Mobilità del personale docente, educativo ed Ata anno scolastico 2008/2009
Visto il D.L.vo 16/4/1994,
n. 297;
Vista la legge 23/10/1992,
n. 421;
Visto il D.L. 27/8/1993,
n. 321, convertito dalla legge 27/10/1993, n. 423;
Vista la legge 14/1/1994,
n. 20;
Vista la legge 23/12/1996,
n. 662;
Vista la legge 15/3/1997,
n. 59;
Vista la legge 15/5/1997,
n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 3/5/1999,
n. 124;
Visto il D.L.vo 30/3/2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 3/7/2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/8/2001, n. 333;
Visto il D.P.R. 18 giugno
1998, n. 233;
Visto il D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il D.P.R. 8/3/1999,
n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15/3/1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 11/8/2003,
n. 319, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione
del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto “scuola”, per il quadriennio normativo
2006/2009 ed il primo biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 29 novembre
2007;
Visto il contratto collettivo
nazionale integrativo concernente la mobilitàdel personale docente,
educativo ed Ata per l’a.s. 2008/2009 sottoscritto in data 20 dicembre
2007;
Ritenuto di dover, ai sensi
dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/1994, dettare per l’anno scolastico 2008/2009
specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del
personale docente, educativo ed Ata con particolare riguardo alla fissazione
dei termini di presentazione delle domande, all’indicazione degli atti
e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande
stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici
ed alle istituzioni scolastiche;
Sentite le organizzazioni
sindacali del comparto scuola che hanno sottoscritto il contratto collettivo
nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola
per l’a.s. 2008/2009;
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Campo di applicazione,
durata e decorrenza dell’ordinanza
1. La presente ordinanza
disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per
l’anno scolastico 2008/2009. Le norme in essa contenute determinano le
modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo
nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della
scuola citato in premessa.
2. La presente ordinanza
è diramata a mezzo della rete intranet ed internet ed affissa agli
albi degli uffici scolastici regionali, degli uffici scolastici provinciali
e delle istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Termini per
le operazioni di mobilità
1. Il termine ultimo per
la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo
ed Ata è fissato al 5 febbraio 2008.
2. I termini per le successive
operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri
previsti dall’art. 14 del Ccni siglato, per l’a.s. 2008/2009, in data 20
dicembre 2007, sono i seguenti:
a) Personale docente
• Scuola dell’infanzia
1) termine ultimo comunicazione
al Ced delle domande di mobilità e dei posti disponibili
3 aprile
2) pubblicazione dei movimenti
24 aprile
• Scuola primaria
1) termine ultimo comunicazione
al Ced delle domande di mobilità e dei posti disponibili
13 marzo
2) pubblicazione dei movimenti
9 aprile
• Scuola secondaria di
I grado
1) termine ultimo comunicazione
al Ced delle domande di mobilità e dei posti disponibili
19 maggio
2) pubblicazione dei movimenti
16 giugno
• Scuola secondaria di
II grado
1) termine ultimo comunicazione
al Ced delle domande di mobilità e dei posti disponibili
21 aprile
2) pubblicazione dei movimenti
19 maggio
b) Personale educativo
1) termine ultimo comunicazione
all’ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili 21
aprile
2) pubblicazione dei movimenti
12 maggio
c) Personale Ata
1) termine ultimo comunicazione
al Ced delle domande di mobilità e dei posti disponibili
22 maggio
2) pubblicazione dei trasferimenti
19 giugno
3. Termine ultimo per la
presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima
del termine ultimo per la comunicazione al Ced o all’ufficio dei posti
disponibili.
Art. 3 - Presentazione
delle domande
1. Il personale docente,
educativo ed Ata deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio,
redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati
alla presente ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’ufficio
scolastico regionale - ufficio scolastico provinciale (1) della Provincia
di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto
o dell’ufficio presso cui presta servizio.
2. Il personale che presta
servizio presso uffici di Amministrazioni statali, presenta la domanda
di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.
3. Il personale, il cui
rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art.
5, commi 1 e 2, del Ccni sulla mobilità, deve presentare domanda
all’ufficio scolastico regionale - ufficio scolastico provinciale della
Provincia scelta per il rientro, entro il 27 gennaio 2007 ai fini dell’assegnazione
di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di
disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono
presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale l’acquisisce
al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso
delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti
appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento
o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono
essere inviate all’ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
5. Le domande debbono contenere
le seguenti indicazioni:
– generalità dell’interessato
(2);
– il Comune e la scuola
di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente
presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel
corrente anno scolastico (3);
– per i docenti delle scuole
o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità
(4).
