Ordinanza
Ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000 prot. 1260/A3A
Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 1999/2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il Decreto Legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205, comma
1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere
di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità
organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre
1997, n.425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'art. 21, comma 20 bis,
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della
Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il Regolamento emanato
con D.P.R. 23/7/98, n.323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato
"Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato
con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e
dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle
d'Aosta;
VISTO il D.P.R. 20/10/98, n.
403, recante il Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
VISTO il D.M. n. 356 del 18/9/98,
concernente le modalità di svolgimento della 1a e 2a prova scritta
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 1998-99; confermato, per l'anno scolastico
1999/2000, con D.M. 8.11.1999 n. 519.
VISTO il D.M. 18.9.1998, n.357,
parzialmente modificato con D.M. 8.11.1999 n. 520, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni
per lo svolgimento della prova medesima".
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98,
concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione
delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. 8 novembre 1999,
n. 518 regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui
criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. n. 450 del 10/11/98,
concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito
al superamento dell'esame di Stato;
VISTO IL D.M. n. 278 del 19.11.99
recante norme per lo svolgimento degli esami di stato nelle classi autorizzate
alla sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 94, n.297,
per l'anno scolastico 1999-2000;
VISTA la C.M. n. 277 del 19/11/1999,
sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
1999-2000;
VISTA la circolare ministeriale
n.280 del 19.11.1999, concernente i candidati esterni negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale
22/4/99, n.110 sul calendario scolastico per l'anno 1999-2000;
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
per l'anno 1999/2000, ha inizio il giorno 21 giugno 2000.
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole
statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati
con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole
statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo
comma 2;
c) gli alunni delle scuole
pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime
classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2
comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione
di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole
pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima
classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2,
comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni
di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto
per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma
1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere,
nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei
seguenti casi:
a) abbreviazione per merito
quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare
disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle
esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
b) abbreviazione per obblighi
di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta
ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi
alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame
o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli
esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio
finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi
che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione
per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente
sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva. A tal
fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli
esami per merito.
ART. 3
CANDIDATI ESTERNI
1. Sono ammessi all'esame di
Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino
di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma
di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal
caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo
di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza
dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato
negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano
in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica
e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente
diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello
della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal
caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo
di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica
e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza
dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
3. I candidati agli esami negli
istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del
comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle
previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame.
Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo
dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere
in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione
del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze
di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è
ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
D.P.R. n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma non si applica
ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. E' consentito ai candidati
esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto
Magistrale, di Istituto Tecnico per le attività sociali, indirizzo
dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il Turismo, i quali,
per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano rispettivamente
frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, o non abbiano svolto il
tirocinio di psicologia e pedagogia, o effettuata la pratica di agenzia,
sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. La mancata frequenza dei
corsi sopracitati, il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione
della pratica dovranno essere annotate nella certificazione integrativa
del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati
esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima
classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione
Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti
da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi
a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere
a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare
di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,
di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione
di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da
specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami
di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa
sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito
ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione
già sostenuti con esito positivo.
ART. 4
SEDI DEGLI ESAMI
1. Sono sedi degli esami di
Stato per i candidati interni gli istituti statali e i licei linguistici
di cui al comma 3 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma
1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la
sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati esterni,
salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo
16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i
seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:
a) civica scuola superiore
femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;
b) civica scuola superiore
femminile "Grazia Deledda" di Genova;
c) istituto di cultura e lingue
"Marcelline" di Milano;
d) liceo linguistico femminile
"S. Caterina da Siena" di Venezia Mestre;
e) liceo linguistico "Orsoline
del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.
4. Salvi i casi dei candidati agli
esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi
a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati
esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune
o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato
per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici
per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo
di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 280 del 19.11.1999.
5. Il requisito della residenza
deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 403/98.
6. Il candidato che, per situazioni
personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli
della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è
tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 403/98 da cui risulti
la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto
statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è
minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà
genitoriale.
