meccanografico e saranno prese in esame nell'ordine
espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione
in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato
omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima
verrà considerata come non espressa, salvo reclamo.
Per
le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - sarà
sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta
in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole materne.
Le
preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia)
se comprensive della scuola di titolarità dell'aspirante al movimento
non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle
eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza
del tipo "distretto" all'ultimo comma del presente articolo, nonchè
nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può
essere espressa preferenza anche per l'istituto di titolarità.
Per
il personale soprannumerario che, ai sensi del II comma dell’art. 55 del
Contratto mobilità presenti domanda di trasferimento condizionandola
al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate
valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola
in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto
abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità,
sarà graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio
di perdente posto.
Qualora
una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti
di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima
sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda
chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento
va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione ufficiale
presente nell'elenco ufficiale.
Qualora
un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed
insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere
la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune
sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare
la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali
(1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione
dei distretti intercomunali (2).
--------------------------------------------
(1)
Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio
di un solo comune.
(2)
Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
CAPO II - ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
- ART. 31 -
ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI
AGLI STUDI E DEI CAPI DI ISTITUTO
Le
domande di trasferimento e di passaggio saranno trasmesse, dopo l’accertamento
della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella elencata,
entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione
da capi d’istituto ai Provveditori agli Studi.
I
provveditori agli studi, ricevute le domande di trasferimento e di mobilità
professionale inoltrate dai capi d'istituto nei termini fissati dalla presente
ordinanza, procedono all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli
prodotti secondo le apposite tabelle di valutazione e ne curano la trasmissione
al sistema.
In
particolare, il provveditore agli studi avrà cura di verificare
la esatta corrispondenza tra la documentazione prodotta relativa ai titoli
posseduti e le aree prescelte, secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori
riportata negli allegati alla presente ordinanza.
Il
provveditore agli studi, via via che effettua l'esame delle domande presentate,
dà comunicazione ai richiedenti, presso la scuola o istituto in
cui prestano servizio, del punteggio attribuito, degli eventuali diritti
riconosciuti e delle preferenze espresse.
Il
personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed
ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede
principale, che ha prodotto domanda, riceverà comunicazione dal
provveditore competente all'effettuazione dei movimenti del punteggio attribuito,
degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse presso
la sezione associata in cui presta servizio.
Gli
interessati, entro 10 giorni dalla comunicazione, hanno facoltà
di far pervenire al Provveditore agli studi eventuale motivato reclamo
con particolare riguardo ad eventuali discordanze tra il codice meccanografico
e la dizione in chiaro. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le
eventuali rettifiche nel senso indicato dal richiedente fermo restando
che, in caso di mancata o tardiva richiesta, sarà applicata la normativa
di cui all'art. 9 - iii comma della presente O.M.
Il
Provveditore agli studi, con proprio decreto, pubblica all'albo del proprio
ufficio l'elenco dei trasferimenti e passaggi.
Per
ciascun aspirante trasferito devono essere indicate le generalità
complete, la scuola di provenienza, il punteggio complessivo attribuitogli,
la scuola o istituto di destinazione ovvero l'eventuale assegnazione a
livello distrettuale. In particolare, per gli assistenti tecnici, saranno
riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
- ART. 32
GRADUATORIE PERSONALE
PERDENTE POSTO: ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEI CAPI D'ISTITUTO
Le
graduatorie, di cui all’art. 54, comma 2, del Contratto sulla mobilità,
per il responsabile amministrativo, sono redatte dai provveditori agli
studi e formulate d’intesa dai capi d’istituto delle scuole coinvolte nei
provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica. Tali graduatorie
verranno affisse dai capi d’istituto delle istituzioni scolastiche predette,
i quali inviteranno formalmente tutti i responsabili amministrativi coinvolti
nell’operazione di unificazione, ancorchè non perdenti posto, a
presentare domanda, come previsto dall’art. 54, comma 1, del Contratto
sulla mobilità.
Per
tutto il restante personale A.T.A., i capi di istituto, formulate le graduatorie
di cui all’articolo 55 del Contratto, le affiggeranno immediatamente all'albo
insieme alla comunicazione del provveditorato agli studi contenente la
nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione
di perdente posto, invitandoli formalmente a presentare domanda di movimento.
I dirigenti scolastici delle istituzioni soggette ad unificazione provvedono
alla formulazione delle graduatorie della propria istituzione (distinta
per profili) e previa intesa con i dirigenti delle istituzioni coinvolte
nello stesso processo di dimensionamento redigeranno la graduatoria unificata
( distinta per ciascuno dei profili), di cui all’art. 55 comma 6 del Contratto.
La graduatoria unificata verrà affissa dai capi d’istituto all’albo
delle istituzioni scolastiche predette. I dirigenti notificheranno agli
interessati la loro posizione di perdente posto determinata sulla base
della graduatoria unificata, invitandoli a presentare domanda di trasferimento.