Nell’apposita sezione del
modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.
6. I docenti devono redigere
le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità
dei seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
– scuole dell’infanzia
modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2)
– scuole primarie
modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2)
– istituti istruzione
secondaria di I grado
modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8)
– istituti istruzione
secondaria di II grado
modelli D1, D2, D3 (allegati J/1, J/2, J/12)
7. I docenti che intendono
chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare
una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi
richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per
un solo ruolo.
8. In caso di richiesta
contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare
una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento
alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra
o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche
abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del
titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.
9. Al fine di poter consentire
la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale
di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande
vengono riaperti per:
– il personale scolastico
che conclude i corsi di riconversione professionale;
– i docenti che concludono
i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile
per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale,
è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della
presente O.M. per la comunicazione al Ced delle domande stesse; per altri
titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato
per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1, art. 2 della
presente O.M.
10. Il personale educativo
deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità
degli allegati A) e B).
11. Il personale Ata deve
redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità
dei modelli MN e PN degli allegati B1) e C1).
12. Qualora l’interessato
presti servizio in una Provincia diversa da quella di titolarità,
le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di
mobilità presentate dal personale agli uffici scolastici provinciali
della Provincia di titolarità del medesimo personale.
13. Le domande debbono essere
corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione
dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto
sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni
altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente
ordinanza.
14. I titoli di servizio
valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato
sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta
semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
15. I titoli valutabili
per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato
nell’art. 9 del contratto sulla mobilità.
16. Le dichiarazioni mendaci,
le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma
delle disposizioni vigenti.
(1) Ex provveditorato
agli studi.
(2) Le donne coniugate
indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.
(3) Il personale per
qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi
alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica
provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono
indicare, nello spazio riservato all’istituto di titolarità, il
codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di
sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire
lo spazio riservato al Comune di titolarità. Detti docenti devono
indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi
alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato
all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione
in chiaro del centro territoriale.
(4) Va fatto riferimento
alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30/1/1998 e successive
integrazioni.
Art. 4 - Documentazione
delle domande
1. Le domande sono prese
in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile nella
rete intranet ed internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta
l’annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate
dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in
conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente
ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.
3. La valutazione delle
esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle
di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale
della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione,
in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla
domanda, nei termini previsti (1).
4. Ai fini della validità
di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette
tabelle di valutazione.
5. Relativamente alla lettera
c) del punto II - Esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne
che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta
o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve
essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa
rilasciata dalla Asl o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
Relativamente alla lettera d) del punto II - Esigenze di famiglia - il
ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere
documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno,
da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità
la residenza nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato
con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’Azienda
sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato
deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a
norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio
2003 n. 3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito
soltanto nel Comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di
titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo
può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione
di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato
con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui
avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9/10/1990,
n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale,
che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel
Comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità
non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo
può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo,
ovvero perché in tale Comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente
viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico
di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene
presa in considerazione.
6. A norma delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato
e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l’interessato
può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni
(precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile,
coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone
con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime (2), le promozioni
per merito distinto, l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico
concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari,
i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) della
tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata,
almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.
7. Il personale che chiede
il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità
richiesta.
8. I docenti che, nell’anno
scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità
professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da
quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono
allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità,
con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso
di titolarità e quella di utilizzazione.
9. Il personale educativo
che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare,
a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
10. In attuazione dell’art.
7, comma 1, punto VIII) del Ccni sulla mobilità, il personale che
a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite,
intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a
domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver
avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto
può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del
distacco sindacale.
11. I responsabili degli
uffici scolastici provinciali potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità,
ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali
rilasciate (4).
12. Le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, sono puniti a norma delle
disposizioni vigenti in materia.
(1) Nell’ambito della
valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio”
si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo
o in affidamento.
(2) La residenza del
familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata
la decorrenza dell’iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge
16 gennaio 2003 n. 3, nella quale l’interessato deve dichiarare che la
decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre
mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente
competente dell’O.M. concernente la mobilità.
(3) L’interessato, in
luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso,
può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con
l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e
della posizione di graduatoria occupata.
(4) Le procedure di controllo
sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art.
15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 5 ? Rettifiche,
revoche e rinunce
1. Successivamente alla
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento
e di passaggio non è più consentito integrare o modificare
(anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse,
né la documentazione allegata.