7. I candidati esterni non
possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi
sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento
che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti
eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali
nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione
agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5a classe;
chiedano di sostenere gli esami di
Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali
linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme
vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
approvati con D.M. 31.7.1973;
chiedano di sostenere gli esami di
Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico
e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro ordine
scolastico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca",
sempreché abbiano conseguito la promozione alla 5a classe in un
corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche
dei due suddetti ordini.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni
"autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni)
e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati esterni
devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono
sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
9. Il Capo d'istituto trasmette
al Provveditore agli Studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro
o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni
di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità
di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati
esterni, ovvero con soli candidati esterni, il capo d'Istituto provvede
altresì a trasmettere al Provveditore agli studi le domande presentate
dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività
dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo
richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche
ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza
dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche
di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli
esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine,
il capo di istituto tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione
agli atti dell'Istituto delle domanda prodotte dai candidati esterni. Relativamente
agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti
Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al
par.4 della citata circolare 280.
11. Nell'ipotesi di cui al
precedente comma 10, il Provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione
dei candidati esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i
capi d'Istituto interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello
stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile
assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le
indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto
o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con
i competenti Provveditori agli Studi.
12. Qualora, per l'esiguità
del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione
degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione
dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il Provveditore
agli Studi dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame
conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo
e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli
non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:
il Provveditore agli studi dà
luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati
a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni
utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi
stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe
ai sensi dell'art.6;
i commissari interni sono designati
dal capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo
i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art.10 e prioritariamente
utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso
istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi
d'istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo capo di istituto
designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti
a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato
in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma
soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni
degli esami di Stato.
per gli esami preliminari, il capo
dell'istituto al quale sono state prodotte le domande dà luogo alla
costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle
discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie
degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente
docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa
con i capi d'istituto interessati e i commissari interni designati per
le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità,
il medesimo capo d'istituto può nominare anche personale incluso
nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale
docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete
la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami
preliminari. Le commissioni sono presiedute dal Capo d'Istituto sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra
nella competenza dell'istituto statale presso il quale i candidati hanno
prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione
degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma
12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione dei commissari
interni e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari,
non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo
di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per le attività
sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare
n. 280/1999.
14. Nei casi previsti dai precedenti
commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Provveditore agli Studi della provincia nella
quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati
dell'istituto al quale sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti
da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente allo stesso
istituto statale.
16. I Provveditori agli Studi
valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della
sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.)
autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi
presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove
scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti
in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli
Studi della provincia al quale è presentata la domanda di ammissione
agli esami.
18. I componenti esterni delle
commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite
per i candidati.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati esterni devono
aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro
il termine del 30 novembre 1998 previsto dal Regolamento. La domanda deve
essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile
ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo,
da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 403/98,
atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di
ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata,
altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.
2. La dichiarazione relativa
alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai
candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art.3, comma
3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche,
di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze
stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle
domande, può essere perfezionata entro e non oltre il 31.5.2000.
3. Fermo restando quanto previsto
all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere
presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive
dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente
dai Provveditori agli Studi e limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro
il termine del 31 gennaio 2000, previsto dal Regolamento. I Provveditori
agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione
o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono
stati assegnati.
5. Analoga procedura è
adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato
sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso
deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato
la domanda.
6. Le domande dei candidati
interni di cui all'art.2, comma 2 devono essere presentate al proprio Istituto
entro il 31 gennaio 2000.
7. Per i candidati interni
che cessano la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio
e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito
al 20 marzo 2000.
8. L'accertamento del possesso
da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 è
di competenza del Capo dell'istituto sede d'esame, che è tenuto
a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei
relativi allegati. Il capo d'Istituto, ove necessario, invita il candidato
a perfezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione
agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al
competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore
della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia.
In tali casi il Provveditore agli studi potrà prendere in considerazione
anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 1999. L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché
i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo
anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame,
un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti,
nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo
ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli
istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del
biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante
che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il
documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche
di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti.
Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area
di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Il documento di cui al comma
2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via
sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi
in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che
hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono
essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché
alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento
recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato
con DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione
del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare,
per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella
dei genitori.
7. Il documento è immediatamente
affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.
Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
ART. 7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati
esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima
classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione
Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento
di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte,
grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal
piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità
alla classe successiva.
2. I candidati in possesso
di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art.3 comma
1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozione o
idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti
con quelle del corso già seguito.
3. I candidati provenienti
da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi
a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art.3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma
1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,
di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende soddisfatto
con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello
previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
4. La disposizione di cui al
comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio,
si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto
agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale
del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato
del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente
al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale
per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il capo d'Istituto cura
la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale
con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
5. L'esame preliminare è
sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni,
davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale
il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe,
ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate
negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati
comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati
esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art.4, comma 12.
