Norme per lo svolgimento
degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore.
Anno scolastico 1996/97
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 205 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297 che
attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di determinare
con propria ordinanza le modalità organizzative degli scrutini ed
esami nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 80 del 9/3/1995,
contenente norme per lo svolgimento di scrutini ed esami nelle scuole statali
e non statali, d'istruzione elementare, media e secondaria superiore per
gli anni 1994/95 e 1995/96;
Art. 1
Le disposizioni emanate con la citata ordinanza
n. 80 del 9/3/1995, con le successive modificazioni e integrazioni già
intervenute e che saranno recepite in un testo coordinato in corso di redazione,
sono confermate per il corrente anno scolastico 1996/97, con le seguenti
variazioni.
Art. 2
L'art. 12 - Scrutini finali - è modificato
ed integrato come segue:
1. Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, prima dell'approvazione dei voti, il Consiglio di classe, sulla base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate,
nel corso dell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati
appositi accertamenti da parte del docente della disciplina sul superamento
delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente
il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni
vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio
in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate
dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il Preside
comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte
dal Consiglio di classe; nel prospetto degli scrutini affisso all'albo
vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui
l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e viene precisato altresì
che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.
2. Viene inserito il seguente comma 5/bis:
5/bis. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio d'istituto.
3. Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte in casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
Art. 3
Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 13 - Valutazione
degli alunni handicappati - è sostituito dal seguente:
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare, quando il Piano Educativo Personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorati agli Studi e Regioni. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del Piano Educativo Individualizzato. Gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale possono, comunque, essere ammessi a una terza ripetenza, in forza del disposto di cui all'art. 316 comma 1 lettera C del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente articolo 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno e degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Alla fine del comma 4 dell'art. 13 è aggiunto il seguente periodo:
Gli alunni in situazione di handicap che svolgano Piani Educativi Individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei princìpi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.L.vo 297/1994, lezioni ed attività della classe successiva, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi Consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Art. 4
Il comma 10 dell'art. 13 - Valutazione degli
alunni handicappati - è così sostituito:
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315 - comma quinto - del D.L.vo 16/4/1994, n. 297 - fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
Art. 5
All'art. 22 - lettera F) - Esami di qualifica
professionale - è aggiunto il seguente comma 2:
2. Per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico e di ottico si fa rinvio all'O.M. n. 758 del 20/12/1996. L'art. 2 - comma 6 - ultimo periodo di tale ordinanza è modificato come segue: Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.
Art. 6
Il comma 3 dell'art. 32 - Inizio della sessione
di esame - è sostituito dal seguente:
3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono
in un'unica sessione estiva ed hanno inizio il 25 giugno 1997 con la prova
di italiano; il 26 giugno 1997 si procederà con quella di pedagogia;
la prova scritta del 27 giugno 1997 sarà, rispettivamente, di francese
(solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano);
sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia). Le prove
di plastica e di disegno avranno inizio il giorno 28 giugno 1997 e verteranno
sui programmi di esami indicati nell'Allegato C) al R.D. 11 agosto 1933,
n. 1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dal successivo
art. 48 - comma 4.
Art. 7
Dopo l'art. 46 è inserito il seguente art.
46/bis:
· Art. 46/bis - Esami di maturità
di nuovo ordinamento di istruzione tecnica (indirizzi: elettronica e telecomunicazioni,
elettrotecnica ed automazione, meccanica - D.M. 9/3/1994)
1. Le disposizioni generali della presente ordinanza
vengono integrate come segue limitatamente agli esami di maturità
in argomento:
a) Condizioni per l'ammissione agli esami
1. Ove possibile i docenti, nel periodo precedente
il termine delle lezioni e sulla base delle scelte operate in precedenza
dal Consiglio di classe, fanno svolgere agli alunni una serie di prove
strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli
obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. E'
opportuno che tali prove, che possono essere anche interdisciplinari, siano
realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.
b) Criteri per lo svolgimento degli scrutini
di ammissione agli esami
1. Nella determinazione dei criteri relativi
allo svolgimento degli scrutini, il Collegio dei docenti, su proposta dei
Consigli di classe, definisce anche i criteri per la valutazione degli
alunni che hanno frequentato la quinta classe di nuovo ordinamento avendo
seguito, negli anni precedenti, le materie del vecchio ordinamento (alunni
dichiarati non maturi, non ammessi agli esami, ecc.). Tali criteri devono
tener conto del fatto che detti alunni, ammessi necessariamente alla frequenza
dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare
la loro preparazione ai nuovi programmi. I Consigli di classe, nel formulare
il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di
maturità, devono motivarlo adeguatamente, anche in relazione ai
detti criteri ed alla particolare posizione degli alunni di cui trattasi.