2. E’ consentita la revoca
delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere
inviata tramite la scuola di servizio o presentata al competente ufficio
scolastico provinciale della Provincia di titolarità dell’interessato
ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il
decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria
di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al Ced
dei posti disponibili (1).
3. Le istanze inviate dopo
tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi
validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine
ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della
presente O.M., per la comunicazione al Ced dei posti disponibili (1).
4. L’aspirante, qualora
abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento
che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte
le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare
le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione
la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5. Non è ammessa
la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia
venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e
a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante
e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla
gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario
non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi,
il rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione
o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art.
2 della legge n. 241/1990, essere concluso con un provvedimento espresso.
(1) Fa fede il timbro
a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca
ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.
Art. 6 - Organi competenti
a disporre i trasferimenti ed i passaggi - Pubblicazione del movimento
e adempimenti successivi
1. I trasferimenti ed i
passaggi del personale docente, educativo ed Ata sono disposti dal direttore
generale dell’ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna
delle Province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo
2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio
viene affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale e dell’ufficio
scolastico provinciale competente, con l’indicazione, a fianco di ogni
nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo
e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge
n. 675/1996. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati
i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
2. Al personale che ha ottenuto
il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento
presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso
l’ufficio scolastico provinciale cui è stata presentata la domanda.
3. Contemporaneamente alla
pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle
istituzioni scolastiche, gli uffici scolastici provinciali provvedono alle
relative comunicazioni:
– alla scuola o istituto
di provenienza;
– alla scuola o istituto
di destinazione;
– al locale dipartimento
provinciale del tesoro.
4. I dirigenti scolastici
degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio
dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare
l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’ufficio scolastico
provinciale competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.
Art. 7 - Fascicolo personale
1. I dati personali dei
soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo
per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure
legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere
comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi
2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia
di protezione dei dati personali.
Per quanto attiene al trattamento
dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai princìpi generali
richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha
sostituito il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni
integrative della legge 31/12/1996, n. 675, in materia di trattamento di
dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
2. I fascicoli personali
di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’ufficio
scolastico provinciale della Provincia di provenienza, all’ufficio scolastico
provinciale della Provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno
scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono
direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali
in loro possesso.
PERSONALE DOCENTE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E COMUNI
Art. 8 - Domanda di trasferimento
e di passaggio di cattedra
1. I docenti di ruolo delle
scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola di secondaria
di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale,
possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della Provincia di titolarità
o a sedi di una sola altra Provincia (diversa da quella di titolarità)
o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima
possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da
redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;
non si tiene conto della domanda relativa alla Provincia di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra Provincia.
2. I docenti di ruolo delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono
chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della Provincia di
titolarità o per sedi di più Province, presentando un’unica
domanda di trasferimento.
3. Gli insegnanti di ruolo
che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità
possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel
contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.
4. I docenti delle scuole
ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente
trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita
sezione del modulo domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento
(trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più
domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.
In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento
e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine
di elencazione delle classi di concorso del D.M. n. 39/1998. La richiesta
di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto
al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda
di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le
domande sono trattate secondo le suddette modalità.
5. E’ consentito il passaggio
dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana
alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena
e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione
che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia
ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica
indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con l’O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio
nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere,
altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto
legislativo n. 297/1994.
Art. 9 - Indicazioni
delle preferenze
1. Le preferenze debbono
essere indicate nell’apposita sezione del modulo domanda.
2. Le preferenze possono
essere del seguente tipo:
a) Scuola
b) Circolo (1);
c) Distretto;
d) Comune;
e) Provincia;
f) Dotazione organica provinciale
(2);
g) Dotazione organica di
sostegno (Dos), per la scuola secondaria superiore;
h) Centri territoriali (corsi
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).
3. Gli insegnanti aspiranti
al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una
sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e),
tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del Distretto,
del Comune o della Provincia. In tal caso possono essere assegnati anche
alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione
della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.
4. Le indicazioni di tipo
sintetico di cui alle lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l’assegnazione
può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti,
scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente,
nel Distretto, nel Comune o nella Provincia. L’assegnazione avviene secondo
l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora
una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente
viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo
l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole
con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e
la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta
da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di
tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza
sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese,
la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che
l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha
espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con
posto disponibile.