6. Il capo d'istituto, sentito
il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli
esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità
collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari
operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso
quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle discipline per le quali sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione
delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti
di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione
alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità
o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello
stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli
esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato,
vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione
secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere,
a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame
di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti
l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma
11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
ART. 8
CREDITO SCOLASTICO
1. Il Consiglio di classe, in
sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni,
procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno,
sulla base della tabella E (credito scolastico relativo ai candidati interni
agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1999/2000)
allegata al Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione
dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline
sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza,
sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di
valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio,
nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli
elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il
conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica
dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi,
anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni
del corso di studi di cui all'art.2, comma 2, il credito scolastico è
attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.11,
comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni che, per il
penultimo e terzultimo anno, sono in possesso di promozione o idoneità,
il credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni
della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella
A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti
a suo tempo quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto
della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte
di commissione di esami di maturità, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati,
qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla
penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali,
i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono
conto dei risultati conseguiti dagli alunni nelle attività che si
svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorrono ad integrare
la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
6. L'attribuzione del credito
scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.
7. Il punteggio attribuito
quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto,
unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per
i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo
le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed
osservando la procedura di cui all'art.13, c.7 della presente Ordinanza.
Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno
della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che,
a seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati
ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno
frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il
penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità
alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che,
per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione
o di idoneità, il credito scolastico è attribuito, per tali
anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni
della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati
non sono in possesso né di promozione, né di idoneità
né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2.
ART. 9
CREDITI FORMATIVI
1. Per l'anno scolastico 1999/2000,
valgono le disposizioni di cui all'apposito Decreto Ministeriale previsto
dall'art.12 del Regolamento.
2. La documentazione relativa
ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il
15.05.2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi
competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità
di cui al D.P.R. n.403/1998, nei casi di attività svolte presso
pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari
inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente
informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi
prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10
COMMISSIONI D'ESAME
1. Per l'anno scolastico 1999-2000,
valgono le disposizioni di cui al D.M. 8.11.1999, n.518, e le istruzioni
di cui alla circolare ministeriale n. 277 del 19.11.1999.
ART. 11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori
delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra
tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito
ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo
nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati
e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti
le commissioni, che si rendono necessarie per assicurare la piena operatività
delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare,
sono disposte dal Provveditore agli Studi, secondo le disposizioni di cui
all'art.16 del D.M. n.518 dell'8.11.1999.
4. Il personale utilizzabile
per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro
di supplenza breve e saltuaria deve rimanere a disposizione della scuola
di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio
nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve
essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni
d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1. Le due commissioni, aventi
in comune la componente esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso
l'istituto cui sono state assegnate, il 19 giugno 2000, alle ore 8,30.
Nel caso di commissioni appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni
staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente
indicato nell'atto di nomina.
2. Il presidente, o, in sua
assenza,. Il componente più anziano di età, dopo aver verificato
la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica
i nominativi di quelli eventualmente assenti al Provveditore agli studi
per quanto di competenza.
3. Nella riunione plenaria,
il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi
e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle
singole commissioni.
4. Nella medesima riunione,
il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua
e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni
determinando, in particolare, l'ordine di successione, tra le due commissioni
per l'inizio della terza prova, per la valutazione degli elaborati e per
la conduzione dei colloqui.
5. Al fine di fornire opportune
indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità
delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di
criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni
vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli
esami di Stato, dal Provveditore agli Studi, procurando che tale operazione
non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli
elaborati. I Provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi
di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368, prot. 12977, dell'1/9/98,
offrano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio,
curando che tale attività di supporto si realizzi nelle forme più
ampie e puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici.
6. La riunione preliminare
di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art.13
della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove
per l'anno scolastico 1999/2000 è il seguente:
prima prova scritta: 21 giugno 2000,
ore 8.30;
seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica:
22 giugno 2000, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici
lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per
la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli
istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e
in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello
svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può
essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono
proseguire l'esame in detto giorno.
terza prova scritta: 26 giugno 2000:
la commissione, entro il 23 giugno definisce collegialmente la struttura
della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di
classe di cui all'art.6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente
stabilisce l'orario d'inizio della prova distintamente per le due commissioni,
dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli istituti.