Il
provveditore agli studi, ai sensi dell’art. 55, comma 16, del Contratto
sulla mobilità, prima della comunicazione al CED degli adempimenti
connessi ai trasferimenti, attua le fasi indicate dal predetto comma 16,
art. 55 del contratto in argomento, provvedendo, eventualmente, a modificare
e/o integrare i codici e le titolarità del personale ata coinvolto
nel processo di dimensionamento.
Qualora
i termini di presentazione della domanda siano scaduti, al personale individuato
perdente posto sull'organico di diritto per l'anno scolastico cui si riferiscono
le operazioni di trasferimento, compreso quello divenuto perdente posto
a seguito di provvedimenti riconducibili al dimensionamento della rete
scolastica, sarà consentito presentare domanda di trasferimento
e di passaggio di profilo, entro 10 giorni dalla comunicazione delle
situazioni di perdente posto. Il personale individuato quale perdente posto
utilizzerà il modulo domanda (allegato b), compilato secondo le
istruzioni di cui all’articolo 55 del Contratto sulla mobilità.
Nel
caso in cui gli interessati abbiano già presentato domanda, la nuova
domanda inviata a norma del precedente comma sostituisce integralmente
la prima.
I
capi d'istituto invieranno immediatamente al competente provveditore agli
studi i moduli domanda del personale di cui al precedente comma 4 insieme
alle graduatorie d'istituto ed agli eventuali reclami.
Si
richiama l'attenzione dei capi di istituto sulla necessità che vengano
scrupolosamente e tempestivamente eseguiti gli adempimenti di cui al presente
articolo, adempimenti che costituiscono precisi doveri d'ufficio.
- ART. 33 -
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEI CAPI DI ISTITUTO
Contemporaneamente
alla pubblicazione degli elenchi, i provveditori agli studi provvederanno
alle relative comunicazioni ai sottoindicati uffici:
-
alla scuola o istituto di provenienza;
-
alla scuola o istituto di destinazione;
-
alla locale direzione provinciale del tesoro;
-
al provveditore agli studi e alla direzione provinciale del tesoro della
provincia di provenienza, se trattasi di trasferimento da altra provincia.
I
capi degli istituti dove il personale trasferito dovrà assumere
servizio dall'inizio dell' anno scolastico cui si riferisce il trasferimento
devono comunicare agli interessati il trasferimento e l'avvenuta assunzione
in servizio al provveditore agli studi e alla competente direzione provinciale
del tesoro.
ROMA,
2 Febbraio 2000 IL MINISTRO BERLINGUER
SOMMARIO
TITOLO
I - DISPOSIZIONI COMUNI
-
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
-
ART. 2 - TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
-
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
ART. 5 - RINUNCE, REVOCHE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE
-
ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO
-
ART. 7 - RICORSI
-
ART. 8- FASCICOLO PERSONALE
TITOLO
II - PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO 12
-
ART. 9 – INDICAZIONI DELLE PREFERENZE 12
-
ART. 10 – ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI 13
TITOLO
III - PERSONALE DOCENTE 14
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI 14
-
ART. 11 – ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
-ART.
12 – DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO 14
-
ART. 13 – INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
-
ART 14 - ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
-
ART. 15 – DOCENTI IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O UTILIZZATI 20
CAPO
II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
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ART. 16 – POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE NELLA SCUOLA MATERNA
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ART. 17– POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
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ART. 18 - POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI 22
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ART. 19 – UNIFICAZIONI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE 23
CAPO
III - PASSAGGI DI RUOLO
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ART. 20 –DISPOSIZIONI GENERALI
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ART. 21 –MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI
RUOLO.
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ART. 22 –DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI
DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N. 215 DEL 23/6/95 E C.M. N. 70 DEL 28/2/98
(1) (2)
TITOLO
IV - PERSONALE EDUCATIVO
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ART. 23 –INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
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ART. 24 –ADEMPIMENTI DEI CAPI DI ISTITUTO E DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
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ART. 25 –ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE
TITOLO
V - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
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ART.
26 – AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 29
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ART. 27 – DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO E DI TRASFERIMENTO DAI
RUOLI NAZIONALI AI RUOLI PROVINCIALI DI CORRISPONDENTE PROFILO 30
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ART. 28 – POSTI RICHIEDIBILI 31
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ART. 29 – PREFERENZE 31
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ART. 30 – INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITA’ 32
CAPO
II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
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ART. 31 –ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEI CAPI DI ISTITUTO
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ART. 32 – GRADUATORIE PERSONALE PERDENTE POSTO: ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI
AGLI STUDI E DEI CAPI D’ISTITUTO 35
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ART. 33 –ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEI CAPI
DI ISTITUTO 36
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