5. Le preferenze, sia a
livello di singola scuola o circolo, che a livello di Distretto, Comune,
Provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria
superiore, devono essere espresse trascrivendo l’esatta denominazione riportata
negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e, comunque, disponibili
presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria
di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul
sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione (3). La denominazione
ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una
dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva
cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza
tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato
nel successivo art. 10, comma 3. Nel caso, invece, sia stato omesso il
codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene
considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.
6. Le preferenze esprimibili,
sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie
ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
7. Le preferenze esprimibili
dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica possono riferirsi anche a più Province, considerata la
particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria
di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le Province del
territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero
estremamente esiguo di istituti nell’ambito delle varie Province.
8. Qualora una Provincia
comprenda Comuni isolani, questi sono esclusi dai Distretti di appartenenza
e raggruppati dopo l’ultimo Distretto della Provincia medesima sotto la
dicitura “Isole della Provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere
tutti i Comuni isolani della Provincia, la richiesta di tale raggruppamento
va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente
nell’elenco ufficiale.
9. Qualora un Distretto
comprenda una parte del territorio di un grande Comune ed altri Comuni
limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza
sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di Comune sia per tutte
le scuole ubicate nel Distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell’elencazione dei Distretti sub-comunali, nel
secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei
Distretti intercomunali.
10. Per l’attribuzione di
posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta
indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali,
i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.
11. Nel caso di Distretto
interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti nella Provincia
alla quale è riferita l’indicazione utilizzata.
12. Non sono considerate
valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive
dell’unità scolastica di titolarità del docente, relativamente
alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione
di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto,
l’interessato può, invece, indicare anche il Comune, ovvero il Distretto
- se compreso nel Comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.
13. I docenti neo-assunti
che partecipano alla seconda Fase del movimento per l’assegnazione della
sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno,
se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe
di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo
per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di
assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.
14. I docenti che richiedono
il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado,
qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione
del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda
ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione
dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.
15. Qualsiasi richiesta
formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente
articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.
(1) La preferenza relativa
ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico
funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua
straniera - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante
la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha
sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell’infanzia
similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro
della sede di organico.
(2) Le dotazioni organiche
provinciali possono essere richieste solo mediante l’utilizzo degli specifici
codici. L’indicazione del codice Provincia non è comprensiva, infatti,
dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
(3) Ai fini dei movimenti
effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente
delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.
Art. 10 - Adempimenti
dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
1. Il dirigente scolastico,
dopo l’accertamento dell’esatta corrispondenza fra la documentazione allegata
alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda,
utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche
istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente
consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire
una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente
scolastico deve inviare all’ufficio scolastico provinciale competente le
domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione,
entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione
al sistema informativo delle domande stesse.
2. Le domande di trasferimento
dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai
dirigenti scolastici all’ufficio scolastico provinciale, entro 3 giorni
dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette
domande.
3. L’ufficio scolastico
provinciale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione
delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle
allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento
di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio
dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli
eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire
all’ufficio scolastico provinciale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato
reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Ccni sulla mobilità.
In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere,
in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse
nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico
e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda.
In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato
dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta
tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art. 9, 5° comma,
delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami,
apporta le eventuali rettifiche.
(1) Le istituzioni scolastiche
non devono procedere all’acquisizione al sistema informativo delle domande
relative al personale titolare in altra Provincia. Tale acquisizione viene
effettuata dagli uffici scolastici provinciali di titolarità del
personale cui la domanda va inviata.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Art. 11 - Posti in organico
nella scuola dell’infanzia
1. I posti in organico nella
scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno)
sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in
chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi
è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è
amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione
di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.
2. Ai fini dei trasferimenti
e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole
scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole
ospedaliere così come previsto dall’art. 14 del contratto sulla
mobilità.
(1) Tale scuola è
individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile
dal personale docente”.
Art. 12 - Posti dell’organico
funzionale di circolo nella scuola primaria
1. I posti per l’insegnamento
della lingua straniera istituiti nell’ambito dell’organico funzionale di
circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo
previsto dall’articolo 14 del contratto sulla mobilità (1), attraverso
l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo.
Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda
indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere
la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua straniera
nell’ambito dell’organico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende
partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico
funzionale dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità
ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità
espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna
preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la
lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico
funzionale eventualmente vacanti e disponibili.
Nell’ambito di ciascuna
preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di
lingua straniera che può essere assegnato, se disponibile, è
quello per il quale è stato dichiarato il possesso del corrispondente
titolo attraverso l’indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo
domanda.