Non va, invece, data alcuna comunicazione
circa le materie oggetto della prova. La mattina del 26 giugno ogni commissione,
tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare
in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte
in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in
relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce
anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i
licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per
la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale
della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale
permanente di cui all'art.14 del Regolamento.
Per i licei artistici e gli istituti
d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo
al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce
autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e
valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui
è stabilita, al termine delle operazioni di correzione e valutazione
degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15,
comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui,
la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati
in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione,
inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti
il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art.16, comma
4, esamina i lavori presentati dai candidati e finaIizzati all'avvio del
colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i
candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente
dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare
l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti
per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei
colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati
interni; successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni.
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non
può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui,
il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo
dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta
suppletiva si svolge il giorno 3 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova
scritta suppletiva nel giorno successivo, 4 luglio, alle ore 8,30, con
eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo
all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei
casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato;
in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei
colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate
nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove
scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio
sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti
per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione
del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per
quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15
punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70
punti, è effettuata al momento della valutazione finale sulla base
di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.13, comma 11 e di una
congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire
sono quelle previste per la valutazione delle prove scritte e del colloquio
e dagli artt.15, comma 7 e 16, comma 7.
16. Le operazioni intese alla
valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito
dopo la conclusione dei colloqui.
17. Quanto altro possa occorrere,
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è
stabilito dal presidente della commissione d'esame.
ART. 13
RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente, per garantire
la funzionalità della commissione in tutto l'arco dei lavori, può
delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.
2. Il presidente sceglie un
commissario, interno o esterno, quale segretario della commissione e, in
particolare, con compiti di verbalizzazione.
3. Tutti i componenti la commissione
devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati
assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria
anche se negativa: Un componente della commissione d'esame che abbia istruito
privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione
deve essere immediatamente sostituito dal Provveditore agli studi per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione
devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di
affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con
i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti
che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà
farlo presente al Provveditore di studi di competenza, il quale provvederà
al necessario spostamento. Il Provveditore agli studi provvederà
in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga
sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno
legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel
caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente
di designare un altro docente della classe.
5. Nella seduta preliminare
e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame
gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la
documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli
esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire
delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti
da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
c) certificazioni relative
ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle
operazioni di cui all'art. 8;
e) per gli allievi che chiedono
di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato
di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie
e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per gli allievi che chiedono
di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva,
attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione
del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni
sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame
preliminare;
h) documento finale del consiglio
di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa
ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui
all'art.17;
l) per le classi sperimentali,
relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli
indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione,
qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione
al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653,
l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono
le prove d'esame con riserva.
7. Nella medesima seduta, la
commissione provvede, ai sensi degli artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire
i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al
credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati
e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo
aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo
candidato esterno, con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito
scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni
è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della
prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare,
la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione
delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio,
di cui all'art.12, comma 10 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare,
o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione
e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per
procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree
disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione,
o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri
di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento
del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16 della presente
ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione,
o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'attribuzione
del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati
che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti.
ART. 14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1. I Provveditori agli Studi
devono confermare alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo
Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della
prime e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi
quelli occorrente ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2. Tali dati
saranno forniti dal sistema informativo della Pubblica Istruzione a mezzo
di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data
di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la
comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte
dei Provveditorati agli studi, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori
di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle
suddette stampe centrali. I Provveditorati agli Studi dovranno, altresì,
fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra
i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per
la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai
Provveditorati agli Studi alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori
di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie
e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva
allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono
contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni
e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati
dovranno essere restituiti dai Provveditorati agli Studi, con le motivazioni,
alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero.
ART. 15
PROVE SCRITTE
1. Per l'anno scolastico 1999/2000,
valgono le disposizioni di cui al DM n.356 del 18/9/1998, confermato, per
il corrente anno scolastico, con il D.M. 8.11.1999, n. 519 ed al DM n.
520 dell'8/11/1999, concernenti, rispettivamente, le modalità di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni
per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 1999-2000.
2. Per l'anno scolastico 1999/2000,
la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può
vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano
di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo
criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda
prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici
industriali.
3. Qualora la materia oggetto
di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito
dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è
demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta
della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali
il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è
predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art.12,
comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione
tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate
nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di
45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali
tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente
non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini
della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare
per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree
disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti
per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione
delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di
punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due
punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione
vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto
proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al
numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato
dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione
dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì
contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione
della certificazione di cui all'art.13 del Regolamento. In considerazione
dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte
e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano
l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo
delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'Istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della
data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Vanno esclusi
dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà
di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio
attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta
entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato
interessato.