2. I Consigli di classe, nella formulazione dei
giudizi complessivi di ammissione o di non ammissione agli esami, devono
valutare il grado di preparazione dei candidati nelle singole materie,
in relazione agli specifici obiettivi del settore, tenendo anche conto
del risultato delle prove di cui al precedente punto a) e dell'assiduità
nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa.
Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante
l'anno scolastico, in attuazione dei progetti autorizzati nell'ambito di
programmi comunitari, sono egualmente oggetto di valutazione.
3. Nello scrutinio finale i Consigli di classe
tengono, ovviamente, conto anche della valutazione attribuita a ciascun
alunno nell'ambito dell'area di progetto, soffermandosi, nella relazione
finale, sui progetti svolti ed allegando tutti gli elaborati, corredati
anche della scheda di progetto. Nel caso in cui non sia stata svolta alcuna
attività nell'ambito dell'area di progetto, il Consiglio di classe
ne espone i motivi.
c) Svolgimento dell'esame
1. Nella valutazione degli alunni di cui alla
precedente lettera b) comma 1, le Commissioni devono tener conto che gli
stessi, ammessi necessariamente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi
di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi
programmi per aver seguito in precedenza i programmi del vecchio ordinamento.
2. La valutazione, adeguatamente motivata anche
in rapporto alla particolare posizione degli alunni in argomento, dovrà,
pertanto, tener conto anche dei programmi di raccordo predisposti dai Consigli
di classe per il loro inserimento nei corsi di nuovo ordinamento. Le prove
orali avranno come riferimento gli obiettivi individuati con il Consiglio
di classe nell'ambito del nuovo ordinamento, con riferimento alle esperienze
formative precedenti.
3. La seconda prova, finalizzata ad accertare
le competenze ed abilità del settore, può essere grafica
o scrittografica e consiste nello svolgimento di uno o più temi,
ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema
può avere carattere pluridisciplinare relativamente alle materie
dell'area di indirizzo che sono oggetto di prova scritta.
4. Il colloquio non deve assumere il carattere
di una verifica nozionistica e sequenziale dei contenuti appresi. Esso
ha inizio con la presentazione e la discussione del materiale prodotto
nell'area di progetto ovvero, in alternativa, di argomenti che nell'ultimo
anno di studi siano stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei
candidati. Tali argomenti devono essere indicati nella relazione del Consiglio
di classe e, se necessario, documentati. La Commissione può tener
conto anche dell'esito delle prove di cui alla lettera a) effettuate dai
candidati.
5. Il colloquio prosegue, nell'ambito di programmi
svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente
dal candidato e dalla Commissione tra le quattro indicate nell'apposito
decreto ministeriale e si estende ai contenuti relativi alle discipline
dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico
collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni.
Esso deve comprendere anche la discussione degli elaborati. Il colloquio
nel suo insieme deve consentire al candidato di evidenziare il suo livello
di preparazione anche con riferimento alle sue capacità di collegamento
fra diversi saperi.
· Art. 8
All'art. 51 - Prove di esame per i candidati
handicappati - dopo il comma 1 è inserito il seguente comma
1/bis:
1/bis. Al fine di assicurare forme d'assistenza atte a garantire agli alunni handicappati autonomia e capacità di comunicazione con le Commissioni di esame nonché di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti durante gli esami stessi, le Commissioni di esame medesime faranno riferimento alle relazioni presentate dai Consigli di classe di cui all'art. 13 - comma 7 - avvalendosi delle prestazioni, ove possibile, delle stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico; in mancanza si provvederà ai sensi della C.M. n. 163 del 16/6/1983.
Art. 9
L'art. 59 - Accesso ai documenti scolastici
- è sostituito dal seguente:
Art. 59 - Accesso ai documenti scolastici e
trasparenza
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso,
gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di maturità
devono essere consegnati, con apposito verbale, al Preside, o a chi ne
fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di
accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti
e che è custodito dallo stesso Capo d'istituto; in tal caso il Preside,
alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico
redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà
inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti
disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi
e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati,
compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono
oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e
la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente
comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero
alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia
di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione
(cfr. decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'adunanza
plenaria del 25/11/1996).
4. Il diritto di accesso si esercita su richiesta
verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame
e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi
con rimborso del costo della produzione: L. 500 da 1 a 2 copie, L. 1.000
da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione
di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto
quando la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso
a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo
procedimento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, le famiglie
saranno informate sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali
e finali.
9. In coerenza con il principio della trasparenza
sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'attività di informazione
di cui al comma precedente sui risultati sia degli scrutini che delle prove
scritte ed orali in corso d'anno viene effettuata anche nei confronti degli
allievi. Tanto anche nell'intento di attivare quei processi di autovalutazione
che portino gli studenti a individuare i propri punti di forza e di debolezza
e a migliorare il proprio rendimento.
La presente ordinanza sostituisce la precedente n. 266 del 21 aprile 1997.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Home Page |
---|