Nel caso di possesso del
titolo per l’insegnamento di più lingue straniere ciascuna preferenza
è esaminata secondo il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese,
lingua tedesca, lingua spagnola.
L’aspirante al trasferimento
può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua straniera
istituiti nell’organico funzionale del proprio circolo; in tal caso, tra
le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria
direzione didattica di titolarità (2), ovviamente previa compilazione
della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua straniera.
Il trasferimento a domanda
tra i posti dell’organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese,
lingua tedesca, lingua spagnola) nell’ambito del proprio circolo avviene
con le modalità previste dall’allegato C) del Contratto sulla mobilità.
2. L’organico funzionale
assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per l’insegnamento
della lingua straniera - è richiedibile mediante l’indicazione del
plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico funzionale
medesimo (2) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica,
che comprenda tale plesso.
3. Le disposizioni di cui
ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio
di ruolo sui posti dell’organico funzionale di circolo, ivi compresi i
posti per l’insegnamento della lingua straniera.
4. Ai fini del trasferimento
e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi
scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede
ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’art. 14 del
contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico funzionale
di circolo, in quanto la dotazione organica è assegnata al singolo
plesso.
(1) Il docente che insegna
la lingua straniera nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività
di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività,
non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti
nell’organico funzionale di circolo.
(2) Tale plesso è
individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile
dal personale docente”.
Art. 13 - Posti presso
i convitti nazionali
1. L’insegnante che chiede
il trasferimento per posti vacanti nelle scuole primarie di Stato, annesse
ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza
puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui
ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze
vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi
a convitto.
2. Ferme restando le disposizioni
di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità
dei posti dell’organico funzionale di circolo istituiti presso i convitti
nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera,
sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.
MOBILITA’ PROFESSIONALE
Art. 14 - Disposizioni
generali sui passaggi di ruolo
1. Il passaggio di ruolo
può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia,
primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado)
e per una sola Provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria
di II grado può essere richiesto anche per più Province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto
per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado
di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio
di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di
ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di
cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già
disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata
indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di
preferenza di una domanda rispetto alle altre.
2. Qualora vengano presentate
domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente
la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il
passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle
abilitazioni o delle idoneità previste dall’art. 3 del contratto
sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo
di appartenenza.
Art. 14/bis - Passaggi
del personale collocato fuori ruolo
1. Il personale docente
in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il
personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo
disposto ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 3/8/1998 n. 315, il
personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi
8 e 10, della legge 23/12/1998, n. 448, nonché il personale docente
di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria
2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo previsto dal
presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti
e che risulti cessato dalla posizione di collocato fuori ruolo all’atto
della presentazione della domanda di passaggio.
Art. 15 - Modalità
di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
1. Le domande, redatte in
conformità degli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni
ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.
2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Le domande prodotte fuori
termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma
non vengono prese in considerazione.
3. Per le eventuali rettifiche,
revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle
domande di trasferimento.
Art. 16 - Disposizioni
transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla
C.M. n. 215 del 23/6/1995 e relativa C.M. n. 70 del 23/2/1998 (1)
(2)
1. Relativamente alle classi
di concorso contemplate nella circolare n. 215/1995 e circolare n. 70/1998,
prima dell’inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale,
gli uffici scolastici provinciali devono procedere all’effettuazione dei
passaggi sulla base delle singole graduatorie d’istituto per i posti risultanti
in organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono
detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non
sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni
di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa
graduatoria d’istituto. L’applicazione della C.M. n. 70/1998 è riferita
unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del Greco - Alghero -
Valenza Po.
2. Per le classi di concorso
medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le Province
dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza
dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente alle
operazioni di mobilità gli uffici scolastici provinciali dispongono
gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità
residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M.
n. 215/1995. Per la classe di concorso prevista dalla C.M. n. 70/1998 non
si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre
del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa
graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento
della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli uffici
scolastici provinciali dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla
base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità
previste nella suddetta C.M. n. 70/1998.
(1 Le classi di concorso
in questione sono le seguenti:
– 76/A ?
Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni
gestionali;
– 87/A ?Trattamento
testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali
con insegnamento slovena;
– 100/A ? Trattamento
testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali
in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle
località ladine;
– 71/A -
Tecnologia e disegno;
–
7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
– 24/A -
Disegno e storia del costume;
– 25/A -
Disegno e storia dell’arte;
– 61/A -
Storia dell’arte.