ART. 16
COLLOQUIO
1. Il colloquio deve svolgersi
in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione.
Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con
un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto,
anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze
di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori
preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Il colloquio prosegue, in conformità dell'art. 4, comma
5, del Regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M.
n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo
anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta
di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui
il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso
del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere
gli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto
della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente
risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se
non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree
disciplinari.
4. A tal fine, la commissione
deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del
colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti
dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline,
anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli elaborati
delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali,
la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone
di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente
non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede all'assegnazione
del punteggio al colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso
giorno nel quale il colloquio è espletato, secondo i criteri di
valutazione stabiliti secondo l'art.13, comma 11 e con l'osservanza della
procedura di cui all'art.15, comma 7.
Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento,
la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del consiglio
di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate
e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone
prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono
consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso
le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione
delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei
medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della
seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio
braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi
nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti
dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono
di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito
dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto
conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio
di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno
scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti
in un numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno svolto
un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio
di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione
di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe.
ART. 18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito
di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità
di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere
le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal
precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi
della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui
al precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati
che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova
scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere
le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro
il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per
i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per
la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla
terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo
a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi
della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 520
dell'8/11/1999.
4. In casi eccezionali, qualora
non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dall'art.12,c.13, i candidati che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta
deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati
e al Provveditore agli Studi.
6. Relativamente ai casi di
cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti
Provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le
modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può
disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi
motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli
nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre
il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove
nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito
in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo
il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce
in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero
se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione
o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto
operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive
appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Provveditore
agli studi ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni
consequenziali e trasmette, a conclusione della prove, gli elaborati alle
commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì,
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
ART. 19
VERBALIZZAZIONE
1. La commissione verbalizza
tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché
l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun
candidato.
2. La verbalizzazione deve
descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione
e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni,
in modo che il lavoro della commissione stessa possa risultare in tutte
le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.
ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI
CONCLUSIVI
1. La commissione d'esame si
riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione
dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi
quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione
suppletiva.
2. A ciascun candidato è
assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato
della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte
e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da
ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di
Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio
massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare,
secondo i criteri determinati ai sensi dell'art.13, comma 11, il punteggio
fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame
pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede,
per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato,
del modello di certificazione di cui al comma 6. Le attività caratterizzanti
la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno
opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori
elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 1999/2000,
il modello di certificazione è quello di cui al D.M. n. 450 del
10.11.1998.
7. Al termine degli esami,
ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può
provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno
superato l'esame.
8. A richiesta degli interessati
sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli
Istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali
sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi,
con il diploma d'esame di Stato.
9. I presidenti delle commissioni,
sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la
relazione prevista dal comma 2 dell'art, 14 del Regolamento per il successivo
invio all'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. Alla relazione
dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione
va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta
dei singoli commissari.
10. Copia della relazione di
cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli
esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente,
va inviata al competente Provveditore agli Studi perché lo stesso
possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento
dell'esame stesso.
11. Ferma restando la competenza
dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi,
nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di
chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il capo
d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
12. A richiesta degli interessati
sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli
istituti statali , pareggiati, o legalmente riconosciuti, presso i quali
sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università,
purchè successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi,
con il diploma originale.
13. Le firme sui diplomi e
sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore
agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge
4 gennaio 1968, n.15.
14. In caso di smarrimento
del certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il Capo d'Istituto
rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia
sostitutiva dell'originale.
ART. 21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è
pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione.
2. Il punteggio finale deve
essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato
e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione
comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art.
4, commi 12 e 13.
ART. 22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E
TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici
relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale,
al capo d'Istituto, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento
delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato
che contiene gli atti predetti che è custodito dallo stesso capo
di istituto; in tal caso il capo d'Istituto, alla presenza di personale
della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del
diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART. 23
TERMINI
1. La presente Ordinanza, per
il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i
termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative
della stessa.
ART. 24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta
si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad accezione
di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n.
13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione
delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20
bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa
la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale
3/11/98, n. 52.
La presente Ordinanza è
inviata alla
Corte dei Conti per i controlli
di legge
IL MINISTRO
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