(2) La classe di concorso
in questione è la seguente:
– 10/A
- Arte dei metalli e dell’oreficeria.
PERSONALE EDUCATIVO
Art. 17 - Indicazioni
delle preferenze
1. Le domande di trasferimento
e di passaggio di ruolo possono essere presentate per non più di
tre Province entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio
di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento
che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati
A) e B).
3. Le preferenze debbono
essere indicate nell’apposito spazio del modulo domanda.
4. Il personale educativo
aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti
ubicati rispettivamente nell’area territoriale del Comune o della Provincia.
5. L’assegnazione, pertanto,
può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti
compresi, rispettivamente, nel Comune o nella Provincia. L’assegnazione
avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
6. Le preferenze espresse
devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando
istituto, Comune, Provincia.
7. Il personale educativo
deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda
di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento
(trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
Art. 18 - Adempimenti
dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
1. Le domande di trasferimento
e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati
negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione,
sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento dell’esatta corrispondenza
fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla
scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti
scolastici agli uffici scolastici provinciali, salvo quanto successivamente
previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio
presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’ufficio
scolastico provinciale competente della Provincia di titolarità
dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale
educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai
dirigenti scolastici agli uffici scolastici provinciali, entro gli stessi
termini, con plico a parte.
2. Gli uffici scolastici
provinciali procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla
base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità
del personale della scuola.
3. I suddetti uffici trattengono
quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della Provincia di
titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici
le domande di movimento in Provincia diversa.
4. L’ufficio scolastico
provinciale competente, via via che riceve le domande, procede nell’assegnazione
dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali
diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale
educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali
diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire
agli uffici scolastici provinciali, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato
reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Ccni sulla mobilità.
In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può
anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze
già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta
preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’ufficio procederà
alla correzione nel senso indicato dal richiedente.
5. Al fine di realizzare,
nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti,
gli uffici scolastici provinciali, ai sensi dell’art. 24, 6° comma
della legge n. 241/1990, hanno la facoltà di differire l’accesso
ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire
od ostacolare gravemente l’azione amministrativa.
Art. 19 - Assegnazioni
definitive di sede
1. Terminate le operazioni
relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni,
l’ufficio scolastico provinciale, utilizzando tutti i posti delle dotazioni
organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità
al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali
fini, l’ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni
di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova
su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.
PERSONALE AMMINISTRATIVO
TECNICO ED AUSILIARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20 - Avvertenze
e termini per le operazioni di mobilità
1. Le disposizioni relative
alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale
Ata, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2. Il
personale proveniente dagli enti locali assunto a tempo parziale in attuazione
dell’art. 44 del Ccni sulla mobilità può partecipare alle
operazioni di trasferimento. Tenuto conto che i trasferimenti vengono disposti
sempre su posti a tempo pieno, il suddetto personale una volta trasferito,
può chiedere di convertire il suo rapporto di lavoro da tempo-parziale
a tempo-pieno.
3. I movimenti a domanda
sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono
disposti sui Centri territoriali soltanto se gli interessati ne fanno esplicita
richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice
riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.
4. I trasferimenti degli
assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza
aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte
patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza
di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il
laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso.
Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici:
RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi
nell’area: “imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie
a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo
di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro”
(codice RRGA).
Ai laboratori “conduzione
e manutenzione impianti termici” (codice H07) e “termotecnica e macchine
a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono
accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione
di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di
corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Al laboratorio “conduzione
e manutenzione di autoveicoli” (codice I32), appartenente all’area “meccanica”
(codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta
patente di guida “D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione
professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza
aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre,
validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art.
14 della legge n. 845/1978. A tal fine l’ufficio territorialmente competente
valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla
specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’art.
597 del D.L.vo n. 297/1994.
Sono considerati validi
anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di
riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale
si richiede il trasferimento.
Art. 21 - Domanda di
passaggio ad altro profilo
1. La domanda di passaggio
ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi
termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità
utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato C1). In particolare,
nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio
di profilo per Provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione
della seconda Provincia deve coincidere.
2. Non si tiene conto della
domanda riferita alla Provincia ove ha sede l’istituto di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito
della Provincia ovvero di trasferimento ad altra Provincia. Non si tiene,
altresì, conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo
nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo
per la stessa Provincia diversa da quella di titolarità.
3. Il personale Ata può
richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio
a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve
produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo
di tre. Nell’apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l’ordine
di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In
mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono
trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata
nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.
Art. 22 - Posti richiedibili
1. Gli istituti comprensivi
comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi
di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani
di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei
codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli
effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione
di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di
trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le
scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni
ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
– prima tutti i circoli
didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
– successivamente tutti
gli istituti comprensivi.
Art. 23 - Preferenze
1. Le preferenze, in numero
non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli
domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) Scuola;
b) Distretto;
c) Comune;
d) Provincia;
e) Centro territoriale.
2. Le indicazioni di cui
alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere
disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni
comprese, rispettivamente, nel Distretto (1), nel Comune, nella Provincia,
prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di
primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli
istituti d’arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo
l’ordine dei rispettivi Bollettini Ufficiali (2). Qualora l’aspirante al
trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine
diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole
di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda
indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
3. Le preferenze sintetiche,
Provincia o Distretto intercomunale, pur comprendendo il Comune di ricongiungimento
o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente
al punteggio suppletivo.
4. Tale punteggio viene
attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -
Preferenze - il codice del Comune di ricongiungimento o riavvicinamento
o di una singola scuola ubicata nello stesso.
(1) Nel caso di Distretti
interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti
nella Provincia per la quale è stato richiesto il movimento.
(2) Si precisa che le
indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano
che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità
scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda
di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.
Art. 24 - Indicazioni
delle preferenze - Modalità
1. Il personale Ata di ruolo
può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della Provincia
di titolarità o per sedi di una sola altra Provincia (diversa da
quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.
2. Qualora intenda avvalersi
di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande,
da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Non si tiene conto della domanda relativa alla Provincia di titolarità
qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra Provincia.
3. Le preferenze, sia a
livello di singola scuola come a livello di Comune, Distretto, Provincia
o Centro territoriale devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione
riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e, comunque,
disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso
la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché
sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in
esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza
tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece,
sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza
medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
4. Per le indicazioni del
tipo sintetico - Comune, Distretto, Provincia - è sufficiente riportare
la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei
Bollettini Ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.
5. Le preferenze del tipo
sintetico b), c) e d) (Distretto, Comune e Provincia) se comprensive della
scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese
in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze
successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “Distretto”
all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta
di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza
anche per l’istituto di titolarità.
6. Per il personale soprannumerario
che, ai sensi del secondo comma dell’art. 48 del contratto mobilità,
presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato
di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del
tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare,
con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come
preferenza sintetica il Comune o il Distretto di titolarità, è
graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante
a domanda.
7. Qualora una Provincia
comprenda Comuni isolani, questi sono enucleati dai Distretti di appartenenza
e raggruppati dopo l’ultimo Distretto della Provincia medesima sotto la
dicitura “Isole della Provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere
tutti i Comuni isolani della Provincia, la richiesta di tale raggruppamento
va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente
nell’elenco ufficiale.
8. Qualora un Distretto
comprenda una parte del territorio di un Comune maggiore ed insieme altri
Comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza
sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di Comune sia per tutte
le scuole ubicate nel Distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell’elencazione dei Distretti sub-comunali (1),
nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione
dei Distretti intercomunali (2).
(1) Si intendono sub-comunali
i Distretti interamente compresi nel territorio di un solo Comune.
(2) Sono intercomunali
i Distretti che comprendono più di un Comune.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 25 - Adempimenti
dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
1. Il dirigente scolastico,
dopo l’accertamento dell’esatta corrispondenza fra la documentazione allegata
alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda,
utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche
istruzioni operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente
consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate
tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’ufficio scolastico
provinciale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate
della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione
al sistema informativo delle domande stesse.
2. L’ufficio scolastico
provinciale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione
delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle
allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento
di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio,
per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti
riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’ufficio
scolastico provinciale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo,
secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Ccni sulla mobilità.
In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche
richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già
espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra
codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza
da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla
correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso
di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa
di cui all’art. 24, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio
competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
3. Il personale in servizio
presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate)
ubicate in Provincia diversa da quella della sede principale, presenta
domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.
(1) Le istituzioni scolastiche
non devono procedere all’acquisizione al sistema informativo delle domande
relative al personale titolare in altra Provincia. Tale acquisizione viene
effettuata dagli uffici scolastici provinciali di titolarità del
personale cui la domanda va inviata.
Giuseppe Fioroni
Home Page